Il cognome del figlio legittimo: libertà di scelta ed applicazione dei principi
della Unione europea.
Il direttore avv. Cinzia Petitti (Foro di Bari).
Tantissimi sono i quesiti che giungono da tempo alla redazione della nostra
rivista chiedendo spiegazioni in merito alla questione dell’attribuzione ai
figli legittimi del doppio cognome o addirittura del solo cognome materno.
Cercheremo di fornire un orientamento ai
nostri lettori sull’argomento e fare un punto sulla situazione
del nostro ordinamento che lentamente si
sta evolvendo verso la libertà di attribuzione del cognome, in esecuzione a
principi della Unione Europea.
Il
figlio legittimo sino ad oggi
assume nel nostro ordinamento il cognome del padre. Non vi è alcuna norma
giuridica che lo preveda espressamente ma esso è divenuto principio giuridico
generale e consolidato nel nostro Ordinamento.
La svolta e l’apertura verso la possibilità di attribuire al figlio legittimo il
cognome della madre o il doppio cognome si è avuta con l’approvazione
del Trattato di Lisbona (che
modifica il trattato sull'Unione Europea ed il trattato che istituisce la
Comunità europea) e l’autorizzazione data con legge dell’agosto 2008 al
Presidente della Repubblica alla sua ratifica in Italia (con conseguente
disapplicazione delle norme in suo contrasto). Il trattato di Lisbona vieta ogni
forma di discriminazione tra uomini e donne. Conseguentemente non è più
giustificabile una disparità di trattamento in tema di cognome.
L’Italia, come tutti i 27 stati membri, ha conseguentemente
il dovere di uniformarsi ai principi
fondamentali della Carta dei diritti Ue. Il
principio è stato ben evidenziato dalla sentenza della
Cassazione n. 23934/2008
che ha ribadito il “No” a qualunque discriminazione fondata sul
sesso. La Cassazione, invero, così ha
motivato una sentenza in favore dell'attribuzione del cognome materno ai figli
legittimi su accordo dei genitori. La Suprema Corte cita l'approvazione, il 13
dicembre 2007, del richiamato Trattato di Lisbona e conclude il suo arresto
(molto interessante nelle motivazioni) chiedendo
“la trasmissione degli atti al primo
Presidente ai fini della eventuale rimessione alle Sezioni Unite per valutare se
alla luce della mutata situazione della giurisprudenza Costituzionale e del
probabile mutamento delle norme costituzionali possa essere adottata una
interpretazione della norma di sistema costituzionalmente orientata, ovvero, se
tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti
dell’attività interpretativa, la questione possa essere nuovamente rimessa alla
Corte Costituzionale”
Siamo ad oggi ancora in attesa di una decisione in tale senso (delle Sezioni
Unite della Cassazione o della Corte Costituzionale) che autorizzi a potere
richiedere una diversa attribuzione del cognome
e nelle more praticamente sembra sia impossibile ottenere dall’ufficiale
di stato civile l’attribuzione del cognome secondo le indicazioni dei genitori
legittimi.
Nell’attesa diversi cittadini stanno presentando ricorsi al Tribunale competente
affinchè, in esecuzione della richiamata normativa internazionale, ordini
all’ufficiale di stato civile la trascrizione del cognome materno o del doppio
cognome.
Tra di essi un interessante arresto del Tribunale di Tivoli (5.10.2009 in
www.foroeuropeo.it) il quale, pur rigettando un ricorso di urgenza presentato da
due genitori al fine di attribuire (rettificandolo) il cognome materno al figlio
(attribuzione anche motivata dall’interesse per il minore), ritiene del tutto
legittima la richiesta alla luce della normativa europea in vigore.
Invero, il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc è stato motivato dalla
circostanza che un intervento di tale natura (rettifica del cognome) debba
essere fatto con sentenza passata in giudicato con effetto, quindi, costitutivo
all’esito, quindi, di un ordinario giudizio e non di un procedimento cautelare.
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