ATTI DISPOSITIVI TRA CONIUGI
TRA TIPICITA' E ATIPICITA'
del dott. Pietro Beretta Anguissola
· 1 Introduzione e principali linee tematiche di approfondimento
Il diritto di famiglia, all'indomani della riforma del 1975, ha vissuto un
profondo mutamento, noto e rilevato da tutti gli studiosi, che si è
concretizzato in moltissimi aspetti.
Il legislatore ha posto, più o meno consapevolmente, le basi per il passaggio
dalla funzione "pubblicistica" della famiglia ad una visione più spiccatamente
"privatistica", soprattutto per quel che riguarda i rapporti patrimoniali tra i
coniugi.
Le conseguenze pratiche di questo mutamento si stanno avvertendo proprio in
questi anni, in cui le istanze sociali, manifestatesi in una maggiore snellezza
dei rapporti e più frequente scindibilità del legame coniugale, hanno portato la
giurisprudenza a riflettere sulla possibilità di utilizzare strumenti
contrattuali, ulteriori rispetto alle convenzioni matrimoniali, per disciplinare
giuridicamente rapporti patrimoniali coniugali.
Si pone, dunque, più o meno direttamente, il tema della configurabilità della
c.d. causa familiare, tema caro ad una parte della dottrina, e con cui, sempre
più spesso, la giurisprudenza della Cassazione sarà destinata a confrontarsi.
Emerge rilevante l'esigenza di autonomia privata nei rapporti familiari, ma non
sempre le convenzioni matrimoniali (rispondenti ad un intento "determinativo",
funzionali alla modifica del regime legale) soddisfano l'interesse comune dei
coniugi.
Il codice offre sicuramente una serie molto ampia di strumenti giuridici
(matrimonio-status coniugale, obbligo alimentare, diritto la mantenimento,
regime legale della comunione e suo funzionamento, comunione convenzionale,
fondo patrimoniale etc.), che, comunque, non esauriscono le tipologie di atti
che possono riguardare il rapporto coniugale.
L'art. 144 c.c. rappresenta il veicolo attraverso il quale l'autonomia privata
ha potuto interessare il nostro diritto di famiglia; i coniugi possono, dunque
stipulare tra loro sia atti dispositivi tipici (compravendita, donazioni,
permute etc.) sia, ex art. 1322 c.c., contratti atipici, che siano causalmente
giustificati.
E', soprattutto, in tema di separazione consensuale e di divorzio su domanda
congiunta dei coniugi, che l'autonomia privata nei rapporti familiari ha trovato
una propria realizzazione, mitigata, però, dall'atteggiamento giurisprudenziale
non sempre di apertura.
L'art. 156 c.c., infatti, sottolinea la libertà per le parti di determinare i
propri rapporti patrimoniali, l'efficacia di tali accordi è condizionata
all'omologazione del giudice.
Sulla causa degli accordi in tema di separazione e divorzio, si è sbizzarrita la
dottrina e la giurisprudenza: si è parlato di donazione, transazione, datio in
solutum, rendita. Il tentativo è stato quello di ricercare un contratto tipico,
cui sussumere questi accordi. Ovviamente dipenderà dal caso concreto, ma anche
in questi casi si ripropone il problema della configurabilità della causa
familiare, che attribuirebbe a tali accordi traslativi una autonomia concettuale
e pratica insieme. Questi accordi hanno natura contrattuale, sono a titolo
oneroso, produttivi di effetti programmaticamente reali e di obbligazioni a
carico di una sola parte e saranno applicate le norme compatibili sui contratti.
Il problema di inquadramento della causa non investe soltanto gli accordi
durante la separazione o il divorzio, ma interessa ogni atto
dispositivo-traslativo; è quindi un problema complessivo. Non sempre emerge con
chiarezza un'intenzione tipica, assolutamente prevalente, che caratterizza la
volontà negoziale dei due coniugi sotto l'aspetto funzionale, per cui la causa,
in questi casi atipica, deve trovare una propria autonoma connotazione
giuridica.
Emerge, quindi, in maniera evidente, l'esigenza di studiare e di individuare gli
elementi caratterizzanti la causa atipica familiare, percorso non semplice, per
l'atteggiamento piuttosto scettico di prevalente dottrina e giurisprudenza.
Altro ostacolo è rappresentato dalle variegate tipologie di atti dispositivi che
possono interessare i coniugi. Sarà quindi necessario procedere ad una analisi
atomistica delle diverse vicende contrattuali.
· 2 Non univocità dell'atteggiamento giurisprudenziale
Come precedentemente sottolineato, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento
abbastanza contraddittorio, non avendo mai esplicitamente configurato la causa
familiare; ha, comunque, avuto il merito di riconoscere l'autonomia negoziale
dei coniugi soprattutto in tema di accordi durante la separazione e il divorzio,
qualificati, oramai senza incertezze, come negozi. Più rigida è stata, invece,
nella ricostruzione della causa di questi accordi, spesso ricercandone una veste
tipica (il più delle volte transattiva) e, in alcuni casi, sancendone la nullità
per illiceità della causa.
Altre ipotesi in cui, concretamente, si è posto un problema di inquadramento
degli atti dispositivi, è stato in tema di costruzione su terreno personale, di
edificio con contributo di entrambi i coniugi. Il successivo atto con cui il
coniuge attribuisce a titolo di corrispettivo la proprietà della metà
dell'edificio, è stato talvolta fatto rientrare nella disciplina
dell'accessione, altre volte dell'indebito arricchimento, ed in una
significativa, e isolata pronuncia, è stato configurato come contratto atipico a
titolo oneroso, ma la Cassazione non si è spinta oltre:
Alcune pronunce di rilievo della Corte di Cassazione in tema di:
Accordi tra i coniugi in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto
cass. 2481/82 i patti modificativi delle condizioni economiche previste in sede
di separazione consensuale sono validi ed efficaci, anche senza la omologazione
del tribunale, qualora essi non siano lesivi del diritto di mantenimento di
alimenti, riconducibile al diritto-dovere di assistenza (art. 143 c.c.) avente
natura inderogabile (art. 160 c.c.).
cass. 2770/93 distingue tra accordi contemporanei e successivi all'omologa della
separazione. I patti modificativi degli accordi di separazione consensuale dei
coniugi successivi all'omologazione, trovano fondamento nell'art.1322 c.c.,
essendo apprezzabile la possibilità che l'accordo originario sia adeguato da
successive messe a punto affidate all'intesa ed al senso di responsabilità dei
coniugi; tali patti devono, perciò, considerarsi validi ed efficaci, anche a
prescindere dal ricorso al procedimento ex artt. 710 e 711 c.p.c, purchè
rispettino il limite di inderogabilità di cui all'art.160 c.c.
cass. 8109/00 l'accordo in forza del quale uno dei coniugi si obbliga
all'erogazione in favore dell'altro di una somma mensile vitalizia, benché
parzialmente trasfuso nei patti di separazione consensuale, non è nullo per
illiceità della causa, ove sia volto a porre transattivamente fine a
controversie patrimoniali tra i coniugi, senza alcun riferimento al futuro
assetto dei rapporti economici tra i coniugi medesimi conseguenti alla eventuale
pronuncia di divorzio; tuttavia, dell'accordo stesso si dovrà tenere conto nella
determinazione dell'assegno divorziale.
cass. 17607/03 l'accordo di separazione ha natura negoziale, e a esso possono
applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime
contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o
che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi
del consenso e di capacità delle parti. E' tuttavia inammissibile l'impugnazione
della separazione per simulazione quando i coniugi abbiano chiesto al tribunale
l'omologazione della loro (simulata) separazione. In tal caso, la volontà di
conseguire lo status di separati - dal quale la legge fa derivare effetti
irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della
riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo- è effettiva e non
simulata.
Edificio costruito insieme dai coniugi su terreno di proprietà esclusiva di uno
solo.
cass. sez. un. 651/96 acquisti a titolo originario non sono ricompresi nella
comunione legale, per il coniuge che ha contribuito alla costruzione si ha un
credito, soddisfabile secondo le regole dell'accessione ex art. 935 c.c. Critica
a questa soluzione, stante la particolarità della fattispecie e dei rapporti tra
i due soggetti coinvolti
altra sentenza successiva utilizza lo schema dell'indebito arricchimento.
cass. 4716/99 atto dispositivo tra coniugi, anche scrittura privata autenticata
è atto a causa atipica non liberale ma corrispettivo dell'effetto costitutivo:
il diritto di proprietà del 50% sulla base del contestuale riconoscimento di
averlo costruito insieme.
Rifiuto al coacquisto
cass. 2954/03 in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può
rinunciare alla comproprietà dei singoli bene (oltre alla categoria di cui
all'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio, salvo che venga
contestualmente modificato il regime patrimoniale della famiglia, altrimenti
sarebbe modificato estemporaneamente, secondo il volere dei singoli coniugi, in
contrasto con la funzione pubblicistica dell'istituto.
N.B. tribunali di merito hanno su questo aspetto un'opinione diversa! Forse la
configurazione di una causa atipica familiare, rafforzerebbe l'opinione di
alcuni tribunali di merito.
Concludendo, si può dire che la giurisprudenza ha recepito la "privatizzazione"
del rapporti patrimoniali tra i coniugi, aprendosi alla atipicità, ma senza
arrivare a riconoscere una comune causa atipica familiare, che accumunasse le
diverse ipotesi di atti dispositivi tra coniugi.
· 3 Possibili sviluppi ed utilità di una trattazione generale della c.d. causa
familiare. Eventuali conseguenze sui rapporti patrimoniali tra conviventi more
uxorio. Attualità del problema: i pacs francesi, conciliabilità con il nostro
ordinamento
Pur nella consapevolezza della complessità ed eterogeneità del diritto
familiare, delle molte norme del codice civile che disciplinano i rapporti
patrimoniali tra coniugi, della possibilità per i coniugi di stipulare contratti
tipici, residua a mio avviso un'area di autonomia rappresentata da tutta una
serie variegata di atti dispositivi familiari non rientranti nello schema
tipico, ma comunque rispondenti ad un comune interesse meritevole di tutela.
La peculiarità del rapporto che lega i coniugi, ed ogni altra situazione di
convivenza e di relazione, si ripercuote necessariamente sugli atti dispositivi
che da essa sono "causati".
Può, quindi, essere utile cercare di individuare e colorare giuridicamente la
causa familiare, intesa come la funzione di regolamentare convenientemente
l'insieme degli interessi e rapporti (personali e patrimoniali) che
caratterizzano la gestione del ménage familiare; proseguendo quel percorso di
autonomia e di emancipazione, che, all'indomani della riforma del diritto di
famiglia, ha interessato questo fondamentale settore del nostro ordinamento.
Una tale indagine potrà avere indubbio rilievo anche in tema di famiglia di
fatto; gli accordi tra i conviventi in questa materia erano ritenuti del tutto
estranei alla logica contrattuale, ma di recente, stante il sempre maggiore
estendersi della convivenza more uxorio, la Cassazione ha affermato la generale
validità di tali patti. Si ripropone anche in tema di famiglia di fatto la
ricerca del profilo causale delle convenzioni.
L'attualità di questo tema è rappresentata dal dibattito politico che di recente
sta interessando il nostro Paese circa l'introduzione del pacs sulla falsariga
di quanto previsto dall'ordinamento francese che cosi lo definisce: le pacte
civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie comune. Il crée des droits et
obligations pour les partenaires, notamment "una aide mutuelle et matérielle".
· 4 Brevissima rassegna bibliografica
Angeloni F., Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari
Padova 1997
Ceccherini G., Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage Padova
1999
Dogliotti M., Famiglia di fatto in DDP sez. civile, Aggiornamento, F-Z tomo II,
pp.705-715, Torino 2003
Doria G., Autonomia patrimoniale e causa familiare Milano 1996
Lener G., Profili del collegamento negoziale Milano 1999
Oberto G., Regimi patrimoniali della famiglia di fatto Milano 1991
Russo E., Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di
famiglia Milano 1983
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.