Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la
qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la
famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei
princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse
del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da
realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio
Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo
e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per
cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) numero di minori presenti in presídi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al
di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in
attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei
servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e
giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari
opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede
alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai
comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli
ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza
dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15- bis della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e
procedono al riparto economico delle risorse al fine di
assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere
individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni,
comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma
definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli
studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia
minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata
massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente
esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista
copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la
partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di
intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo
1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3,
nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito
territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni
possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle
risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi
interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi
per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote
di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché
di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di
sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della
povertà e della violenza, nonché di misure alternative al
ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto
conto altresí della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il
tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei
diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione
dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo
sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori,
per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle
famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o
piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità
del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e
di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori
in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo
dei genitori, anche se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte
di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di
assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29
luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della
famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione
delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche
mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi
domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla
frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche
sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e
sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti
domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma
1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri
detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente
impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in
difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché
la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori
unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi
di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di
maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per
famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà
relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del
bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente
articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con
le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.
Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre
anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti
che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati
secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per
l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo
giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di
mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli
asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e
possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle
associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare,
attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a
promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello
propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative,
nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di
socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita
aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso
operatori educativi con specifica competenza professionale e
possono essere previsti anche nell'ambito dell'at tuazione del
regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari
e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli
spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità,
ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali,
sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la
cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a
servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini
e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche
amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico
per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali
fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei
progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità
degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali
ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione
dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con
particolare attenzione, altresí, per la realizzazione dei
migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
come definite dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le
funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di
promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e
di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di
servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto,
definisce le modalità organizzative e di funzionamento per
l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa
annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione
al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro
efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile
delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed
all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui
all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le
funzioni delle prefetture competenti per territorio per il
sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti
territoriali di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la
solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza
nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed
organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla
organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui
all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte
all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i
soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata
sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza
nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della
società.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3
della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo
3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro
amministrativo del Ministero dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8
della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e
a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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