ATTI DISPOSITIVI TRA CONIUGI TRA TIPICITA' E ATIPICITA'
del dott. Pietro Beretta Anguissola


· 1 Introduzione e principali linee tematiche di approfondimento


Il diritto di famiglia, all'indomani della riforma del 1975, ha vissuto un profondo mutamento, noto e rilevato da tutti gli studiosi, che si è concretizzato in moltissimi aspetti.
Il legislatore ha posto, più o meno consapevolmente, le basi per il passaggio dalla funzione "pubblicistica" della famiglia ad una visione più spiccatamente "privatistica", soprattutto per quel che riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Le conseguenze pratiche di questo mutamento si stanno avvertendo proprio in questi anni, in cui le istanze sociali, manifestatesi in una maggiore snellezza dei rapporti e più frequente scindibilità del legame coniugale, hanno portato la giurisprudenza a riflettere sulla possibilità di utilizzare strumenti contrattuali, ulteriori rispetto alle convenzioni matrimoniali, per disciplinare giuridicamente rapporti patrimoniali coniugali.
Si pone, dunque, più o meno direttamente, il tema della configurabilità della c.d. causa familiare, tema caro ad una parte della dottrina, e con cui, sempre più spesso, la giurisprudenza della Cassazione sarà destinata a confrontarsi.
Emerge rilevante l'esigenza di autonomia privata nei rapporti familiari, ma non sempre le convenzioni matrimoniali (rispondenti ad un intento "determinativo", funzionali alla modifica del regime legale) soddisfano l'interesse comune dei coniugi.
Il codice offre sicuramente una serie molto ampia di strumenti giuridici (matrimonio-status coniugale, obbligo alimentare, diritto la mantenimento, regime legale della comunione e suo funzionamento, comunione convenzionale, fondo patrimoniale etc.), che, comunque, non esauriscono le tipologie di atti che possono riguardare il rapporto coniugale.
L'art. 144 c.c. rappresenta il veicolo attraverso il quale l'autonomia privata ha potuto interessare il nostro diritto di famiglia; i coniugi possono, dunque stipulare tra loro sia atti dispositivi tipici (compravendita, donazioni, permute etc.) sia, ex art. 1322 c.c., contratti atipici, che siano causalmente giustificati.
E', soprattutto, in tema di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta dei coniugi, che l'autonomia privata nei rapporti familiari ha trovato una propria realizzazione, mitigata, però, dall'atteggiamento giurisprudenziale non sempre di apertura.
L'art. 156 c.c., infatti, sottolinea la libertà per le parti di determinare i propri rapporti patrimoniali, l'efficacia di tali accordi è condizionata all'omologazione del giudice.
Sulla causa degli accordi in tema di separazione e divorzio, si è sbizzarrita la dottrina e la giurisprudenza: si è parlato di donazione, transazione, datio in solutum, rendita. Il tentativo è stato quello di ricercare un contratto tipico, cui sussumere questi accordi. Ovviamente dipenderà dal caso concreto, ma anche in questi casi si ripropone il problema della configurabilità della causa familiare, che attribuirebbe a tali accordi traslativi una autonomia concettuale e pratica insieme. Questi accordi hanno natura contrattuale, sono a titolo oneroso, produttivi di effetti programmaticamente reali e di obbligazioni a carico di una sola parte e saranno applicate le norme compatibili sui contratti.
Il problema di inquadramento della causa non investe soltanto gli accordi durante la separazione o il divorzio, ma interessa ogni atto dispositivo-traslativo; è quindi un problema complessivo. Non sempre emerge con chiarezza un'intenzione tipica, assolutamente prevalente, che caratterizza la volontà negoziale dei due coniugi sotto l'aspetto funzionale, per cui la causa, in questi casi atipica, deve trovare una propria autonoma connotazione giuridica.
Emerge, quindi, in maniera evidente, l'esigenza di studiare e di individuare gli elementi caratterizzanti la causa atipica familiare, percorso non semplice, per l'atteggiamento piuttosto scettico di prevalente dottrina e giurisprudenza. Altro ostacolo è rappresentato dalle variegate tipologie di atti dispositivi che possono interessare i coniugi. Sarà quindi necessario procedere ad una analisi atomistica delle diverse vicende contrattuali.



· 2 Non univocità dell'atteggiamento giurisprudenziale


Come precedentemente sottolineato, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento abbastanza contraddittorio, non avendo mai esplicitamente configurato la causa familiare; ha, comunque, avuto il merito di riconoscere l'autonomia negoziale dei coniugi soprattutto in tema di accordi durante la separazione e il divorzio, qualificati, oramai senza incertezze, come negozi. Più rigida è stata, invece, nella ricostruzione della causa di questi accordi, spesso ricercandone una veste tipica (il più delle volte transattiva) e, in alcuni casi, sancendone la nullità per illiceità della causa.
Altre ipotesi in cui, concretamente, si è posto un problema di inquadramento degli atti dispositivi, è stato in tema di costruzione su terreno personale, di edificio con contributo di entrambi i coniugi. Il successivo atto con cui il coniuge attribuisce a titolo di corrispettivo la proprietà della metà dell'edificio, è stato talvolta fatto rientrare nella disciplina dell'accessione, altre volte dell'indebito arricchimento, ed in una significativa, e isolata pronuncia, è stato configurato come contratto atipico a titolo oneroso, ma la Cassazione non si è spinta oltre:


Alcune pronunce di rilievo della Corte di Cassazione in tema di:
Accordi tra i coniugi in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto
cass. 2481/82 i patti modificativi delle condizioni economiche previste in sede di separazione consensuale sono validi ed efficaci, anche senza la omologazione del tribunale, qualora essi non siano lesivi del diritto di mantenimento di alimenti, riconducibile al diritto-dovere di assistenza (art. 143 c.c.) avente natura inderogabile (art. 160 c.c.).
cass. 2770/93 distingue tra accordi contemporanei e successivi all'omologa della separazione. I patti modificativi degli accordi di separazione consensuale dei coniugi successivi all'omologazione, trovano fondamento nell'art.1322 c.c., essendo apprezzabile la possibilità che l'accordo originario sia adeguato da successive messe a punto affidate all'intesa ed al senso di responsabilità dei coniugi; tali patti devono, perciò, considerarsi validi ed efficaci, anche a prescindere dal ricorso al procedimento ex artt. 710 e 711 c.p.c, purchè rispettino il limite di inderogabilità di cui all'art.160 c.c.
cass. 8109/00 l'accordo in forza del quale uno dei coniugi si obbliga all'erogazione in favore dell'altro di una somma mensile vitalizia, benché parzialmente trasfuso nei patti di separazione consensuale, non è nullo per illiceità della causa, ove sia volto a porre transattivamente fine a controversie patrimoniali tra i coniugi, senza alcun riferimento al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi medesimi conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio; tuttavia, dell'accordo stesso si dovrà tenere conto nella determinazione dell'assegno divorziale.
cass. 17607/03 l'accordo di separazione ha natura negoziale, e a esso possono applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti. E' tuttavia inammissibile l'impugnazione della separazione per simulazione quando i coniugi abbiano chiesto al tribunale l'omologazione della loro (simulata) separazione. In tal caso, la volontà di conseguire lo status di separati - dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo- è effettiva e non simulata.

Edificio costruito insieme dai coniugi su terreno di proprietà esclusiva di uno solo.
cass. sez. un. 651/96 acquisti a titolo originario non sono ricompresi nella comunione legale, per il coniuge che ha contribuito alla costruzione si ha un credito, soddisfabile secondo le regole dell'accessione ex art. 935 c.c. Critica a questa soluzione, stante la particolarità della fattispecie e dei rapporti tra i due soggetti coinvolti
altra sentenza successiva utilizza lo schema dell'indebito arricchimento.
cass. 4716/99 atto dispositivo tra coniugi, anche scrittura privata autenticata è atto a causa atipica non liberale ma corrispettivo dell'effetto costitutivo: il diritto di proprietà del 50% sulla base del contestuale riconoscimento di averlo costruito insieme.

Rifiuto al coacquisto
cass. 2954/03 in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà dei singoli bene (oltre alla categoria di cui all'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio, salvo che venga contestualmente modificato il regime patrimoniale della famiglia, altrimenti sarebbe modificato estemporaneamente, secondo il volere dei singoli coniugi, in contrasto con la funzione pubblicistica dell'istituto.
N.B. tribunali di merito hanno su questo aspetto un'opinione diversa! Forse la configurazione di una causa atipica familiare, rafforzerebbe l'opinione di alcuni tribunali di merito.

Concludendo, si può dire che la giurisprudenza ha recepito la "privatizzazione" del rapporti patrimoniali tra i coniugi, aprendosi alla atipicità, ma senza arrivare a riconoscere una comune causa atipica familiare, che accumunasse le diverse ipotesi di atti dispositivi tra coniugi.



· 3 Possibili sviluppi ed utilità di una trattazione generale della c.d. causa familiare. Eventuali conseguenze sui rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio. Attualità del problema: i pacs francesi, conciliabilità con il nostro ordinamento


Pur nella consapevolezza della complessità ed eterogeneità del diritto familiare, delle molte norme del codice civile che disciplinano i rapporti patrimoniali tra coniugi, della possibilità per i coniugi di stipulare contratti tipici, residua a mio avviso un'area di autonomia rappresentata da tutta una serie variegata di atti dispositivi familiari non rientranti nello schema tipico, ma comunque rispondenti ad un comune interesse meritevole di tutela.
La peculiarità del rapporto che lega i coniugi, ed ogni altra situazione di convivenza e di relazione, si ripercuote necessariamente sugli atti dispositivi che da essa sono "causati".
Può, quindi, essere utile cercare di individuare e colorare giuridicamente la causa familiare, intesa come la funzione di regolamentare convenientemente l'insieme degli interessi e rapporti (personali e patrimoniali) che caratterizzano la gestione del ménage familiare; proseguendo quel percorso di autonomia e di emancipazione, che, all'indomani della riforma del diritto di famiglia, ha interessato questo fondamentale settore del nostro ordinamento.
Una tale indagine potrà avere indubbio rilievo anche in tema di famiglia di fatto; gli accordi tra i conviventi in questa materia erano ritenuti del tutto estranei alla logica contrattuale, ma di recente, stante il sempre maggiore estendersi della convivenza more uxorio, la Cassazione ha affermato la generale validità di tali patti. Si ripropone anche in tema di famiglia di fatto la ricerca del profilo causale delle convenzioni.
L'attualità di questo tema è rappresentata dal dibattito politico che di recente sta interessando il nostro Paese circa l'introduzione del pacs sulla falsariga di quanto previsto dall'ordinamento francese che cosi lo definisce: le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie comune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment "una aide mutuelle et matérielle".



· 4 Brevissima rassegna bibliografica


Angeloni F., Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari Padova 1997

Ceccherini G., Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage Padova 1999

Dogliotti M., Famiglia di fatto in DDP sez. civile, Aggiornamento, F-Z tomo II, pp.705-715, Torino 2003

Doria G., Autonomia patrimoniale e causa familiare Milano 1996

Lener G., Profili del collegamento negoziale Milano 1999

Oberto G., Regimi patrimoniali della famiglia di fatto Milano 1991

Russo E., Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia Milano 1983

 


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