IL CASO

A CURA DI CLAUDIA MONTENERO avvocato Foro di Bari

Sposati in regime di separazione dei beni, a causa dell'infedeltà ripetuta del marito  la moglie presentava ricorso per separazione giudiziale con addebito chiedendo il collocamento presso di sè del figlio maggiorenne non autosufficiente, l' assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e l'assegno di mantenimento sia per lei sia per il figlio. Il giudice assegna la casa alla signora ritenendola piu' idonea a vivere con il figlio ancorchè maggiorenne disponendo solo l'assegno di mantenimento per il figlio atteso il "rilevante vantaggio della assegnazione della casa coniugale"

 

"L'assegnazione della casa coniugale è provvedimento che è adottato  nell'interesse del figlio e che, non essendovi un formale affidamento in ragione della maggiore età, appare equo ed opportuno decidere secondo una valutazione complessiva che tenga conto dell'individuazione del genitore in grado di assicurare cure migliori al figlio e/o quello piu' svantaggiato economicamente"

Tribunale di Bari, ordinanza Presidenziale 6.11.2009

IL Ρresidente

Letti gli atti;

pronunciando fuori udienza;

visto 1' esito dell' esperimento del tentativo di conciliazione e dell'interrogatοriο delle parti; esaminati i documenti prodotti;

οsservato che íl  figlíο maggiorenne,sentito personalmente, non ha intesο prendere posizione circa il genitore con il quale convivere;

considerato dunque che l’assegnazione della casa coniugale è provvedimento che è adottato nell'interesse del figlíο e che, non essendovi un fοrmale affidamento in ragione della maggiore età, appare equo ed opportuno decidere secondo una  νalutazione complessiva che tenga conto dell'individuazione del genitore in grado di assicurare cure migliori αl figlio e/ο, quello ρiù svantaggiato economicamente;

cοnsideratο che nella specie tali valutaziοni conducono α privilegiare la signora quale assegnataria della casa coniugale;

rivelato, quanto alle richieste economiche relative alla prole, che, sulla base dei redditi documentati dei coniugi e dei criteri di cui αll'αrt. 155 c.c. (in pαrticοlαre dell'età, degli studi in corso, del tenore di vita della famig1ia e della cοntigente situazione debitoria del padre , appare congruo fissare, quale assegno per concorso nel mantenimento del figlio a carico del genitore non convivente, la somma mensile indicata in dispositivo, da versarsi  entro il giorno 5 di ogni mese ;

considerato, quanto alla richiesta di mantenimento della moglie, che secondo la giurisprudenza il díritto al relativo assegno è condizionato all’αssenzα di mezzi prοpri- sufficienti α mantenere il precedente tenore di νita;

osservato che nella specie lα rίcοrrente hα un modesto stipendio sul quale contare, cui va aggiunto il rilevante vantaggio della assegnazione  della casa coniugale;

PQM

autοrizzα i coniugi a vivere separati;

dispone assegnarsi la casa coniugαle di via alla signora assegnando il termine di gg. 30 dalla comunicazione di questa  ordinanza per lasciare l’abitazione ritirando i propri effetti personali;

Dispone che il marito versi in favore del coniuge a titolo di concorso nel mantenimento  del figlio la somma mensile di €. 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese , oltre alla metà delle spese straordinarie di formativa ed educativa  e di quelle di natura medica non coperte dal SSN.

Dispone che il marito nulla versi a titolo di mantenimento della moglie

Nomina giudice istruttore della causa il dott. E fissa per il giorno 8-3 10 ora di riro l’udienza di comparizione e trattazione della causa dinanzi a lui

Assegna all aoparte ricorrente il termine del giorno 31.12.09 pe irl deposito di memoria integrativa che deve  avere il contenuto di cui all’art. 162 3° comma cpc nn.2,3,4,5,6.

Assegna alla parte convenuta il termine ordinario di cui all’art. 166 cpc per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio;

avverte la part e convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 cpc e che oltre il termine stesso non potranno essere piu’ proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio

Bari, 6.11.09

Il Presidente