LIBRO TERZO: DELLA PROPRIETA`
TITOLO I DEI BENI
CAPO I Dei beni in generale
Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di
diritti.
SEZIONE I Dei beni nell`ordine corporativo
Art. 811 Disciplina corporativa (abrogato)
SEZIONE II Dei beni immobili e mobili
Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d`acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se
unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o
all`alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la
loro utilizzazione (1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le
disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai
diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni
relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano
a tutti gli altri diritti.
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno
valore economico (p. 624).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono
soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819,
1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente)
e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816 Universalità di mobili
E` considerata universalità di mobili la pluralità di
cose che appartengono alla stessa persona e hanno una
destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170).
Le singole cose componenti l`universalità possono formare
oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un`altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della
cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952,
957, 981, 1021, 1022, 1027).
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la
cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477,
2811), se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti
giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai
terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa
principale (2643).
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all`ornamento
di un`altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai
terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data
certa anteriore (2704), quando la cosa principale è un bene
immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
SEZIONE II Dei frutti
Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla
cosa, vi concorra o no l`opera dell`uomo, come i prodotti
agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle
miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della
cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile
futura (771, 1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come
corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli
interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici
(957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni
altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e
seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li
produce (1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita
ad altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In
quest`ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore,
rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il
raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della
durata del diritto.
CAPO II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e
agli enti ecclesiastici
Art. 822 Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il
lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i
torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi
in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa
nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d`interesse storico, archeologico e artistico a
norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle
pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri
beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano
(Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all`autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in
via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e
seguenti) regolati dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei
beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma
dell`art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono
soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni
appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono
costituiti per l`utilità di alcuno dei beni indicati dagli
articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico
interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i
quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste
che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la
disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose
d`interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico
e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza
della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico
servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano
quanto segue:
ìArt. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell`interesse della
comunità nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela
della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali
esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi,
gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche
monache, stambecchi, camosci d`Abruzzo e altri ungulati di cui le
regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l`abbattimento.
La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1
e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di
uccellagione.
E` altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini
diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente
legge.
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che
li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle
regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi
stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello
Stato deve essere dichiarato dall`autorità amministrativa.
Dell`atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il
provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev`essere
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e
provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono
soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si
applica la disposizione del secondo comma dell`art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del
presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle
leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all`esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti
alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a
che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle
leggi che li riguardano.
TITOLO II DELLA PROPRIETA`
CAPO I Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l`osservanza degli
obblighi stabiliti dall`ordinamento giuridico.
Art. 833 Atti d`emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro
scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua
proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità
(Costit. 42, 43).
Le norme relative all`espropriazione per causa di pubblico
interesse sono determinate da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o
civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o
immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi
speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall`articolo precedente l`autorità
amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi
speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di
carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit.
44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti
agricoli o industriali nell`interesse della produzione nazionale
sono costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono
contenute in leggi speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione
nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché
(le norme dell`ordinamento corporativo e) le disposizioni
particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario
abbandona la conservazione, la coltivazione o l`esercizio di beni
che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere
gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi
luogo all`espropriazione dei beni da parte dell`autorità
amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità
(att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha
per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle
ragioni dell`arte, della storia o della sanità pubblica.
Art. 839 Beni d`interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono
sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
CAPO II Della proprietà fondiaria
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò
che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi
escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi
sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve le
limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti,
sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali
(Cod. Nav. 714 e seguenti).
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi
che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale
altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad
escluderle (Cod. Nav. 823).
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054,
1064).
Art. 842 Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per
l`esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza
rilasciata dall`autorità.
Per l`esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario
del fondo.
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l`accesso e il passaggio nel suo
fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di
costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino
oppure comune.
Se l`accesso cagiona danno, è dovuta un`adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l`accesso a chi vuole
riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o
l`animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il
proprietario può impedire l`accesso consegnando la cosa o
l`animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell`applicare questa norma l`autorità giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato
uso.
Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti
dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti.
SEZIONE II Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e
nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni
destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella
costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni
stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la
minima unità colturale.
S`intende per minima unità colturale l`estensione di terreno
necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola
e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una
conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica
agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L`estensione della minima unità colturale sarà determinata
distintamente per zone, avuto riguardo all`ordinamento produttivo
e alla situazione demografica locale, con provvedimento
dell`autorità amministrativa, da adottarsi sentite le
associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni
professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini
(art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell`inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell`art. 846 possono essere
annullati dall`autorità giudiziaria, su istanza del pubblico
ministero. L`azione si prescrive in tre anni dalla data della
trascrizione dell`atto (att. 57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto
dall`articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali
sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione
inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli
sia trasferita la proprietà di questi ultimi (2932), pagandone
il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle
unità fondiarie. In caso di contrasto decide l`autorità
giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la
sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di
trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità
colturale (846) appartengono a diversi proprietari, può, su
istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa
dell`autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra
gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una
ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei
terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite
per i consorzi di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall`articolo precedente può predisporre
il piano di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può
procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può
anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento
di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall`articolo precedente sono
esclusi:
l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o
colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei
medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di
stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri
gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o
singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata
individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono
abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della
nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni
assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i
terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su
una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che
corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni
dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova
assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su
cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata
dell`immobile gravato da ipoteca su una quota, l`immobile è
espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il
grado dell`ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente
alla quota soggetta all`ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev`essere preventivamente portato a
cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo
in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da
leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del
piano dev`essere trascritto presso l`ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell`approvazione del piano di riordinamento
Con l`approvazione del piano di riordinamento si operano i
trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono
anche costituite le servitù imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell`autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la
competenza dell`autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei
diritti degli interessati. L`autorità giudiziaria non può
tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano
di riordinamento, ma può procedere alla conversione e
liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
SEZIONE III Della bonifica integrale
Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o
di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a
bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono
laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da
terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e
forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause
d`ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una
radicale trasformazione dell`ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di
attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della
legge speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall`articolo precedente stabilisce
quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria
per l`esecuzione la manutenzione e l`esercizio delle opere in
ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall`articolo precedente
sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di
bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le
opere di competenza privata che siano d`interesse comune a più
fondi o d`interesse particolare a taluno di essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All`esecuzione, alla manutenzione e all`esercizio delle opere di
bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari
interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l`esecuzione, la
manutenzione e l`esercizio delle altre opere d`interesse comune a
più fondi o d`interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della
Repubblica e, in mancanza dell`iniziativa privata, possono essere
formati anche d`ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro
attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere
costituiti anche consorzi per l`esecuzione, la manutenzione e
l`esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più
fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono
tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche
quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la
particolare importanza delle loro funzioni ai fini
dell`incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse
nazionale con provvedimento dell`autorità amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di
miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi
stabiliti per l`imposta fondiaria (2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l`inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari
risulta tale da compromettere l`attuazione del piano di bonifica,
può farsi luogo all`espropriazione parziale o totale del fondo
appartenente al proprietario inadempiente, osservate le
disposizioni della legge speciale.
L`espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa
richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si
obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).
SEZIONE IV Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti),
i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere
sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le
condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che
possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la
stabilità o turbare il regime delle acque.
L`utilizzazione dei terreni e l`eventuale loro trasformazione, la
qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono
assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite
dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere
sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che
per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati
dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal
sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per
le condizioni igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni
vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a
occupazione temporanea o a sospensione dell`esercizio del
pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in
materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d`acqua
I proprietari d`immobili situati in prossimità di corsi d`acqua
che arrecano o minacciano danni all`agricoltura, ad abitati o a
manufatti d`interesse pubblico sono obbligati, anche.
indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire
all`esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del
corso d`acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
SEZIONE V Della proprietà edilizia
Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d`immobili nei comuni dove sono formati piani
regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi
nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle
costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di
adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel
comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da
rendere possibile l`attuazione del piano. Possono anche riunirsi
in consorzio per l`esecuzione delle opere. In mancanza di
accordo, può procedersi all`espropriazione a norma delle leggi
in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla
legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per
le costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle
norme indicate dall`articolo precedente sono stabilite da leggi
speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve
esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in
pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute
nella sezione seguente o da questa richiamate (2933).
SEZIONE VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi
dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può
chiederne la comunione (2932) per tutta l`altezza o per parte di
essa, purché lo faccia per tutta l`estensione della sua
proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del
valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà
del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre
eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un
metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella
stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il
muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il
valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il
proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il
muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve
manifestare la propria volontà entro il termine (2964) di giorni
quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione
entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo
per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l`obbligo di
renderlo comune a norma dell`art. 874, ma deve pagare
un`indennità per l`innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul
confine, può costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma
senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall`art. 875; il
vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia
un`altezza superiore ai tre metri non è considerato per il
computo della distanza indicata dall`art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche
a scopo d`appoggio, purché non preesista al di là un edificio a
distanza inferiore ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all`obbligo delle distanze o a
comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti
al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e
seguenti), né gli edifici che sono riconosciuti di interesse
storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in
materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa
dall`art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie
pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma
devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino
alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto
in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra
cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini
od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale
esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che
si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni
e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che
questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani
si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte
opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del
piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono
a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione
del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata
cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall`obbligo
di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione,
rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro
comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall`obbligo delle
riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto
proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un
muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve
farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende
necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare
appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché
le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie
opposta, salvo il diritto dell`altro comproprietario di fare
accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui
egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche
attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo,
mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a
riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera
che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo
carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte
sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa
comune a norma dell`art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui
che l`esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue
spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve
essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche
impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi
il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il
vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto
dall`esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha
diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo
occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte
sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di
questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il
rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella
spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L`altezza di
essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o
dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l`altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare
per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle
fondamenta all`altezza del proprio suolo, ed entrambi i
proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo
inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di
costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto
a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione
deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di
colui che l`ha costruito, salva la facoltà del vicino di
renderlo comune ai sensi dell`art. 874, senza obbligo però di
pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato
costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime
presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e
il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d`acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e
loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro
dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro
divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale,
stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in
altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può
sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i
fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza
(Cod. Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non
dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare
una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La
distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più
vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di
opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in
una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal
ciglio al lembo esteriore della via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi
locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere
osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle
distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui
fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come
sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi,
i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono
reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore
a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano
di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di
robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna
del tronco dell`albero nel tempo della piantagione, o dalla linea
stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine
esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante
siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine
con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei
canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di
proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze
prescritte dall`articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che
sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate
dagli articoli precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore
di quelle sopra indicate, e l`albero muore o viene reciso o
abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la
distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di
un filare situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli
stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi
però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino
appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell`albero, per la raccolta di essi si applica il disposto
dell`art. 843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne
serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo
dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi
da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla
parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese
comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in
contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe
appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello
dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini
di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni,
salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe
comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o
dopo che l`autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità
o la convenienza del taglio.
SEZIONE VII Delle luci e delle vedute
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due
specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all`aria, ma non
permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o
prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di
fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza
del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non
siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e
mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare
luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due
metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e
mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale
che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del
vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare
l`altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L`apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è
considerata come luce, anche se non sono state osservate le
prescrizioni indicate dall`art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa
conforme alle prescrizioni dell`articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo
al fondo altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari
può aprire luci senza il consenso dell`altro; ma chi ha
sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a
cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di
acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in
aderenza (874 e seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se
ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l`apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non
chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di
questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute
dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti,
terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che
permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la
distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea
esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via
pubblica.
Art. 906 Distanza per l`apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del
vicino se non si osserva la distanza di settantacinque
centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della
finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso
il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non
può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
dell`art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di
tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la
veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono
le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a
tre metri sotto la loro soglia.
SEZIONE VIII Dello stillicidio
Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque
piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo
del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque
piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in
ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia
idraulica.
SEZIONE IX Delle acque
Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in
esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le
acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d`altri, qualora non osti il
diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può
divertirle in danno d`altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un`acqua
non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha
diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l`irrigazione
dei suoi terreni e per l`esercizio delle sue industrie, ma deve
restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in
genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o
costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o
allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne
la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell`art. 891,
osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano
necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti,
capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e
destinati all`irrigazione dei terreni o agli usi domestici o
industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un`acqua non
pubblica può essere utile, l`autorità giudiziaria deve valutare
l`interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto
ai vantaggi che possono derivare all`agricoltura o all`industria
dall`uso a cui l`acqua è destinata o si vuol destinare.
L`autorità giudiziaria può assegnare un`indennità ai
proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi
sulle acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo
più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta
l`opera dell`uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo
scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più
gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell`uno o dell`altro fondo
si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle
acque, è dovuta un`indennità al proprietario del fondo a cui la
modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere
di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di
raccolta di acque, l`autorità amministrativa, su richiesta della
maggioranza degli interessati o anche d`ufficio, può costituire
un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio
dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del
terzo comma dell`art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle
acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati,
ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda
necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del
fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli,
ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere
danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che
provvede in via d`urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del
fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto
quello temporaneo causato dall`esecuzione delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche
quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla
superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro
alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le
acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli
argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi,
devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che
ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle
acque o l`ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei
proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di
riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso
il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini
che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal
medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L`adesione degli interessati e il regolamento del consorzio
devono risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza
calcolata in base all`estensione dei terreni a cui serve l`acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è
deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando,
potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è
domandata da uno degli interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano
ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la
comunione (1100 e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall`art. 918, il consorzio può anche essere
costituito d`ufficio dall`autorità amministrativa, allo scopo di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le
norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all`espropriazione dei singoli
diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (865).
CAPO III Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per
invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per
specificazione (940), per unione o commistione (939), per
usucapione (1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e
seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti) e
negli altri modi stabiliti dalla legge.
SEZIONE I Dell`occupazione e dell`invenzione
Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano
con l`occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto
di caccia o di pesca (842) [Secondo lart. 1, L. 27 dicembre
1977, n. 968 (vedi nota all`art. 826), a fauna selvatica
costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d`inseguirli sul
fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo
(843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato
durante due giorni d`inseguirli, può prenderli e ritenerli il
proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario
del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a
indennità per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono
reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha
avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un`altra conigliera o peschiera
si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano
stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra
colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi
viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario,
e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco
del luogo in cui l`ha trovata, indicando le circostanze del
ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione
nell`albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche
successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall`ultimo giorno della pubblicazione senza
che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se
le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi
l`ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se
questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa
ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il
sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e
fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e
seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze,
il possessore e il detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata,
di cui nessuno può provare d`essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.
Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato
scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al
proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa
disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa
mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d`interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si
osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il
mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le
rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e
seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di
aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
SEZIONE II Dell`accessione, della specificazione, dell`unione e
della commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto
è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3,
986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali
altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni
od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la
separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero
non può farsi senza che si rechi grave danno all`opera costruita
o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso
che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in
colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa
trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto
notizia dell`incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state
fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo
ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a
levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua
scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d`opera
oppure l`aumento di valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può
inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le
piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua
scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo
in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell`incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da
un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può
rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la
separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del
fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in
cui il proprietario ha avuto notizia dell`incorporazione (2964 e
seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che
i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in
solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al
valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può
anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo,
ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo
fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei
danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza
il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo
che in mala fede abbia autorizzato l`uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa
opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio
la costruzione, l`autorità giudiziaria, tenuto conto delle
circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà
dell`edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a
pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della
superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state
unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono
separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la
proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la
separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in
proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o
è di molto superiore per valore, ancorché serva all`altra di
ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà del tutto. Egli ha l`obbligo di pagare all`altro il
valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l`unione o
la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del
proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a
corrispondere che la somma minore tra l`aumento di valore
apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E` inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa
grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per
formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere
la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al
proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della
materia sorpassi notevolmente quello della mano d`opera. In
quest`ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia,
il quale deve pagare il prezzo della mano d`opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano
successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le
rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del
fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente
si ritirano da una delle rive portandosi sull`altra, appartengono
al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta
possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i
fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi
in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni
abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni
appartenenti al demanio pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 1, Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l`acqua copre quando essa è all`altezza dello
sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del
lago o dello stagno, ancorché il volume dell`acqua venga a
scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo
la riva che l`acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e
la trasporta verso un fondo inferiore o verso l`opposta riva, il
proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne
acquista la proprietà. Deve però pagare all`altro proprietario
un`indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo
dall`avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o
torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l`isola si è formata per avulsione, il proprietario del
fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando
un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo
di un proprietario confinante, facendone un`isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall`art. 2 della
Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale
delle aree demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato
l`antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime
proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 3 della Legge 5 gennaio
1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali.
Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento
del loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai
terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che
per fatti artificiali indotti dall`attività antropica, ivi
comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di
inalveamento.
La disposizione dell`art. 941 non si applica nel caso in cui le
alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da
bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall`attività
antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del
demanio idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 4 della Legge 5 gennaio
1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali.
CAPO IV Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697)
da chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire
l`esercizio dell`azione anche se costui, dopo la domanda, ha
cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In
tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l`attore a
proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,
oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o
detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al
precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di
essa.
L`azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell`acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione
(1158 e seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l`inesistenza di
diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di
temerne pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può
anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna
al risarcimento del danno (1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei
proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine
delineato dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere
che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
TITOLO III DELLA SUPERFICIE
Art. 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al
di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne
acquista la proprietà (934, 1350, 2643).
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già
esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo
determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si
estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della
costruzione (2816).
Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L`estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine
importa l`estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario.
I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione,
salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell`art.
2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la
costruzione, non durano se non per l`anno in corso alla scadenza
del termine (999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto
contrario, l`estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue
per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni
(2934 e seguenti, 2816).
Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e
concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto
del suolo altrui (840).
Art. 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle
piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo.
TITOLO IV DELL`ENFITEUSI (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce
Contratti e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni inderogabili
L`enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata
dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e
seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia
derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961,
2° comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958 Durata
L`enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L`enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata
inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell`enfiteuta
L`enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui
frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e
relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità
delle disposizioni delle leggi speciali (840).
Il diritto dell`enfiteuta si estende alle accessioni (817 e
seguenti, 934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell`enfiteuta
L`enfiteuta ha l`obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
concedente un canone periodico. Questo può consistere in una
somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti
naturali.
L`enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone
per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L`obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava
solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli
eredi dell`enfiteuta finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto
separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde
per gli obblighi inerenti all`enfiteusi proporzionalmente al
valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l`enfiteusi si
estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l`enfiteuta,
secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del
canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al
concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla
parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non
sono ammesse, decorso un anno dall`avvenuto perimento (2964 e
seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l`assicurazione sia fatta anche
nell`interesse del concedente, l`indennità e ripartita tra il
concedente e l`enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi
diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834),
l`indennità si ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico
dell`enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente,
tale obbligo non può eccedere l`ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del diritto dell`enfiteuta
L`enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra
vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima
volontà (587, 2648).
Per l`alienazione del diritto dell`enfiteuta non è dovuta alcuna
prestazione al concedente (att. 145).
Nell`atto costitutivo può essere vietato all`enfiteuta di
disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio
diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l`enfiteuta
non è liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e
tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l`acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell`enfiteuta e del concedente in
caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato
solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei
canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima
che sia stato notificato l`atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l`acquirente
non può pretendere l`adempimento degli obblighi dell`enfiteuta
prima che a questo sia stata notificata l`alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto
da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima
del compimento del ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699,
2702). Le spese dell`atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell`enfiteuta
Il diritto dell`enfiteuta si prescrive per effetto del non uso
protratto per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l`affrancazione può promuoversi
anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso
l`affrancante subentra (1203) nei diritti del concedente verso
gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione
proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l`affrancazione può effettuarsi per
la quota che spetta a ciascun concedente.
L`affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma
(2815) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla
base dell`interesse legale (1284). Le modalità sono stabilite da
leggi speciali (att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico
(2653, n. 2):
l) se l`enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all`obbligo di
migliorarlo;
2) se l`enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di
canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l`enfiteuta ha
effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia
intervenuta nel giudizio sentenza (2655), ancorché di primo
grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all`enfiteuta il diritto
di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste
dall`art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola
risolutiva espressa (1456) non impedisce l`esercizio del diritto
di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell`enfiteuta
I creditori dell`enfiteuta possono intervenire nel giudizio di
devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi
all`uopo anche del diritto di affrancazione che spetti
all`enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare
cauzione (1119) per l`avvenire (att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l`enfiteuta
anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai
quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter
intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo
avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l`enfiteusi all`enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell`aumento di valore conseguito dal
fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati
al tempo della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza
in genere dei miglioramenti, all`enfiteuta compete la ritenzione
del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall`enfiteuta, quando possono essere
tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole
ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se
le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono
miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di
questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall`enfiteuta
Per le locazioni concluse dall`enfiteuta si applicano le norme
dell`art. 999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano
anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo
che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
TITOLO V DELL`USUFRUTTO, DELL`USO E DELL`ABITAZIONE
CAPO I Dell`usufrutto
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 978 Costituzione
L`usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581,
1153) o dalla volontà dell`uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n.
2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell`usufrutto non può eccedere la vita
dell`usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).
L`usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può
durare più di trenta anni (999, 1014).
Art. 980 Cessione dell`usufrutto
L`usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo
o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo
costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev`essere notificata al proprietario; finché non
sia stata notificata, l`usufruttuario è solidalmente obbligato
con il cessionario verso il proprietario (1292).
SEZIONE II Dei diritti nascenti dall`usufrutto
Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto
L`usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve
rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare
(1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 Possesso della cosa
L`usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della
cosa di cui ha l`usufrutto, salvo quanto è disposto dall`art.
1002.
Art. 983 Accessioni
L`usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e
seguenti, 934 e seguenti).
Se il proprietario dopo l`inizio dell`usufrutto, con il consenso
dell`usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l`usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284)
sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui
le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione
della pubblica autorità.
Art. 984 Frutti
I frutti naturali e i frutti civili spettano all`usufruttuario
per la durata del suo diritto (820 s )
Se il proprietario e l`usufruttuario si succedono nel godimento
della cosa entro l`anno agrario o nel corso di un periodo
produttivo di maggiore durata, l`insieme di tutti i frutti si
ripartisce fra l`uno e l`altro in proporzione della durata del
rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att. 150).
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del
proprietario e dell`usufruttuario nella proporzione indicata dal
comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti
L`usufruttuario ha diritto a un`indennità per i miglioramenti
che sussistono al momento della restituzione della cosa (att.
157).
L`indennità si deve corrispondere nella minor somma tra
l`importo della spesa e l`aumento di valore conseguito dalla cosa
per effetto dei miglioramenti.
L`autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può
disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi
precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea
garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).
Art. 986 Addizioni
L`usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la
destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell`usufrutto, qualora
ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo
caso deve essere corrisposta all`usufruttuario un`indennità pari
alla minor somma tra l`importo della spesa e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa
e costituiscono miglioramento di essa si applicano le
disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).
Art. 987 Miniere, cave e torbiere
L`usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in
esercizio all`inizio dell`usufrutto. Non ha facoltà di aprirne
altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia
ottenuto il permesso, l`usufruttuario deve indennizzare il
proprietario dei danni che saranno accertati alla fine
dell`usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo,
questi devono al: l`usufruttuario un`indennità corrispondente al
diminuito godimento del fondo durante l`usufrutto.
Art. 988 Tesoro
Il diritto dell`usufruttuario non si estende al tesoro che si
scopra durante l`usufrutto, salve le ragioni che gli possono
competere come ritrovatore (932).
Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell`usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero
boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna,
l`usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il
mantenimento dell`originaria consistenza dei boschi o dei filari
e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l`estensione, l`ordine e l`epoca dei tagli,
l`usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e
ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi
per la campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente
spettano al proprietario. L`usufruttuario può servirsi di essi
soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati
per accidente appartengono all`usufruttuario, ma questi ha
l`obbligo di sostituirne altri.
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
L`usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le
vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando
sempre la pratica costante della regione.
Art. 993 Semenzai
L`usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve
osservare la pratica costante della regione per il tempo e il
modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi
Se l`usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge,
l`usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino
alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandria o il
gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non
imputabile all`usufruttuario, questi non è obbligato verso il
proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
Se l`usufrutto comprende cose consumabili (7502), l`usufruttuario
ha diritto di servirsene e ha l`obbligo di pagarne il valore al
termine dell`usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, e in facoltà dell`usufruttuario di pagare le
cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce
l`usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità
(1258).
Art. 996 Cose deteriorabili
Se l`usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto,
si deteriorano a poco a poco, l`usufruttuario ha diritto di
servirsene secondo l`uso al quale sono destinate, e alla fine
dell`usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui
si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e macchinari
Se l`usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno
una destinazione produttiva, l`usufruttuario è tenuto a riparare
e a sostituire durante l`usufrutto le parti che si logorano, in
modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette.
Se l`usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle
ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine
dell`usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua
indennità (2651).
Art. 998 Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in
eguale quantità e qualità. L`eccedenza o la deficienza di esse
deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine
dell`usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse dall`usufruttuario
Le locazioni concluse dall`usufruttuario, in corso al tempo della
cessazione dell`usufrutto, purché constino da atto pubblico
(2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore,
continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il
quinquennio dalla cessazione dell`usufrutto.
Se la cessazione dell`usufrutto avviene per la scadenza del
termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non
per l`anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il
principale raccolto è biennale o triennale, se non per il
biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa
l`usufrutto (att. 51).
Art. 1000 Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato
d`usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del
credito e dell`usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di
essi non è opponibile all`altro, salve in ogni caso le norme
relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).
Il capitale riscosso dev`essere investito in modo fruttifero e su
di esso si trasferisce l`usufrutto. Se le parti non sono
d`accordo sul modo d`investimento, provvede l`autorità
giudiziaria (1998).
SEZIONE III Degli obblighi nascenti dall`usufrutto
Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L`usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del
suo diritto, al termine dell`usufrutto, salvo quanto è disposto
dall`art. 995 (2930).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia (1176).
Art. 1002 Inventario e garanzia
L`usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano
(982).
Egli è tenuto a fare a sue spese l`inventario dei beni, previo
avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando
l`usufruttuario è dispensato dal fare l`inventario, questo può
essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L`usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla
prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno
l`usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono
anche dispensati il venditore e il donante con riserva
d`usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l`usufrutto, il
cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L`usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni (982)
prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia
Se l`usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si
osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la
facoltà all`usufruttuario di farsi assegnare per propria
abitazione una casa compresa nell`usufrutto. L`amministrazione è
affidata, con il consenso dell`usufruttuario, al proprietario o
altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e
usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato
dall`autorità giudiziaria (att. 59);
il danaro è collocato a interesse (1000-2);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del
proprietario con il vincolo dell`usufrutto, ovvero si depositano
presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un
istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e
fatta dall`autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a
interesse (1000-2).
In questi casi appartengono all`usufruttuario gli interessi dei
capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l`uso, il
proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato
il prezzo come quello delle derrate. L`usufruttuario può
nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per
il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico dell`usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico
dell`usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese
necessarie dall`inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle
travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei
tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di
cinta.
L`usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante
l`usufrutto, l`interesse (1284) delle somme spese per le
riparazioni straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo
carico o ne ritarda l`esecuzione senza giusto motivo, e in
facoltà dell`usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le
spese devono essere rimborsate alla fine dell`usufrutto senza
interesse. A garanzia del rimborso l`usufruttuario ha diritto di
ritenere l`immobile riparato (2756; att. 152).
Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche
nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in
parte l`edificio che formava accessorio necessario del fondo
soggetto a usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l`usufruttuario
L`usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie
e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l`anno in corso al principio e alla fine dell`usufrutto
questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e
l`usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo
diritto (984).
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante
l`usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il
proprietario, ma l`usufruttuario gli deve corrispondere
l`interesse (1284) della somma pagata.
Se l`usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere
rimborsato del capitale alla fine dell`usufrutto.
Art. 1010 Passività gravanti su eredità in usufrutto
L`usufruttuario di un`eredità o di una quota di eredità (588)
è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota,
le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui
l`eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si
renda necessario durante l`usufrutto, e in facoltà
dell`usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve
essere rimborsata senza interesse alla fine dell`usufrutto.
Se l`usufruttuario non può o non vuole fare questa
anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla
quale l`usufruttuario deve corrispondergli l`interesse (1284)
durante l`usufrutto, o può vendere una porzione dei beni
soggetti all`usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei
beni, questa è fatta d`accordo tra proprietario e usufruttuario,
salvo ricorso all`autorità giudiziaria in caso di dissenso.
L`espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell`art. 1009 e dal
secondo comma dell`art. 1010, l`usufruttuario ha diritto di
ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla
concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).
Art. 1012 Usurpazioni durante l`usufrutto e azioni relative alle
servitù
Se durante l`usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o
altrimenti offende le ragioni del proprietario, l`usufruttuario e
tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei
danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L`usufruttuario può far riconoscere (2653) l`esistenza delle
servitù a favore del fondo (1079) o l`inesistenza di quelle che
si pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in
questi casi chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ.
102).
Art. 1013 Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto
l`usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall`usufruttuario
in proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE IV Estinzione e modificazioni dell`usufrutto
Art. 1014 Estinzione dell`usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall`art. 979 (328), l`usufrutto si
estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni
(2934 e seguenti);
2) per la riunione dell`usufrutto e della proprietà nella stessa
persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016
e seguenti).
Art. 1015 Abusi dell`usufruttuario
L`usufrutto può anche cessare per l`abuso (2561, 2814) che
faccia l`usufruttuario del suo diritto alienando i beni o
deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di
ordinarie riparazioni (1004).
L`autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare
che l`usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i
beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o
anche dati in possesso al proprietario con l`obbligo di pagare
annualmente all`usufruttuario, durante l`usufrutto, una somma
determinata.
I creditori dell`usufruttuario possono intervenire nel giudizio
per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni
e dare garanzia per l`avvenire (2900).
Art. 1016 Perimento parziale della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all`usufrutto perisce,
l`usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito,
l`usufrutto si trasferisce sull`indennità dovuta dal
responsabile del danno.
Art. 1018 Perimento dell`edificio
Se l`usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un
edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire,
l`usufruttuario ha diritto di godere dell`area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l`usufrutto e stabilito
soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario,
se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare
l`area e di valersi dei materiali, pagando all`usufruttuario,
durante l`usufrutto, gli interessi (1284) sulla somma
corrispondente al valore dell`area e dei materiali.
Art. 1019 Perimento di cosa assicurata dall`usufruttuario
Se l`usufruttuario ha provveduto all`assicurazione della cosa o
al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l`usufrutto
si trasferisce sull`indennità dovuta dall`assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di
ricostruirlo con la somma conseguita come indennità,
l`usufruttuario non può opporsi. L`usufrutto in questo caso si
trasferisce sull`edificio ricostruito. Se però la somma
impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in
usufrutto, il diritto dell`usufruttuario sul nuovo edificio è
limitato in proporzione di quest`ultima.
Art. 1020 Requisizione o espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse,
l`usufrutto si trasferisce sull`indennità relativa (1000).
CAPO II Dell`uso e dell`abitazione
Art. 1021 Uso
Chi ha il diritto d`uso di una cosa, può servirsi di essa e, se
è fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre
ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del
titolare del diritto.
Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla
limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è
cominciato il diritto d`uso o d`abitazione, quantunque nel tempo
in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto
matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e
seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli
affiliati (404 e seguenti), anche se l`adozione, il
riconoscimento o l`affiliazione sono seguiti dopo che il diritto
era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono
con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua
famiglia i loro servizi (att. 153).
Art. 1024 Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o
dare in locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti all`uso e all`abitazione
Chi ha l`uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha
il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle
spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei
tributi come l`usufruttuario (1004 e seguenti).
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una
parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026 Applicabilità delle norme sull`usufrutto
Le disposizioni relative all`usufrutto (978 e seguenti) si
applicano, in quanto compatibili, all`uso e all`abitazione.
TITOLO VI DELLE SERVITU` PREDIALI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l`utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(1072, 1100).
Art. 1028 Nozione dell`utilità
L`utilità può consistere anche nella maggiore comodità o
amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla
destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E` ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un
fondo un vantaggio futuro.
E` ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da
costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la
costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l`edificio
è costruito o il fondo è acquistato (1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun
atto per rendere possibile l`esercizio della servitù da parte
del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti
(1069 e seguente, 1090 e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente
(853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti).
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione
del padre di famiglia (1061 e seguente).
CAPO II Delle servitù coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto
di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la
costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e
costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche
essere costituita con atto dell`autorità amministrativa nei casi
specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l`indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo
servente può opporsi all`esercizio della servitù.
SEZIONE I Dell`acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle
acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha,
anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i
bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e
le aie ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve
costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le
acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di
altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia
impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri
acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole
pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al
proprietario dell`acquedotto è dovuta un`indennità da
determinarsi avuto riguardo all`acqua che s`introduce, al valore
dell`acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il
nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al
proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l`acqua per il fondo altrui può attraversare
al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti,
appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché
esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione
degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade
pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i
regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare
che può disporre dell`acqua durante il tempo per cui chiede il
passaggio; che la medesima è sufficiente per l`uso al quale si
vuol destinare; che il passaggio richiesto e il più conveniente
e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni
per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennità per l`imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell`acquedotto, chi vuol
condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo
la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte
e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l`indennità per i
danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o
più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito
delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve
pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza
detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei
terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare
piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate,
purché tutto segua senza danno all`acquedotto, del suo spurgo e
della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non
maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità
indicati dall`articolo precedente è ristretto alla sola metà,
ma con l`obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel
primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della
scadenza del termine mediante il pagamento dell`altra metà con
gli interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio è
stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di
ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell`acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi
maggiore quantità d`acqua, se l`acquedotto non ne è capace o ne
può venir danno al fondo servente.
Se l`introduzione di una maggior quantità d`acqua esige nuove
opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano
la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il
suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall`art.
1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte
canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell`acquedotto
E` sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell`acquedotto con
l`apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi.
Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della
concessione dell`acquedotto, deve sopportare la metà delle spese
occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all`uso di corsi contigui a fondi
altrui
Se un corso d`acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui
l`accesso ai medesimi, o la continuazione dell`irrigazione o
dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono
obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a
costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per
un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i
ponti-canali o altre opere simili per continuare l`irrigazione o
lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall`usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il
passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e
domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino
non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi
pregiudizio o molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo
forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare
le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto,
premesso il pagamento dell`indennità e col minor danno
possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo
attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d`acqua
o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di
coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e
se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune
opere che importino una spesa proporzionata allo scopo,
l`autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare
l`interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze
generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può
essere assegnata una congrua indennità a coloro che al
prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui,
o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza
dell`articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per
risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai
fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese
occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinche queste
siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre
sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di
quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali
divengono comuni.
Art. 1046 Norme per l`esecuzione delle opere
Nell`esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti
sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell`art. 1033
e degli artt. 1035 e 1036.
SEZIONE II Dell`appoggio e dell`infissione di chiusa
Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi,
canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare
o infiggere una chiusa alle sponde, con l`obbligo però di pagare
la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i
fondi da ogni danno (1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell`uso delle acque a norma del precedente
articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori
ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo
stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque
medesime.
SEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un
edificio o a un fondo
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l`acqua necessaria per
l`alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo
dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032)
consentire che sia dedotta l`acqua di sopravanzo nella misura
indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore
dell`acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per
un`annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le
opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le
disposizioni del primo comma dell`art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità
della derivazione e l`indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione può essere soppressa su istanza dell`una o
dell`altra parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall`articolo precedente si applicano anche se
il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le
acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione,
dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si
applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di
concessione amministrativa.
SEZIONE IV Del passaggio coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e
che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il
passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente
uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui
l`accesso alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno
al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito
anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile,
avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio
del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno,
avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini
suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a
trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e
le aie ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell`articolo precedente si possono applicare
anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via
pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall`autorità giudiziaria
(2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle
esigenze dell`agricoltura o della industria.
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta
un`indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con
opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il
proprietario che lo domanda deve, prima d`imprendere le opere o
d`iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta
nella misura stabilita dal primo comma dell`art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di
alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di
ottenere dall`altro contraente il passaggio senza alcuna
indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell`interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante
o del fondo servente. Quest`ultimo deve restituire il compenso
ricevuto; ma l`autorità giudiziaria può disporre una riduzione
della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno
sofferto. Se l`indennità fu convenuta in annualità, la
prestazione cessa dall`anno successivo.
SEZIONE V Dell`elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di
linee teleferiche
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi
fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in
materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il
suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le
occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi
in materia.
CAPO III Delle servitù volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto
(1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e
seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo
indiviso non è costituita se non quando gli altri l`hanno
anch`essi concessa unitamente o separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi
eredi o aventi causa a non porre impedimento all`esercizio del
diritto concesso.
Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell`usufruttuario,
imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di
usufrutto (981, 1078).
CAPO IV Delle servitù acquistate per usucapione e per
destinazione del padre di famiglia
Art. 1061 Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione
(1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili
e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta,
mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due
fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello
stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario,
senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa
s`intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra
ciascuno dei fondi separati.
CAPO V Dell`esercizio delle servitù
Art. 1063 Norme regolatrici
L`estensione e l`esercizio delle servitù sono regolati dal
titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per
usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne
libero e comodo l`ingresso a chi ha un diritto di servitù che
renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a
norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa
l`estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve
ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo
dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066 Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla
pratica dell`anno antecedente e, se si tratta di servitù
esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla
pratica dell`ultimo godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l`esercizio della
servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che
rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa
che tenda a diminuire l`esercizio della servitù o a renderlo
più incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire
l`esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale
è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l`originario esercizio e divenuto più gravoso per
il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o
miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al
proprietario dell`altro fondo un luogo egualmente comodo per
l`esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo (1350,
2643).
Il cambiamento di luogo per l`esercizio della servitù si può
del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del
proprietario del fondo dominante, se questi prova che il
cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno
al fondo servente.
L`autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia
trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o
di un terzo che vi acconsenta, purché l`esercizio di essa riesca
egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie
per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che
siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo
servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente
stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del
titolo o della legge alle spese necessarie per l`uso o per !a
conservazione della servitù (1030), può sempre liberarsene,
rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del
proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l`esercizio della servitù sia limitato a una
parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a
ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la
condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una
parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI Dell`estinzione delle servitù
Art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona
si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del
fondo servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per
venti anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di
esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù
per il cui esercizio non è necessario il fatto dell`uomo, il
termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che
ne ha impedito l`esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre
dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non
ne fu ripreso l`esercizio.
Agli effetti dell`estinzione si computa anche il tempo per il
quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l`uso
della servitù fatto da una di esse impedisce l`estinzione
riguardo a tutte.
La sospensione o l`interruzione della prescrizione (2941 e
seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli
altri.
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L`impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno
dell`utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se
non è decorso il termine indicato dall`articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un`utilità minore di
quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al
possesso
L`esercizio di una servitù in tempo diverso da quello
determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce
l`estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall`enfiteuta sul fondo enfiteutico
cessano quando l`enfiteusi si estingue per decorso del termine,
per prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico,
dotale o in usufrutto
Le servitù costituite dall`enfiteuta a favore del fondo
enfiteutico non cessano con l`estinguersi dell`enfiteusi. Lo
stesso vale per le servitù costituite dall`usufruttuario a
favore del fondo di cui ha l`usufrutto o dal marito a favore del
fondo dotale (166 bis).
CAPO VII Delle azioni a difesa delle servitù
Art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di
tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l`esistenza contro chi ne contesta l`esercizio (949) e può far
cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti).
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre
il risarcimento dei danni (2933).
CAPO VIII Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d`acqua continua
Il diritto alla presa d`acqua continua si può esercitare in ogni
istante.
Art. 1081 Modulo d`acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante
quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al
modulo.
Il modulo è l`unità di misura dell`acqua corrente.
Esso è un corpo d`acqua che scorre nella costante quantità di
cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e
millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell`edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di
acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e
dell`edificio derivatore, le parti non possono chiederne la
modificazione per eccedenza o deficienza d`acqua, salvo che
l`eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel
canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l`edificio
derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non
è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per
eccedenza o deficienza d`acqua, salvo nel caso di variazione
seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata
dall`autorità giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantità d`acqua
Quando la quantità d`acqua non è stata determinata, ma la
derivazione è stata fatta per un dato scopo, s`intende concessa
la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha
interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della
derivazione in modo che ne venga assicurato l`uso necessario e
impedito l`eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e
dell`edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e
posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non
è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato
dall`articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Per l`esercizio della servitù di presa d`acqua, quando non
dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso
(1066), si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre
articoli seguenti.
Art. 1085 Tempo d`esercizio della servitù
Il diritto alla presa d`acqua si esercita, per l`acqua estiva,
dall`equinozio di primavera a quello d`autunno; per l`acqua
iemale, dall`equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d`acqua per giorni e per notti si riferisce al
giorno e alla notte naturali.
L`uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di
precetto vigenti al tempo in cui l`uso fu convenuto o in cui si
è incominciato a possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l`acqua per
giungere alla bocca di derivazione dell`utente si consuma a suo
carico, e la coda dell`acqua appartiene a quello di cui cessa il
turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell`alveo del canale, non possono
trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra
loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli
altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell`acqua come forza motrice non
può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o
rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d`acqua, quando il titolo
non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può
domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e
le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a
spese del proprietario del fondo dominante (1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna
dell`acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell`acqua
di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire
le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta
dell`acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in
buono stato gli edifici, a conservare l`alveo e le sponde della
fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la
dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta
dell`acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell`acqua
La deficienza dell`acqua deve essere sopportata da chi ha diritto
di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si
verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell`acqua deve essere
sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più
recente, e tra utenti in parità di condizione dall`ultimo
utente.
Tuttavia l`autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può
modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre
disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua
disponibile, agli usi e alle colture a cui l`acqua è destinata.
Il concedente dell`acqua è tenuto a una proporzionale
diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell`acqua
verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si
fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle
modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte
dall`autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per
fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica
una diminuzione dell`acqua tale che essa non possa bastare alle
esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può
chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni
di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennità
al proprietario del fondo dominante.
SEZIONE II Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall`altrui fondo possono
costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve,
all`effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l`usucapione
(1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del
fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e
permanenti (1061) destinate a raccogliere e condurre i detti
scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a
raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la
manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera
del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo,
segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l`esistenza sul cavo di opere costruite
o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo
servente il diritto di usare liberamente dell`acqua a vantaggio
del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di
abbandonare in tutto o in parte l`irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d`acqua
Quando l`acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un
determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di
ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del
fondo a cui la restituzione e dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d`acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli
o degli avanzi d`acqua non può deviarne una parte qualunque
adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua
viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella
totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o
degli avanzi d`acqua può sempre liberarsi da tale servitù
mediante la concessione e l`assicurazione al fondo dominante di
un corpo d`acqua viva, la cui quantità è determinata
dall`autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
TITOLO VII DELLA COMUNIONE
CAPO I Della comunione in generale
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a
più persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti,
872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme
seguenti (2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad
altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano
le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI
(2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e
seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e
non versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell`amministrazione della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle
loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si
richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell`oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per
l`amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche
nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall`articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l`ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l`amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri
e gli obblighi dell`amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all`autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro
comunicata la deliberazione. L`autorità giudiziaria decide con
unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l`ordinaria
amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente
gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l`ordinaria amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all`interesse di alcuno dei partecipanti.
E` necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e
per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L`ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all`autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell`art. 1105, se la
deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma
dell`art. 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti
eccedenti l`ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme
del primo e del secondo comma dell`art. 1108 (1137-2).
L`impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza
(2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio,
l`autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell`amministratore, ha sostenuto spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione (1506); l`autorità giudiziaria può stabilire
una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,
se l`immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di
dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di
questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l`autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all`uso a
cui sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un`opposizione (2646) anteriormente alla divisione
stessa e salvo sempre ad essi l`esperimento dell`azione
revocatoria o dell`azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l`opposizione,
per l`effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell`atto di divisione e, se
si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che
hanno acquistato diritti sull`immobile in virtù di atti soggetti
a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell`atto di
divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti
dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo
anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e
seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti (718 e seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le
obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le
quali siano scadute o scadano entro l`anno dalla domanda di
divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha
ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell`eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in
quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II Del condominio negli edifici
Art. 1117 Parti comuni dell`edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non
risulta dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l`edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d`ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell`edificio necessarie all`uso comune;
2) i locali per la portineria e per l`alloggio del portiere, per
la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e
per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
che servono all`uso e al godimento comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l`acqua, per il gas, per
l`energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto
di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall`articolo
precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione (1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell`edificio non sono soggette a divisione, a
meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l`uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell`art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all`uso più comodo o al maggior rendimento delle
cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell`edificio inservibili all`uso o al godimento anche di un solo
condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l`innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all`importanza dell`edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che
non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
Se l`utilizzazione separata non è possibile, l`innovazione non
è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l`ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell`innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione dell`opera.
Art. 1122 Opere sulle parti dell`edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni dell`edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell`edificio, per la prestazione dei servizi
nell`interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione
(1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell`uso che
ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell`intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a
carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l`altra metà in misura proporzionale all`altezza di
ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i
palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari
dei due piani l`uno all`altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l`intonaco, la tinta
e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l`uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l`uso esclusivo
sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi
sono a carico di tutti i condomini dell`edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e
seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra l`ultimo piano dell`edificio
Il proprietario dell`ultimo piano dell`edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell`edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l`aspetto architettonico dell`edificio ovvero
diminuisce notevolmente l`aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un`indennità pari al valore attuale dell`area da occuparsi con
la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso
quello da edificare, e detratto l`importo della quota a lui
spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell`edificio
Se l`edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all`asta del suolo e dei materiali, salvo
che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l`assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell`edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione
dei suoi diritti sulle parti stesse.
L`indennità corrisposta per l`assicurazione relativa alle parti
comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell`edificio è tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i
suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,
secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca
cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell`amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l`assemblea nomina un
amministratore. Se l`assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall`autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L`amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in
ogni tempo dall`assemblea.
Può altresì essere revocato dall`autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dall`ultimo comma dell`art. 1131, se per due anni non ha reso il
conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell`amministratore
dall`ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni dell`amministratore
L`amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell`assemblea dei condomini e
curare l`osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l`uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell`interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell`edificio e per
l`esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell`edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall`articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall`assemblea, l`amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell`edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell`autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell`amministratore, questi e tenuto
a darne senza indugio notizia all`assemblea dei condomini.
L`amministratore che non adempie a quest`obbligo può essere
revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l`assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all`amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso
di soccombenza. L`atto deve essere notificato entro trenta giorni
(2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l`esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dall`amministratore
I provvedimenti presi dall`amministratore nell`ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell`amministratore e ammesso ricorso all`assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all`autorità giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall`art. 1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell`amministratore o dell`assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni dell`assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l`assemblea
dei condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell`amministratore e dell`eventuale sua
retribuzione;
2) all`approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l`anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all`approvazione del rendiconto annuale dell`amministratore e
all`impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
L`amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell`assemblea e validità delle
deliberazioni
L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e
seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà
del valore dell`edificio.
Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste
dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136
sono previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere
architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi
nei condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi
energetici);
- Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio
edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni prese dall`assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all`autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l`esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia
ordinata dall`autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l`uso delle cose comuni e la ripartizione delle
spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro
dell`edificio e quelle relative all`amministrazione (att. 68 e
seguenti, 155)
Ciascun condomino può prendere l`iniziativa per la formazione
del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall`assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell`art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall`ultimo comma dell`art. 1129
(att. 71). Esso può essere impugnato a norma dell`art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att.
156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att.
61-72).
TITOLO VIII DEL POSSESSO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in
un`attività corrispondente all`esercizio della proprietà o di
altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che
ha la detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto,
quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente
come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può
acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere
mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche
per i successori a titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si
presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo
che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso;
in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del
titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l`altrui tolleranza non possono servire di
fondamento all`acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la
proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l`azione di spoglio
rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle
province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio
pubblico (822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare
oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e
data altresì l`azione di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell`erede con effetto dall`apertura della
successione (456, 460).
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso
quello del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona fede
E` possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere
l`altrui diritto (535).
La buona fede non giova se l`ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo
dell`acquisto.
CAPO II Degli effetti del possesso
SEZIONE I Dei diritti e degli obblighi del possessore nella
restituzione della cosa
Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati
fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili
maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino
alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948)
dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che
avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di
un buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto
dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente
percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo
comma dell`art. 821 (1282).
Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle
spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla
cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L`indennità si deve corrispondere nella misura dell`aumento di
valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il
possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede,
nella minor somma tra l`importo della spesa e l`aumento di
valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli
spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni
ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è
dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il
disposto dell`art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono
miglioramento e il possessore è di buona fede, e dovuta una
indennità nella misura dell`aumento di valore conseguito dalla
cosa (att. 157).
Art. 1151 Pagamento delle indennità
L`autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può
disporre che il pagamento delle indennità previste dall`articolo
precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le
opportune garanzie (1179).
Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli
siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano
state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e
sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle
riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie
ordinate dall`autorità giudiziaria nel caso previsto
dall`articolo precedente.
SEZIONE II Del possesso di buona fede di beni mobili
Art. 1153 Effetti dell`acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne
è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso,
purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un
titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se
questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede
dell`acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di
pegno (981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza dell`illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l`illegittima provenienza
della cosa, non giova l`erronea credenza che il suo autore o un
precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad
altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene
mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il
possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di
data posteriore.
Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici
registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e
seguenti,753 e seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono
regolati dal titolo V del libro IV (1944)
SEZIONE III Dell`usucapione
Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso
continuato per venti anni.
Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un
immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
proprietà e che sia stato debitamente trascritto (2643 e
seguenti), ne compie l`usucapione in suo favore col decorso di
dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli
altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà
rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in
comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del
possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e
che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi
fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge,
ne compie l`usucapione in suo favore col decorso di cinque anni
dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le
agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non
classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore
ai limiti fissati dalla legge speciale.
Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L`usucapione di un`universalità di mobili (816) o di diritti
reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del
possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e
proprietario, in forza di titolo idoneo, l`usucapione si compie
con il decorso di dieci anni.
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni,
qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l`usucapione si compie con il
decorso di venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un
bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav.
146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia
idoneo a trasferire la proprietà (1321) e che sia stato
debitamente trascritto, ne compie in suo favore l`usucapione col
decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente,
l`usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli
altri diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova
per l`usucapione se non dal momento in cui la violenza o la
clandestinità e cessata.
Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all`esercizio di un diritto
reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa
stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta
contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per
l`usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è
stato mutato.
Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti),
quelle relative alle cause di sospensione e d`interruzione (2941
e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si
osservano, in quanto applicabili, rispetto all`usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione
rispetto al terzo possessore
Nell`usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo
possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un
immobile, ne l`impedimento derivante da condizione o da termine
(2935), ne le cause di sospensione indicate dall`art. 2942.
L`impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno
opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei
diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione dell`usucapione per perdita di possesso
L`usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato
privato del possesso per oltre un anno.
L`interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta
l`azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è
stato ricuperato.
CAPO III Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso
può, entro l`anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l`autore
di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L`azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa
(1140), tranne il caso che l`abbia per ragioni di servizio o di
ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la
reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice
notorietà del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e
seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l`acquirente consapevole dello
spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel
possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare (1321),
fatto con la conoscenza dell`avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto
reale sopra un immobile o di un`universalità di mobili (816)
può, entro l`anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del
possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
L`azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e
non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o
clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in
modo violento o clandestino, l`azione può nondimeno esercitarsi,
decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità
è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino
può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le
condizioni indicate dal comma precedente.
TITOLO IX DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento
o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova
opera, da altri intrapresa sul proprio come sull`altrui fondo,
sia per derivare danno alla cosa che forma l`oggetto del suo
diritto o del suo possesso, può denunziare all`autorità
giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e
non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L`autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto,
può vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla,
ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il
risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell`opera,
qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate
nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione
o riduzione dell`opera e per il risarcimento del danno che possa
soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole,
nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e
seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento
o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave
e prossimo alla cosa che forma l`oggetto del suo diritto o del
suo possesso, può denunziare il fatto all`autorità giudiziaria
e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare
al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
L`autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea
garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.
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