I DANNI DERIVANTI DAL MOBBING
Monografia dell'Avv. Bruno Sechi
Il Fenomeno del Mobbing o della persecuzione psicologica nell'ambiente di lavoro
è sempre esistito.
Il termine in questione deriva dal verbo anglosassone to mob che significa
aggredire, circondare per assalire, usato nella etologia per indicare le
situazioni di minaccia e di aggressione del branco di animali nei confronti di
un membro del gruppo, al fine di ottenerne l'allontanamento.
Le cause scatenanti la persecuzione o il terrorismo psicologici sono svariate e
possono essere costituite dall'invidia, dall'esigenza di nascondere i propri
complessi di inferiorità, dal solo gusto di far del male ad un altra persona,
dal "clientelismo latente", dalla diversità culturale, dalla
provenienza geografica, dala smania di far carriera a tutti i costi, dalla
mancanza della cultura della responsabilità.
La persona "scelta" diventa il bersaglio delle frustrazioni e delle
vessazioni dell'intero comparto e dell'azienda; diventa una persona da evitare,
ma da attaccare, da isolare in modo sistematico, continuo e mirato.
Esso è il parafulmine dei nervosismi e degli "sfoghi aziendali".
Alla vittima ( mobizzato )non si lascia spazio per costruire e gestire i normali
rapporti interpersonali e professionali.
Lo scopo che viene perseguito dai mobber è indurre il lavoratore alle
dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare
le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un "caso
sindacale".
La persona de qua viene considerata dalla massa dei mobber ( persecutori ) una
persona di serie B, un lavoratore dannoso per l'intero comparto, una zavorra di
cui liberarsi.
Il mobizzato spesso si sente una persona " negata ", che riceve solo
dei rifiuti, espliciti o impliciti, dai suoi colleghi e/o del datore.
La strategia distruttiva può essere predisposta o dai vertici dall'azienda,
(mobbing verticale) o maturare nell'ambiente di lavoro tra colleghi (mobbing
orizzontale).
Le situazioni contingenti legate ai problemi della occupazione, del
ridimensionamento dell'organico, della riorganizzazione e ristrutturazione,
soprattutto delle grandi aziende, che hanno interessato sia il settore privato
che pubblico, hanno sicuramente favorito il sorgere di forti conflittualità e
tensioni nei relativi ambienti di lavoro.
Quando si parla di conflitto sul posto di lavoro si individua una zona direi
neutra.
Infatti, esso non coincide automaticamente con il fenomeno in oggetto, ma può
diventare un momento di crescita, di scambio di opinioni.
Anche il litigio può sorgere, come in qualsiasi ambito di convivenza.
Gli studiosi della materia in oggetto ( in particolare Ege )ritengono che uno
dei mezzi di prevenzione dal mobbing sia il diffondere la c.d cultura del
litigio.
E' fondamentale riuscire a gestire le possibili situazioni di conflitto e di
litigio che ne derivano, affinchè non degenerino e non costituiscano un
pretesto per "attaccare" ed "aggredire" sistematicamente,
con lo scopo di umiliare e distruggere.
E' altresì importante acquisire una adeguata autodifesa verbale, e metterla in
pratica alle prime avvisaglie del fenomeno.
La persona, prima di essere colpita, deve essere già preparata ad affrontare
l'aggressione con fortezza d'animo, senza sensi di colpa, e con una dialettica
pronta e adeguata.
Le varie associazioni di volontariato, sorte in tutto il mondo, organizzano
appositi corsi di autodifesa dal mobbing, con l'ausilio di validi esperti in
psicologia, psichiatria, sociologia.
Si avvalgono di esperti del diritto i quali illustrano, agli aderenti e
all'opinione pubblica, le possibilità esistenti di tutela giuridica dal mobbing
e forniscono ai soci l'assistenza legale.
Gli studiosi del settore pongono l'accento sulla gradualità della
manifestazione del mobbing.
A titolo esemplificativo, si individuano 6 fasi, che nella realtà non sono ben
distinte l'una dall'altra, ma possono intrecciarsi o confondersi reciprocamente.
La prima fase è caratterizzata dal "conflitto mirato" che si
manifesta qualora si addossano alla stessa persona le colpe per i ritardi, gli
errori, gli inconvenienti, che si verificano nel normale svolgimento
dell'attività aziendale ( per es. le lamentele del cliente per il ritardo nella
consegna, vengono poi "indirizzate" al singolo dipendente, che così
diventa il capro espiatorio ).
In questa prima fase, si sfrutta ogni minimo pretesto per attaccare ed aggredire
una determinata persona;
nella seconda fase, invece, si "creano" i pretesti e le occasioni per
isolare ulteriormente la vittima.
La terza fase è caratterizzata dalla comparsa dei primi problemi psicosomatici
in capo al mobizzato, consistenti nella insonnia, nodo alla gola, tremore alle
gambe, sfinimenti, iniziale depressione, mal di schiena, vomiti etc.....
Queste manifestazioni denotano un certo squilibrio, anche di carattere psichico
e caratteriale.
Infatti, la persona inizia a dare segnali di cedimento della personalità, con
continui scatti di nervosismo o di totale assenza o sfiducia nelle sue capacità
lavorative e personali.
Il soggetto mobizzato, a causa di questi malesseri, può assentarsi dal lavoro
per malattia, anche per lunghi periodi, con grave deprezzamento delle sue
capacità e della sua immagine professionale e danni alla salute.
Si attiva, in altri termini, quella reazione a catena per cui una persona piu'
è debole, piu' si ammala e piu' viene isolata e " accantonata ".
Spesso circola la voce che le sue lunghe assenze siano una scusa per non
lavorare etc.....
Nella fase successiva, il caso del mobizzato, varca le soglie dell'ufficio di
appartenenza, e viene portato alla conoscenza dell'intera azienda.
Esso., cioè, diventa " il caso aziendale " al centro delle
discussioni tra colleghi, delle dicerie etc.... che ne aumentano la portata e la
gravità.
Il caso arriva sul tavolo della Direzione del personale ( quinta fase ), che
convoca ripetutamente il mobizzato, con eventuale minaccia di sanzioni
disciplinari in caso di persistenza nel suo comportamento.
Nella fase ultima ( sesta ) si ha la c.d. uscita dal mondo del lavoro per una
delle seguenti cause: prepensionamento per malattia professionale ( dovuta al
mobbing ), licenziamento ( per es: per il venir meno del rapporto fiduciario con
il datore ), dimissioni (per il clima insopportabile creato nei suoi confronti),
suicidio ....
Infatti, la sistematicità e la puntigliosità nel terrorizzare psicologicamente
la vittima, può provocarle dei seri danni psicofisici ( quali la sindrome
depressiva e altre malattie psichiche, o causare infarti, oltre alla perdita di
fiducia in se stessi e verso gli altri, alla diminuzione o totale perdita delle
capacità professionali e relazionali.
Il fenomeno in esame provoca rilevanti danni economici all'azienda, qualora la
vittima manifesti un calo di rendimento professionale.
A soffrirne è l'ambiente lavorativo nel suo complesso, nelle sue molteplici
componenti, che costituisce il motore dell'azienda.
La disarmonia, gli attriti, la demotivazione, il demansionamento, la
dequalificazione e tutte le forme di deprezzamento della forza lavoro, si
ripercuotono inevitabilmente nella produttività dell'azienda medesima.
Anche il sistema previdenziale subisce un danno dalla prematura uscita dal mondo
del lavoro, dovuta a prepensionamento, licenziamento o dimissioni, per il
mancato introito di contributi pensionistici ed assicurativi.
Ma v'è un'altro settore sul quale si riflettono le conseguenze del fenomeno di
cui si tratta.
L'ambiente extralavorativo, ed in particolare quello familiare, rappresenta per
il mobbizzato un'occasione di sfogo.
Il mobbizzato scarica una "energia produttiva" nei confronti dei
familiari, costretti a subire continui sfoghi e discorsi.
La famiglia dapprima erige un muro di protezione, cercando di non farsi
coinvolgere eccessivamente dai problemi del mobbizzato, fino ad arrivare ad un
rifiuto dello stesso.
I familiari, nei casi piu' gravi, subiscono, in modo riflesso il mobbing, che
causa la rottura del ménage familiare, con la richiesta di separazione o
divorzio.
Si verifica, in tal caso, una "reazione distruttiva" del familiare
medesimo.
Nella realtà del fenomeno, la vittima può subire: il sovraccarico di mansioni,
qualora gli vengano assegnate mansioni, impossibili da espletare , secondo la
diligenza richiesta dalle circostanze concrete; il demansionamento o la
dequalificazione, nelle ipotesi in cui gli vengano assegnate mansioni inferiori
a quelle per le quali è stato assunto o altre che non corrispondono alla
professionalità acquisita; il danno biologico o danno alla salute, per le
continue vessazioni, umiliazioni, per lo stesso sovraccarico di lavoro o per la
dequalificazione, etc…….
Anche le molestie sessuali possono costituire una forma del mobbing, se
realizzata in modo sistematico, con la minaccia di sanzioni disciplinari in
danno della carriera, qualora la vittima rifiuti le avances del capo.
Possiamo rilevare che il mobbing trova la sua fonte in molteplici fattori, si
manifesta in varie forme, causando diversi tipi di lesioni o danni ( danno alla
professionalità, alla salute, ai diritti fondamentali della persona in quanto
tale etc……. )
Essa è una figura che, nella sua performance, sfugge ad una diagnosi definita,
sussistendo quella zona grigia in cui i " conflitti "e le
sopraffazioni sembrano confondersi.
E' molto importante che la persona che si ritenga vittima di una qualche
vessazione, si rivolga immediatamente ad una persona di fiducia ( il
responsabile del personale, un legale, uno psicologo del lavoro ), per discutere
del problema ed esporre le circostanze del caso.
Ormai il fenomeno in esame ha preso una piega allarmante; solamente in Italia, i
mobbizzati si stimano nel numero di circa un milione.
C'è una maggiore presa di coscienza collettiva del problema ( maggiore
informazione e coraggio delle persone, forte presenza delle associazioni contro
il mobbing, una "certa" attenzione da parte della giurisprudenza, una
continua elaborazione della dottrina, che ha proposto misure concrete al fine di
combattere il problema ).
I poteri istituzionali sembrano essere latitanti, se si escludono alcune
proposte di legge, presentate negli ultimi anni.
Ma quale tipo di tutela è apprestata in favore del lavoratore mobbizzato?
E' da premettere che non v'è una legge o una disposizione normativa nel nostro
sistema, che disciplini, in modo specifico, la fattispecie del mobbing.
E' compito degli interpreti " ricavare "dall'ordinamento giuridico la
disciplina adeguata e omogenea, in primis dalla Carta Costituzionale.
Il quadro normativo, in tema di tutela in favore del lavoratore, presenta
disposizioni generali e specifiche.
La legge fondamentale dell'ordinamento è costituita dalla Costituzione che
contiene alcune importanti norme a tutela della persona in quanto tale.
L'art. 2 della Carta Costituzionale " riconosce "e garantisce i
diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità.
In forza dell'art. 3, a tutti gli individui è assicurata la uguaglianza formale
(tutti sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione) e l'uguaglianza
sostanziale, che viene attuata dalla Repubblica con la rimozione di tutti gli
ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza e impediscono il
pieno realizzarsi della persona umana e la partecipazione dell'individuo alla
vita del paese.
Su queste due norme si fonda la democrazia effettiva della società, basata
sulla centralità della persona umana e delle sue aspirazioni.
Per l'individuo il lavoro, oltre che rappresentare lo strumento per assicurare a
sé e alla sua famiglia, una esistenza libera e dignitosa ( art. 36 Cost. ),
costituisce un ambito essenziale per la realizzazione della personalità.
Lo Stato deve creare le condizioni favorevoli affinché sia effettivo il diritto
al lavoro.
Deve cioè eliminare gli ostacoli di ordine formale e sostanziale che
impediscono all'aspirante lavoratore di essere parte integrante della società
civile.
Il diritto al lavoro è correlato al dovere del cittadino di "svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale e spirituale della società" ( art. 4
Cost. ).
Il cittadino ( nella sua accezione piu' ampia possibile ) è chiamato a svolgere
la nobile missione di rendersi coprotagonista e compartecipe della Nazione.
Se lo Stato si preoccupa di tutelare il cittadino nel momento dell'ingresso
verso il mondo del lavoro, ancor piu' forte è la sua attenzione verso il
lavoratore stesso durante l'attività lavorativa.
Anche nell'ambito in questione, la tutela fondamentale è fornita dagli artt. 2,
3,4 Cost.
L'art. 35 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Essa, secondo lo spirito che informa la Costituzione, bandisce ogni forma di
discriminazione , assicura la libertà di pensiero, di azione, di circolazione ,
la libertà di associazione, il diritto di sciopero, cura la formazione e
l'aggiornamento professionale, garantisce il diritto ad una retribuzione giusta,
il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, garantisce i
diritti sociali ( previdenza, assicurazione dagli infortuni e malattie
professionali assistenza ), tutela i piu' deboli.
E' garantita la tutela della sicurezza, della dignità umana che non possono
essere intaccate dalla attività imprenditoriale ( art. 41 Cost. ).
Esse costituiscono dei limiti alla iniziativa economica che è libera, ma deve
tendere alla utilità sociale.
L'articolo successivo ( 42 ) conferma e rafforza il principio di cui sopra,
dichiarando che la proprietà privata è disciplinata dall'ordinamento giuridico
che ne assicura la funzione sociale e la accessibilità a tutti.
L'art. 46 Cost. individua un momento di grande sintesi e armonia nel mondo
produttivo: la Repubblica riconosce, infatti, il diritto dei lavoratori a
partecipare effettivamente alla gestione dell'attività imprenditoriale,
nell'ottica dello spirito collaborativo.
Il fine è la valorizzazione economico-sociale del lavoro compatibilmente alle
libere scelte imprenditoriali.
L'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato colui che si
obbliga a prestare la propria attività, in cambio della retribuzione, secondo
un rapporto non solo di subordinazione ma soprattutto di collaborazione.
Queste posizioni che compongono il diritto al lavoro sono resi pienamente
effettivi, qualora vengano garantite condizioni di sicurezza nell'ambiente di
lavoro.
A tale scopo viene in soccorso l'art. 32 Cost. che tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Un'applicazione dei principi generali suindicati è rappresentato dalla
previsione contenuta nell'art. 37 Cost. che assicura alla donna lavoratrice le
condizioni idonee all'adempimento "della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
L'art. 32 trova un addentellato nella materia del lavoro nell'art. 35 ( che
stabilisce che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni" ) e nell'art. 41 ( che prevede che l'iniziativa economica
privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo
da recare danno alla sicurezza , alla libertà , alla dignità umana ).
Relativamente alla materia che qui si tratta, occorre dare una lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c. in forza del quale
"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
Inoltre, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ( l. 20 maggio 1970 n° 300 )
prevede che i lavoratori, mediante i sindacati, hanno diritto di accertare
l'attuazione delle norme antinfortunistiche sul posto di lavoro.
Possono, inoltre, " promuovere la ricerca " e pretendere che vengano
attuate le misure di cui all'art. 2087 c.c.
Le norme suindicate hanno "ispirato" il legislatore nella emanazione
delle norme di settore tra le quali ricordiamo: il DPR 19 marzo 1956 n° 303; il
DPR 27 aprile 1955 n° 547; il Dlg 15 agosto 1991 n° 277; il Dlg 19 settembre
1994 n° 626 e successive modificazioni.
L'art. 2087 c.c. , secondo lo spirito della Costituzione che lo anima, è una
norma generale che si applica, oltre le ipotesi espressamente previste dalle
specifiche disposizioni antinfortunistiche.
La tutela comprende non solo l'integrità psicofisica del lavoratore ma anche la
sua personalità morale, la dignità umana, la persona nella sua essenza.
La norma in questione era, fino a qualche anno fa, del tutto inapplicata.
Ora è stata valorizzata dalla giurisprudenza, anche di legittimità, e
recentemente costituisce un valido riferimento normativo ai fini della tutela in
via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
La disposizione in esame pone, a carico dei datori, precisi obblighi tesi a
garantire e assicurare la tutela della persona dei lavoratori.
Anche nelle ipotesi in cui il datore avesse predisposto le misure previste dalle
norme di settore, esso non andrebbe esente, ipso iure, da responsabilità per i
danni al lavoratore.
Il datore è tenuto in via generale a prevenire i danni al lavoratore, usando la
diligenza richiesta nella realtà concreta.
La giurisprudenza maggioritaria concepisce l'articolo in esame, una disposizione
di natura contrattuale, rimandando ai criteri previsti dalle norme in materia
contrattuale, in particolare l'art. 1218 c.c.
La sentenza che per prima ha accolto il termine mobbing nel lessico
giurisprudenziale, è la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, Sez. Lav. I
grado, datata 16XI/99.
Il caso esaminato dalla Corte Torinese riguarda una lavoratrice dipendente che
aveva richiesto il risarcimento del danno biologico ( crisi depressiva ) subito
a causa delle condizioni di lavoro gravose e dalle continue e mirate vessazioni
e umiliazioni da parte del capo reparto.
Infatti, l'attrice era stata costretta a lavorare ad una macchina entro uno
spazio angusto e chiuso tra cassoni e macchinari, e isolata dai colleghi.
Alle lamentele della lavoratrice per le cattive condizioni di lavoro seguivano
le prese in giro e le aggressioni verbali del capo reparto.
A causa della insopportabile situazione, la lavoratrice veniva colpita da una
grave crisi depressiva che la costringevano alle dimissioni.
Il Giudice torinese, nella pronuncia in esame, stabilisce che tale ipotesi
concretizza il fenomeno del mobbing, conosciuto come la persecuzione psicologica
sul posto di lavoro.
La responsabilità del danno biologico subito dalla lavoratrice è da imputare
al datore di lavoro il quale in forza dell'art. 2087 c.c. deve garantire la
tutela della integrità della persona del lavoratore, anche nella ipotesi in cui
il comportamento lesivo principale sia stato posto in essere da un suo
dipendente ( capo reparto ).
Il datore aveva l'obbligo di controllare, di vigilare affinché i fatti de
quibus non si verificassero.
Le vessazioni e il danno conseguente potevano essere concretamente impediti da
una attenta e oculata attività di prevenzione da parte del datore.
La persona mobbizzata ha l'onere di provare il nesso eziologico tra
l'inadempimento delle misure ex art. 1087 c.c. e il danno biologico ( Cass. Sez.
Lav. n° 5491 del 2 maggio 2000 ); essa, però, non è tenuta a provare il
mobbing in quanto tale, poiché esso costituisce un fatto notorio, che rientra
"nella comune esperienza" e può essere posto a fondamento della
decisione ex art. 115 c.p.c., previa allegazione dei fatti costitutivi da parte
dell'attore.
Seguendo l'impostazione giuridica delineata dalla Corte torinese, il datore di
lavoro, al fine di essere esentato dalla responsabilità civile, deve dimostrare
ex art. 1218 c.c. che la mancata adozione delle misure ex art. 2087 c.c. (
inadempimento ) è stata determinata " da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile ".
La giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. Lav. N° 12339 del 5 novembre
1999 ) ha ritenuto che le cause naturali sono irrilevanti qualora sussista una
causa umana, costituita cioè da un comportamento umano illecito.
Il danno biologico ( infarto cardiaco ) conseguente alla dequalificazione
professionale ( danno professionale ) non attenua o esclude la responsabilità
del datore, solo perché il lavoratore ha una propensione al fumo di sigaretta o
ha subito nel passato delle malattie che potrebbero facilitare il danno per cui
si agisce.
Il criterio di valutazione della responsabilità basata sulla concorrenza delle
cause, trova applicazione in relazione alle condotte umane illecite.
La giurisprudenza di legittimità è attualmente orientata ad affermare la
responsabilità del datore per tutti i fatti lesivi che si verifichino in danno
dei lavoratori e in violazione dell'art. 2087 c.c., anche se i comportamenti
persecutori provengono dai suoi preposti o altri dipendenti ( Cass. n° 7768 del
1995 ; Cass. Sez. Lav. n° 5094 del 18 aprile 2000, che tratta di un caso di
molestie sessuali, perpetrate dal capo ufficio ).
Abbiamo sottolineato che per la giurisprudenza maggioritaria l'art. 2087 c.c.
prevede una responsabilità di contrattuale perché la disposizione de qua
rientra nel contenuto del contratto di lavoro ( v. anche Cass. 2053/77; 3260/77;
2858/79; 28/80;2654/81;1295/82;2799/86 e le piu' recenti Cass. Sez. lav. 143/00;
1307/00 ).
Non sono mancati orientamenti secondo i quali la responsabilità del datore,
nelle ipotesi in esame, sia di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
In tal senso è la sentenza del Tribunale di Milano esaminata dalla Cassazione
con sentenza n° 5491/2000.
In altre occasioni la Cassazione ha ammesso la concorrenza di responsabilità
contrattuale ed extacontrattuale in capo al datore. ( Cass. SS.UU. n° 4441 del
14/05/87; Cass. Sez. Lav. n° 411 del 24/01/90; Cass. Sez. Lav. n° 7768 del
17/07/95; Cass. Sez. Lav. n° 12763 del 21/XII/98 ).
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che, qualora un medesimo fatto
doloso o colposo integri la violazione dei diritti primari della persona,
indipendentemente da un contratto ( principio del neminem laedere ) e la
violazione di obblighi contrattuali, sussiste il concorso di responsabilità
aquiliana e contrattuale.
Rientra nella facoltà del danneggiato avvalersi dell'azione di tutela piu'
opportuna in ordine all'onere probatorio ( 2043, 1218 c.c. ), ai termini
prescrizionali ( prescrizione quinquennale per l'azione extracontrattuale ).
Qualora fosse prescritta l'azione risarcitoria per fatto illecito, il
danneggiato può far valere la responsabilità contrattuale , nei termini piu'
lunghi.
Ma si può rilevare che il meccanismo risarcitorio nel settore contrattuale
offre al danneggiato degli strumenti giuridici piu' vantaggiosi ( onere
probatorio sull'inadempimento degli obblighi, sul danno e sul relativo nesso
causale ).
La giurisprudenza di merito ha ampliato la tutela del lavoratore, adottando la
procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., nelle ipotesi di comportamenti vessatori
o discriminatori che pongono in grave pericolo i diritti del lavoratore.
Le Corti di merito, affrontando i casi di isolamento per dequalificazione,
inattività forzata etc... hanno giustificato la tutela d'urgenza sulla base
della irreparabilità del pregiudizio ( periculum in mora ) e sulla
verosimiglianza del diritto ( fumus boni iuris ) ( Trib. Milano Sez. Lav. II
grado, 26 novembre 1999; Trib. Roma Sez. Lav. I grado, 18 aprile 2000 e altre ).
Dalla analisi del panorama giurisprudenziale possiamo rilevare le seguenti forme
di mobbing: danno biologico ( alla salute ) derivante da umiliazioni,
dequalificazione professionale, demansionamento, sovraccarico di lavoro o di
mansioni, lavoro usurante, danno alla sfera professionale ( o danno alla
immagine professionale ) dovuta a i fattori suindicati.
Possiamo rimarcare che le forme di mobbing possono ledere la sfera della salute,
in senso stretto ( nel caso di infermità ), la personalità morale e lo status
di lavoratore ( nel caso di danno professionale ) la sfera personale ( in tali
casi si potrebbe parlare di danno esistenziale, anche sulla scorta degli ultimi
sviluppi giurisprudenziali ( recente sentenza del la Cassazione Sez. I n°
7713/00).Il danno biologico assume una valenza contrattuale, poiché consegue
alla violazione della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., con funzione
integrativa del contratto, sulla base dell'art. 1374 c.c.
Infatti, tale articolo, stabilisce che " il contratto obbliga le parti non
solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge......"
Inoltre, il dovere di buona fede ( art. 1375 c.c. ) e di correttezza ( art. 1175
c.c.) impongono al datore di lavoro di garantire la sicurezza sul posto di
lavoro
e la tutela della integrità del lavoratore.
L'autonomia contrattuale non può andare a discapito dei principi cardine
dell'ordinamento, in primis le norme costituzionali, immediatamente applicative
quale l'art. 32 ( tutela della persona ).
I casi piu' recenti di danno biologico affrontati dalla giurisprudenza sono i
seguenti: danno biologico ( infermità ) derivante da lavoro usurante ( Cass.
Sez. Lav. n° 2455 del 2000), svolto senza il beneficio dei riposi settimanali;
la sentenza in esame stabilisce che il danno de quo è distinto rispetto al
danno da usura psicofisica, per il mancato godimento del riposo settimanale.
Quest'ultimo danno si ritiene presunto nella imposizione delle prestazioni
usuranti; il danno biologico, invece, ai fini della risarcibilità, deve essere
concretamente provato ( sussistenza della infermità ), unitamente al nesso
eziologico tra il comportamento del datore e il danno medesimo.
La Cassazione in esame considera il danno biologico de quo di natura
contrattuale poiché consegue ad un illecito contrattuale.
La mancata concessione dei riposi settimanali integra una violazione delle
previsioni contrattuali;
danno biologico ( infarto )derivante da sovraccarico di lavoro ( Cass. Sez. Lav.
n° 1307/00 ). La Cassazione che si cita coglie l'occasione per ripercorrere i
passaggi giurisprudenziali che hanno portato ad una piena tutela della salute,
anche in campo contrattuale ex art. 32 Cost.
Il Giudice di legittimità ricorda che a carico dell'imprenditore sussistono
degli obblighi a tutela della integrità ( artt. 32 Cost., 2087 c.c. ), della
dignità del lavoratore ( art. 41 Cost. );
danno biologico ( depressione ), derivante dall'isolamento fisico e psicologico
del prestatore, costretto a lavorare in luogo angusto, e dalle continue e mirate
umiliazioni e aggressioni verbali ( Trib. Torino Sez. Lav. I grado del 16/XI/99
);
danno biologico ( depressione e infarto al miocardio) derivante da
dequalificazione professionale ( Cass. Sez. Lav. n° 123339 del 5/XI/99 ).
La giurisprudenza, nella ipotesi de qua, ha escluso che la propensione al fumo
di sigaretta e una arteriosclerosi coronarica possano costituire causa
concorrente con la responsabilità del datore;
danno biologico (disturbi nervosi con somatizzazioni quali nausee, vomiti,
dolori epigastrici ) derivanti da una serie di provvedimenti disciplinari
ingiusti ( Cass. Sez. Lav. n° 491 del 2 maggio 2000 ).
La giurisprudenza, nella fattispecie de qua, ha ribadito la natura contrattuale
dell'art. 2087 c.c. e la conseguente responsabilità del datore.
Essa non ha accolto il ricorso del lavoratore, perché quest'ultimo non ha
provato il nesso eziologico tra i comportamenti persecutori del datore e i
pregiudizi subiti.
In relazione all'onere probatorio sul nesso causale in oggetto, v'è da
segnalare la sentenza della Cassazione Sez. Lav. n° 143/2000; il Giudice di
legittimità affronta il caso di una lavoratrice licenziata, poiché essa, a suo
dire, aveva rifiutato le avances sessuali del superiore gerarchico.
La lavoratrice sostiene di essere stata vittima del mobbing, di aver subito una
sindrome depressiva a causa del comportamento discriminatorio del capo, e di
essere stata, infine, licenziata ingiustamente.
Nell'istruttoria del relativo processo emergeva che la lavoratrice aveva in
precedenza, anche a mezzo stampa, reso note le vessazioni da essa subite;
perciò, l'azienda provvedeva al licenziamento, per giusta causa, poiché veniva
meno il rapporto di fiducia.
La Cassazione che si considera, pur non entrando nel merito della decisione
impugnata del Tribunale, in quanto congruamente motivata, esprime un giudizio
circa la necessità ( e l'onere ) di provare il nesso causale tra fatto dannoso
e pregiudizio.
In difetto, la diffusione di accuse diffamatorie, legittimano il licenziamento,
per il venir meno del rapporto fiduciario ( giusta causa );
in materia di molestie sessuali o atti di libidine ( atti sessuali )
nell'ambiente di lavoro, sono da segnalare le seguenti sentenze: Cass. sez. Lav.
n° 7768 del 17/07/1995 e Cass. sez. Lav. n° 5049 del 18/04/00, le quali
impongono al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di adottare tutti i
provvedimenti idonei ( sanzioni disciplinari, licenziamento ) a prevenire e far
cessare tali comportamenti;
la mancata concessione di benefici previsti dall'ordine di servizio
dell'azienda, per i dipendenti meritevoli, come ritorsione nei confronti del
lavoratore ad una sua azione giudiziaria precedente nei confronti dell'azienda (
Cass. Sez. Lav. n° 12081 del 28X/1999 ). La Cassazione, nella ipotesi de qua ha
confermato la illegittimità del comportamento ritorsivo dell'azienda,
condannandola a reintegrare il lavoratore nei suoi diritti.
La Corte di Cassazione, nella sentenza che si considera, stabilisce che l'art.
2087 c.c. " trova una fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro
"…e nei limiti costituzionali ( art. 41 Cost. ).
L'inadempimento dell'imprenditore può concretizzarsi in condotte commissive e/o
omissive .
Il danno biologico che ne deriva rappresenta una categoria di danno che si
differenzia dal danno morale ex art. 2059 c.c., dal danno alla vita di relazione
e dal danno che pregiudica la capacità reddituale in concreto;
danno biologico ( aggravamento e stabilizzazione di una sindrome
ansioso-depressiva ), causato dalle continue visite del medico fiscale , su
richiesta del datore di lavoro ( Cass. n° 475/99 ). L'ipotesi de qua è stata
riconosciuta come una forma di persecuzione sistematica causante il danno alla
salute, il danno morale, il danno patrimoniale, quale mancato guadagno derivante
dalle "forzate dimissioni".
Le richieste di controllo devono essere fondate da un intento persecutorio e
discriminatorio in danno del lavoratore;
danno professionale o danno alla dignità professionale , dovuto a cumulo di
mansioni, anche inferiori rispetto alla professionalità acquisita ( Trib.
Civile di Milano, Sez. Lavoro n° 2908 del 5/XI-29/XII/99 ); nella ipotesi in
esame, la Corte di merito succitata, stabilisce che la condizione umiliante,
derivante dal cumulo di mansioni, per la volontà ripetuta e manifesta del
datori di non potenziare l'organico dell'ufficio, legittima il lavoratore
medesimo ( nella fattispecie concreta si trattava di un giornalista capo
redattore di un periodico ) alle dimissioni, senza preavviso, per giusta causa
ex art. 2119 c.c. o per i motivi previsti dal contratto nazionale di categoria.
Nella ipotesi in esame, la lavoratrice ha diritto ad ottenere l'indennità di
preavviso;
danno professionale derivante dalla dequalificazione o demansionamento, in
violazione dell'art. 2103 c.c.
L'ipotesi in esame riguarda la lesione della sfera professionale, costituita
dalle conoscenze ed esperienze lavorative acquisite sul campo e che il
lavoratore ha diritto a valorizzare e migliorare in virtu' dell'art. 2 Cost.,
dell'art. 2103 c.c.
Viene, in altri termini, tutelato la sua dignità e il suo status di lavoratore,
a prescindere dal verificarsi di danni biologici in senso stretto, danni morali
e patrimoniali. Esso costituisce una categoria di danno autonomo rispetto alle
altre ipotesi di danno ed è valutato sia nell'an ( sussistenza ) che nel
quantum ( entità ), sulla base della durata del momento dequalificante, con
esclusione di responsabilità, qualora l'assegnazione a mansioni inferiori abbia
avuto una durata brevissima, o sia dettata da motivi organizzativi, con
l'assenso del lavoratore.
Il demansionamento può causare un danno all'immagine professionale del
lavoratore, al suo valore di mercato, con perdita di opportunità lavorative o
di progressione della carriera.
In tale ipotesi, il danno ha natura patrimoniale e viene risarcito in via
equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base di una percentuale ( 25%, 50% ) della
retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento ( v. Pretura di Milano
16/09/94 ).
Inoltre, il datore dovrà reintegrare il lavoratore nelle mansioni precedenti,
nel rispetto dell'art. 2103 c.c. ( v. Pret. Milano 01/04/98 e altre ).
Dalle pronunce giurisprudenziali in materia di danno professionale si può
arguire che la responsabilità del datore è di tipo contrattuale.
Da ultimo, segnaliamo la sentenza della Cassazione Sez. Lav. n° 7395 dello
02/06/2000; la pronuncia in esame stabilisce che , in virtu' dell'art. 2103
c.c., sono equivalenti le mansioni che, anche se non identiche alle precedenti,
corrispondono alle competenze tecniche del lavoratore e valorizzano il suo
patrimonio professionale acquisito.
In via generale possiamo affermare che la giurisprudenza ammette il risarcimento
in via equitativa ex art. 1226 c.c. del danno da mobbing, data la impossibilità
di determinarlo nel suo preciso ammontare.
Proposte di legge
In Parlamento giacciono alcune proposte o disegni di legge che prevedono degli
strumenti per prevenire e combattere il fenomeno del mobbing.
Il DDL Camera 6410 dà una nozione molto ampia di violenza e persecuzione
psicologiche, comprendenti tutti gli atti e comportamenti che i datori e
lavoratori pongono in essere nei confronti del lavoratore , in maniera
sistematica, duratura e predeterrminata, al fine di distruggerlo
psicologicamente.
Il DDL in questione stabilisce che tali atti devono tradursi in lesione della
capacità professionale, o pregiudicare l'autostima o provocare sindrome
depressiva.
All'art. 2 prevede la possibilità per il danneggiato di richiedere
l'annullamento degli atti discriminatori.
Un certo risalto è data all'opera di prevenzione ed informazione da parte dei
datori e i sindacati, anche di concerto tra di essi ( art. 3 ).
Inoltre, all'art. 6, il giudice può disporre la pubblicità del provvedimento
giurisdizionale di condanna del datore, mediante lettera agli interessati,
omettendo il nome del datore medesimo.
Le altre proposte di legge sono la n° 6667 e la n° 1813 che creano il reato di
mobbing. A queste si affianca il disegno di legge, già in discussione in
Parlamento, sul danno biologico in generale.
Per concludere, è opportuno aspettare le prime risultanze applicative del Dlgs
23 febbraio 2000 n°38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
L'art. 13, infatti, definisce in via sperimentale e ai fini della tutela
assicurativa, il danno biologico " come la lesione alla integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il
risarcimento è dovuto indipendentemente dalla capacità di reddito in concreto
del danneggiato ".
L'art. 13 prevede che, le menomazioni dal 6% al 16% sono indennizzate
dall'INAIL, mediante capitale, dal 16% mediante rendita.
E' prevista, pertanto, una franchigia per le menomazioni inferiori al 6% !!!!!
Senorbì-Cagliari, lì 10/08/00
Avv. Bruno Sechi
avv.brunosechi@tiscalinet.it
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.
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