L'illecito di abbandono del domicilio domestico ai sensi dell'art. 570 I comma c.p.
A cura dell'Avv. Luigi Modaffari
La norma
Il reato in esame è previsto dall'art. 570 c.p. I comma, il quale punisce colui che, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La ratio dell'illecito e la differenza con altre fattispecie delittuose affini
Riguardo alla fattispecie in esame, vi è innanzitutto da precisare che le diverse ipotesi previste dall'art. 570 c. p. non configurano una pluralità di reati distinti. Le figure sopra descritte, pur nella varietà delle diverse e varie condotte perseguibili, si riferiscono ad un unico titolo di reato che ha come contenuto fondamentale tipico l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela.
D'altro canto, è necessario chiarire che, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa predetta, è doveroso prima di tutto d'obbligo verificare se la condotta irrispettosa dell'un coniuge verso l'altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia. In tale eventualità si dovranno applicare delle figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e rientranti tra quelli contro la persona.
Invece, se il comportamento delittuoso considerato si concretizza nella inosservanza cosciente, volontaria e reiterata dell'obbligo di assistenza morale ed affettiva verso l'altro coniuge (obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire che l'altro coniuge, in caso di difficoltà, non sia mai lasciato solo a se stesso), in questo caso, si versa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570 comma 1 c.p.
Infine, se la condotta antidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per la vittima, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, in quest'ultimo caos l'ipotesi delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all'art. 572.
L'elemento oggettivo
Quanto all'elemento materiale che connota la fattispecie in esame, questo, in linea generale, si sostanzia nel sottrarsi alla qualità di coniuge mediante l'abbandono del tetto coniugale senza la benchè minima intenzione di farvi ritorno.
1) Tuttavia, c'è innanzitutto da chiarire che il semplice abbandono del domicilio domestico non integra di per sé il reato di cui all'art. 570 c. p., poiché occorre anche la conseguente e necessaria inosservanza degli obblighi di assistenza morale e materiale, che rappresenta l'evento del reato. Infatti, la sopra descritta condotta integra gli estremi di reato penale nel solo caso in cui l'allontanamento cagioni l'inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di assistenza coniugale, il cui contenuto non si esaurisce in esigenze di carattere materiale ed economico, ma tocca altresì la sfera degli interessi morali e di solidarietà, che stanno alla base del rapporto di convivenza coniugale.
2) D'altro canto, il comportamento in esame potrebbe essere ritenuto lecito nel caso in cui esistano ragioni di carattere interpersonale o di natura economica che non consentano la prosecuzione della vita in comune e impongano o consiglino una diversità di residenza dei coniugi. In tale ipotesi, l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa comune si presenta evidentemente come del tutto legittimo.
3) Poi, ed è l'ipotesi più ricorrente, l'abbandono della casa coniugale è giustificato quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali ipotesi sono infatti considerate dall'art. 146 c.c. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Nella sopra descritta eventualità, quindi l'allontanamento non è né può essere idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 c.p..
4) Infine, non costituisce reato l'allontanamento se questo avvenga sull'accordo comune dei coniugi.
L'elemento soggettivo
Al fine della configurabilità dell'elemento soggettivo nel delitto di cui all'art. 570 I comma c.p. è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere agli obblighi di assistenza familiare, abbandonando la casa coniugale. Pertanto, per l'integrazione dell'elemento psicologico, non è necessario che la condotta del reo venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa. Infatti, il comportamento dell'agente è contraddistinto dal dolo generico, cioè dalla coscienza e dalla volontà di sottrarsi, con l'abbandono del domicilio, senza giusta causa agli obblighi inerenti il proprio status.
Consumazione e permanenza
L'illecito in esame si consuma nel momento in cui si concreta l'abbandono del domicilio familiare, con il susseguente venir meno, da parte dell'agente, degli obblighi di assistenza morale e materiale a favore degli altri familiari.
D'altro canto, il reato in esame è reato permanente, in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa 1) o con il compimento dell'azione che interrompe tale illecita condotta 2) oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Alcune recenti e specifiche pronunce giurisprudenziali
Di seguito vi sono menzionate, a mio avviso, le più rilevanti, recenti e specifiche pronunce sulla figura di reato analizzata. Tali sentenze rivestono grande importanza perchè le massime in oggetto contribuiscono a specificare e concretizzare l'ambito in cui si configura “nella realtà” l'illecito de quo, delineando in concreto l'oggetto e le circostanze dell'illecito stesso.
1) La Cassazione penale, con una recentissima pronuncia e in ottemperanza ad un già consolidato proprio orientamento, ha ritenuto colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare una donna che, al momento di partire per una vacanza con la figlia, aveva lasciato al marito una lettera in cui gli comunicava di voler “rifarsi una vita” con un altro uomo. Dopo la partenza la donna per vari giorni non aveva dato al marito notizie di sé e della figlia, tanto che il coniuge l’aveva denunciata: solo dopo la denuncia la moglie aveva fatto ritorno a casa.
La Suprema Corte, nell'occasione, ha confermato la condanna inflitta alla donna dalla Corte d’Appello, affermando che il comportamento della coniuge integra grave violazione dei doveri coniugali in quanto non è lecito abbandonare la casa coniugale con l’intento unilaterale di separarsi senza dare spiegazioni al coniuge ( Cass. Pen. Sent. n. 14981/2009);
2) L'abbandono del domicilio domestico acquista rilevanza penale, ai sensi dell'art. 570, comma 1, c.p., solo in assenza di una giusta causa, la quale potrà dirsi integrata anche da motivazioni attinenti ai rapporti interpersonali fra i coniugi, tali da non consentire la prosecuzione della convivenza. Nel valutare i presupposti per la sussistenza del reato il giudice dovrà tener conto che con la riforma del diritto di famiglia, ex L. 19.5.1975, n. 151, tra le cause che non consentono il protrarsi della vita in comune vi sono tutte quelle desumibili dai principi enunciati agli artt. 145, 146, 151 c.c., tra cui rientra anche l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Pen. Sent. n.11327/2008);
3) Rientra nel delitto di calunnia il comportamento del marito che denuncia la moglie di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella modalità di abbandono del domicilio domestico, pur conoscendo che tale comportamento era avvenuto per giusta causa, dovuta all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, pertanto, nella piena consapevolezza dell'innocenza della consorte, secondo quanto previsto dall'art. 368 c.p. (Cass. Pen. Sent. n. 11327/2008);
4) Nel caso in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati. L'art. 570 c.p. incrimina, infatti, condotte disomogenee: soltanto in relazione a quelle di cui al comma 1 (l'abbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie) non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad esempio, impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti); al contrario, le condotte incriminate nel comma 2 non tutelano soltanto l'astratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti deboli, non necessariamente vulnerati in toto dalla condotta dell'agente (è ben possibile che quest'ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri), il che porta, in tali casi, a escludere l'unicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (ad esempio nel caso in cui l'agente fosse tenuto a versamenti separati), sarebbe configurabile, ricorrendone i presupposti, un reato continuato, non un concorso formale di reati (Cass. pen., Sez. Unite, 20/12/2007 n. 8413);
5) L'articolo 570, comma 1, del c.p., 0riconduce, anche lessicalmente, l'abbandono del domicilio domestico a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie ("o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie") e perciò, richiedendo che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico-sociale, rende punibile non l'allontanamento in sé, ma solo quello privo di una giusta causa. In una tale ottica, il compito del giudice non può esaurirsi nell'accertamento del fatto storico dell'abbandono, ma comprende quello di ricostruire la situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza (Cass. Pen., Sent. n. 44614/2004);
6) Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p. non è sufficiente la violazione dell'obbligo di fedeltà ma è necessario l'abbandono del domicilio domestico, consistendo la violazione dell'obbligo di assistenza familiare nel dovere positivo di fornire all'altro coniuge, in tutti i casi della vita, concreta ed adeguata assistenza fisica, intellettuale, morale ed effettiva. (Fattispecie in cui si è ravvisato il delitto "de quo" a carico della moglie che aveva abbandonato il domicilio familiare a nulla rilevando quale scriminante, il fatto che ella si sia rifatta una vita ed abbia avuto due figli dal nuovo rapporto) (Trib. Massa, 22/08/2000);
7) Integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) l'abbandono del domicilio coniugale in assenza di una giusta causa, che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza (Nella specie la S.C. ha ritenuto non giustificato il comportamento del coniuge che immotivatamente aveva abbandonato casa coniugale per coltivare senza impacci di sorta una diversa relazione sentimentale) (Cass. Pen., Sent. n. 9440/2000);
9) L'abbandono del domicilio coniugale non assume rilevanza penale quando risulti giustificato da un comportamento gravemente ingiurioso o iniquo da parte dell'altro coniuge in modo da rendere impossibile o gravemente penosa la prosecuzione della convivenza (Cass. Pen., Sent. n. 1341/2000);
10) L'abbandono del domicilio coniugale può trovare giustificazione, non solo quando segua alla proposizione della domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (come espressamente previsto dall'art. 146 c.c.), ma anche quando, a prescindere da detta proposizione, esistano oggettive ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, rendendo quest'ultima intollerabile o comportando un grave pregiudizio per l'educazione della prole. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per abbandono del domicilio domestico senza prendere in considerazione la rappresentata intollerabilità della convivenza con i suoceri) (Cass. Pen. n. 11064/1999);
11) L'abbandono del domicilio domestico da parte del marito, per intrattenere una relazione extraconiugale, non integra il reato di cui all'art. 570, 1° comma, c. p., in quanto la violazione dell'obbligo di fedeltà fra i coniugi assume rilevanza penale solo se preordinata a violare gli obblighi di assistenza familiare inerenti alla qualità di coniuge (Pret. Pescia, 09/01/1989).
Avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia