Risponde del delitto di cui all'art. 570, commi 1 e 2, n. 2) c.p., in  violazione dei principi solennemente affermati dagli artt. 24, 28 e 29 della  Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia, il coniuge che, omettendo di sostenere nella misura del 50 % le spese straordinarie relative ad esigenze mediche e di istruzione dei figli, quota stabilita a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, giusta ordinanza del Tribunale Ordinario di Cosenza, da un lato fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori,  e, dall'altro, serbando una condotta contraria alla morale ed all'ordine della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti della figlia maggiore di età"  (Tribunale Ordinario di Cosenza, Giudice monocratico dott. Carlo Pappalardo, sentenza n. 828/2008, emessa in data 19 giugno 2008)

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI COSENZA

II SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

Il Giudice monocratico,

dott. Carlo Pappalardo,

alla pubblica udienza del 19.6.08 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

sentenza

nei confronti di:

§         “A”.

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

“del reato previsto e punito dagli artt. 570, commi 1 e 2 n. 2 c.p., perché, omettendo di sostenere nella misura del 50 % le spese straordinarie relative ad esigenze mediche e di istruzione dei figli, quota stabilita a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, “D” (maggiore di età dal 14.1.2007) ed “E”, e della figlia maggiore di età, “C”, giusta ordinanza del Tribunale Ordinario di Cosenza, emessa in data 12.1.2006 (per come integrata e modificata dall’ordinanza del Giudice Istruttore del 12.10.06), in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, nella causa civile di separazione giudiziale n. xx/05 R.G.A.C., da un lato faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, “D” (maggiore di età dal 14.1.07) ed “E” e, dall’altro, serbando una condotta contraria alla morale ed all’ordine dellla famiglia, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti della figlia maggiore di età “C”. Fatto commesso in ... (Cosenza), dall’ottobre 2006 al marzo 2007”

 

 

CONCLUSIONI

·        Pubblico Ministero: condanna a mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa;

·        Parte civile: deposita conclusioni scritte e nota spese ed insiste per la condanna dell’imputato;

·        Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.; in via subordinata, minimo della pena e benefici di legge.

 

 

 

FATTO E DIRITTO

Il 26.3.08 “A” era tratto a giudizio dal Pubblico Ministero di Cosenza per rispondere dei reato indicato in epigrafe.

Questo, in sintesi, lo svolgimento del processo:

Le risultanze del dibattimento conducono ad affermare la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.

La persona offesa, “B”, ha reso la seguente deposizione: dopo aver contratto matrimonio con “A”, se ne è separata legalmente il 12.1.06. Le condizioni di separazione, inizialmente, prevedevano che il marito le corrispondesse la somma di 750,00 euro mensili. Con successiva sentenza erano poste a carico del ”A” anche le spese mediche e  scolastiche relative ai figli, nella misura del 50 %. Il marito, pur avendo sempre corrisposto l’assegno di mantenimento, non ha mai adempiuto all’obbligazione relativa alle spese mediche e di istruzione. La signora, pertanto, se le è dovute sobbarcare integralmente. Ogni volta che ne chiedeva il pagamento al marito, otteneva risposta negativa. Entrambi i coniugi svolgono l’attività di insegnante. La signora ha dovuto pagare interamente le tasse universitarie dei due figli più grandi, oltre alla retta della scuola privata frequentata dal terzo figlio. In qualche occasione il “A” ha dato alla moglie 50,00 euro in più rispetto all’importo dell’assegno. Per la scuola privata la signora deve corrispondere 220,00 euro al mese. In più vi sono i libri. Ha fatto dei sacrifici per sopperire al mancato sostegno del marito nelle spese di istruzione e mediche. La somma complessiva, sino ad ora sostenuta dalla signora per queste necessità, corrisponde a circa 5.000,00 euro.

“C”, figlia dei coniugi “A” – “B”, ha dichiarato che, talora, anche il padre ha pagato rate dell’università. Ultimamente solo la madre se ne sta occupando. I due si parlano, relativamente ai problemi economici.

“D”, sorella di “C”, ha detto che solo la madre paga le spese scolastiche, e che spesso litiga con il padre per questo motivo. Nelle ultime tre settimane il padre ha iniziato a domandare ai figli se hanno bisogno di soldi.

La documentazione in atti conferma il narrato della sig.ra “B”:

1)      ordinanza del Tribunale di Cosenza del 12.1.06, con la quale il Presidente del Tribunale, nel giudizio di separazione dei coniugi “A - B”,  affida i figli minori alla madre e pone a carico del marito un assegno di mantenimento, a favore dei figli, di euro 750,00;

2)      ordinanza del Tribunale di Cosenza del 12.10.06, con la quale il Giudice Istruttore, ad integrazione del precedente provvedimento, prevede che “le spese straordinarie relative ad esigenze mediche e di istruzione dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno; le spese verranno individuate di comune accordo tra i genitori, salva la decisione del giudice in caso di disaccordo”;

3)      ricevute, fatture e copie di assegni relativi alle spese mediche e di istruzione sostenute dalla “B” nell’interesse dei figli;

4)      lettera inviata il 28.11.06, dall’avv. G.S., con la quale l’avvocato, nell’interessa della sua cliente, chiede al sig. “A” il pagamento delle spese mediche e di istruzione relative ai figli, per un importo di circa 3.000,00 euro;

5)      relata di notifica del 30.11.06, nella quale si attesta che l’imputato ha ricevuto a mani proprie la predetta missiva.

L’imputato, nel respingere l’accusa, ha dichiarato che, relativamente alle spese mediche, si è opposto ad un intervento di rimozione dei nei del figlio, e per questo non ha voluto contribuire. Vuole bene ai figli ed ha pure regalato loro una “Smart”. 

Appare provato, dal tenore delle dichiarazioni della “B”, della figlia “D”, suffragate dai documenti elencati, che l’imputato si è reso inadempiente all’obbligazione impostagli dal Tribunale con l’ordinanza del 12.10.06. L’imputato ha detto che era contrario alla rimozione dei nei del figlio “E”, ma ha taciuto su tutte le altre spese, specie quelle, assai cospicue, di istruzione (che sono documentate).

La missiva, inviata dal legale della moglie, con la quale si chiedeva formalmente all’imputato di pagare queste spese (nella misura del 50 %), non sarebbe di certo stata inviata se quest’ultimo avesse potuto dimostrare di essere adempiente. Difatti, nessuna prova, di carattere documentale, è stata fornita dalla difesa circa l’adempimento da parte dell’imputato.

La mancata corresponsione delle spese straordinarie integra il delitto contestato, poiché le stesse avevano un ammontare notevole (circa 3.000,00 euro) ed hanno ad oggetto la salute e l’istruzione. Non possono essere considerate spese “voluttuarie”.

L’art. 32 della Costituzione sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Ogni individuo è titolare, quindi, del diritto costituzionale, assoluto ed inviolabile, alla salute. E’ naturale che i genitori sostengano le spese sanitarie dei figli, minori o, comunque, non autosufficienti. La relativa obbligazione era stata posta a carico, in misura uguale, di entrambi i coniugi “A” – “B”. L’imputato, restando inadempiente, ha costretto la madre a sostenerla integralmente.

Analogo discorso vale per le spese di istruzione, che sono finalizzate allo sviluppo della personalità dei figli, alla formazione di una coscienza civica, ed all’inserimento del mondo del lavoro. Per evidenziare l’importanza che il nostro ordinamento assegna all’istruzione delle giovani generazioni, è sufficiente ricordare che a tale argomento sono dedicati ben due articoli della Costituzione, i nn. 33 e 34. Vi si prevede, tra l’altro, che “la scuola è aperta a tutti”, che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

Nell’art. 9 della Carta Costituzionale si afferma, inoltre, che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.

Si può affermare pacificamente che l’istruzione rappresenti un “diritto inviolabile dell’uomo”, come tale riconosciuto e garantito dall’art. 2 Cost..

Questo diritto è altresì sancito dagli artt. 28 e 29 della Convenzione O.N.U. sui diritti dell’infanzia[1], secondo cui:

Ø      gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo[2] all’educazione;

Ø      rendono l’insegnamento primario obbligatorio gratuito per tutti;

Ø      incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale.

Sminuire l’importanza di questi due beni (salute ed istruzione), come ha fatto la difesa in sede di discussione, appare, francamente, puro esercizio dialettico, del tutto disancorato dai valori della nostra civiltà.

In definitiva, bene ha fatto il Tribunale, in sede civile, ad obbligare anche il padre a farsi carico di queste spese; le stesse costituiscono, sotto il profilo penale, “mezzi di sussistenza”, che l’imputato ha fatto mancare ai figli. Tanto è vero che ha dovuto sopperire, drenando i risparmi, la madre, che vi era tenuta solo per il 50 %.

Pertanto, “A” è colpevole del reato contestato.

Valutati tutti i criteri legali di dosimetria della pena (di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p.) ed, in particolare, l’entità della somma dovuta e la durata del periodo di inadempimento, stimasi congruo infliggere la pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, così determinata:

Ø      pena base, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa;

Ø      ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, a mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Le circostanze attenuanti generiche sono ravvisabili nello stato di incensurato dell’imputato.

“A” dovrà pagare le spese processuali, ai sensi dell’art. 535 c.p.p..

E’ presumibile che l’imputato, in quanto incensurato, si asterrà, in futuro, dal commettere altri reati. E’ meritevole, pertanto, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricorrono altresì le condizioni per disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La parte civile ha subito un danno, sotto il profilo patrimoniale, corrispondente al quantum debeatur dall’imputato, oltre interessi e rivalutazione.

Per la quantificazione dello stesso, si rimettono le parti davanti al Tribunale, in sede civile.

L’imputato deve provvedere altresì alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, che si liquidano nella misura di € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge (art. 541 c.p.p.).

Si indicano novanta giorni per il deposito della motivazione.

 

P.Q.M.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara “A” colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Letto l’art. 538 c.p.p., condanna “A” al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Letto l’art. 541 c.p.p., condanna “A” alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Giorni novanta per i motivi.

 

Cosenza, 19 giugno 2008

Il Giudice

dott. Carlo Pappalardo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.

[2] “Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (art. 1 della Convenzione).