RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge determina l`ambito della giurisdizione
italiana, pone i criteri per l`individuazione del diritto
applicabile e disciplina l`efficacia delle sentenze e degli atti
stranieri.
Art. 2 Convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l`applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l`Italia.
2. Nell`interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del
loro carattere internazionale e dell`esigenza della loro
applicazione uniforme.
TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA
Art. 3 Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che
sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell`art. 77 Cod.
Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a
Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21
giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per
l`Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle
materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in
base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all`art. 3, essa
nondimeno sussiste se le parti l`abbiano convenzionalmente
accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il
convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente
derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato
estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su
diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati
declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della
causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all`estero
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni
reali aventi ad oggetto beni immobili situati all`estero.
Art. 6 Questioni preliminari
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che
non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è
necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa
pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo
oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il
giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetto per l`ordinamento italiano, sospende il
giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto
nell`ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa
riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si
determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si
svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il
giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il
provvedimento straniero possa produrre effetti per l`ordinamento
italiano.
Art. 8 Momento determinante della giurisdizione
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l`art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i
fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del
processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione
sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla
presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per
territorio di un giudice italiano quando il provvedimento
richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente
in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali
è applicabile la legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste
quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando
il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che
non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione
italiana. E` rilevato dal giudice d`ufficio, sempre in qualunque
stato e grado del processo, se il convenuto e contumace, se
ricorre l`ipotesi di cui all`art. 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del processo
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla
legge italiana.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 13 Rinvio
1 . Quando negli articoli successivi è richiamata la legge
straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto
internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L`applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata
in tal senso dalle parti interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo.
3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del
rinvio soltanto se esso conduce all`applicazione di una legge che
consente lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio,
la soluzione adottata dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza della legge straniera applicabile
1. L`accertamento della legge straniera e compiuto d`ufficio dal
giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli
strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di
informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e
giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni
specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata, neanche con l`aiuto delle parti, applica la legge
richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si
applica la legge italiana.
Art. 15 Interpretazione e applicazione della legge straniera
1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di
interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16 Ordine pubblico
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono
contrari all`ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17 Norme di applicazione necessaria
1. E` fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e
del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo
alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi
1. Se nell`ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della presente legge coesistono più sistemi normativi a base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina
secondo i criteri utilizzati da quell`ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il
sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il
collegamento più stretto.
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge
richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è
apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del
domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il
collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella
italiana, questa prevale.
CAPO II Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20 Capacità giuridica delle persone fisiche
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità,
prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono
disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21 Commorienza
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad
un`altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento
della morte si accerta in base alla legge regolatrice del
rapporto rispetto al quale l`accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell`assenza e
della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua
ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al
comma 1:
a) se l`ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l`ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l`accertamento della scomparsa, dell`assenza o della morte
presunta può produrre effetti giuridici nell`ordinamento
italiano.
Art. 23 Capacità di agire delle persone fisiche
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un
atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste
sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello
stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello
Stato in cui il contratto è concluso può invocare l`incapacità
derivante dalla propria legge nazionale solo se l`altra parte
contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l`ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata
capace dalla legge dello Stato in cui l`atto è compiuto può
invocare l`incapacità derivante dalla propria legge nazionale
soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro
colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell`autore
dell`atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli
atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa
di morte, ne agli atti relativi a diritti reali su immobili
situati in uno Stato diverso da quello in cui l`atto è compiuto.
Art. 24 Diritti della personalità
1. L`esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità
sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i
diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati
dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1
sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per
fatti illeciti.
CAPO III Persone giuridiche
Art. 25 Società ed altri enti
l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro
ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa,
sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è
stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica,
tuttavia, la legge italiana se la sede dell`amministrazione è
situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l`oggetto
principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice
dell`ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l`estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli
organi;
f) la rappresentanza dell`ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di
associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a
tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell`ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell`atto
costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia
soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti
Stati interessati.
CAPO IV Rapporti di famiglia
Art. 26 Promessa di matrimonio
1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua
violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi
o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio
1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo
al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno
dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano
o riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge
nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione
o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Art. 29 Rapporti personali tra coniugi
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge
nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o
più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato
nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono
tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali
sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi
è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L`accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è
considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui
l`accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da
una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne
abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.
Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l`opponibilità
è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si
trovano.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento
della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in
mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile,
sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di
separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall`art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o
il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione
l. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita.
2. E` legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello
Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della
nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola
i presupposti e gli effetti dell`accertamento e della
contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio
legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale
legge.
Art. 34 Legittimazione
1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o
dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2 Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge
dello Stato di cui e cittadino, al momento della domanda, il
genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la
legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del
genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto
che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è
regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello
Stato in cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la
sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e figli
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli,
compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge
nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori
e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi
previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei
genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
CAPO V Adozione
Art. 38 Adozione
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell`adozione sono
regolati dal diritto nazionale dell`adottante o degli adottanti
se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato
nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell`adozione. Tuttavia si applica il
diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano
l`adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di
figlio legittimo.
2. E` in ogni caso salva l`applicazione della legge nazionale
dell`adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che
essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l`adottato e
l`adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati
dal diritto nazionale dell`adottante o degli adottanti se comune
o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti
sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la
loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l`adottando sono cittadini
italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l`adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2 In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l`adottato
e l`adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici
italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste
dall`art. 3, ogni qualvolta l`adozione si è costituita in base
al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di
adozione
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono
riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori.
CAPO VI Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di
protezione dei minori
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla
Convenzione dell`Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei
minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale,
nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in
uno degli Stati contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d`età
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l`incapace e
chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale
dell`incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e
urgente la persona o i beni dell`incapace, il giudice italiano
può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori
d`età
l. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi
previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono
necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la
persona o i beni dell`incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all`art. 66 nell`ordinamento italiano si
producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di
capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste
per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi
eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell`Aja del 2 ottobre 1973 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva
con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
CAPO VII Successioni
Art. 46 Successione per causa di morte
1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento
della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con
dichiarazione espressa in forma testamentaria, l`intera
successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non
ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva
più in tale Stato. Nell`ipotesi di successione di un cittadino
italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge
italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al
momento della morte della persona della cui successione si
tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile
alla successione, salvo che i condividenti, d`accordo fra loro,
abbiano designato la legge del luogo d`apertura della successione
o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
Art. 47 Capacità di testare
1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di
revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al
momento del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto,
ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento
del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello
Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di
successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni
ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
l. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza
economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha
accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia
relativa a beni immobili situati all`estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
CAPO VIII Diritti reali
Art. 51 Possesso e diritti reali
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni
mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l`acquisto e la perdita, salvo che
in materia successoria e nei casi in cui l`attribuzione di un
diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un
contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge
del luogo di destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
1. L`usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato
in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello
Stato di utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed
estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato
in cui il bene si trova al momento dell`atto.
CAPO IX Donazioni
Art. 56 Donazioni
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante
al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla
donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato
in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata
tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge
dello Stato nel quale l`atto è compiuto.
CAPO X Obbligazioni contrattuali
Art. 57 Obbligazioni contrattuali
l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18
dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.
CAPO XI Obbligazioni non contrattuali
Art. 58 Promessa unilaterale
1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in
cui viene manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l`assegno sono in ogni caso
regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di
Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di
cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932,
n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19
marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari,
di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4
gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse
designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello
Stato il cui titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni
diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello
Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60 Rappresentanza volontaria
1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello
Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d`affari sempre
che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia
conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni
si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita
in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L`atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido,
quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola
la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in
essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge
1. La gestione di affari altrui, l`arricchimento senza causa, il
pagamento dell`indebito e le altre obbligazioni legali, non
diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla
legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva
l`obbligazione.
Art. 62 Responsabilità per fatto illecito
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge
dello Stato in cui si è verificato l`evento. Tuttavia il
danneggiato può chiedere l`applicazione della legge dello Stato
in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un
medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale
Stato.
Art. 63 Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta
del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il
domicilio o l`amministrazione del produttore, oppure da quella
dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il
produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l`ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri
dell`ordinamento
italiano;
b) l`atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza
del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i
diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata
dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il
medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio
prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all`ordine
pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi
alla capacità delle persone nonché all`esistenza di rapporti di
famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati
pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell`ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da
autorità di altro Stato, purché non siano contrari all`ordine
pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della
difesa.
Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono
riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui
all`art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle
autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti
nell`ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità
di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un`autorità che sia
competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri
dell`ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia
necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere alla Corte d`Appello del luogo di
attuazione l`accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che
accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per
l`attuazione e l`esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il
giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti
all`estero
1. Le norme di cui all`art. 67 si applicano anche rispetto
all`attuazione e all`esecuzione forzata in Italia di atti
pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza
esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici
stranieri
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti,
interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella
Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d`Appello
del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l`assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte
interessata, l`istanza è proposta alla Corte mediante ricorso,
al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del
provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l`assunzione
è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi
l`assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l`assunzione di mezzi di prova o l`espletamento
di altri atti istruttori non previsti dall`ordinamento italiano
sempreché essi non contrastino con i princìpi dell`ordinamento
stesso.
5. L`assunzione o l`espletamento richiesti sono disciplinati
dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme
espressamente richieste dal l`autorità giudiziaria straniera in
quanto compatibili con i principi dell`ordinamento italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica
1. Se la richiesta per l`assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non
ha costituito un procuratore che ne promuova l`assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d`ufficio dal
giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del
cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di autorità straniere
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità
straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è
autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a
cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui
richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste
dall`autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi
dell`ordinamento italiano. In ogni caso l`atto può essere
consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario
che lo accetti volontariamente.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 72 Disposizioni transitorie
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo
la data della sua entrata in vigore, fatta salva l`applicabilità
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti
norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti
e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel
corso del processo.
Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli
artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo
comma, e quelli dal 796 all`805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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