Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per
l`attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Gli articoli in corsivo sono stati modificati o sostituiti dalla
L. 19 maggio 1975, n. 151 (diritto familiare).
CAPO I Disposizioni di attuazione
SEZIONE I Disposizioni relative al Libro I
Art. 1
L`esercizio delle facoltà attribuite all`autorità governativa
nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere
delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che
esercitano la loro attività nell`ambito di una provincia.
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod.
Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia
autentica dell`atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri
documenti che possono, secondo le circostanze, servire a
dimostrare lo scopo dell`ente e i mezzi patrimoniali per
provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso
dall`autorità governativa anche d`ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi
ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e
seguente), con i quali si dispongono fondazioni o si fanno
donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ.
600, 786), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta
giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell`atto, il
testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli
eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi
stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari
per l`esecuzione della disposizione sia nei confronti degli
eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di
necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni.
Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod.
Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l`approvazione (Cod. Civ. 16) delle
modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto deve essere
accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa
e dai documenti necessari per dimostrare l`osservanza delle
condizioni prescritte dal secondo comma dell`art. 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere
l`approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 5
La domanda per ottenere l`autorizzazione prevista nell`art. 17
del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in
cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e
accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l`entità, le
condizioni, l`opportunità dell`acquisto, nonché la destinazione
dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando
trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per
successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona
giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta
autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente
secondo l`attività che la persona giuridica svolge. In tal caso
l`autorizzazione è data con decreto del Presidente della
Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica
possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6
L`acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ.
2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un
debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità
dell`autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall`acquisto i
rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione
al prefetto.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi
ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di
testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore
di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni
al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della
provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell`assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20)
deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non
dispone, mediante avviso personale che deve contenere l`ordine
del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall`atto costitutivo o dallo statuto, gli
associati possono farsi rappresentare nell`assemblea da altri
associati mediante delega scritta anche in calce all`avviso di
convocazione.
Art. 9
Nell`ipotesi prevista dal quarto comma dell`art. 23 del codice il
provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli
amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre
reclamo.
In tal caso l`autorità governativa, se non ritiene di revocare
il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il
quale promuove l`azione di annullamento della deliberazione (Cod.
Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l`autorità governativa dichiara
l`estinzione o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 27 e
seguente) della persona giuridica è comunicato agli
amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina
l`iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22,
33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27)
o quando l`associazione è sciolta, il presidente del tribunale,
su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche d`ufficio, nomina uno o più
commissari liquidatori, salvo che l`atto costitutivo o lo statuto
non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda
entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei
liquidatori nell`atto costitutivo o nello statuto non ha effetto
(Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell`associazione e deliberato
dall`assemblea, la nomina può essere fatta dall`assemblea
medesima con la maggioranza prevista dall`art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori
uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall`assemblea o nelle forme
previste nell`atto costitutivo o nello statuto deve essere
comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta
sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad
ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi
possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di
ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a
reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane,
devono procedere all`annotazione della loro nomina nel registro
dove la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e
richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle
scritture della persona giuridica. All`atto della consegna è
redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del
tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il
presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con
decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l`inventario e
redatto dall`ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell`inventario i
liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell`attivo e
del passivo dell`ente, se riconoscono che il patrimonio non è
sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono
iniziare la liquidazione generale dei beni nell`interesse di
tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel
registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori
non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale,
essendovi eccedenza dell`attivo sul passivo.
In quest`ultimo caso i creditori dell`ente possono fare
opposizione entro trenta giorni dall`annotazione chiedendo la
liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al
presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il
provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei
liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell`articolo
precedente o queste sono state rigettate con provvedimento
definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti
dell`ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è
necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si
presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori
il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere
alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori
condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l`inventario dei
beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del
tribunale.
Copia dell`inventario e del rendiconto approvato dal presidente
del tribunale deve essere trasmessa all`autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell`art.
31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni
dell`autorità governativa.
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio
dell`ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Rd 16 marzo
1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell`articolo
precedente. decorrono dalla data del provvedimento di
liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in
cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone
la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del
precedente art. 14.
Art. 18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del
bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel
registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei
casi in cui le norme richiamate nell`art. 16 richiedono il
deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si
deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il
registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa sono demandate all`autorità che ha nominato il
liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la
cancellazione dell`ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d`ufficio nel
registro a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione
spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e
registrata la persona giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è
istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo
di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del
presidente del tribunale.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l`una generale e l`altra
analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone
giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
L`iscrizione è contrassegnata da un numero d`ordine, ed e
accompagnata dall`indicazione della data, del nome del
richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla
stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo
statuto e l`atto costitutivo. Alla fine della parte generale il
registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome
della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa
è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona
giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati
nel secondo comma dell`art. 33 e del primo comma dell`art. 34 del
codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d`ordine e deve
contenere l`indicazione della data, del nome del richiedente, del
volume in cui sono raccolti l`atto costitutivo e lo statuto e di
quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei
provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del
registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte.
Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il
foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le
iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione
deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della
provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona
giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera
della richiesta d`iscrizione.
Art. 25
Per ottenere l`iscrizione della persona giuridica, il richiedente
deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di
riconoscimento, dell`atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ.
33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente
della Repubblica, è sufficiente l`esibizione del numero della
Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L`atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella
cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica
alfabetica.
Art. 26
Per ottenere l`iscrizione dei fatti indicati nell`art. 34 del
codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta
libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in
volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 27
L`obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone
giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai
liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell`art. 33 del codice, il termine
decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se
il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla
data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o
della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in
carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno
accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell`art. 34 del codice, il termine
decorre, se trattasi di provvedimenti dell`autorità, dalla data
della loro comunicazione, se di deliberazioni dell`ente o dei
suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e
soggetta ad approvazione dell`autorità governativa a norma
dell`art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui
l`approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell`art. 33
del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto
istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell`art. 33
del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il
tribunale dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da
chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che
sono richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un
giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da
iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell`ultima pagina del registro il presidente o il giudice
delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il
registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 43 e seguente) si
prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si
abbandona e a quello dove s`intende fissare la dimora abituale.
Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve
risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti
di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Art. 33
Nel caso previsto dall`art. 183 del codice, il tribunale, in
camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell`altro
coniuge, e sentito il pubblico ministero.
Art. 34
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l`istruzione e l`educazione di cui all`art. 279, primo comma, del
codice provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 34 bis
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del
matrimonio o dalla data dell`atto pubblico di modifica delle
convenzioni, ovvero di quella dell`omologazione del caso previsto
dal secondo comma dell`art. 163 del codice, richiedere
l`annotazione a margine dell`atto di matrimonio della convenzione
matrimoniale dell`atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l`annotazione di cui
all`ultimo comma dell`art. 163 del codice.
Art. 35
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell`art. 251 del
codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio
da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca
dell`adozione di minore di età provvede il tribunale per i
minorenni.
Art. 36
La rinunzia alla cittadinanza di cui all`art. 143 ter del codice
deve essere fatta dinanzi all`ufficiale di stato civile del luogo
dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di
cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all`estero, la rinunzia deve
essere fatta dinanzi all`agente diplomatico o consolare del luogo
di residenza. L`agente la trascrive in apposito registro e ne
rimette immediatamente copia al Ministero dell`interno che ne
cura, a mezzo dell`autorità competente, la trascrizione nei
registri di cittadinanza.
Art. 37
L`iscrizione nel registro previsto nell`art. 314 del codice si
esegue senza spese.
L`iscrizione della sentenza che revoca l`adozione deve essere
altresì annotata in margine all`iscrizione del decreto di
adozione.
Art. 38
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250,
252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,
ultimo comma, nonché nel caso di minori dall`art. 269, primo
comma, Cod. Civ.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali
non e espressamente stabilita la competenza di una diversa
autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito
il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni
il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
per i minorenni.
Art. 39
L`omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di
competenza del tribunale per i minorenni.
Art. 40
La domanda per l`interdizione del minore emancipato (Cod. Civ.
414) e quella per l`interdizione o l`inabilitazione del minore
nell`ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere
proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell`art. 145 del codice sono di
competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è
stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa
manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno
dei coniugi.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell`art. 423 del codice e le sentenze
di revoca previste nell`art. 429 del codice stesso devono essere
trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla
pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere
dell`autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti)
sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere
fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il
tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela
(Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e
seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e
patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del
giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta
dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374,
376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli
altri casi.
Nell`ipotesi prevista nell`art. 386, ultimo comma, del codice
l`autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e
seguenti), compresi l`inventario, i conti annuali e il conto
finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti
previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Art. 47
Presso l`ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro
delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle
curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 343
e seguenti, 400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna
di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha
pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e
del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del
giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell`inventario e del conto annuale
l`esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale
tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato
personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne
ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna
di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede
l`emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l`età e il domicilio della
persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore
nominato all`emancipato o all`inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l`emancipazione o della
sentenza che revoca la inabilitazione.
Art. 50
Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da
lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine
di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore
della Repubblica.
Art. 51
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli
speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279,
316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il
provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci
giorni all`ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il
minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del
cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro
delle successioni.
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle
dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e
seguenti, 519, 528, 702). L`inserzione e fatta di ufficio dal
cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di
provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro
produzione di copia autentica dell`atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati
le dichiarazioni di accettazione dell`eredità con beneficio
d`inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni
relativi al beneficio d`inventario e all`amministrazione e
liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del
curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione
della pubblicazione dell`invito ai creditori per la presentazione
delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983). Nella seconda
sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all`eredità (Cod.
Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina
dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli
atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le
dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori
testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica
alfabetica contenente l`indicazione del nome delle persone la cui
successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale
sono contenute le diverse indicazioni.
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell`ultima pagina il
pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e
la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che
sono richiesti.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto
domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili
separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell`art.
514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine
all`iscrizione in separazione.
Eseguita l`annotazione della domanda di concorso, il vincolo
della separazione non può cessare se non col consenso di coloro
che hanno eseguito l`annotazione, salvo che la loro pretesa sia
stata giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla
cancelleria della pretura secondo l`art. 622 del codice, devono,
a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e
annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono
essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell`autorità amministrativa con il quale si
dispone che si proceda all`espropriazione a norma dell`art. 838
del codice è dato con decreto motivato del ministro competente.
Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene
soggetto a espropriazione e deve essere notificato
all`interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al
consiglio di Stato.
Si osservano nell`espropriazione, in quanto applicabili, le norme
della legge generale sull`espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di
competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall`art. 849 il giudice fissa con ordinanza
l`udienza per la comparizione del rappresentante
dell`associazione professionale, il quale può delegare altra
persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le
disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i
consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell`affrancazione (Cod. Civ. 971) del
fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della L. 11
giugno 1925, n. 998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in
titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie,
osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni
dell`art. 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si
applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni
enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue
consistenti in una quota di prodotti naturali.
Art. 59
La domanda per la nomina dell`amministratore o per la
designazione dell`istituto di credito nei casi previsti dall`art.
1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si
propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di
nomina dell`amministratore, al presidente del tribunale del luogo
in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante
di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l`altra
parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente
della corte d`appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo
comma dell`art. 1092 del codice sono l`ufficio locale del genio
civile e il locale ispettorato dell`agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall`assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell`art. 1136 del codice, o e
disposto dall`autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo
dei comproprietari di quella parte dell`edificio della quale si
chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell`articolo precedente si
applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti
alcune delle cose indicate dall`art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato
delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei
locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del
condominio deve essere deliberato dall`assemblea con la
maggioranza prescritta dal quinto comma dell`art. 1136 del codice
stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall`assemblea (Cod. Civ. 1123),
l`amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ.
642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato,
solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento
dei contributi relativi all`anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l`amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene l`autorizzazione, può
sospendere al condomino moroso l`utilizzazione dei servizi comuni
che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell`amministratore, nei casi indicati dal terzo
comma dell`art. 1129 e dall`ultimo comma dell`art. 1131 del
codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, sentito l`amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte d`appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei
condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un
curatore speciale ai sensi dell`art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l`assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L`assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall`art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall`amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno
due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell`edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell`amministratore, l`assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di
ciascun condomino.
L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all`assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell`edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un
solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai
comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il
presidente.
L`usufruttuario di un piano o porzione di piano dell`edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all`ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose
e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell`edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini (69).
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a
quello dell`intero edificio, devono essere espressi in millesimi
in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell`accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del
canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell`interesse di un solo
condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell`edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a
lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l`amministratore
dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell`art. 1129 e dal terzo
comma dell`art. 1138 del codice è tenuto presso l`associazione
professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle
disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV Disposizioni relative al Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli
artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da
un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo
comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale
giudiziario.
Art. 74
Il processo verbale dell`offerta reale deve essere redatto in
conformità delle disposizioni dell`art. 126 Cod. Proc. Civ. e
deve in particolare contenere la specificazione dell`oggetto
dell`offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l`offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il
pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e
per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all`offerta, il processo verbale
deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L`intimazione prescritta dall`art. 1212, n. 1, del codice, può
essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale
dell`offerta. In ogni caso tra l`intimazione e il deposito deve
trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Art. 75
L`atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209,
secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere
l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui il debitore
intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio
dell`immobile a favore del creditore, con rispetto di un
intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di
accettare l`offerta sono accertati con verbale redatto da un
notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e
nell`ora indicati nell`atto di intimazione, con tutte le altre
indicazioni prescritte dal primo comma dell`articolo precedente,
e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di
danaro (1212) debbono essere eseguiti presso la cassa dei
depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure
presso un istituto di credito (251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di
credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214
del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla
legge o dal giudice (Cod. Civ. 1513 e seguente, 1686), ovvero sia
voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico
deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo
in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono
particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso
della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito
presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell`art. 1210 del codice
procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre
cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa
operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e
dell`art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al
depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata
copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di
citazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell`immobile, nel caso previsto dal secondo
comma dell`art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è
giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui
si trova l`immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il
creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente
della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell`immobile al sequestratario deve risultare da
processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al
creditore che non sia stato presente.
Art. 80
L`atto di intimazione previsto dall`art. 1217 del codice, se non
è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve
effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore,
deve contenere l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in
cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di
un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del
rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore
nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e
da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1206 e
seguenti).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo
comma, del codice, l`istanza per la fissazione del termine entro
il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della
prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e
giudizio pendente, davanti l`autorità giudiziaria del luogo in
cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni
previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 Cod. Proc. Civ.
Art. 82
L`istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo
comma dell`art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in
corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del
luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma
dell`art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e
al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto;
contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della
corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in
albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a
norma dell`art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a
norma del successivo art. 1516 (2797):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di
credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso (i consigli provinciali
delle corporazioni (Ora Camere di Commercio), per le merci e le
derrate.
La vendita all`incanto deve essere annunziata con le forme di una
pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle
cose poste in vendita.
Il verbale d`incanto è depositato nella cancelleria della
pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono
essere documentate mediante certificato, fattura o fissato
bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla
parte richiedente e l`altro, vistato da questa, e conservato
dalla persona che ha eseguito l`incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una
tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo
in cui l`incarico e stato eseguito.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per
prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli
effetti previsti dal secondo comma dell`art. 1524 del codice, nel
registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui
giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il
contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V Disposizione relative al libro V
Art. 85-91 (abrogati)
Art. 92
La sentenza che nomina l`amministratore incaricato di assumere la
gestione dell`impresa priva l`imprenditore, dalla sua data,
dell`amministrazione dell`impresa nei limiti dei poteri conferiti
all`amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l`amministratore
giudiziario non può compiere atti eccedenti l`ordinaria
amministrazione senza l`autorizzazione del presidente della
magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l`amministratore sta in
giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla
gestione dell`impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all`amministratore
per determinati atti anche i poteri dell`assemblea, le relative
deliberazioni non sono efficaci senza l`approvazione del
presidente della magistratura del lavoro.
Il compenso dell`amministratore è determinato dal presidente
della magistratura del lavoro all`atto della nomina o
successivamente.
Art. 93
L`amministratore giudiziario è, per quanto attiene all`esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L`amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i
doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla
magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta
del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
L`amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella
cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale
dell`impresa, il conto della gestione. L`avvenuto deposito e
comunicato immediatamente all`imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l`udienza, in
termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale
le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un
giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative
ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti
all`amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e
seguenti Cod. Proc. Civ.
Art. 95
Quando le leggi (o le norme corporative) non dispongono,
l`appartenenza alla categoria d`impiegato o di operaio (Cod. Civ.
2095) è determinata dal Rdl 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562.
Art. 96
L`imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al
momento dell`assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono
assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto
(Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell`ambito di ciascuna
delle categorie indicate nell`art. 2095 del codice, possono
essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro
importanza nell`ordinamento dell`impresa. Il prestatore di lavoro
assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle
mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso
di divergenza tra l`imprenditore e il prestatore di lavoro circa
l`assegnazione della qualifica, l`accertamento dei fatti
rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un
collegio costituito da un funzionario dell`ispettorato
corporativo (Ora ispettorato del Lavoro) che presiede, e da un
delegato di ciascuna delle associazioni (professionali) che
rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che
hanno formato oggetto dell`accertamento compiuto con tali forme,
non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l`accertamento
sia viziato da errore manifesto.
Art. 97
Nel caso previsto dall`art. 2106 del codice, ai prestatori di
lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici
inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei
regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in
quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti
collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d`impiego inerenti all`esercizio dell`impresa, in
mancanza (di norme corporative o) di usi più favorevoli, per
quanto concerne il trattamento cui ha diritto l`impiegato nei
casi d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la
durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura
dell`indennità sostitutiva di questo e l`ammontare
dell`indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto
(Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Rdl 13
novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562
(Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d`impiego
dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati
sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente
disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti
d`impiego non inerenti all`esercizio di un`impresa, in quanto non
esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di
lavoro.
Art. 99
Le disposizioni relative all`istituzione del registro delle
imprese previsto dall`art. 2188 del codice saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà
altresì la data di attuazione del registro delle imprese,
nonché le condizioni per l`iscrizione delle imprese individuali
e sociali esistenti in tale momento.
Art. 100
Fino all`attuazione del registro delle imprese gli atti di
autorizzazione alla continuazione dell`esercizio di una impresa
commerciale nell`interesse di un minore o di un interdetto (Cod.
Civ. 320, 424), gli atti di autorizzazione all`esercizio di una
impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un
inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle
autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di
procuratori (Cod. Civ. 2206, 2209) nonché gli atti e i fatti
relativi alle società, per i quali il codice stabilisce
l`iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla
iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale
secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per
l`iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal
codice.
Fino all`attuazione del registro delle imprese non sono soggetti
a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici
che esercitano un`attività commerciale, salvo quanto disposto
dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo
comma dell`art. 2556 e dell`art. 2559 del codice.
Art. 101
Fino all`attuazione del registro delle imprese i depositi di atti
o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso
l`ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la
cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente
del tribunale o a un giudice da lui delegato.
Art. 101 bis
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è
prescritta l`iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per
corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere
il costo amministrativo.
Art. 101 ter
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod.
Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti
ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve
indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è
situata la sede principale. Dell`avvenuto deposito dei documenti
deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
Art. 101 quater
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato
appartenente alla Comunità economica europea, le quali
stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con
rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell`atto
costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell`Ufficio del
registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie
depositando negli altri l`attestazione dell`eseguita pubblicità.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la
disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la
vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all`entrata in vigore di tale decreto continueranno ad
applicarsi le disposizioni anteriori.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall`art. 2409 del codice
sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura
del cancelliere, entro cinque giorni, all`ufficio del registro
delle imprese per l`iscrizione e, fino a che questo non sia
istituito, alla cancelleria del tribunale per l`iscrizione nel
registro delle società.
L`amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma
dell`art. 2409 del codice, e scelto possibilmente fra gli
iscritti (nel ruolo degli amministratori giudiziari) . A lui si
applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni,
intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro
e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente
quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall`art. 2417 del
codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le
funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere
attribuite alle società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
(Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla
liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le
leggi speciali dispongano diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si
applicano anche al commissario governativo incaricato della
gestione della società cooperativa a norma dell`art. 2543,
intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro
e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto
riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo
comma, l`autorità governativa che ha nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le
disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice
(2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi
medesime.
Art. 108
Fino all`attuazione del registro delle imprese l`iscrizione dei
contratti di consorzio prevista dall`art. 2612 del codice deve
essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l`ufficio, e
pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell`iscrizione si osservano le norme stabilite
per le società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall`autorità governativa
in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell`art. 2619
del codice, si applica l`art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Rdl 25 ottobre 1941, n.
1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le
disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al
portatore (2355).
Art. 110
La competenza dell`autorità governativa nell`esercizio dei
poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata
dalle leggi speciali.
Art. 111
Le norme per l`attuazione delle disposizioni contenute nelle
sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice
saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all`entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei
consorzi obbligatori e i controlli dell`autorità governativa sui
consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi
anteriori.
SEZIONE VI Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112 (abrogato)
Art. 113
Il reclamo menzionato nell`art. 2888 del codice si propone al
tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di
consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il
richiedente può proporre reclamo alla corte d`appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di
cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in
contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse
contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113 bis
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai
sensi dell`art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del
rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente.
La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell`art. 745
Cod. Proc. Civ.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo
nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia
e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
Art. 113 ter
Il reclamo previsto nell`art. 2674 bis del codice si propone con
ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui
circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso
termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena
di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico
ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla
corte d`appello, con ricorso notificato, a pena di
improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore
annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente
esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente,
la formalità perde ogni effetto.
CAPO II Disposizioni transitorie
SEZIONE I Disposizioni relative al Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni
dell`assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del
1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte
presunta prevista nell`art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte
presunta nell`ipotesi prevista nell`art. 58 del nuovo codice, se
non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38
del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei
beni dell`assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell`art. 14
della L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116
L`impugnazione prevista nell`art. 123, primo comma, del codice
non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni
anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio
1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o
senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare
(Cod. Civ. 137).
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed
è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli
nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo
stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell`art. 128,
ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda
giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro
eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri,
stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia
anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data
(Cod. Civ. 179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati
prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a
garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120
L`azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini
e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ.
235, 244), anche quando si tratta di impugnare la legittimità di
figli nati prima dell`entrata in vigore dello stesso codice,
sempre che l`azione non sia già estinta a norma delle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli
eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell`art. 178
del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda
è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli
naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli
nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data
fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non
può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano
le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni
del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni
aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori
del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in
giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti
interessate o non siano trascorsi tre anni dall`apertura della
successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione
ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
(Commi 1 e 2 dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale)
L`azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può
essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel
caso in cui ricorrono le condizioni previste dall`art. 189 del
codice del 1865. L`azione può essere proposta, sempre che
ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali
è ammessa dall`art. 278 nel nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn.
1 e 4 dell`art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la
dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1°
luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l`azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa
è soggetta al termine stabilito dall`art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale
(Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di
maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non
possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto
contemplato dall`art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si
sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
Art. 124
La disposizione dell`art. 286 del codice e applicabile anche per
la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti
prima del 1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell`art. 287 del codice è applicabile anche ai
casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la
celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell`art. 293 del nuovo codice
è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1°
luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi
dell`art. 205 del codice del 1865.
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell`adozione (Cod. Civ.
305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima
del 1° luglio 1939.
Art. 128 (abrogato)
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ.
344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele
che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati
conservano l`ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384
e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d`incapacità
previste dal codice stesso (Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell`art. 428 del codice e applicabile anche se
gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1°
luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli
artt. 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere
cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il
quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l`art. 381
del nuovo codice.
SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II
Art. 132
L`erede col beneficio d`inventario (Cod. Civ. 484) può
promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell`art. 503
del codice anche se l`accettazione, è stata fatta prima del 21
aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all`eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ.
649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti
previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi
anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell`art. 528 del codice è applicabile anche per
le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato
non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L`obbligo del curatore di procedere alla liquidazione
dell`eredità giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui
curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori
o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la
liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e
seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte
anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia
aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto
riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari
stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal
codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti),
sull`imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod.
Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al
21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima
annessa all`atto di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano
anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i
diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti
non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594
i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn.
1 e 4 dell`art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la
dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente
al 1° luglio 1939 (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di
chiedere l`assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le
successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21
aprile 1940; l`assegno in questo caso deve essere calcolato con
riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a
tale data.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la
dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a
ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di
donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa
anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da
esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall`ultimo
comma dell`art. 850 del codice del 1865, relative alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro
efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto
condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell`onorato, se
questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si
sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la
norma dell`art. 759 del codice, se l`evizione ha luogo dopo il 21
aprile 1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e
seguente) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa
di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia
la norma del secondo comma dell`art. 802 del codice è
applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.
SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III
Art. 142-149 (abrogati)
Speciali XII, 3.Art. 150
Per l`acquisto dei frutti al termine dell`usufrutto, se questo ha
avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il
disposto dell`art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell`art. 999 del codice si applicano anche alle
locazioni concluse dall`usufruttuario anteriormente al 28 ottobre
1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del
codice spetta all`usufruttuario anche per le somme a lui dovute
in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre
1941.
Art. 153
La disposizione dell`art. 1023 del codice si applica anche ai
diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre
1941.
Art. 154
Se l`interclusione del fondo si è verificata per effetto di
vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto
a dare il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di
condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si
applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di
condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell`ultimo
comma dell`art. 1138 del codice e nell`art. 72 di queste
disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie
le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli
interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all`usufruttuario o
all`enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di
addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano
le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall`art.
152 di queste disposizioni.
Art. 158
Il termine per l`usucapione delle servitù discontinue apparenti
(Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell`art. 1075 del codice si applica se la
prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del
28 ottobre 1941.
SEZIONE IV Disposizione relative al Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che
scadono dopo l`entrata in vigore del codice si determina in
conformità dell`art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta
di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod.
Civ. 1206 e seguenti), all`inadempimento e alla mora del debitore
(1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione
sorta prima dell`entrata in vigore del codice stesso, se
l`offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l`inadempimento
o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima
dell`entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282),
producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se
tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice
del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono
essere computati al saggio stabilito dall`art. 1284 del nuovo
codice.
Art. 162
La disposizione dell`art. 1283 del codice si applica anche se si
tratta di obbligazioni sorte anteriormente all`entrata in vigore
del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno
sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod.
Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
all`entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della
penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia
pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell`art. 1385 del
codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso
anteriormente al giorno dell`entrata in vigore del codice stesso,
e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e
questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell`annullamento (Cod. Civ. 1445) o della
risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono
regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la
domanda sia stata proposta anteriormente all`entrata in vigore
del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all`entrata in
vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata
dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell`art. 1462 del codice si applicano anche se
la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato
prima del giorno dell`entrata in vigore del codice stesso, quando
l`eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima,
il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell`eccessiva onerosità
sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i
contratti conclusi prima dell`entrata in vigore del codice se le
circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l`eccessiva
onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto
mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ.
1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori
all`entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri
posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell`art. 1473 del codice si
applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente
all`entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o
l`impedimento del terzo ad accettare l`incarico si verificano
dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si
applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al
giorno dell`entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era
stato domandato in giudizio l`annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della
mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini
per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il
contratto sia stato concluso anteriormente all`entrata in vigore
del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa
abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto
di vendita tranne quella del primo comma dell`art. 1501, si
applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all`entrata
in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga
esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell`art. 1512 del codice si applicano ai
contratti di vendita anteriori all`entrata in vigore di esso se
il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose
mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori
o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai
requisiti prescritti dall`art. 1524 del codice, le formalità
relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al
giorno dell`entrata in vigore di esso, devono essere adempiute
entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di
proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore
che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal
medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa
posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano
ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell`entrata in
vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia
stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente
alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo
comma, del codice, relative all`esercizio del diritto di voto, si
applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di
titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all`entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall`art. 1541 del codice si applica
anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data
dell`entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna
dell`immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento
della consegna non sia già decorso il termine stabilito
dall`art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall`art. 1566 del codice che alla
data dell`entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre
cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile
da tale data.
Le modalità per l`esercizio del diritto di preferenza stabilite
dal secondo comma dell`art. 1566 predetto, si osservano se
l`esercizio medesimo ha luogo dopo l`entrata in vigore del
codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell`entrata in vigore
del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni
del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di
ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni
non previste specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si
applicano anche per i contratti anteriori, se l`opera o singole
partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell`art. 1694 e della seconda parte dell`art.
1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore
all`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano
anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all`entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti)
sono regolate dal codice se si verificano dopo l`entrata in
vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito
anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell`art. 1815 del codice si
applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all`entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua
costituita anteriormente all`entrata in vigore del nuovo codice,
può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento
secondo la disposizione dell`art. 1870 del codice stesso, ma il
termine di nove anni decorre dall`entrata in vigore di questo se
non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall`art.
2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889,
1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano
anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni
degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del
rischio da esse previste si verificano dopo l`entrata in vigore
del codice, la disposizione del secondo comma dell`art. 1899, se
la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all`entrata
in vigore medesima, le disposizioni dell`art. 1901 relativamente
ai premi che scadono dopo l`entrata in vigore medesima, le
disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo
comma, per i sinistri verificatisi dopo l`entrata in vigore
medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell`art. 1921 del codice si applicano alle
dichiarazioni di revoca posteriori all`entrata in vigore di esso,
anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso
anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che
autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo
l`entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni
dell`art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione
sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell`art. 1943 del codice si
osservano quando la presentazione del fideiussore avviene
posteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, anche se
l`obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se
l`obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell`art. 1957 del codice si applica anche alle
fideiussioni anteriori all`entrata in vigore del codice stesso se
l`obbligazione principale scade dopo.
Se l`obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi
stabilito dal primo comma dell`art. 1957 decorre dall`entrata in
vigore suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell`art. 1962 del codice si
applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine
di dieci anni decorre dall`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall`art.
1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore
all`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985
del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni
ai creditori, conclusi anteriormente all`entrata in vigore di
esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si
applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del
loro autore sono avvenuti anteriormente all`entrata in vigore del
codice stesso.
SEZIONE V Disposizioni relative al Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del
titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e
quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello
stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai
rapporti in corso al momento dell`entrata in vigore del codice,
salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno
dell`entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per
un periodo superiore a quello indicato dall`ultimo comma
dell`art. 2097 (ora abrogato) del codice stesso, il prestatore di
lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il
decennio dal giorno suddetto.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del
rapporto di lavoro previste dall`art. 2113 del codice, che hanno
avuto luogo nei tre mesi anteriori all`entrata in vigore del
codice, sono impugnabili a norma dell`articolo medesimo, e il
termine per l`impugnazione decorre dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall`art. 2125 del codice,
che al giorno dell`entrata in vigore del codice devono ancora
durare per un periodo superiore a quello stabilito nell`articolo
stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta
disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199
L`inabilitato, che al giorno dell`entrata in vigore del codice
esercita un`impresa commerciale, non può continuarla se non con
l`autorizzazione prevista dall`art. 425 del codice stesso. Questa
autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia
pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi
successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture
contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del
bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori
che esercitano un`attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le
società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in
vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano
regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in
quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all`attuazione delle disposizioni relative al registro delle
imprese (99), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei
libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal
cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo
le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere
annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la
cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d`opera stipulati prima dell`entrata in vigore del
codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma
dell`art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell`opera
avvenga posteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V
del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai
rapporti di prestazione d`opera intellettuale in corso al giorno
dell`entrata in vigore del codice stesso, salva l`osservanza
delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V
del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai
rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell`entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno
dell`entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette
alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa
risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine
di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27
febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società
semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio
1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte
antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle
disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, si
applicano le disposizioni relative a questo tipo di società (205
e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società
cooperative, esistenti al giorno dell`entrata in vigore del
codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori,
devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità
stabilite dal codice secondo le norme dettate dall`art. 100 di
queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente
costituite al giorno dell`entrata in vigore del codice, devono
provvedere ad uniformare l`atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le
disposizioni dell`atto costitutivo e dello statuto, in vigore al
momento dell`attuazione del codice, conservano la loro efficacia,
anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli
articoli seguenti.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi
del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell`art. 2292 del
codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima
dell`entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato
conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio
receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208
L`incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o
socio accomandatario di una società in accomandita, deve
ottenere le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397,
424 e 425 del codice entro tre mesi dall`entrata in vigore di
questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni
prescritte, l`incapace può essere escluso a norma dell`art. 2286
del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l`entrata in vigore del codice,
anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni
contraria disposizione dell`atto costitutivo o dello statuto, gli
artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396,
2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI
del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell`entrata in vigore
del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio
capitale in difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e
2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30
giugno 1945.
Art. 210
L`emissione di obbligazioni da parte di società per azioni,
esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, è
regolata dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si
applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla
suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell`atto costitutivo e dello statuto delle
società commerciali e delle società cooperative, esistenti al
giorno dell`entrata in vigore del codice, nonché la
trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate
dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e
seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché
quelle emesse a norma dell`ultimo comma, potranno essere
conservate per tutta la durata della società emittente prevista
dall`atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori
alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti
le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 23513). Sono
nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle
azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni
a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale
deliberati prima dell`entrata in vigore del codice e dirette a
mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di
azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell`atto costitutivo o dello
statuto, la durata dell`ufficio degli amministratori delle
società esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice,
resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli
amministratori in carica a questa data decadono dall`ufficio alla
prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più
amministratori, successiva alla data stessa, salva la
disposizione del secondo comma dell`art. 2385 del codice.
Art. 214
Le disposizioni dell`art. 2387 del codice non si applicano agli
amministratori in carica al giorno dell`entrata in vigore del
codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell`entrata in vigore del
codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire,
possono conservare la forma della società per azioni per il
tempo stabilito per la loro durata antecedentemente
al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell`entrata in vigore del
codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che
entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a
uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli
amministratori devono entro un mese convocare l`assemblea per le
deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme
stabilite dal codice stesso.
Art. 216
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell`entrata
in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma
del Rd 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a
conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a
decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle
società a responsabilità limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni,
esistenti al giorno dell`entrata in vigore del codice, sono
soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso
rispettivamente per le società cooperative a responsabilità
illimitata e per le società cooperative a responsabilità
limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di
queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno
dell`entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non
abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste
in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi
conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma
del primo comma dell`art. 41 del RD. 4 novembre 1928, n. 2325.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con
atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima
dell`entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le
leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con
atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l`entrata in
vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e
seguenti) costituiti anteriormente all`entrata in vigore del
codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell`art. 2560 del codice non
si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all`entrata in
vigore del codice.
Art. 221
L`imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla
disposizione dell`art. 2563 del codice la ditta costituita
anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 222
La disposizione dell`art. 2596 del codice non si applica ai patti
limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27
febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del
27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di
entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre
cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da
quest`ultima data
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del
libro V del codice, stipulati anteriormente all`entrata in vigore
del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a
partire dal 1° luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati
alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese
con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e
possono essere impugnate davanti all`autorità giudiziaria dai
consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data
della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.
SEZIONE VI Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione
di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a
effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli
effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno
dell`entrata in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti
dell`omissione della trascrizione o dell`annotazione (Cod. Civ.
2644 e seguenti, 2843) non si applicano agli atti anteriori
all`entrata in vigore del codice stesso, per i quali la
trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era
richiesta a effetti diversi (242).
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt.
2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell`entrata in
vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti
acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi
erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di
una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652), non
si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente
all`entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti
salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano
resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine
stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno
dell`entrata in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata
successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal
giorno dell`entrata in vigore del codice gli stessi effetti che
questo attribuisce alla trascrizione dell`accettazione
dell`eredità (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative
all`ipoteca legale a favore del condividente non si applicano
alle divisioni stipulate prima dell`entrata in vigore del codice
stesso, ancorché trascritte successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme
del RD. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari
nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà
provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice,
continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e
in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s`intendono
richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della
legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell`art. 2643 del
codice agli effetti previsti dall`art. 19 della legge sui libri
fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti
previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 169, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti)
agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod.
Civ. 2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del
codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto
non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui
libri fondiari.
Art. 232
L`annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra
coniugi prevista dall`art. 19, lett. c, della legge sui libri
fondiari o l`omissione dell`annotazione medesima produce dal
giorno dell`entrata in vigore del codice gli effetti da questo
stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232 bis
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni
del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme
relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i
rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con
transazione, o comunque esauriti.
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e
seguenti si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata
pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
244) per gli atti eseguiti anteriormente all`entrata in vigore
del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non
è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma
del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati, all`ordine dei privilegi e all`efficacia di questi
rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod.
Civ. 2745 e seguenti) si osservano anche per i privilegi sorti
anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso, se sono
fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell`art. 2767 del codice si applica anche ai
crediti per risarcimento sorti prima dell`entrata in vigore del
codice stesso, se l`indennità dovuta dall`assicuratore non è
stata ancora corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il
privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i
crediti indicati dall`art. 2778 del codice, esso è preferito a
quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e
posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all`entrata in
vigore del codice, le condizioni per l`efficacia della prelazione
sono determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che
concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod.
Civ. 2800 e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma
dell`art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è
divenuto esigibile anteriormente all`entrata in vigore del nuovo
codice.
Art. 238
L`opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti
sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o
di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ.
2812), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o
liberazioni effettuate anteriormente all`entrata in vigore del
codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito
posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell`art. 2825 del codice si applicano anche alle
ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente
all`entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo
posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell`entrata in vigore del codice
conservano la loro efficacia per venti anni dall`entrata in
vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale
efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le disposizioni del codice
del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art. 241
La disposizione dell`ultimo comma dell`art. 2855 del codice non
si applica alle ipoteche iscritte prima dell`entrata in vigore
del codice stesso. L`estensione degli effetti dell`iscrizione
continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l`esercizio di
determinate facoltà del terzo acquirente dell`immobile ipotecato
è subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e
seguenti), non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore
all`entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice
del 1865 la trascrizione non era a quell`effetto richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo
e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche
iscritte anteriormente all`entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ.
2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all`entrata in
vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi
anteriori, ma, per quanto concerne l`espropriazione, si osservano
le disposizioni dell`art. 222 delle norme di attuazione e
transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con
Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del
pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente
all`entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle
disposizioni del codice del 1865.
Art. 246
Le disposizioni dell`art. 2932 del codice si applicano anche se
l`obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente
all`entrata in vigore del codice stesso, purché l`inadempimento
si verifichi posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell`entrata in vigore del
codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da
questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della
prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e
pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della
sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti
postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli
della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali
che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello
ordinario (Cod. Civ. 2946).
CAPO III Disposizioni generali e finali
Art. 249-250 (abrogati)
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a
istituti di credito (76), in detta espressione s`intendono
comprese, oltre l`istituto d`emissione, le imprese autorizzate e
controllate, a norma delle leggi vigenti, dall`ispettorato per la
difesa del risparmio e per l`esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l`esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o
per l`usucapione il codice stabilisce un termine più breve di
quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si
applica anche all`esercizio dei diritti sorti anteriormente e
alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine
decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del
codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28
ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall`entrata in
vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri,
purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere
un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui
l`acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine
più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e
da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito
pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano
determinate forme di pubblicità, si eseguono con l`osservanza di
dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle
legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica,
delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di
quello previsto dal secondo comma dell`art. 1524 del codice sono
determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell`art.
1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e
quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento
della presentazione della nota e dell`atto da trascriversi.
Il numero d`ordine della trascrizione è quello progressivo del
registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione
secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria
dall`art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le
disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio
del 1882 s`intendono richiamate le disposizioni corrispondenti
del nuovo codice.
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