MATERNITA' E INFANZIA - L. 22 maggio 1978, n. 194 (1).
Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
1. Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore
sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare
che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978, n. 140.
2. I consultori familiari istituiti dalla
legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito
dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari
e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti
nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della
gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente
o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali
interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi
per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi
di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la
donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base
di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i
fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di
idonee formazioni sociali di base e di associazioni del
volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile
dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile è consentita anche ai minori.
(2) Riportata al n. VII.
3. Anche per l'adempimento dei compiti
ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari,
il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405
(2), è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000
annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri
stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo
all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
(2) Riportata al n. VII
4. Per l'interruzione volontaria della
gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il
parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la
sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di
salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari,
o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a
previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge
ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un
medico di sua fiducia.
(2) Riportata al n. VII.
5. Il consultorio e la struttura
socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti
medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata
dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna
e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni
dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la
porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in
grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza
sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie
gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità
e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il
padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della
dignità e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito
degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la
determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e
le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia
immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una
delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della
gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al
termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta
della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un
documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di
gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per
sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può
presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla
base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma,
presso una delle sedi autorizzate.
6. L'interruzione volontaria della
gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo
per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli
relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza è
praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso
un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della
legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale verifica anche
l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli
ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui
all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n.
132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973,
numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione
ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può
essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla
regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati
servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà
delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della
gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli
interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la
stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli
interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale
dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in
relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.
(4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale
attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la
costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso
poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo
5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla
donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo
costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento
e, se necessario, il ricovero.
(3) Riportata alla voce Ospedali.
(4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978, riportato al n. XI.
9. Il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per
l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e,
nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di
cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in
vigore della presente legge o dal conseguimento della
abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che
comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche
al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure
e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in
ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste
dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di
interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del
personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale
sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la
particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente
pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o
ainterventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e
la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza
nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le
prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17
agosto 1974, n. 386 (3/a).
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non
hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai
precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma
dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino
la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o
convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio
sanitario nazionale.
(3/a) Riportata alla voce Ospedali.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono
tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio
una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà
notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base
della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della
donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(4), sono abrogate.
(4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978, riportato al n. XI.
12. La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta
personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia,
nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che
impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone
esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi,
il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e
rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione,
corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in
cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita
la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della
gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un
grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la
tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza
delle condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere
in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta
giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le
procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso
di chi esercita la potestà o la tutela.
13. Se la donna è interdetta per infermità
di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere
presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o
dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito,
deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata
dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il
termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una
relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua
provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e
sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché
il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli
interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della
gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le
indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla
partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere
attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad
anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i
ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e
con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi
della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi
anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e
sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose
dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose
per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono
inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le
persone interessate ad approfondire le questioni relative
all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto,
ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione
della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le
regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui
servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel
territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire
dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della
Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento
una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi
effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro
il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari
predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per
quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo
Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è
punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino
alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena
è aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna è punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato
il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con
l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione
della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla
donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la
morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni;
se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la
reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave
questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna
è minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione
volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità
indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a
tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità
previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su
donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o
senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e
13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste
dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è
punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della
donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva
una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due
a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima
pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte
o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto
comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice
penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna
consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata
in vigore della presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
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