Si deve escludere che la volontà del  legislatore della legge 54/2006 detta sull'affidamento condiviso sia stata quella di imporre la presenza nei giudizi di separazione e divorzio dei figli maggiorenni.

                                        T R I B U N A L E   D I   C A TA N I A

Prima sezione civile

Il Giudice dott. Francesco Distefano ha emesso la seguente

 

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. ****/** R.G. promossa

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con citazione notificata il 16.4.98 V.G. conveniva in giudizio P. P., esponendo che dalla loro unione naturale era nato in data *.**.86 il figlio A. I. (da sempre convivente solo con essa attrice) e che mai il convenuto aveva provveduto al suo mantenimento.

Sul presupposto del comune obbligo di mantenimento imposto dalla legge chiedeva la condanna del P. al versamento per il futuro di una somma mensile di L.1.200.000 e, a titolo di rimborso, di L.60.000.000 (L.500.000 al mese per 12 anni).

Il convenuto non si costituiva in giudizio.

Quindi, istruita la causa con la produzione di documenti la stessa, precisate le conclusioni, all’udienza del 29.11.05 è stata assegnata a sentenza con termine per deposito di memorie

Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del P. non costituitosi benché regolarmente citato.

Nel merito da osservato quanto segue 

 

1) Applicabilità L.n.54/2006

Nella fattispecie in esame trova applicazione la nuova legge di riforma sul cd affidamento condiviso, modificativa degli artt.155 e segg. c.c..

Infatti  per espressa previsione (art.4) la disciplina vale sia per la separazione che per il divorzio come anche per il caso di figli naturali.

Quale ius superveniens - invocabile oltretutto (art. 4 comma 1) anche per le sentenze passate in giudicato-le nuove disposizioni devono trovare applicazione anche nei giudizi già spediti a sentenza  e pur se sono già spirati i termini per il deposito di comparse e repliche (Cass.n.6161/96 circa l’applicabilità della legge sostanziale sopravvenuta anche nel  periodo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza).

 

2) Questioni di competenza.

Il Tribunale ordinario sino ad oggi si è ritenuto competente in genere per tutte le questioni patrimoniali inerenti i figli minori e cioè: il rimborso pro quota, secondo i principi del debito solidale, delle spese sostenute dal genitore naturale sin dalla nascita e la richiesta di mantenimento per il futuro, nonchè l’assegnazione della casa coniugale (ammissibile, stante la piena equiparazione con quelli legittimi, anche per i figli naturali)

L’eccezione è costituita dall’art.277 c.c. che dispone che il giudice con la sentenza che dichiara la filiazione naturale (ed è il T.p.M. nel caso di figli minori) può emettere i provvedimenti anche patrimoniali, che stima utili per il figlio

Si sostiene che in seguito alla riforma oggi compete al T.p.M. anche la competenza a stabilire l’assegno di mantenimento poiché la legge ivi compresi gli aspetti patrimoniali) si applica “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”: la tesi può accogliersi in riferimento alle statuizioni patrimoniali da emettersi “contestualmente” al procedimento di affidamento dei figli naturali (così codificando una prassi seguita da molti tribunali), ferma restando quella del Tribunale ordinario negli altri casi.

Nel caso in esame tuttavia la competenza rimane in ogni caso di questo Tribunale ordinario considerando non solo che  la causa è stata introdotta anteriormente alla entrata in vigore della riforma e che non vi era alcun procedimento di affidamento ma che al momento della presente statuizione il figlio della coppia ha ormai raggiunto la maggiore età.  

Figli maggiorenni 

Ai sensi dell’art.155 ter “Il giudice, valute le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

 

Regime ante riforma

Legittimato"iure proprio"(e non gia' "capite filiorum") a pretendere il contributo per  il mantenimento dei figli maggiorenni conviventi non autosufficienti è anche il genitore; più precisamente la sua  legittimazione concorre in astratto con quella del figlio maggiorenne, che può farla valere autonomamente- ex art.148 c.c. o con giudizio autonomo ordinario (mentre nei giudizi di separazione o divorzio i figli anche se maggiorenni, non possono intervenire essendo parti del giudizio solo i due coniugi (Corte Cost.n.185/86): quindi in mancanza di condanna dell'obbligato al pagamento in solido del contributo al mantenimento, applicandosi la regola generale secondo cui la solidarietà attiva non si presume (a differenza di quella passiva, che sorge per legge -1299 c.c.) il figlio non ha titolo (quindi non può agire in executivis) e il pagamento effettuato nella mani dello stesso non libera il debitore dall’obbligazione.

II genitore già affidatario, dunque il quale continui a provvedere direttamente e integralmente al mantenimento dei figli conviventi divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, è legittimato non solo a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi. ma anche ad ottenere  il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore (il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente, in particolare va disciplinato secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall'art. 148 c.c., richiamato dall'art. 261 c.c., che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui con l’ulteriore precisazione che l'obbligo in esame deve essere rimborsato "pro quota"- Cass. civ., Sez.I, 22/11/2000, n.15063);

Secondo taluno dei primi commentatori della riforma questa norma, presupponendo che unico creditore,in quanto avente diritto, è solo il maggiorenne impone, per esser accordato l’assegno, una domanda da parte sua quale soggetto esclusivamente legittimato: logico corollario ne è che deve esser consentito il suo intervento in giudizio per far valere i suoi diritti.

Il genitore convivente non avrebbe più alcuna legittimazione ad agire e se l’assegno era stato previsto quando il figlio era ancora minorenne, allo scadere del 18° anno (senza che il maggiorenne abbia formulato apposita domanda - in corso di causa ovvero in sede di modifica) cessa detto obbligo contributivo.

In quest’ottica inoltre, ovviamente, in caso di inadempimento unico legittimato ad agire in via esecutiva o a far valere i rimedi si cui all’art.156 c.c. è il figlio maggiorenne; e ciò anche nell’ipotesi in cui fosse stabilito che il versamento avvenga nelle mani del genitore convivente, che a questo punto assumerebbe la veste di  mero adiectus solutionis causa (art. 1191 c.c., a meno di non riconoscergli in siffatta ipotesi la qualifica di vero e proprio creditore in forza del provvedimento del giudice – qualifica di creditore però che contraddittoriamente gli è stata negata sotto il profilo della  legittimazione ad agire

Questa tesi non può esser accolta, dovendo escludersi che la volontà del  legislatore sia stata quella di imporre sempre la presenza in giudizio (si pensi ai giudizi di separazione o divorzio) dei figli maggiorenni.

In realtà  la disposizione in esame introduce la peculiare possibilità per il giudice di emettere un provvedimento che, sul piano formale, e’ reso a favore di terzo in quanto non parte processuale del procedimento ma che e’, comunque, il destinatario finale (avente diritto) degli effetti di quella decisione.

E’ avente diritto finale esattamente come lo è il minorenne,in quanto il dovere di provvedere al mantenimento in capo ai genitori (ex art.147 e 30 Cost.) è ovviamente sempre nei confronti dei figli e non cessa automaticamente con la maggiore età: il legislatore tuttavia ben può disciplinare il modo cui giungere all’adempimento di tale obbligazione.

Del resto lo stesso art. 155 quinquies, secondo comma, C.C. equipara i espressamente ai figli minori i figli maggiorenni portatori di grave handicap in favore dei quali quindi può agire il genitore con essi convivente pur nel caso di handicap solo fisico in presenza del quale essi conservano intatta la loro autonoma capacità di agire in giudizio.

Non si versa quindi neanche, a ben vedere, in una ipotesi di cd sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) - con la quale si fa valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio-in quanto se la condanna è a favore dell’altro genitore lo è iure proprio (e non quale sostituto); se è a favore del maggiorenne si esula dallo schema della sostituzione in cui il provvedimento è sempre formalmente nei confronti del sostituto.  

 

Se il destinatario del pagamento è direttamente il maggiorenne v’è da chiedersi, però, a chi competerà la legittimazione per il pignoramento o quella per il versamento diretto (o il sequestro) ex art.156 c.c.., ovvero per eventuali modifiche.

Sembra coerente ritenere che per le prime unico legittimato resti a questo punto il figlio stesso: solo che pendente iudicio, non essendo egli parte non potrà avanzare richieste al g.i. (può semmai ipotizzarsi una richiesta di versamento diretto da inoltrare al presidente del tribunale con l’art.148 c.c.).

Il legislatore, come si vede, ha lasciato incompiuta la disciplina rimettendo nelle mani dell’interprete tutte le problematiche di cui sopra.

 

Nel caso in esame peraltro il figlio naturale è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e tale circostanza non è stata fatta valere ex art.300 c.p.c. .

L’attrice, per i principi esposti, deve continuare a ritenersi legittimata iure proprio e quanto al versamento appare opportuno disporlo nei confronti della stessa  avendo il figlio A. I. solo da poco raggiunto la maggiore età.

 

Profili patrimoniali

 

Il citato art. 155 ter c.c parla del tutto genericamente di “assegno periodico” per i maggiorenni e quindi devono applicarsi per analogia le disposizioni dettate dal novellato art.155 c.c.in tema di minori.

Il dovere contributivo previsto dagli artt.30 Cost.,147 e 148 c.c. che su ciascun genitore grava in misura proporzionale al proprio reddito e che rimane intatto pur nel dissolvilmento del consortium vitae può assumere modalità diverse di soddisfacimento legate al  concreto atteggiarsi delle condizioni di vita, reddituali e lavorative delle parti in lite.

Il padre, pur vivendo i figli con la madre, deve continuare a provvedere direttamente alla loro cura e ai loro bisogni mediante l’acquisto di beni, il pagamento delle rette scolastiche o delle utenze di casa o dell’assicurazione dei veicoli ovvero ancora  facendo fronte ai costi per le attività sportive e di svago.

Certo tale dovere grava altrettanto sulla madre, la quale tuttavia si vedrà onerata in maniera preponderante di quei compiti di cura giornalieri dai quali il padre è invece è esentato, ed allora si tratta di verificare come ed in che misura il principio di proporzionalità deve esser attuato.

In termini pratici  potrebbe procedersi in questo senso.

Fissata una quota ideale mensile per il mantenimento della prole e commisurata alle loro esigenze alle capacità economiche complessive dei genitori in lite e al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio (art.155 n.1, 2 e 4), il padre deve farsene carico in misura proporzionale al suo reddito

Fissata la misura va stabilito il modo (art.155 comma 2 c.c.) in cui ciascuno deve farvi fronte.

Il modo può esser: - diretto (ciascuno dei genitori provvede al mantenimento, recita la norma) - e cioè provvedendo in proprio all’acquisto dei beni e al pagamento delle spese necessarie di cui sopra si è detto - e che in teoria possono andare a coprire interamente il budget a carico(mantenimento diretto che si potrebbe definire per comparti di spesa);

 -  ovvero indiretto e cioè mediante il versamento all’altro coniuge della somma  in denaro a conguaglio che residua ove il modo diretto non copra interamente il budget a proprio carico (art.155 comma 4 “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno”).

In ipotesi di madre casalinga e priva di redditi, comunque, si corre tuttavia il rischio che questa, limitandosi a dover gestire per il figlio solo la modesta somma residuale (rispetto al mantenimento diretto) che a fini per così dire strettamente “alimentari” le verserà il coniuge (il quale si occuperà di tutte le altre spese non strettamente legate alla convivenza), non abbia la possibilità di provvedere per così dire all’effimero e cioè alle spese non di prima necessità: in tale ipotesi la maggior entità dell’assegno mensile potrebbe sopperire a mantenere intatti i rapporti già esistenti all’epoca della convivenza così da consentire, sempre nell’interesse del minore, che questi possa godere di momenti di svago e ricreativi anche col genitore meno abbiente.

 Fermi i criteri di massima di cui sopra va tuttavia puntualizzato che stante l’ampia discrezionalità lasciata al giudice ove la contribuzione diretta appaia improbabile per inaffidabilità dell’uno dei genitori (ad esempio perché questi non si è mai occupato in prima persona di provvedere ai bisogni del figlio) la necessità dell’assegno si impone in tutta la sua estensione.

 

Conclusione

Nel caso in esame, fermi i criteri in astratto di cui sopra va rilevato che l’attrice è stata totalmente carente sul piano probatorio in quanto non solo non ha allegato in punto di fatto l’attività svolta o comunque le capacità reddituali del convenuto (contumace) ma non ha neanche fornito elementi sulla proprie capacità  retributive.

L’unico l’elemento indiziario emerge dal certificato integrale di nascita dove il padre naturale si qualifica “commerciante”.

Così stando le cose mentre va escluso la modalità anche solo parziale di contribuzione diretta (giacchè non emerge in alcun modo che il convenuto abbia mai provveduto personalmente ai bisogni del figlio e non v’è motivo di credere che lo faccia da ora in poi) l’assegno periodico va fissato nella misura di poco superiore al minimo vitale e pari ad €.250,00 al mese, che andrà corrisposta con decorrenza dalla domanda.

L’attrice inoltre non ha offerto alcun elemento, anche solo meramente indiziario, ai fini della proposta azione di regresso e se è vero che il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso (Cass. civ., Sez.I, 01/10/1999, n. 10861), tuttavia ciò si deve sempre fondare su un minimo di allegazione in punto di fatto, qui invece come visto totalmente assente, sicchè la domanda non può che esser rigettata.

 

Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza;

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, condanna il convenuto P. P. al pagamento, in favore dell’attrice V. G., con decorrenza dalla notifica della citazione (16.4.98) un assegno periodico di €.250,00 (da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento del figlio naturale A. I..

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.830,00 ,di cui €.1.050,00 per onorario ed €.700,00 per diritti oltre iva e cpa come per legge.

 Catania 14.4.2006

 

                                                                                 Il Giudice

                                                                             (dott. Francesco Distefano)