Dovere primario di un buon genitore affidatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale. il genitore, pertanto, che con la propria condotta compromette il rapporto genitoriale dell'altro genitore può essere sanzionato con  il versamento, ex art. 709 ter cpc , di  somme di danaro  tanto in favore di quest'ultimo tanto in favore  del figlio parimenti danneggiato.

massima  a cura della redazione

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE FERIALE `

‘R. G. A.....8913/05

IL GIUDICE _

1etti  gli atti e sciogliendo la riserva che precede; _

Osserva _

1- Con la propria memoria istruttoria di replica .... ha chiesto emettersi in danno di sua moglie i provvedimenti sanzionatori di cui all'axt. 709 ter c.p.c., lamentando che costei

avrebbe condizionato la figlia minore così costantemente al punto  da indurla a rifiutare di avere rapporti affettivi con lui.La convenuta ha resistito alle avverse domande sostenendo che il rifiuto della bambina di incontrare suo padre non le era in alcun modo imputabile e doveva attribuirsi, invece, all'incapacità del...rapportarsi convenientemente con lei. Espletata una C.T.U. psicologica sulla minore e sui rapporti con i suoi genitori, l'attore ha chiesto l’affidamento condiviso della

piccola; entrambe le parti hanno poi insistito per le rispettive richieste istruttorie.

 2- Preliminarmente va osservato che la causa è pronta per essere decisa alle stato degli atti omissis...

Nel caso di  specie, infatti, resta aperta solo la questione dell'affidamento della minore, sulla quale è opportune che si pronunci il Collegio investito della decisione finale, e quella ad essa collegata, della misura del contributo paterno al suo mantenimento, per delibare la quale occorre che le parti versino in atti le proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate degli  ultimi anni fino a quella del 2009 per i redditi predetti nel  2008, e la convenuta anche le proprie buste paga dal gennaio 2008 a fine luglio 2009.

3.- In linea di principio va sottolineato che in vicende del tipo di quella in esame l'approccio giudiziario eccessivamente esasperato si rivela generalmente controproducente per il corretto sviluppo psico fisico di un minore, specie laddove le parti non siano riuscite ad elaborare il lutto per la cessazione del rapporto matrimoniale ed a tenere distinte le  vicende personali dall’esercizio consapevole della genitorialità. Pur tuttavia, di fronte a comportamenti segnatamente ostruzionistici del genitore affidatario, non appare stigmatizzabile il comportamento dell’altro genitore che costantemente ostacolato nell’esercizio del suo diritto di incontro ed, in definitiva, nell’espletamento della sua funzione genitoriale, adisca le sedi giudiziarie competenti per far valere

le sue ragioni in vista del superiore interesse del minore. La finalità che ispira tali iniziativa, invero, sembra meno censurabile del comportamento irresponsabile del genitore affidatario che, quand’anche non impedisca (secondo il suo...) Assunto) l’esercizio altrui del diritto di visita, non faccia però nulla perchè gli incontri si svolgano regolarmente ed anzi assume comportamenti tali da renderli impraticabili in concreto.

4.- E’ notorio che dovere primario di un buon genitore affidatario è quelle di non allontanare il figlie dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del

matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole  dell'insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, deve saper  mettere da parte le rivendicazioni personali e conservarne l’immagine positiva agli occhi nel cuore del minore.   L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a  perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacita di realizzare un siffatte risultato in termini concreti.

Nel caso di specie, se si guarda appunto ai risultati concreti, il giudizio sulla capacita della... di essere una buona madre non può che essere pesantemente negativo.

5.l’esito della C.T.U., valutata criticamente anche alla luce della relazione di C.T.P., consente non solo di esprimere quel giudizio con ragionevole convinzione, ma anche di decidere

immediatameete su altri due punti controversi: la richiesta di  sanzioni in danno della...  e la regolamentazione dello svolgimento degli incontri tra padre e figlia.

5.1-- Il contenuto della relazione del dr.....  non lascia adito a dubbi sulla responsabilità relativa alla compromissione del rapporto genitoriale, da ascriversi alla.....  e Quantunque il C.T.U. abbia settolineato l'inadeguatezza del padre,   ad interagire con la figlia, sta di fatto che la minore è stata 

 posta dalla madre in un conflitto di lealtà definitivo “a livelli insopportabili"; e ciò non solo perchè la.... demolisce agli occhi della piccola la figura paterna ma anche perché essa non sopperta che .....frequenti la nuova moglie del padre e la sorellina di secondo letto, impendole così una rinunzia lacerante.

Il C.T.U. ha rimarcato condivisibilmente che la decisione della figlia di non incontrare il padre “...è sicuramente frutto di un condizionamento operato dalla madre a vari livelli di consapevolezza”, dato che la minore manifesta contentezza nell’incontrarlo.

Con la sua condotta conclusivamente la...non solo ha in concreto impedito al padre , ai nonni ed agli altri parenti del ramo paterno di incontrare la minore e di godere del sue affetto e della sua presenza, ma soprattutto ha nuociuto in primo luogo a sua figlia, vietandole per lungo tempo di confrontarsi con una  figura maschile di riferimento e di coltivare i rapporti affettivi più intimi anche  con la sorellina. La convenuta va dunque condannata  ex art. 709 ter c.p.c. al pagamento della somma che si stima equa di E. 1.000,00 in favore del..... e    di E 2.000,00 in favore della minore, da depositarsi

su libretto bancario intestato alla minore stessa e con vincolo  del G. T. fino al raggiungimento della maggiore età, che la madre dovrà accedere entro 15 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza presso la ......agenzia.......

5.2 come opportunamente suggerito dal CTU, i rapporti tra padre e figlia vanno immediatamente ripristinati con l’ausilio del Dirigente della struttura consultoriale competente per territorio, cui questa ordinanza verrà trasmessa, il quale dovrà:

aiutare il.....a superare le sue asperità caratteriali insegnandogli ad interagire con la figlia più proficuamente;

aiutare la....ad evitare di tenere in presenza della figlia condotte colpevolizzanti e di disvalore della figura paterna ed accettare il lutto della separazione;

predisporre il necessario supporto psicologico per Lucrezia nonché un calendario di incontri teso al completo recupero del rapporto padre figlia

PQM

Visti gli artt. 184.187. 709 ter cpc

RIGETTA

Le richieste prove oralie

ORDINA

Omissis

CONDANNA

....al pagamento della somma di E 1000.00 in favore del....e di E 2000,00 in favore della figlia, da depositarsi per quest’ultima su libretto bancario intestato alla minore stessa e con vincolo del GT fino al raggiungimento della maggiore età, che la madre dovrà accedere entro 15 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza presso.....

AFFIDA

Il nucleo familiare in questione al servizio consultoriale di .....per le incombenze di cui in narrativa ed il sostegno ai coniugi ed alla minore

OMISSIS

Bari lì 22.12.2008

                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                              Saverio U. De Simone