Il cognome del figlio legittimo: libertà di scelta ed applicazione dei principi della Unione europea.

Il direttore avv. Cinzia Petitti (Foro di Bari).

Tantissimi sono i quesiti che giungono da tempo alla redazione della nostra rivista chiedendo spiegazioni in merito alla questione dell’attribuzione ai figli legittimi del doppio cognome o addirittura del solo cognome materno.

Cercheremo di fornire  un orientamento ai nostri lettori sull’argomento e fare un punto sulla situazione  del nostro ordinamento che lentamente si sta evolvendo verso la libertà di attribuzione del cognome, in esecuzione a principi della Unione Europea.

Il figlio legittimo sino ad oggi assume nel nostro ordinamento il cognome del padre. Non vi è alcuna norma giuridica che lo preveda espressamente ma esso è divenuto principio giuridico generale e consolidato nel nostro Ordinamento.

La svolta e l’apertura verso la possibilità di attribuire al figlio legittimo il cognome della madre o il doppio cognome si è avuta con l’approvazione  del Trattato di Lisbona (che modifica il trattato sull'Unione Europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea) e l’autorizzazione data con legge dell’agosto 2008 al Presidente della Repubblica alla sua ratifica in Italia (con conseguente disapplicazione delle norme in suo contrasto). Il trattato di Lisbona vieta ogni forma di discriminazione tra uomini e donne. Conseguentemente non è più giustificabile una disparità di trattamento in tema di cognome. L’Italia, come tutti i 27 stati membri, ha conseguentemente  il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue. Il principio è stato ben evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 23934/2008 che ha ribadito il “No” a qualunque discriminazione fondata sul sesso. La Cassazione, invero, così  ha motivato una sentenza in favore dell'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi su accordo dei genitori. La Suprema Corte cita l'approvazione, il 13 dicembre 2007, del richiamato Trattato di Lisbona e conclude il suo arresto (molto interessante nelle motivazioni)  chiedendo “la trasmissione degli atti al primo Presidente ai fini della eventuale rimessione alle Sezioni Unite per valutare se alla luce della mutata situazione della giurisprudenza Costituzionale e del probabile mutamento delle norme costituzionali possa essere adottata una interpretazione della norma di sistema costituzionalmente orientata, ovvero, se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai  limiti dell’attività interpretativa, la questione possa essere nuovamente rimessa alla Corte Costituzionale

Siamo ad oggi ancora in attesa di una decisione in tale senso (delle Sezioni Unite della Cassazione o della Corte Costituzionale) che autorizzi a potere richiedere una diversa attribuzione del cognome  e nelle more praticamente sembra sia impossibile ottenere dall’ufficiale di stato civile l’attribuzione del cognome secondo le indicazioni dei genitori legittimi.

Nell’attesa diversi cittadini stanno presentando ricorsi al Tribunale competente affinchè, in esecuzione della richiamata normativa internazionale, ordini all’ufficiale di stato civile la trascrizione del cognome materno o del doppio cognome.

Tra di essi un interessante arresto del Tribunale di Tivoli (5.10.2009 in www.foroeuropeo.it) il quale, pur rigettando un ricorso di urgenza presentato da due genitori al fine di attribuire (rettificandolo) il cognome materno al figlio (attribuzione anche motivata dall’interesse per il minore), ritiene del tutto legittima la richiesta alla luce della normativa europea in vigore.

Invero, il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc è stato motivato dalla circostanza che un intervento di tale natura (rettifica del cognome) debba essere fatto con sentenza passata in giudicato con effetto, quindi, costitutivo all’esito, quindi, di un ordinario giudizio e non di un procedimento cautelare.

 



 


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