CODICE PENALE
TITOLO IX DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME


CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE
[Il presente Capo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]


[519 Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni .
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici (539);
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l`ascendente (540) o il tutore (346 c.c.), ovvero è un`altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d`istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d`inferiorità psichica o fisica anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (540-543).]

[520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale (357), che, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell`Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette (541, 542).]

[521 Atti di libidine violenti
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo .
Alle stesse pene soggiace chi usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri (530, 539-543).]

[522 Ratto a fine di matrimonio
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni .
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell`uno o dell`altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni (524, 525, 539-543).]

[523 Ratto a fine di libidine
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto , ovvero di una donna coniugata (524, 525, 539-543).]

[524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio
Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d`inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole (525, 539-543, 574).]

[525 Circostanze attenuanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite (65) se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa (573, 574).]

[526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata
Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (539-543).
Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]


CAPO II DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE


527 Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (529) è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (726) .
Se il fatto avviene per colpa (43), la pena è della multa da lire 60.000 a 600.000.

NOTA In base all`art. 36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, è aumentata da un terzo alla metà qualora l`offeso sia una persona handicappata.

528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni (529) di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (266-4).
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell`Autorità (112 T.U.L.P.S.).

529 Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (725, 726).
Non si considera oscena l`opera d`arte o l`opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

530 Corruzione di minorenni (abrogato)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli artt. 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (539-543).
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.
[Il presente articolo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66]

531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
[omissis]
NOTA Gli artt. 531-536 sono stati sostituiti dall`art. 3 della Legge 75 del 20 febbraio 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui")

532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

533 Costrizione alla prostituzione

534 Sfruttamento di prostitute

535 Tratta di donne e di minori

536 Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero .

538 Misure di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall`art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536. .


CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI


539 Età della persona offesa (abrogato)
Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l`ignoranza dell`età dell`offeso (47, 59, 60).
[Il presente articolo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66]

540 Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (251, 269, 278), anche se per effetti diversi dall`accertamento dello stato delle persone (3, 193 c.p.p.).

541 Pene accessorie ed altri effetti penali (abrogato)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori (34) (o della autorità maritale) o l`interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura (28 n. 3), quando la qualità di genitore, (di marito,) di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante (540).
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti (433-448) e dei diritti successori verso la persona offesa (536-552, 566-585 c.c.).
[Il presente articolo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66]

542 Querela dell`offeso (abrogato)
I delitti preveduti dal Capo primo (519-526) e dall`art. 530 sono punibili a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d`ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore (540) o dal tutore (346 ss. c.c.), ovvero da un pubblico ufficiale (357) o da un incaricato di un pubblico servizio (358);
2) se il fatto è connesso (12 c.p.p.) con un altro delitto per il quale si deve procedere d`ufficio.
[Il presente articolo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66]

543 Diritto di querela (abrogato)
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli artt. 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato (124; 339 c.p.p.), espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.
[Il presente articolo é stato abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66]

544 Causa speciale di estinzione del reato (abrogato)

TITOLO X DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE

[Il presente Titolo é stato abrogato dall`art. 22 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull`interruzione volontaria della gravidanza]


545 Aborto di donna non consenziente
[omissis]

546 Aborto di donna consenziente
[omissis]

547 Aborto procuratosi dalla donna
[omissis]

548 Istigazione all`aborto
[omissis]

549 Morte o lesione della donna
[omissis]

550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta
[omissis]

551 Causa di onore
[omissis]

552 Procurata impotenza alla creazione
[omissis]

553 Incitamento a pratiche contro la procreazione
[omissis]

554 Contagio di sifilide e di blenorragia
[omissis]

555 Circostanza aggravante e pena accessoria
[omissis]

TITOLO XI DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO



556 Bigamia
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata (64) se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei (558).
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali (689, comma 2, lett. a), n. 3, c.p.p.).

557 Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall`articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia (158 seguenti).

558 Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all`altro coniuge l`esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell`impedimento occultato (117-123 c.c.), con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a 2 milioni.

559 Adulterio
(La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell`adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito).
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

560 Concubinato
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante
Nel caso preveduto dall`art. 559, non è punibile la moglie quando il marito l`abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell`altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell`altro coniuge o per mutuo consenso la pena è diminuita.
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

562 Pena accessoria e sanzione civile
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 556 e 560 importa la perdita dell`autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull`istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell`interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

563 Estinzione del reato
Nei casi preveduti dagli artt. 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l`annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L`estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.


CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE


564 Incesto
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente (540), o con un affine in linea retta (75, 78 c.c.), ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l`incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata (64) per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (34).

565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici (57), nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire 200.000 a 1 milione.


CAPO III DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA


566 Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile (449 c.c.) una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni (569).
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l`occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

567 Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità (569).

568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile (449 c.c.) come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (569).

569 Pena accessoria
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (34).


CAPO IV DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE


570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all`ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (, alla tutela legale) (316 c.c.), o alla qualità di coniuge (143 c.c.), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (540; 75 c.c.) di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa .
Il delitto è punibile a querela (120-126) della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n. 2) del precedente comma .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un`altra disposizione di legge.

571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l`esercizio di una professione o di un`arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da due a otto anni.

572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l`esercizio di una professione o di un`arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave (583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (583-2), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni.

573 Sottrazione consensuale di minorenni
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori (316 c.c.), o al tutore (346 c.c.), ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo (120-126), con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita (65), se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata (64), se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).

574 Sottrazione di persone incapaci
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori (316 c.c.), al tutore (346 c.c.), o al curatore (424 c.c.), o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela (120) del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).


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