TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I Dell`apertura della successione, della delazione e
dell`acquisto dell`eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo
dell`ultimo domicilio del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell`eredità
L`eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento
(587 e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,
in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti
che la legge riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E` nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della
propria successione. E del pari nullo ogni atto col quale
taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2,
679).
Art. 459 Acquisto dell`eredità
L`eredità si acquista con l`accettazione (470 e seguenti).
L`effetto dell`accettazione risale al momento nel quale si è
aperta la successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell`accettazione
Il chiamato all`eredità può esercitare le azioni possessorie
(1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di
materiale apprensione (1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ.
670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può
farsi autorizzare dall`autorità giudiziaria a vendere i beni che
non si possono conservare o la cui conservazione importa grave
dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi
precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore
dell`eredità a norma dell`art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all`eredità (519 e seguenti), le spese
sostenute per gli atti indicati dall`articolo precedente sono a
carico dell`eredità.
CAPO II Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti
al tempo dell`apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo
dell`apertura della successione chi è nato entro i trecento
giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta
(232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una
determinata persona vivente al tempo della morte del testatore,
benché non ancora concepiti (643, 715, 784).
CAPO III Dell`indegnità
Art. 463 Casi d`indegnità
E` escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona
della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente,
o un ascendente della medesima (801), purché non ricorra alcuna
delle cause che escludono la punibilità a norma della legge
penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al
quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni
sull`omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con
l`ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel
minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa
in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone
medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è
stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui
successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o
ne l`ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la
successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente
uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L`indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono
pervenuti dopo l`apertura della successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non
ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i
diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai
genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell`indegno
Chi è incorso nell`indegnità (463) è ammesso a succedere
quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha
espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (587,
2699).
Tuttavia l`indegno non espressamente abilitato, se e stato
contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa
dell`indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della
disposizione testamentaria.
CAPO IV Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o
naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i
casi in cui questi non può o non vuole accettare l`eredità o il
legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il
testatore non ha provveduto per il caso in cui l`istituto non
possa o non voglia accettare l`eredità o il legato, e sempre che
non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura
personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei
discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati
(280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei
discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e,
nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche
se hanno rinunziato (519 e seguenti) all`eredità della persona
in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di
succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o
disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna
stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe
(564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi
(726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per
stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del
medesimo ramo.
CAPO V Dell`accettazione dell`eredità
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col
beneficio d`inventario
L`eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col
beneficio d`inventario (484 e seguenti).
L`accettazione col beneficio d`inventario può farsi nonostante
qualunque divieto del testatore (634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli
interdetti, se non col beneficio d`inventario, osservate le
disposizioni degli artt. 321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare
l`eredità, se non col beneficio d`inventario, osservate le
disposizioni dell`art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L`accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche
non può farsi che col beneficio d`inventario, osservate le
disposizioni della legge circa l`autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L`accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L`accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in
una scrittura privata (2702), il chiamato all`eredità ha
dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede
(2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a
termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di
eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L`accettazione è tacita quando il chiamato all`eredità compie
un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato
all`eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo
o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell`eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa
accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all`eredità muore senza averla accettata, il
diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d`accordo per accettare o rinunziare, colui
che accetta l`eredità acquista tutti i diritti e soggiace a
tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha
rinunziato (521).
La rinunzia all`eredità propria del trasmittente include
rinunzia all`eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l`eredità si prescrive in dieci anni
(2946).
Il termine decorre dal giorno dell`apertura della successione
(456) e, in caso d`istituzione condizionale (633 e seguenti), dal
giorno in cui si verifica la condizione (2935).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il
loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l`accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l`autorità
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale
il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all`eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione,
il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L`accettazione dell`eredità si può impugnare quando e effetto
di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata
la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L`accettazione dell`eredità non si può impugnare se è viziata
da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva
notizia al tempo dell`accettazione, l`erede (662 e seguente) non
è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore
dell`eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli
e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a
soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i
legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati
già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di
regresso.
L`onere di provare il valore dell`eredità incombe all`erede
(2697).
SEZIONE II Del beneficio d`inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d`inventario
L`accettazione col beneficio d`inventario (490 e seguenti, 2830)
si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la
successione, e inserita nel registro delle successioni conservato
nella stessa pretura (att. 52, 53).
Entro un mese dall`inserzione, la dichiarazione deve essere
trascritta, a cura del cancelliere, presso l`ufficio dei registri
immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall`inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Se l`inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro
deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l`inventario è fatto dopo la dichiarazione, l`ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far
inserire nel registro l`annotazione della data in cui esso è
stato compiuto.
Art. 485 Chiamato all`eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all`eredità, quando a qualsiasi titolo e nel
possesso di beni ereditari, deve fare l`inventario entro tre mesi
dal giorno dell`apertura della successione o della notizia della
devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma
non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore
del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che,
salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc.
Civ. 7494).
Trascorso tale termine senza che l`inventario sia stato compiuto,
il chiamato all`eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l`inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell`art. 484 ha un termine di quaranta
giorni da quello del compimento dell`inventario medesimo, per
deliberare se accetta o rinunzia all`eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e
semplice.
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall`articolo precedente per fare
l`inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare
i poteri indicati nell`art. 460, può stare in giudizio come
convenuto per rappresentare l`eredità.
Se non compare, l`autorità giudiziaria nomina un curatore
all`eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ.
78-80).
Art. 487 Chiamato all`eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all`eredità, che non è nel possesso di beni
ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio
d`inventario, fino a che il diritto di accettare non e
prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l`inventario nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga
accordata dall`autorità giudiziaria a norma dell`art. 485; in
mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l`inventario non preceduto da dichiarazione
d`accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell`inventario; in mancanza, il
chiamato perde il diritto di accettare l`eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall`autorità
giudiziaria
Il chiamato all`eredità che non è nel possesso di beni
ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma
dell`art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche
l`inventario; se fa la dichiarazione e non l`inventario, è
considerato erede puro e semplice.
L`autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc.
Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non
s`intendono decaduti dal beneficio d`inventario (471, 472), se
non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare
dello stato d`interdizione o d`inabilitazione, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della presente
sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d`inventario
L`effetto del beneficio d`inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell`erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
l) l`erede conserva verso l`eredità tutti i diritti e tutti gli
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono
estinti per effetto della morte (448);
2) l`erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
3) i creditori dell`eredità e i legatari hanno preferenza sul
patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell`erede. Essi
però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni,
secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare
questa preferenza anche nel caso che l`erede decada dal beneficio
d`inventario o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell`erede nell`amministrazione
L`erede con beneficio d`inventario non risponde
dell`amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l`erede
deve dare idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il
valore dei beni mobili compresi nell`inventario, per i frutti
degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al
pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L`erede decade dal beneficio d`inventario, se aliena o sottopone
a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a
questi beni senza l`autorizzazione scritte dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l`autorizzazione non è necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio
d`inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell`inventario
Dal beneficio d`inventario decade l`erede che ha omesso in mala
fede di denunziare nell`inventario beni appartenenti
all`eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell`inventario
stesso, passività non esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell`art. 484 o
dall`annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l`inventario sia posteriore alla dichiarazione, l`erede, quando
creditori o legatari non si oppongono (2906) ed egli non intende
promuovere la liquidazione a norma dell`art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro
diritti di poziorità (2741).
Esaurito l`asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti
hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché
di cosa determinata appartenente al testatore (649), nei limiti
del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell`ultimo
pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto
(2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L`erede ha l`obbligo di rendere conto della sua amministrazione
ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un
termine all`erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e
seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L`erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni,
se non quando è stato costituito in mora (1219) a presentare il
conto e non ha ancora soddisfatto a quest`obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al
pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle
somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell`eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell`art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari,
l`erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla
liquidazione dell`eredità nell`interesse di tutti i creditori e
legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione
dell`opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo
dell`aperta successione (456), invitare i creditori e i legatari
a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L`invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari
dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le
dichiarazioni di credito, l`erede provvede, con l`assistenza del
notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare
alle alienazioni necessarie. Se l`alienazione ha per oggetto beni
sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a
che l`acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal
giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello
stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L`erede forma, sempre con l`assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi
diritti di prelazione (2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai
legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione
l`attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere
nella liquidazione anche l`oggetto di un legato di specie (649),
sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il
legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L`autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o
legatari, può assegnare un termine all`erede per liquidare le
attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod.
Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con
raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio
o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto
dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa
pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in
giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l`erede deve
soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato
medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l`erede
(Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il
pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano
cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione
contro l`erede solo nei limiti della somma che residua dopo il
pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in
cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la
sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall`erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari,
l`erede può valersi della procedura di liquidazione prevista
dagli articoli precedenti (att. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non
impedisce all`erede di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d`inventario, ciascuno può
promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al
notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione
dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati
nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L`erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme
stabilite dall`art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato
di graduazione nel termine stabilito dall`art. 500, decade dal
beneficio d`inventario.
Parimenti decade dal beneficio d`inventario l`erede che, nel caso
previsto dall`art. 503 dopo l`invito ai creditori di presentare
le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia
definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine
che gli è stato prefisso a norma dell`art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a
favore di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d`inventario può essere
fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell`art.
498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza
dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in
corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in
base allo stato di graduazione previsto dall`art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il
beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia
reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda
necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è
idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell`invito ai creditori previsto dal
terzo comma dell`art. 498 e sospeso il decorso degl`interessi dei
crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto,
compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L`erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto
ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni
ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l`erede deve, nelle forme indicate dall`art. 498, dare
avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio
o la residenza (43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio
nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in
margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell`art.
484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari
dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli
uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio,
gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall`erede
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
L`erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le
norme dell`articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (1177,
2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo
dell`aperta successione, su istanza dell`erede o di uno dei
creditori o legatari, o anche d`ufficio, nomina un curatore,
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt.
498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e
soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di
graduazione, spettano all`erede, salva l`azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal
terzo comma dell`art. 502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o
legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l`erede incorre nella decadenza dal
beneficio d`inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa
valere, il pretore del luogo dell`aperta successione, su istanza
di uno dei creditori o legatari, sentiti l`erede e coloro che
hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l`incarico di provvedere alla liquidazione
dell`eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo
la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più
essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell`art. 484, e trascritto negli
uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni
mobili (2663).
L`erede perde l`amministrazione dei beni ed è tenuto a
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l`erede
compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L`accettazione con beneficio d`inventario fatta da uno dei
chiamati giova a tutti gli altri, anche se l`inventario è
compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la
dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell`apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e
seguente), dell`inventario e di ogni altro atto dipendente
dall`accettazione con beneficio d`inventario sono a carico
dell`eredità.
CAPO VI Della separazione dei beni del defunto da quelli
dell`erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede assicura
il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui
e dei legatari che l`hanno esercitata, a preferenza dei creditori
dell`erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari
che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che
l`hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri
dell`erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche
rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione
hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei
creditori e dei legatari che non l`hanno esercitata, quando il
valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato
sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti
possono concorrere con coloro che hanno esercitato la
separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il
valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per
determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e
quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e
ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i
creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori
non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e
seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L`erede può impedire o far cessare la separazione pagando i
creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento
di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a
termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per l`esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il
termine di tre mesi dall`apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita
mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo
dell`aperta successione, il quale ordina l`inventario, se non e
ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall`erede, il diritto alla
separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d`ipoteca, il
diritto alla separazione si esercita mediante l`iscrizione del
credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L`iscrizione
si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e
seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell`erede, se
è conosciuto, e dichiarando che l`iscrizione stessa viene presa
a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è
necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l`erede o il legatario, anche
se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme
sulle ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII Della rinunzia all`eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all`eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta
da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in
cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali
si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto
finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le
forme indicate nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E` nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo
per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all`eredità è considerato come se non vi fosse mai
stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il
legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione
disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si
accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo
il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il
disposto dell`ultimo comma dell`art. 571. Se il rinunziante e
solo, l`eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel
caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto
una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di
rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai
coeredi a norma dell`art. 674, ovvero si devolve agli eredi
legittimi a norma dell`art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un`eredità con danno
dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare
l`eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di
soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro
crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla
rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l`eredità non e prescritto
(480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono
sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei
chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi
sopra i beni dell`eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all`eredità si può impugnare solo se è l`effetto
di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata
la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all`eredità, che hanno sottratto o nascosto beni
spettanti all`eredità stessa, decadono dalla facoltà di
rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la
loro rinunzia.
CAPO VIII Dell`eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l`eredità e non e nel
possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del
mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle
persone interessate o anche d`ufficio, nomina un curatore
dell`eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52,
53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all`inventario dell`eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare
presso le casse postali o presso un istituto di credito designato
dal pretore il danaro che si trova nell`eredità o si ritrae
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a
rendere conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e
dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ.
783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il
curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve
provvedere alla liquidazione dell`eredità secondo le norme degli
artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che
riguardano l`inventario, l`amministrazione e il rendimento di
conti da parte dell`erede con beneficio d`inventario, sono comuni
al curatore dell`eredità giacente, esclusa la limitazione della
responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell`eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità è stata
accettata.
CAPO IX Della petizione di eredità
Art. 533 Nozione
L`erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della
qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei
beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo
scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L`azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell`usucapione
rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L`erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede
a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a
titolo oneroso con l`erede apparente, dai terzi i quali provino
di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni
immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se
l`acquisto a titolo di erede (2648) e l`acquisto dall`erede
apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell`acquisto da parte dell`erede o del legatario
vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l`erede
apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al
possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione
dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e
seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede
una cosa dell`eredità, è solo obbligato a restituire all`erede
il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il
corrispettivo è ancora dovuto, l`erede subentra nel diritto di
conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso
dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La
buona fede non giova se l`errore dipende da colpa grave (1147).
CAPO X Dei legittimari
SEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una
quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il
coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i
quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge
riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi
o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall`art. 542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è
riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi,
da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e
naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo
del patrimonio, salvo quanto disposto dall`art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra
i medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio
dell`altro coniuge, salve le disposizioni dell`art. 542 per il
caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per
il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo
o naturale (459, 231, 258) a quest`ultimo è riservato un terzo
del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi
è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al
coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione
tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali.
Si applica il terzo comma dell`art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli
naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a
quest`ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli
ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del
secondo comma dell`art. 151, ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell`apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto. L`assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi
legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della
prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si
applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad
entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota
spettante ai legittimari, salva l`applicazione delle norme
contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita
vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione
disponibile (556), i legittimari (536), ai quali è stata
assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di
essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di
abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione disponibile.
Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la
disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l`accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell`usufrutto, della
rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della
legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e
chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di
chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia
inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede (588). Questa disposizione non si applica quando il
testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà
di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della
legittima spettante al legittimario, per l`eccedenza il legato
grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all`eredità (519 e seguenti),
quando non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile
ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2);
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall`imputazione
(564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi è
necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni
(554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal
testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a
riduzione se il legittimario accettasse l`eredità, e si riducono
le donazioni e i legati fatti a quest`ultimo.
SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai
legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in
concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte
la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con
altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi
si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per
integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i
quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art. 564,
quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di
legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il
defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e
seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della
quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione
fino alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei
beni di cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al
defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono
quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si
calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e
seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive
della porzione di legittima non può essere domandata che dai
legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il
donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro
assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla
riduzione ha accettato con il beneficio d`inventario (484 e
seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si
riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia
sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall`ultima e
risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d`immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un
immobile (812), la riduzione si fa separando dall`immobile
medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se
ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il
donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della
porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero
nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della
porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il
legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile,
compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere
tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo
della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono
liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario
può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell`art. 2652.
La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in
pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o
ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non
può essere richiesta contro l`acquirente, e il donatario è in
tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione che
non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del
legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario
insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario,
premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai
successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili
(2652, n. 8).
L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo
l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima.
Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli
effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in
natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio
d`inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione
delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché
abbiano rinunziato all`eredità. Questa disposizione non si
applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario e
che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di
donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e
seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a
lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553;
att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti)
deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa
dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del
titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure
esente da imputazione.
TITOLO II DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l`eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell`ordine e
secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e
naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell`art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti)
e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti
dell`adottante (300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o
loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la
madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli
o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una
metà gli ascendenti della linea paterna e per l`altra meta gli
ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l`eredità è
devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri
ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti
uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà
della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e
sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione
del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui
succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi
consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o
dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore
di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521)
venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi
ultimi si devolve, nel modo determinato dall`art. 569, la quota
che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell`altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri
ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la
successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi
(76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado
(77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si
applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o
giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è
disposto dall`art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all`ascendente legittimo
immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all`ascendente legittimo immediato del
suo genitore che non può o non vuole accettare l`eredità, se
l`ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti,
ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti
legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo
dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la
sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha
riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e
seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i
genitori, l`eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e
seguenti), l`altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori,
sopravvive il coniuge, l`eredità si devolve per intero al
medesimo.
Se vi sono genitori, l`eredita è devoluta per due terzi al
coniuge e per l`altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all`istruzione
e alla educazione, a norma dell`art. 279, spetta un assegno
vitalizio pari all`ammontare della rendita della quota di
eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse
stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell`assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in
beni ereditari.
CAPO II Della successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha
diritto alla metà dell`eredità, se alla successione concorre un
solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli
e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell`eredità se egli
concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche
se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In
questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti,
ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell`art.
571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto
della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di
fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l`eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di
uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la
quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si
applica altresì la disposizione del secondo comma dell`art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della
cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento
della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori
del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni
del secondo comma dell`art. 548.
CAPO III Della successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l`eredità è
devoluta allo Stato (473). L`acquisto si opera di diritto senza
bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni acquistati.
TITOLO III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale
taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di
tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge
consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348,
355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha
la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino
disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l`espressione o la
denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633,
637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se
comprendono l`universalità o una quota dei beni del testatore.
Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono
la qualità di legatario.
L`indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non
esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando
risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota
del patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo
atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca
(458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni
testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att. 137), da
qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi,
conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del
testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria
esecuzione (1444).
CAPO II Della capacità di disporre per testamento
Art. 591 Casi d`incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente (414);
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di
volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d`incapacità preveduti dal presente articolo il
testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
(590, 620, 621, 623).
CAPO III Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la
filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti),
non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero
ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge
(573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei
modi indicati dall`art. 279, non possono ricevere più di quanto,
secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero
conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o
dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a
quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui
all`art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall`art.
580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in
favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere
l`assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta
a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo
e prima che sia approvato il conto o sia estinta l`azione per il
rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il
testatore sia morto dopo l`approvazione. Questa norma si applica
anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui
egli sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o
del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o
coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell`interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro
ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore
di alcuno dei testimoni o dell`interprete intervenuti al
testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento
segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto
il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello
stesso testatore o nell`atto della consegna. Sono pure nulle le
disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è
stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci
indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se
fatte sotto nome d`interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i
discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se
chiamati congiuntamente con l`incapace (738, 740, 779, 780,
2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte
Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno
efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è
eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l`istanza per
ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l`ente non è costituito possono essere promossi
gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).
CAPO IV Della forma dei testamenti
SEZIONE I Dei testamenti ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il
testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia
valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l`indicazione del giorno, mese e anno. La
prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si
tratta di giudicare della capacità del testatore (591), della
priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione
da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la
sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio
stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza
dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione
nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e
l`ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può
sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve
dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa
dichiarazione prima della lettura dell`atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le
norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di
queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di
leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un
terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da
lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in
parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare
la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio,
unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha
potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le
proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che
riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che
gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione
nell`atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da
involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il
testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o
alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685)
personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa
sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei
testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo
testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere
tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure
dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è
stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il
testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da
lui debitamente sigillato, si scrive l`atto di ricevimento nel
quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del
testatore, il numero e l`impronta dei sigilli, e l`assistenza dei
testimoni a tutte le formalità.
L`atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento,
sottoscrivere l`atto della consegna, si osserva quel che è
stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve
essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca
l`autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo,
ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio,
delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell`uno o
dell`altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere
annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha
interesse. L`azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle
disposizioni testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo
proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo
abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato
depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo
dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il
verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal
notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa
menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il
verbale è redatto dall`archivista e sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dall`archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in
calce all`atto di consegna o di deposito.
SEZIONE II Dei testamenti speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e
seguenti), perché si trova in luogo dove domina una malattia
reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita o
d`infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio,
dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne
fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due
testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è
sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore
o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall`articolo precedente
perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa
che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell`intervallo, il testamento deve essere
depositato, appena è possibile, nell`archivio notarile del luogo
in cui è stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a
bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo
segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall`articolo precedente è redatto in
doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e
dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la
sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav.
169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul
giornale nautico e sul ruolo d`equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un`autorità
consolare, il comandante è tenuto a consegnare all`autorità
medesima uno degli originali del testamento e una copia
dell`annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale
nautico e sul ruolo d`equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del
testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono
essere consegnati all`autorità marittima locale insieme con la
copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in
margine all`annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L`autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale
della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti
ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina
mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo
di una nave della marina militare o di una nave della marina
mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli
originali nel suo archivio, e trasmette l`altro all`archivio
notarile del luogo del domicilio o dell`ultima residenza del
testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma
stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre
mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile
fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio
si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o,
quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613
e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772,
888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze
armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in
presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal
testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se
il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve
indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere
generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell`archivio notarile del luogo del domicilio o
dell`ultima residenza del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d`efficacia
Nella forma speciale stabilita dall`articolo precedente possono
testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi
mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di
operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro
che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in
luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del
testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle
forme ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e
seguenti) quando manca la redazione in iscritto della
dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della
persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo
comma dell`art. 606 (590).
SEZIONE III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei
testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia
della morte del testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
pretore del mandamento in cui si è aperta la successione (456),
che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ.
749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza
di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un
verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce
il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato
presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla
persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad
esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l`estratto dell`atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l`apertura degli atti di ultima volontà
dell`assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50,
58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore
presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio
depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione
(att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di
chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal
testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che
l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio
appena gli perviene la notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che
sia fissato un termine per l`apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell`art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella
cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in
carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del
testamento pubblico (att. 55).
623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è
nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o
segreto, dopo la pubblicazione, comunica l`esistenza del
testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la
residenza (43).
CAPO V Dell`istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque
vi abbia interesse quando è l`effetto di errore, di violenza o
di dolo (1427 e seguenti).
L`errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di
annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo
risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il
testatore a disporre.
L`azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell`errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell`erede o del legatario o della
cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell`erede o del legatario è stata erroneamente
indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del
testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale
persona il testatore voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto
della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma
è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria,
quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il
testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le
disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento
sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra
persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o
far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha
spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i
beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la
ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in
cui l`istituzione o il legato sono impugnati come fatti per
interposta persona a favore d`incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E` nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia
indicata in modo da non poter essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell`anima
Le disposizioni a favore dell`anima sono valide qualora siano
determinati i beni o possa essere determinata la somma da
impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell`erede o del
legatario, e si applica l`art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l`esecuzione
della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a
richiedere l`adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse
genericamente, senza che si determini l`uso o il pubblico
istituto a cui beneficio sono fatte, s`intendono fatte in favore
dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al
tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all`ente comunale
di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona
incaricata dal testatore di determinare l`uso o il pubblico
istituto non può o non vuole accettare l`incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all`arbitrio del terzo
E` nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa
dipendere dall`arbitrio di un terzo l`indicazione dell`erede o
del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità
(590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (588) in
favore di persona da scegliersi dall`onerato o da un terzo tra
più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie
o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la
disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti
determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone
in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta,
questa si considera lasciata all`onerato.
Se l`onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta,
questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del
luogo in cui si è aperta la successione (456), dopo avere
assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E` nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell`onerato
o di un terzo di determinare l`oggetto o la quantità del legato
(590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i
servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato
l`oggetto o la quantità.
SEZIONE II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono
farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att.
139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte
le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative,
all`ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito
dall`art. 626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocità
E` nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta
dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato
nel testamento dell`erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E` illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le
ulteriori (634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di
abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra
prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o
della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la
vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale
(588) il termine dal quale l`effetto di essa deve cominciare o
cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l`erede o il
legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo
indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto
condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una
contraria volontà del testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione
risolutiva, l`autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi
l`opportunità, può imporre all`erede o al legatario (Cod. Proc.
Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro
ai quali l`eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che
la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione
sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o
dopo un certo tempo, l`onerato può essere costretto (Cod. Proc.
Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che
il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il
legato è a termine finale.
Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di
mancata prestazione di garanzia
Qualora l`erede sia istituito sotto condizione sospensiva,
finché questa condizione non si verifica o non è certo che non
si può più verificare, è dato all`eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l`erede o il legatario
non adempie l`obbligo di prestare la garanzia prevista dai due
articoli precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l`amministrazione
L`amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata
disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai
coeredi, quando tra essi e l`erede condizionale vi è il diritto
di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore
dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento,
l`amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l`autorità giudiziaria, quando concorrono giusti
motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche
nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio
di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la
rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti
successori, anche quando l`amministratore dell`eredità è una
persona diversa.
Se è chiamato un concepito (462), l`amministrazione spetta al
padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni
le regole che si riferiscono ai curatori dell`eredità giacente
(528 e seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se la condizione apposta all`istituzione di erede o al legato è
sospensiva potestativa e non è indicato il termine per
l`adempimento, gli interessati possono adire l`autorità
giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 646 Retroattività della condizione
L`adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma
l`erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è
tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la
condizione si è verificata. L`azione per la restituzione dei
frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all`istituzione di erede quanto al legato può essere
apposto un onere (629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l`autorità
giudiziaria, qualora ne ravvisi l`opportunità, può imporre
all`erede o al legatario gravato dall`onere una cauzione (1179).
L`onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende
tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo
motivo determinante.
Art. 648 Adempimento dell`onere
Per l`adempimento dell`onere può agire qualsiasi interessato
(Cod. Proc. Civ. 99).
Nel caso d`inadempimento dell`onere l`autorità giudiziaria può
pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria
(677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se
l`adempimento dell`onere ha costituito il solo motivo
determinante della disposizione (2652).
SEZIONE III Dei legati
Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la
facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata
o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il
diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della
morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all`onerato il possesso della
cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato
dal testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l`autorità giudiziaria
fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il
legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di
rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna
dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).
Art. 651 Legato di cosa dell`onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell`onerato o di un terzo è nullo, salvo che
dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore
risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva
all`onerato o al terzo. In questo ultimo caso l`onerato è
obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo
e a trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di
pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del
testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della
sua morte, il legato è valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un
diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a
questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volontà del
testatore di legare la cosa per intero, in conformità
dell`articolo precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E` valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se
nessuna del genere ve n`era nel patrimonio del testatore al tempo
del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell`asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una
cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo
patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel
patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della
sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha
effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto
se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha
tuttavia effetto per l`intero, quando, alla morte del testatore,
le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano
state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano
custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era
già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in
proprietà di lui anche al tempo dell`apertura della successione
(456).
Se al tempo dell`apertura della successione la cosa si trova in
proprietà del testatore, il legato è valido ed è altresì
valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà
dell`onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu
legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato
dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a
lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell`art.
686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal
legatario acquistata, a titolo gratuito, dall`onerato o da un
terzo, il legato è senza effetto; se l`acquisto ha avuto luogo a
titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo,
qualora ricorrano le circostanze indicate dall`art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha
effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste
al tempo della morte del testatore.
L`erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del
credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un
legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per
soddisfare il legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende
le somministrazioni indicate dall`art. 438, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta
l`eredità si considera come legato per l`intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli
eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore
non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione
della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore
non ha diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l`obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente
imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo
(483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono
tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni
ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non
consta una contraria volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta,
quando dal testatore non è affidata al, egatario o a un terzo,
spetta all`onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità
non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario
vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato,
l`onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne
un`altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo,
questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose
del genere indicato si trovano nell`eredità, il legatario può
scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta
a norma del terzo comma dell`art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all`onerato, a meno che
il testatore l`abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all`erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se
l`onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto
farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti),
deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al
tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le
costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo
della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva
in ogni caso l`applicabilità del secondo comma dell`art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori,
questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo
e costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti),
da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una
rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 e
seguenti), un censo o altro debito dell`eredità, o anche di un
terzo, l`erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli
interessi e della somma principale, secondo la natura del debito,
qualora il testatore non abbia diversamente disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al
testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi
sono dovuti al legatario da questo momento (821).
Se la cosa appartiene all`onerato o a un terzo (651), ovvero se
si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o
gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o
dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa,
salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre
cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo
termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario
acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine
in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso.
Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all`inizio del termine il legato a
titolo di alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all`adempimento del legato e di ogni altro
onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata
(7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico
dell`onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità della
prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita
durante la vita del testatore.
L`obbligazione dell`onerato si estingue se, dopo la morte del
testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui
non imputabile (1256 e seguenti).
SEZIONE IV Del diritto di accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell`universalità dei beni (558), senza determinazione di parti
o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non
possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si
accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota,
l`accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella
quota medesima.
L`accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una
diversa volontà del testatore (688).
E` salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e
seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L`accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è
stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti
una diversa volontà e salvo sempre il diritto di
rappresentazione (467).
Art. 676 Effetti dell`accrescimento
L`acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica
l`accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto
l`erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi
di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l`accrescimento, la porzione dell`erede mancante
si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del
legatario mancante va a profitto dell`onerato.
Gli eredi legittimi e l`onerato subentrano negli obblighi che
gravavano sull`erede o sul legatario mancante, salvo che si
tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di
risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento
dell`onere (648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che
tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l`accrescimento
ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito
il possesso della cosa su cui cade l`usufrutto (982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario
mancante si consolida con la proprietà.
SEZIONE V Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o
mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione
contraria non ha effetto (458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo
testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di
due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di
revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a
sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall`articolo
precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i
precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono
con esso incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua
efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché
l`erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è
incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha
rinunziato all`eredità o al legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in
tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a
meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da
persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore
non ebbe l`intenzione di revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle
mani del notaio o dell`archivista presso cui si trova depositato
(608), non importa revocazione del testamento quando la scheda
testamentaria può valere come testamento olografo (607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata
L`alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di
parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto
(1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato,
anche quando l`alienazione è annullabile per cause diverse dai
vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in proprietà
del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata
in un`altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente
forma e la primitiva denominazione (667).
E` ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da
chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o
discendenti, sono revocate di diritto per l`esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del
testatore, benché postumo, o legittimato (280 e seguenti) o
adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un
figlio naturale (250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al
tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale
legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore
prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia
provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o
discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa
luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il
suo effetti.
CAPO VI Delle sostituzioni
SEZIONE I Della sostituzione ordinaria
Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore può sostituire all`erede istituito altra persona
per il caso che il primo non possa o non voglia accettare
l`eredità (70, 72, 463, 523).
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si
presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non
espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più .
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi
istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la
proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si
presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione
insieme con gli istituiti è chiamata un`altra persona, la quota
vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690 Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli
istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal
testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676,
677).
Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai
legati.
SEZIONE II Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o
il coniuge dell`interdetto possono istituire rispettivamente il
figlio, il discendente, o il coniuge con l`obbligo di conservare
e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima
(737), a favore della persona o degli enti che, sotto la
vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell`interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se
trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da
far presumere che nel termine indicato dall`art. 416 interverrà
la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i
beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale
gli stessi hanno avuto cura dell`interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui
l`interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia
iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età
del minore abitualmente infermo di mente. E` anche priva di
effetto nel caso di revoca dell`interdizione o rispetto alle
persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di
assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693 Diritti e obblighi dell`istituito
L`istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni
che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio
per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì
compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore
utilizzazione dei beni.
All`istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme
concernenti l`usufruttuario (981 e seguenti).
Art. 694 Alienazione dei beni
L`autorità giudiziaria può consentire l`alienazione dei beni
che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità
evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può
anche essere consentita, con le necessarie cautele, la
costituzione d`ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti
destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695 Diritti dei creditori personali dell`istituito
I creditori personali dell`istituito possono agire soltanto sui
frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696 Devoluzione al sostituito
L`eredità si devolve al sostituito al momento della morte
dell`istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell`incapace
muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la
porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori
legittimi dell`incapace.
Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai
legati.
Art. 698 Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone
successivamente l`usufrutto, una rendita o un`annualità, ha
valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore
si trovano primi chiamati a goderne (796).
Art. 699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
E` valida la disposizione testamentaria avente per oggetto
l`erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme
determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per
l`avviamento a una professione o un`arte, opere di assistenza, o
per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da
scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di
determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo
le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
CAPO VII Degli esecutori testamentari
Art. 700 Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e,
per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano
accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire
congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la
conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l`esecutore testamentario a
sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare
nell`ufficio.
Art. 701 Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non
hanno la piena capacità di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod.
Pen. 32).
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore
testamentario.
Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L`accettazione della nomina di esecutore testamentario o la
rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella
cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la
successione (456), e deve essere annotata nel registro delle
successioni (703; att. 52, 53).
L`accettazione non può essere sottoposta a condizione o a
termine.
L`autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato,
può assegnare all`esecutore un termine per l`accettazione (Cod.
Proc. Civ. 749), decorso il quale l`esecutore si considera
rinunziante.
Art. 703 Funzioni dell`esecutore testamentario
L`esecutore testamentario deve curare che siano esattamente
eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che
ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione
di accettazione, salvo che l`autorità giudiziaria, per motivi di
evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata,
che non potrà mai superare un altro anno.
L`esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia
(1176) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti.
Quando è necessario alienare beni dell`eredità, ne chiede
l`autorizzazione all`autorità giudiziaria, la quale provvede
sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Qualsiasi atto dell`esecutore testamentario non pregiudica il
diritto del chiamato a rinunziare all`eredità (519 e seguenti) o
ad accettarla col beneficio d`inventario (484 e seguenti).
Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell`esecutore testamentario, le azioni
relative all`eredità devono essere proposte anche nei confronti
dell`esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facoltà
d`intervenire nei giudizi promossi dall`erede e può esercitare
le azioni relative all`esercizio del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario
L`esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ.
752 e seguenti) quando tra i chiamati all`eredità vi sono
minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l`inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti) dei beni dell`eredità in presenza dei chiamati
all`eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706 Divisione da compiersi dall`esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l`esecutore testamentario, quando
non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli
eredi dei beni all`eredità. In questo caso si osserva il
disposto dell`art. 733.
Prima di procedere alla divisione l`esecutore testamentario deve
sentire gli eredi.
Art. 707 Consegna dei beni all`erede
L`esecutore testamentario deve consegnare all`erede, che ne fa
richiesta, i beni dell`eredità che non sono necessari
all`esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che
debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di
legati condizionali o a termine se l`erede dimostra di averli
già soddisfatti, od offre idonea garanzia (1179) per
l`adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono
d`accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l`autorità
giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ.
750).
Art. 709 Conto della gestione
L`esecutore testamentario deve rendere il conto della sua
gestione al termine della stessa, e anche spirato l`anno dalla
morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l`anno
(Cod. Proc. Civ. 263).
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso
gli eredi e verso i legatari (703).
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono
solidalmente (1292), per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l`esecutore testamentario
dall`obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della
gestione.
Art. 710 Esonero dell`esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l`autorità giudiziaria può
esonerare l`esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi
irregolarità nell`adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità
all`ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L`autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire
l`esecutore e può disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc.
Civ. 750).
Art. 711 Retribuzione
L`ufficio dell`esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il
testatore può stabilire una retribuzione a carico dell`eredità.
Art. 712 Spese
Le spese fatte dall`esecutore testamentario per l`esercizio del
suo ufficio sono a carico dell`eredità.
TITOLO IV DELLA DIVISIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti,
1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono
minori di età, il testatore può disporre che la divisione non
abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età
dell`ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell`eredità o di
alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla
sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l`autorità giudiziaria, qualora gravi
circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più
coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o
dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi
hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si
sia verificata l`usucapione per effetto di possesso esclusivo
(1102, 1158 e seguenti).
Art. 715 Casi d`impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la
divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.
Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di
un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla
filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di
esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né
può aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l`ammissione del riconoscimento previsto dal
quarto comma dell`art. 252 o per il riconoscimento dell`ente
istituito erede (600).
L`autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione,
fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i
chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione
di quote, l`autorità giudiziaria può attribuire agli altri
coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le
circostanze, disponendo le opportune cautele nell`interesse dei
nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L`autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può
sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni,
la divisione dell`eredità o di alcuni beni, qualora l`immediata
sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio
ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni
mobili e immobili dell`eredità, salve le disposizioni degli
articoli seguenti (1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell`asse
concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei
debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc.
Civ. 747 e seguenti) alla vendita all`incanto dei beni mobili e,
se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor
pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può
seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi
sia opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell`eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o
il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della
pubblica economia o dell`igiene, e la divisione dell`intera
sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi
devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito
dell`eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto
alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se
questi ne richiedono congiuntamente l`attribuzione. Se nessuno
dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita
all`incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non
siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall`autorità
giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell`interesse della produzione
nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel
caso in cui nell`eredità vi sono beni che la legge dichiara
indivisibili nell`interesse della produzione nazionale (846 e
seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili
si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla
formazione dello stato attivo e passivo dell`eredità e alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o
rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo
titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato
loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era
debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i
coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi
sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del
secondo comma dell`articolo precedente, gli altri eredi prelevano
dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive
quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti
della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati
conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane
nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni
quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione
delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni
devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una
quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e
qualità, in proporzione dell`entità di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il
frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno
un`importanza storica, scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L`ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con
un equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L`assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione
a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante
attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni
eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a
sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere,
col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina
di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal
pretore del luogo dell`aperta successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse
sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione
dell`autorità giudiziaria competente, che provvede con unica
sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell`intero asse si osservano anche
nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la
sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di
alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali
hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere
esercitato nel termine (2964) di due mesi dall`ultima delle
notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno
diritto di riscattare la quota dall`acquirente e da ogni
successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione
ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono
più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le
porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che
l`effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite
dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo
la stima di persona da lui designata che non sia erede o
legatario (706): la divisione proposta da questa persona non
vincola gli eredi, se l`autorità giudiziaria, su istanza di
taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del
testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo
nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i
beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi
sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non
risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno
dei legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può
esercitare l`azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e
seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei
condividenti i documenti relativi ai beni e diritti
particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a
quello che ne ha la parte maggiore, con l`obbligo di comunicarli
agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se
ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è
divisa in parti eguali, e quelli comuni all`intera eredità si
consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli
interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di
essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la
persona è determinata con decreto dal pretore del luogo
dell`aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.
CAPO II Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e
naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono
conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto
per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto
non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti
della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore
fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell`erede.
Donazioni a coniugi
L`erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi
discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia
conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui
uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata
è soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all`ascendente dell`erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve
conferire ciò che è stato donato all`ascendente anche nel caso
in cui abbia rinunziato all`eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E` soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore
dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di
matrimonio, per avviarli all`esercizio di un`attività produttiva
o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di
assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro
debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di
educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie
fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l`istruzione
artistica o professionale sono soggette a collazione solo per
quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto
delle condizioni economiche del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal
secondo comma dell`art. 770.
Art. 743 Società contratta con l`erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto
di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei
suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data
certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non
imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a
collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la
successione (456).
Art. 746 Collazione d`immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in
natura o con l`imputarne il valore alla propria porzione, a
scelta di chi conferisce.
Se l`immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa
soltanto con l`imputazione.
Art. 747 Collazione per l`imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore
dell`immobile al tempo dell`aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore
delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al
tempo dell`aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese
straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa,
non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che,
per sua colpa, hanno diminuito il valore dell`immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il
possesso sino all`effettivo rimborso delle somme che gli sono
dovute per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell`immobile alienato
Nel caso in cui l`immobile è stato alienato dal donatario, i
miglioramenti e i deterioramenti fatti dall`acquirente devono
essere computati a norma dell`articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla
base del valore che essi avevano al tempo dell`aperta successione
(456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza
consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il
valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al
tempo dell`aperta successione.
Se si tratta di cose che con l`uso si deteriorano, il loro valore
al tempo dell`aperta successione è stabilito con riguardo allo
stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri
titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci
il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in
base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell`aperta
successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore
quantità del danaro che si trova nell`eredità, secondo il
valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente
sostituita all`epoca dell`aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire
altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o
immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
CAPO III Del pagamento dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi
ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che
il testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell`eredità sono gravati
con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e
seguenti), può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e
resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote
ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l`autorità
giudiziaria. Se i coeredi dividono l`eredità nello stato in cui
si trova, l`immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri
con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore
di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le
norme relative al riscatto della rendita (1866), salvo che esista
un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per
l`affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l`erede, nella cui
quota cade detto immobile, con l`obbligo di garantire (1119) i
coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e
pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota
ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l`intero
(2809). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente
può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi
devono contribuire a norma dell`art. 752, quantunque si sia fatto
surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del
credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente
da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare
come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d`insolvenza di un coerede, la sua quota di debito
ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri
coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai
creditori l`azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti)
e l`esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il
legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo
legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi
(1203, 2866).
CAPO IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle
quote
Art. 757 Diritto dell`erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i
beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione,
anche per acquisto all`incanto (719, 720), e si considera come se
non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari
(2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed
evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e
seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola
espressa nell`atto di divisione, o se il coerede soffre
l`evizione per propria colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene
evitto, calcolato al momento dell`evizione, deve essere ripartito
tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita
dall`articolo precedente, in proporzione del valore che i beni
attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell`evizione e
tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della
divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato
deve essere egualmente ripartita tra l`erede che ha sofferto
l`evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l`insolvenza del debitore di un
credito assegnato a uno dei coeredi, se l`insolvenza è
sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione
(1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è
dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
CAPO V Dell`annullamento e della rescissione in materia di
divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l`effetto di
violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno
in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto
(1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L`omissione di uno o più beni dell`eredità non dà luogo a
nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della
divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova
di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal
testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati
ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all`entità
della quota ad esso spettante.
L`azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla
divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L`azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto
che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione
dei beni ereditari.
L`azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti)
con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa
della divisione o dell`atto fatto in luogo della medesima,
ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L`azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del
diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno
dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri
coeredi o di uno di essi (14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni
secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l`azione di rescissione
può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il
supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura,
all`attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati
(1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa
non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza,
se l`alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o
la violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l`impugnazione, se la
vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di
valore minimo in rapporto alla quota.
TITOLO V DELLE DONAZIONI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale,
per spirito di liberalità, una parte arricchisce l`altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376) o
assumendo verso la stessa una obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E` donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in
considerazione dei meriti del donatario o per speciale
rimunerazione (797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in
occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi
(742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante
(1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi
(1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora
separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un`universalità di cose
(816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso
di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che
vi si aggiungono successivamente, salvo che dall`atto risulti una
diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si
estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall`atto una
diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari
s`intende fatta per parti uguali, salvo che dall`atto risulti una
diversa volontà.
E` valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei
donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca
agli altri (676).
CAPO II Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena
capacità di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E`
tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall`inabilitato
nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore
emancipato autorizzato all`esercizio di un`impresa commerciale
(397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d`intendere o di
volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si
provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace d`intendere o di volere al momento in cui la donazione
è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei
suoi eredi o aventi causa (428).
L`azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la
donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall`inabilitato
La donazione fatta dall`inabilitato, anche se anteriore alla
sentenza d`inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio,
può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato
promosso il giudizio d`inabilitazione (427).
Il curatore dell`inabilitato per prodigalità (415) può chiedere
l`annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi
anteriori all`inizio del giudizio d`inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona
incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le
liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti
dell`interdetto o dell`inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E` nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad
altri la facoltà di designare la persona del donatario o di
determinare l`oggetto della donazione.
E` peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo
sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti
i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra
quelle indicate dal donante stesso.
E` del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che
un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro
i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E` nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato
tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato
approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l`azione per il
rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell`art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l`uno
all`altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi
(1418 e seguenti).
(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)
CAPO III Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto
pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è
valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore
nell`atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte
sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L`accettazione può essere fatta nell`atto stesso o con atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta
se non dal momento in cui l`atto di accettazione è notificato al
donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il
donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non
può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata
notificata la domanda diretta a ottenere dall`autorità
governativa l`autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno
dalla notificazione senza che l`autorizzazione sia stata
concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili
(812) è valida anche se manca l`atto pubblico, purché vi sia
stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle
condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto
concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona
vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti
(462).
L`accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non
concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l`amministrazione dei
beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono
essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti
(820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se
la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se
è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al
donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro
matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia
da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli
nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia
accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio
(805).
L`annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la
nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti
acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e
il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza
che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede
(128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente
alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i
figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio
putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha
efficacia, se entro un anno non è notificata al donante
l`istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La
notificazione produce gli effetti indicati dall`ultimo comma
dell`art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati
prima del riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia
esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall`atto ed
è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1428 e
seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta
dall`atto ed è il solo che ha determinato il donante alla
liberalità (1345, 1418 e seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell`esecuzione
Il donante, in caso d`inadempimento o di ritardo nell`eseguire la
donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di
qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata
somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale
facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate,
sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il
caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione
della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo
del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo
donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l`effetto di risolvere tutte
le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante
liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell`ipoteca iscritta
a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni
matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non
sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è
stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l`ipoteca
risulta.
E` valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la
quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti)
sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all`adempimento dell`onere entro i limiti
del valore della cosa donata.
Per l`adempimento dell`onere può agire, oltre il donante,
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell`onere, se preveduta
nell`atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai
suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L`onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende
tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito
il solo motivo determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi
e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e
seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della
donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E` permesso al donante di riservare l`usufrutto (978 e seguenti,
1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a
vantaggio di un`altra persona o anche di più persone, ma non
successivamente (698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per
l`evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e
seguenti), nei casi seguenti (168, 180):
l) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l`evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di
donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è
dovuta fino alla concorrenza dell`ammontare degli oneri o
dell`entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai
vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e
seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può
essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che,
conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui,
confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione
(590, 1444).
CAPO IV Della revocazione delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere
proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti
previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell`art. 463, ovvero si è reso
colpevole d`ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente
arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha
rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt.
433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d`ingratitudine deve essere
proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i
suoi eredi, entro l`anno dal giorno in cui il donante è venuto a
conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e
seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in
persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la
donazione, il termine per proporre l`azione è di un anno (2964)
dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di
revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o
discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere
revocate per la sopravvenienza o l`esistenza di un figlio o
discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere
revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e
seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si
provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia
dell`esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante
era già concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l`azione
L`azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere
proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della
nascita dell`ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della
notizia dell`esistenza del figlio o discendente ovvero
dell`avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l`azione dopo la morte
del figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d`ingratitudine, ne per
sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e
quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della
donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di
figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi
esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della
domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore,
avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a
partire dal giorno della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli
non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente
alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa
(2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di
revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959,
981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve
indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai
beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di
liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli
previsti dall`art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette
alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per
causa d`ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e
seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per
integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal
secondo comma dell`art. 770 e a quelle che a norma dell`art. 742
non sono soggette a collazione.
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