Risulta di particolare interesse la motivazione del provvedimento emesso il 22 giugno 2009 dal Tribunale di Bari, con il quale il Giudice rigetta il ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto dalla moglie nei confronti del marito :
Proc. rg 1866/09 VG Tribunale di Bari
Il Giudice : “Rilevato che le disposizioni di cui alla Legge 154/01 sono volte a tutelare il familiare vittima di atti di pesante sopraffazione nel contesto della intimità domestica, come reso evidente dal riferimento di cui al 342 bis c.c, ha un pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà qualificato espressamente “grave” dal testo normativo, in tale contesto interpretativo esulano dall’ambito applicativo della normativa le condotte, pur incidenti sulla integrità fisica e morale del convivente, tenute reciprocamente dai coniugi nella fase di disgregazione del nucleo familiare in relazione agli sviluppi delle quali si interviene con i provvedimenti interinali di separazione ex art. 708 c.p.c.,nella fattispecie la situazione dedotta, per come emerge dagli esiti della istruttoria espletata con l’informatore addotto da parte ricorrente, peraltro figlio della coppia, e dunque al corrente dello sviluppo diacronico delle vicende familiari, è inquadrabile nella situazione, dianzi precisato, di disgregazione appunto del nucleo familiare, e non di tutela avverso atti unilaterali ed abituali di sopraffazione dell'un coniuge verso l’altro con condotte “causa di grave pregiudizio”.
PQM
Rigetta il ricorso .
Dott.S.Casciaro
Intervento dell’Avv. Claudia Montenero del Foro di Bari
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La Legge 5 aprile 2001, n. 154, rubricata “Misure contro le violenze nelle relazioni familiari” è un ulteriore strumento a tutela del coniuge o convivente che all’interno del nucleo familiare subiscono violenze non solo fisiche ma anche morali quali minacce, ingiurie, pressioni e molestie psicologiche. La legge de quo, di spiccata ispirazione preventiva, offre una duplice tipologia di interventi sia in materia penale sia in materia civile intervenendo nella modifica della normativa processuale e sostanziale . Infatti, l’art. 1 della L. 154/2001, ha introdotto nel nostro codice di procedura penale l’art 282-bis c.p.p. che prevede un’importante misura cautelare quale l’allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento. Inoltre, nei casi in cui sussistano ragioni di estrema “ necessità” e di “urgenza” il Giudice, su richiesta del P.M. sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase dibattimentale potrà deciderà “inaudita altera parte” circa: A) allontanamento del soggetto dalla casa familiare ; B) divieto di frequentazione di luoghi determinati, come il luogo di lavoro, luoghi di istruzione dei figli ecc. C) Ordine di pagamento di un assegno periodico per coloro che siano rimasti privi di mezzi adeguati , a seguito dell’adozione di tali provvedimenti .
Inoltre, la novità introdotta dalla legge è rappresentata dalla possibilità offerta alla parte lesa di poter ottenere omologhi provvedimenti a quelli penali anche in ambito civile. L’art. 2 della Legge 154/01 ha introdotto all’interno del Codice Civile il Titolo IX-bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” , onde potere garantire tutela anche alla parte lesa che nell’ambito familiare abbia subito un grave pregiudizio alla propria’ integrità fisica o morale ovvero alla propria libertà da parte del coniuge, convivente o da parte di un parente o affine. Oggi, alla luce delle modifiche apportate alla legge 154/01, dalla legge 6 novembre 2003 n.304, il coniuge o convivente potrà adire il tribunale civile per ottenere un provvedimento ex art. 342 bis -342ter anche se la condotta del soggetto violento integri un reato perseguibile d’ufficio e pertanto vi sia pendente un procedimento penale a suo carico (G.U. n. 263 del 12-11-2003) Sotto il profilo processuale tale procedimento disciplinato dall'art. 736-bis c.p.c inizia su impulso di parte, e competente a conoscere della causa è il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante. Dopo una fase istruttoria volta all’accertamento delle condizioni per esempio economiche, il tenore di vita ecc., il Giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo .Solo in casi di particolare urgenza il Giudice puo’ adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando la successiva udienza di comparizione delle parti per confermare, modificare o revocare l’ordine adottato. Pertanto il Giudice, nell’adottare un ordine di protezione dovrà verificare se il comportamento illecito è suscettibile di arrecare “un grave pregiudizio alla integrità fisica e morale ovvero alla libertà” del coniuge o convivente atteso che la grave misura dell’allontanamento dalla casa incide anch’essa sui principi costituzionali quali la libertà di circolazione, la proprietà privatà e la libertà di circolazione dell’altro. *** Il Giudice barese, chiamato a decidere sulla richiesta di allontanamento dalla casa familiare ex art. 342bis cc, proposto dalla moglie, ha rigettato il ricorso, non ritenendo inquadrabili le condotte del marito “pur incidenti sulla integrità fisica e morale del convivente” nell’ambito applicativo della normativa. Infatti, trattandosi di “condotte tenute reciprocamente dai coniugi nella fase di disgregazione del nucleo familiare”, il G. ha ritenuto di doversi applicare i provvedimenti interinali di separazione ex art. 708. cpc e non già l’art. 342 bis c.c. volto a tutelare esclusivamente “ gli atti unilaterali ed abituali di sopraffazione tali da causare grave pregiudizio”. Appare evidente l’importanza di tale provvedimento adottato dal Giudice barese che, contestualizzando la norma alla situazione di conflittualità determinata dalla disgregazione del nucleo familiare, ha fornito una valutazione “bilanciata” delle condotte lesive poste alla sua attenzione. Infatti, lo spirito della norma, non può “sempre e comunque” prevalere sui diritti costituzionali dell’altro soggetto, che spesso e volentieri si trova ad essere limitato nei suoi diritti sulla base solo di singole querele e per episodi inquadrabili esclusivamente nell’ambito della conflittualità familiare.
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