Sui rapporti tra procedimento di modifica delle condizioni della separazione e giudizio di divorzio
a cura di avv. Claudia Montenero

 

IL CASO 

In pendenza della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata con ricorso dalla sig. R in data 16.07.09, Il sig. T. depositava in data 23.07.09  ricorso ex. Art 710 c.p.c. per chiedere la modifica delle condizioni della separazione in relazione all’affidamento e cambio di collocamento  del figlio S..Il G. dichiarava il ricorso ex. Art. 710 cpc  improponibile …..

 

 

“Il  deposito del ricorso divorzile crea le condizioni della traslazione immediata della competenza funzionale in capo al giudice del divorzio per tutto quanto attiene all’affidamento della prole, con la conseguenza che decade la competenza funzionale del collegio ex art. 710 c.p.c….”

 TRIBUNALE  DI BARI

Sezione feriale, composto dai sig.ri Magistrati

1) dott. Raffaella Simone              Presidente

2) dott. Anna De Simone                          Giudice

3) dott. Giuseppe Rana                 Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

Decreto ex art. 710 C.p.C

Nella procedura iscritta nel ruolo generale VG sotto il numero d’ordine 3417 dell’anno 2009-09-23

Tra

…..omissis

Contro

…….omissis

Il Tribunale

Letti gli atti;

pronunciando fuori udienza ;

considerato che il ricorso odierno è stato depositato in data 23.07.09, quando già in data 16.07.09 è stato depositato da controparte ricorso divorzile;

considerato che il ricorso odierno tende a modificare tra le parti le condizioni della separazione con riguardo all’affidamento della prole minore ed alle sue conseguenze personali e patrimoniali ;

rilevato che secondo la giurisprudenza di questo tribunale il deposito del ricorso divorzile crea le condizioni della traslazione immediata della competenza funzionale in capo al giudice del divorzio per tutto quanto attiene all’affidamento della prole, con la conseguenza che decade la competenza funzionale del collegio ex. Art. 710 c.p.c. e che eventuali provvedimenti immediati debbono essere assunti dal Presidente, eventualmente anche in via di urgenza;

considerato pertanto che il ricorso odierno è improponibile;

rilevato che la sostanziale coincidenza delle date di deposito dei due ricorsi suggerisce una equa compensazione delle spese;

P.Q.M.

Dichiara improponibile il ricorso e dichiara compensate le spese.

Cosi’ deciso in Bari nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale , il 10.09.09

Il Presidente