La Cassazione si pronunzia su di un caso di "sottrazione internazionale di minori".

Commento a cura dell'avv. Massimo Guarini del Foro di Bari

Si segnala la sentenza n. 13936/09, resa dalla I sezione della Corte di Cassazione, nella quale il Giudice di legittimità, in materia di sottrazione internazionale di minori, afferma il seguente principio di diritto:

Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull’accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell’art. 3 Convenzione dell’Aja 25.10.80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l’altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale.

La pronuncia de qua accede alla nozione di abitualità della residenza, collegata all’identificazione primaria del centro dell’affettività parentale e relazionale dei minori. L’accertamento della residenza con connotazione di abitualità, deve essere fondato sulla di base elementi di fatto che prescindono dalle risultanze di carattere meramente anagrafico –il che sarebbe indicativo in termini pro quantitate- in quanto la stessa si sostanzia nel luogo di concertazione e concentrazione dei legami affettivi stabilizzanti delle abitudini di vita quotidiana, da valutarsi, caso per caso, in relazione allo sviluppo ed alle capacità psico-fisiche e ciò, nel preminente interesse del minore.

In tal senso assumono particolare rilievo la frequentazione di istituti scolastici,  la frequentazione di amicizie, l’attaccamento a luoghi tipici o la conoscenza della lingua di uno stato, la vicinanza, l’interesse e l’attaccamento agli affetti parentali.

Il Giudice del merito, peraltro, può trarre ulteriori e preziosi motivi di convincimento dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto –espressamente previsto dalla convenzione dell’Aja- in relazione, sia agli elementi di identificazione soggettiva, sia all’eventuale rifiuto di rimpatrio. In tal caso il Giudice dovrà accertare preventivamente la capacità di discernimento del minore e la genuinità della volontà dello stesso.

Alla luce della sentenza in commento, che in specie ha confermato la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bari, devesi affermare che costituisce un legittimo esercizio delle facoltà genitoriali e giammai una illecita sottrazione di minorenni, la condotta del genitore che riconduca i minori contro la volontà dell’altro genitore nel luogo di residenza abituale degli stessi, traducendosi in un mero “ritorno a casa".