DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Disposizioni sulla legge in generale, approvate
preliminarmente al Codice Civile
(Le parti in corsivo sono state abrogate dal R.D. 9
agosto 1943, n. 721 sulla soppressione dell`ordinamento
corporativo).
CAPO I Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (abrogato) le norme corporative;
4) gli usi.
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l`emanazione degli atti del Governo
aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere
costituzionale. (Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di
carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei
limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi
particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle
disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell`art. 3 non
possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi
economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le
sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie
collettive.
Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l`efficacia delle norme corporative sono
disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi
particolari.
Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni
imperative delle leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi
hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi,
anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in
esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli
organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova
contraria.
CAPO II Dell`applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell`obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che
sia altrimenti disposto.
(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie
nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in
esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l`avvenire: essa non ha effetto
retroattivo (Costit. 25).
(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla
pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell`applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i princìpi generali dell`ordinamento giuridico
dello Stato.
Art. 13 Esclusione dell`applicazione analogica delle norme
corporative (abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o
a materie analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità
tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova
legge regola l`intera materia già regolata dalla legge
anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al
cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni
contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche
straniere (2505).
Nota:
Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati
dall`art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di
diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995.
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