Art. 1 - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2 - Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3 - Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Capo I. — Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29 - L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis - Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in
difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle
esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30 - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31 - Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto
di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità
straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le
attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti
all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata
anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il
minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e
alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno
del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse
non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del
periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi
della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione.
Art. 32 - La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non
emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali
abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33 - Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello
Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito
l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso
rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno
un genitore o da parenti entro il quarto grado.
È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente
il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del
minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato
al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente
in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la
situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine
del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34 - Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla
base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di
adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al
minore italiano in affidamento familiare.
Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli
enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono
gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono
al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35 - L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo
del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e
l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina
la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera
come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia
che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per
i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello
stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere
sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo,
tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento
dell'ingresso del minore in Italia.
Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata
la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di
idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario
al suo interesse.
Art. 36 - L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge.
L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere
dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso
dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo
30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della
Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera h).
Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso
il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39,
comma 1, lettera e).
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a
istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.
Art. 37 - Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38
può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i
minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli
articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e
sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis - Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38 - Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una
sola volta.
I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento
adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei
componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in
carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39 - La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli
altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta
del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni,
revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o
violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte
dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per
l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel
campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato
o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione,
come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti
diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o
ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti
autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la
programmazione degli interventi attuativi dei princípi della Convenzione.
La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la
trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel
territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e
gli organi giudiziari minorili.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui
all'articolo 31, comma 3.
I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princípi di
cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per
l'adozione internazionale.
Art. 39-ter - Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel
campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità
di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in
una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per
operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed
una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle
persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,
anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione
del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge,
i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo
hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei
anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e
dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione".
Art. 4 - Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5 - All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il
seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano
le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si
applicano le disposizioni della presente legge".
All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente
comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6 Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il
seguente:
"Art. 72-bis - Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con
la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di
lire.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 7 - Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente
legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le
adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e
le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le
procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la
revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa
relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della
Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art. 8 - Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9 - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per
11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della
quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 dicembre 1998
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli Affari esteri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.