TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto
illecito (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti,
2041 e seguenti) in conformità dell`ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell`obbligazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1256 e
seguente, 1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza (1337, 1358).
CAPO II Dell`adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I Dell`adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell`adempimento
Nell`adempiere l`obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768,
2148, 2167).
Nell`adempimento delle obbligazioni inerenti all`esercizio di
un`attività professionale la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell`attività esercitata (1838 e seguente,
2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L`obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella
di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l`obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose
determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose
di qualità non inferiore alla media (664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati
il modo e la forma, può prestare a sua scelta un`idonea garanzia
reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente cautela
(Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L`obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il
debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l`adempimento offertogli dal
terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la
prestazione e divisibile (1314 e seguenti, 1384), salvo che la
legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell`adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi
dalla natura della prestazione (1774) o da altre circostanze, si
osservano le norme che seguono (att. 159).
L`obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve
essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l`obbligazione è sorta (1510).
L`obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della
scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da
quello che il creditore aveva quando è sorta l`obbligazione è
ciò rende più gravoso l`adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento
al proprio domicilio.
Negli altri casi l`obbligazione deve essere adempiuta al
domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell`adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2).
Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della
prestazione ovvero per il modo o il luogo dell`esecuzione, sia
necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle
parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817).
Se il termine per l`adempimento è rimesso alla volontà del
debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le
circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il
termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda
liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l`adempimento è fissato un termine, questo si presume a
favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del
creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza
(1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo
favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l`esistenza del termine. In
questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita
subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del
pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione se il
debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto
proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che
aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente,
1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l`adempimento delle obbligazioni è
computato secondo le disposizioni dell`art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in
giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E` salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o
autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera
il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato
(1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è
liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il
vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione
dell`indebito (2033 e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320,
357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova
che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell`incapace
(1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può
impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (193-3,
1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di
cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la
prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può
impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona
può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere
imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello
meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più
oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al
più antico. Se tali criteri non soccorrono, l`imputazione è
fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249,
2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto
che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del
creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d`interessi deve essere
imputato prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il
creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi,
non può pretendere un`imputazione diversa, se non vi è stato
dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672,
1215, 1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell`adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa
da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che
il creditore consenta (1320). In questo caso l`obbligazione si
estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o
di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per
l`evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita
(1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento
del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell`adempimento
Quando in luogo dell`adempimento è ceduto un credito (1260),
l`obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non
risulta una diversa volontà delle parti (2928).
E` salvo quanto è disposto dal secondo comma dell`art. 1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese
del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul
titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il
pagamento degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la
liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e
da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
SEZIONE II Del pagamento con surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo
nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in
modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o
altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare
il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di
questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data
certa (2704);
2) che nell`atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore
circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di
inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli
preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle
sue ipoteche;
2) a vantaggio dell`acquirente di un immobile che, fino alla
concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a
favore dei quali l`immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri
al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di
soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio dell`erede con beneficio d`inventario (484 e
seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776,
1780, 1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto
anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione
del secondo comma dell`art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore
concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è
loro dovuto, salvo patto contrario.
SEZIONE III Della mora del creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non
riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli
seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore
possa adempiere l`obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l`impossibilità
della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli
interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati
percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla
sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la
conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell`offerta, se
questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal
creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validità dell`offerta
Affinché l`offerta sia valida è necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la
facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute,
dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma
per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è
necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del
creditore (1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende
l`obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l`offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo
domicilio (1182);
7) che l`offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò
autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore può subordinare l`offerta al consenso del creditore
necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri
vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod.
Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l`obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito,
ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore,
l`offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo
diverso, l`offerta consiste nell`intimazione al creditore di
riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme
prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e
seguenti).
Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l`offerta reale o non si
presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il
debitore può eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o
è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il
debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua
obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili,
oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il
debitore, dopo l`offerta reale o l`intimazione di ritirarle, può
farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per
le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc.
Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un`intimazione notificata al
creditore e contenente l`indicazione del giorno, dell`ora e del
luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e
i frutti dovuti fino al giorno dell`offerta, nel luogo indicato
dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da
cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle
da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il
fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo
verbale di deposito gli sia notificato con l`invito a ritirare la
cosa depositata (att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi
anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima
che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato
riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324).
Se, dopo l`accettazione del deposito o il passaggio in giudicato
della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che
il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi
contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi,
del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d`uso
anziché in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli
effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il
deposito a norma dell`art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è
accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza
passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l`offerta reale e il deposito sono validi, le spese
occorse sono a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l`offerta consiste nella
intimazione al creditore di prenderne possesso. L`intimazione
deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma
dell`art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l`intimazione al creditore, può ottenere dal
giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è
liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la
cosa dovuta (att. 79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito
in mora mediante l`intimazione di ricevere la prestazione o di
compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla
possibile (att. 80).
L`intimazione può essere fatta nelle forme d`uso (2931).
CAPO III Dell`inadempimento delle obbligazioni
Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se
non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che
l`inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere
eseguire l`obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere
eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade
dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora
che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e
decorsi otto giorni dall`intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se
tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche
senza osservare le forme indicate nella sezione III del
precedente capo, a meno che il creditore l`abbia rifiutata per un
motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l`oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l`ha sottratta
dall`obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di
non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce
di per sé inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l`inadempimento o per il ritardo
deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e
diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro
(1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli
interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e
anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se
prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a
quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella
stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore
spetta l`ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilità del danno
Se l`inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore,
il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel
tempo in cui è sorta l`obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e
seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l`entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l`ordinaria diligenza (2056 e
seguenti).
Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell`adempimento dell`obbligazione si vale dell`opera di terzi,
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità
E` nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490,
1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E` nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il
fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca
violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico
(prel. 31).
CAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall`adempimento
SEZIONE I Della novazione
Art. 1230 Novazione oggettiva
L`obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all`obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso.
La volontà di estinguere l`obbligazione precedente deve
risultare in modo non equivoco.
Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l`apposizione
o l`eliminazione di un termine è ogni altra modificazione
accessoria dell`obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si
estinguono, se le parti non convengono espressamente di
mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori
in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi,
il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere
riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l`obbligazione
originaria (2881).
Qualora l`obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile
(1425 e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha
assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del
titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che
viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di
questo titolo (1268 e seguenti).
SEZIONE II Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue
l`obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che
questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito,
fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della
liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido
(1301).
Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna
volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod.
Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova
contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell`obbligazione non fa presumere la
remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i
fideiussori (1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli
altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli
altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono
obbligati per l`intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla
garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale
quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che
hanno prestato garanzia per l`adempimento dell`obbligazione.
SEZIONE III Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l`una verso l`altra, i due
debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le
norme degli articoli che seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro
coesistenza. Il giudice non può rilevarla d`ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione,
se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei
due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per
oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili
dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di
facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la
compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e
può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino
all`accertamento del credito opposto in compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di
ostacolo alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si
devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento
(1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell`uno o
dell`altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario
sia stato ingiustamente spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e
seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc.
Civ. 545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal
debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il
creditore ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un`ipoteca o
un pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la
cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo
(1263 e seguente), non può opporre al cessionario la
compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata,
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione.
Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un`altra più debiti compensabili, si
osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma
dell`art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che
hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei
crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione
non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e
delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato
l`esistenza di questo per giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se
non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di
tale compensazione.
SEZIONE IV Della confusione
Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470,
490) nella stessa persona, l`obbligazione si estingue, e i terzi
che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno
acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di
fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione
resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
SEZIONE V Dell`impossibilità sopravvenuta per causa non
imputabile al debitore
Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L`obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile
al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e
seguenti).
Se l`impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell`adempimento.
Tuttavia l`obbligazione si estingue se l`impossibilità perdura
fino a quando, in relazione al titolo dell`obbligazione o alla
natura dell`oggetto, il debitore non può più essere ritenuto
obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha
più interesse a conseguirla (1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si
considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita
senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le
disposizioni del secondo comma dell`articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il
debitore si libera dall`obbligazione eseguendo la prestazione per
la parte che è rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa
determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando
residua alcunché dal perimento totale della cosa (994 e
seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è
divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra
nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha
causato l`impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la
prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di
risarcimento (1780).
CAPO V Della cessione dei crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali,
Factoring)
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo
credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il
credito non abbia carattere strettamente personale o il
trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il
patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli
lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell`ordine giudiziario, i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari,
gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non
possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di
diritti sui quali è sorta contestazione davanti l`autorità
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni
(1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni
di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento
di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori
del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è
tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei
documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali
(2843) e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in
caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti
scaduti (820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando
questi l`ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2,
1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga
al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il
debitore medesimo era a conoscenza dell`avvenuta cessione (1978,
2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a
persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ.
137) per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata
dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di
data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto
di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a
garantire l`esistenza del credito al tempo della cessione. La
garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta
sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo
nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante
la garanzia per l`evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne
abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde
nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli
interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il
cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, è
risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la
responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la
garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario
nell`iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore
stesso (1198).
CAPO VI Della delegazione, dell`espromissione e dell`accollo
Art. 1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale
si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è
liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari
espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia il creditore che ha accettato l`obbligazione del terzo
non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l`adempimento.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo,
questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore
l`abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad
accettare l`incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono
salvi. gli usi diversi.
Art. 1270 Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il
delegato non abbia assunto l`obbligazione in confronto del
delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l`obbligazione o eseguire il pagamento
a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta
incapacità del delegante.
Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai
suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può
opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a
conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante,
salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al
rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti
non hanno fatto espresso riferimento.
Art. 1272 Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume
verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore
originario, se il creditore non dichiara espressamente di
liberare quest`ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a
quest`ultimo e non derivano da fatti successivi
all`espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe
potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia
verificata prima dell`espromissione.
Art. 1273 Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell`altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
L`adesione del creditore importa liberazione del debitore
originario solo se ciò costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di
liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in
solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha
aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito,
e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in
base al quale l`assunzione è avvenuta (1413).
Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il
debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato
diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse
il debito in confronto del creditore, il debitore originario non
è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha
aderito all`accollo stipulato a suo favore e la liberazione del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275 Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore
originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se
colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
(1232, 2878).
Art. 1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se l`obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore
è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l`obbligazione di questo rivive, ma il
creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi
(2881).
CAPO VII Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I Delle obbligazioni pecuniarie
Art. 1277 Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale
nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più
corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata per valore alla prima.
Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso
legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta
legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo
stabilito per il pagamento (1182).
Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi
corso legale
La disposizione dell`articolo precedente non si applica, se la
moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la
clausola ìeffettivo o altra equivalente, salvo che alla
scadenza dell`obbligazione non sia possibile procurarsi tale
moneta.
Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore
intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del
debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui
l`obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne
è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con
moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la
specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l`obbligazione fu
assunta.
Art. 1281 Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in
contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da
farsi fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono
interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587)
non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da
restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in
cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza
corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Art. 1284 Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d`anno.
Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15
dicembre dell`anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell`anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per
l`anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se
le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura
legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo così modificato dall`art. 2, comma 184, Legge 23
dicembre 1996, n. 662. Gli interessi legali, precedentemente,
erano del 10%.
SEZIONE II Delle obbligazioni alternative
Art. 1285 Obbligazione alternativa
Il debitore di un`obbligazione alternativa si libera eseguendo
una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può
costringere il creditore a ricevere parte dell`una e parte
dell`altra (1181).
Art. 1286 Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al
creditore o ad un terzo (665).
La scelta diviene irrevocabile con l`esecuzione di una delle due
prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata
all`altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo
(666).
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può
fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine
stabilito, essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art. 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due
prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal
giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non
l`esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal
debitore, la scelta passa a quest`ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine
assegnatogli, essa è fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art. 1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L`obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle
due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346
e seguenti) o se è divenuta impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).
Art. 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l`obbligazione alternativa
diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa
impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due
prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il
debitore è liberato dall`obbligazione, qualora non preferisca
eseguire l`altra prestazione e chiedere il risarcimento dei
danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato
dall`obbligazione, se una delle due prestazioni diviene
impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca
esigere l`altra prestazione e risarcire il danno. Se
dell`impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore
può scegliere l`altra prestazione o esigere il risarcimento del
danno (1223).
Art. 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257)
e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve
pagare l`equivalente di quella che è divenuta impossibile per
l`ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al
creditore, questi può domandare l`equivalente dell`una o
dell`altra.
Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando
le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
SEZIONE III Delle obbligazioni in solido
Art. 1292 Noziène della solidarietà
L`obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può
essere costretto all`adempimento per la totalità e l`adempimento
da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più
creditori ciascuno ha diritto di chiedere l`adempimento
dell`intera obbligazione e l`adempimento conseguito da uno di
essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori
siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune
sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294 Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo
non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408,
1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art. 1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l`obbligazione si divide (1261, 1318) tra
gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in
solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).
Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all`uno o all`altro dei
creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi
con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 1297 Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le
eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le
eccezioni personali agli altri creditori.
Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l`obbligazione in solido si divide tra i
diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata
contratta nell`interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta
diversamente.
Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l`intero debito può ripetere
dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per
contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha
fatto il pagamento (754, 755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore
nel cui esclusivo interesse l`obbligazione era stata assunta
(1203 n. 3).
Art. 1300 Novazione
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera
gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la
novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati
che per la parte di quest`ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la
novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte
del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art. 1301 Remissione
La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in
solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore
abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il
creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta
la parte del debitore a favore del quale ha consentito la
remissione.
Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa
libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte
spettante al primo.
Art. 1302 Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione
(1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla
concorrenza della parte di quest`ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in
compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori,
ma solo per la parte di questo.
Art. 1303 Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di
creditore e di debitore in solido, l`obbligazione degli altri
debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e
di creditore in solido, l`obbligazione si estingue per la parte
di questo.
Art. 1304 Transazione
La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei
debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri,
se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305 Giuramento
Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo
solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o
da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore
a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori
in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero
prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli
altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero
ricusato dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha
deferito o a colui al quale è stato deferito.
Art. 1306 Sentenza
La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei
debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in
solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli
altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia
fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri
creditori possono farla valere contro il debitore, salve le
eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307 Inadempimento
Se l`adempimento dell`obbligazione è divenuto impossibile per
causa imputabile a uno o più condebitori (1218), gli altri
condebitori non sono liberati dall`obbligo solidale di
corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore
può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore
o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308 Costituzione in mora
La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non
ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell`art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei
creditori in solido giova agli altri.
Art. 1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei
confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310 Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione
contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in
solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il
comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o
agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti
di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha
effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato
costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in
conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in
solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di
uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che
ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri
debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art. 1311 Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei
debitori conserva l`azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la
parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei
debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o
se è stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ.
324).
Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte
dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori
perde contro di lui l`azione in solido per i frutti o per gli
interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla
solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno
dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di
debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori,
compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
SEZIONE IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione
divisibile e l`obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei
creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che
per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare
il debito che per la sua parte.
Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione (752) non può essere opposto da
quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di
eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta,
se questa è certa e determinata.
Art. 1316 Obbligazioni indivisibili
L`obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per
oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione
per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle
parti contraenti.
Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative
alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto
applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L`indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del
debitore o di quelli del creditore.
Art. 1319 Diritto di esigere l`intero
Ciascuno dei creditori può esigere l`esecuzione della intera
prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l`erede del creditore,
che agisce per il soddisfacimento dell`intero credito, deve dare
cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
Art. 1320 Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e
seguenti) o ha consentito a ricevere un`altra il debitore non è
liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono
domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero
rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la
remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione
(1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e
confusione (1253, 1303).
TITOLO II DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l`accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme
corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono
ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti
a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l`ordinamento
giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno
una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali
contenute in questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i
contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).
CAPO II Dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l`accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l`oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto
pena di nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE I Dell`accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell`accettazione dell`altra parte (1335).
L`accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell`affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l`accettazione tardiva,
purché ne dia immediatamente avviso all`altra parte.
Qualora il proponente richieda per l`accettazione una forma
determinata, l`accettazione non ha effetto se è data in forma
diversa.
Un`accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova
proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell`accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell`affare
o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel
luogo in cui ha avuto inizio l`esecuzione.
L`accettante deve dare prontamente avviso all`altra parte
dell`iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al
risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell`accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia
concluso. Tuttavia, se l`accettante ne ha intrapreso in buona
fede l`esecuzione prima di avere notizia della revoca, il
proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite
subite per l`iniziata esecuzione del contratto.
L`accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a
conoscenza del proponente prima dell`accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta
per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell`ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la
sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie
efficacia alla proposta, salvo che la natura dell`affare o altre
circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacità dell`imprenditore
La proposta o l`accettazione, quando è fatta dall`imprenditore
(2082) nell`esercizio della sua impresa, non perde efficacia se
l`imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della
conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli
imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla
natura dell`affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l`altra abbia facoltà di accettarla o
meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta
irrevocabile per gli effetti previsti dall`art. 1329.
Se per l`accettazione non è stato fissato un termine, questo
può essere stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono
determinate le modalità dell`adesione, questa deve essere
diretta all`organo che sia stato costituito per l`attuazione del
contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino
obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge
a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto
dalla natura dell`affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto
il contratto è concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l`accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all`indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell`impossibilità di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L`offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta,
salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell`offerta, se è fatta nella stessa forma
dell`offerta o in forma equipollente, è efficace anche in
confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione
del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375,
2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d`invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l`esistenza di una
causa d`invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha
dato notizia all`altra parte è tenuta a risarcire il danno da
questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella
validità del contratto (1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge
(o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto,
anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
(1419, 1679, 1815, 1932).
Art. 1340 Clausole d`uso
Le clausole d`uso s`intendono inserite nel contratto, se non
risulta che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell`altro, se al momento
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l`ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
(1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne
l`esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell`altro contraente
decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc.
Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza
dell`autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o
formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo
o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell`articolo precedente.
SEZIONE II Della causa del contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all`ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto
costituisce il mezzo per eludere l`applicazione di una norma
imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a
concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad
entrambe (788, 14182).
SEZIONE III Dell`oggetto del contratto
Art. 1346 Requisiti
L`oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilità sopravvenuta dell`oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine
(1814) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile
diviene possibile prima dell`avveramento della condizione o della
scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) può essere
dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge
(179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione dell`oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi
al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo
apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa
è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta
dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per
sostituirlo, il contratto è nullo (1421 e seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche
delle condizioni generali della produzione a cui il contratto
eventualmente abbia riferimento.
SEZIONE IV Della forma del contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura
privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
(812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il
diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente
e dell`enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti)
di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù
prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e
il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata
superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione
(2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo
eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti)
o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative
alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47,
162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351,
1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328,
2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc.
Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è
fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto
definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si
presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
(2725).
CAPO III Della condizione nel contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l`efficacia o la risoluzione del
contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e
incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme
imperative, all`ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è
sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto
singolo del contratto, si osservano, riguardo all`efficacia del
patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è
disposto dall`art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E` nulla l`alienazione di un diritto o l`assunzione di un obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere
dalla mera volontà dell`alienante o, rispettivamente, da quella
del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l`acquirente di un
diritto può 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L`acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in
pendenza di questa, esercitarlo, ma l`altro contraente può
compiere atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o
risolutiva può disporne in pendenza di questa (2852); ma gli
effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa
condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto
condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi
secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell`altra
parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa
imputabile alla parte che aveva interesse contrario
all`avveramento di essa.
Art. 1360 Retroattività della condizione
Gli effetti dell`avveramento della condizione retroagiscono al
tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per
volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti
del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un
momento diverso (646).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad
esecuzione continuata o periodica, l`avveramento di essa, in
mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle
prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L`avveramento della condizione non pregiudica la validità degli
atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza
della condizione stessa, spettava l`esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i
frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si
è avverata (646).
CAPO IV Dell`interpretazione del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell`interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata
la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso
letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle
altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell`atto (1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto,
questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono
proposte di contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare
un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali,
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede
(1337,1371,1375).
Art. 367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto,
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s`interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore (2082),
le clausole ambigue s`interpretano secondo ciò che si pratica
generalmente nel luogo in cui è la sede dell`impresa.
Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio,
essere intese nel senso più conveniente alla natura e
all`oggetto del contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l`autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto
(1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei
contraenti s`interpretano, nel dubbio, a favore dell`altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l`applicazione delle norme contenute in
questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso
deve essere inteso nel senso meno gravoso per l`obbligato, se è
a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l`equo
contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo
oneroso.
CAPO V Degli effetti del contratto
SEZIONE I Disposizioni generali
1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal
contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà
può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non
ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo
per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è
eseguita.
E` salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo
la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l`equità.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
(1337,1358,1366, 1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un
altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684,
2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di
cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell`articolo
precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano
essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose
determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con
l`individuazione fatta d`accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere
trasportate da un luogo a un altro, l`individuazione avviene
anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo
spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo
tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro
convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un
apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
Art. 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi
contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa
cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha
conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è
preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione
(2644 e seguenti).
Art. 1381 Promessa dell`obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l`obbligazione o il fatto di un terzo è
tenuto a indennizzare l`altro contraente, se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.
SEZIONE II Della clausola penale e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d`inadempimento o
di ritardo nell`adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto
a una determinata prestazione, ha l`effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta
la risarcibilità del danno ulteriore (1223).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale
e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice
ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se
l`obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se
l`ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto
sempre riguardo all`interesse che il creditore aveva
all`adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte
dà all`altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una
quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di
adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione
dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218),
l`altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se
inadempiente è invece la parte che l`ha ricevuta, l`altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra
(1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l`esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il
risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e
seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per
entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di
corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve
restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO VI Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320,
357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall`interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell`interesse
del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli (19),
produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall`interessato, per la
validità del contratto concluso dal rappresentante basta che
questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425),
avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso,
sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal
rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al
rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volontà
Il contratto è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se
è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio
riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto
è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di
scienza o d`ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo
alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi
predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi
dello stato d`ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere
(1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che
questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta
da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d`interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d`interessi
col rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su
domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E` annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un`altra parte, a meno che il rappresentato lo
abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del
contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d`interessi (1735).
L`impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato
(1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate
a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non
sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione del contratto (19,
2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza
conferito dall`interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili
ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale
risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i
poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è
responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per
avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto
(1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell`ipotesi prevista dall`articolo precedente, il contratto può
essere ratificato dall`interessato, con l`osservanza delle forme
prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei
terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono
d`accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l`interessato a pronunziarsi
sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel
silenzio, la ratifica s`intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e
commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e
seguenti).
CAPO VII Del contratto per persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che
deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all`altra parte
nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le
parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata
dall`accettazione della persona nominata o se non esiste una
procura anteriore al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l`accettazione della
persona nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la
stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se
non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma
di pubblicità (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere
resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l`indicazione
dell`atto di procura o dell`accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la
persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu
stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce
i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).
CAPO VIII Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se
queste non sono state ancora eseguite, purché l`altra parte vi
consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l`altra
sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto,
la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui
le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l`ha
accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel
quale è inserita la clausola ìall`ordine o altra
equivalente, la girata (2009) del documento produce la
sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente
ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare
il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non
adempia (1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve
dare notizia al cedente dell`inadempimento del cessionario, entro
quindici giorni da quello in cui l`inadempimento si è
verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno
(1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le
eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri
rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva
al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto
(1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell`adempimento del contratto,
egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del
contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO IX Del contratto a favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E` valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920),
qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante,
finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del
promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante,
salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla
natura del contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest`ultimo
caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di
revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del
terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio
non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto
diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul
contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle
fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X Della simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da
quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato,
purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti
unilaterali destinati a una persona determinata, che siano
simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non può essere opposta né dalle parti
contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato
alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato
diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di simulazione (2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle
parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai
creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto
atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto
simulato (2910 e seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la
simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i
creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a
questi, se il loro credito è anteriore (2704) all`atto simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è
ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da
creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer
l`illiceità del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354),
anche se è proposta dalle parti (164).
CAPO XI Della nullità del contratto
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall`art. 1325, l`illiceità della causa (1343),
l`illiceità dei motivi nel caso indicato dall`art. 1345 e la
mancanza nell`oggetto dei requisiti stabiliti dall`art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794,
1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole
clausole importa la nullità dell`intero contratto, se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del
contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da
norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932,
2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di
ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la
nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non
importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di
essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all`azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata
d`ufficio dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell`azione di nullità
L`azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a
prescrizione, salvi gli effetti dell`usucapione (1158 e seguenti)
e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e
seguenti).
Art. 1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non può essere convalidato (1444), se la
legge non dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto
diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba
ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la
nullità (1367).
CAPO XII Dell`annullabilità del contratto
SEZIONE I Dell`incapacità
Art. 1425 Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente
incapace di contrattare (1441 e seguenti).
E` parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni
stabilite dall`art. 428, il contratto stipulato da persona
incapace d`intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri
occultato la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da
lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all`impugnazione del contratto.
SEZIONE II Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e
seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con
dolo, può chiedere l`annullamento del contratto (1439 e
seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell`errore
L`errore è causa di annullamento del contratto quando è
essenziale ed è riconoscibile dall`altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L`errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull`oggetto del contratto;
2) quando cade sull`identità dell`oggetto della prestazione
ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune
apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi
determinante del consenso;
3) quando cade sull`identità o sulle qualità della persona
dell`altro contraente, sempre che l`una o le altre siano state
determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione
unica o principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L`errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto,
ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla
quantità, sia stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L`errore si considera riconoscibile quando, in relazione al
contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità
dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe
potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non può domandare l`annullamento del
contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio,
l`altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle
modalità del contratto che quella intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al
caso in cui l`errore cade sulla dichiarazione, o in cui la
dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o
dall`ufficio che ne era stato incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se
esercitata da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra
una persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi
beni a un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo, in questa
materia, all`età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l`annullamento del
contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze
da parte del giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del
contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di
annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire
vantaggi ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri
usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
l`altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è
annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto
vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il
contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso
a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei
danni (2056).
SEZIONE III Dell`azione di annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L`annullamento del contratto può essere domandato solo dalla
parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L`incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di
interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L`azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428,
761, 775).
Quando l`annullabilità dipende da vizio del consenso o da
incapacità legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal
giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l`errore
o il dolo, è cessato lo stato d`interdizione o d`inabilitazione
(429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione
del contratto (428, 775, 1326).
L`annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per
l`esecuzione del contratto, anche se è prescritta l`azione per
farla valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei
contraenti, questi non è tenuto a restituire all`altro la
prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a
suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente
al quale spetta l`azione di annullamento, mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del motivo di
annullabilità, e la dichiarazione che s`intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale
spettava l`azione di annullamento vi ha dato volontariamente
esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l`esegue non è in condizione
di concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell`annullamento nei confronti dei terzi
L`annullamento che non dipende da incapacità legale non
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).
Art. 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 l`annullabilità che
riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa
annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XIII Della rescissione del contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a
condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona (2045), può essere rescisso sulla domanda (2652) della
parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le
circostanze, assegnare un equo compenso all`altra parte per
l`opera prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e
quella dell`altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di
bisogno di una parte, del quale l`altra ha approfittato per
trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la
rescissione del contratto.
L`azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del
valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte
danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è
proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti
aleatori (1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della
divisione (761 e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L`azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione
del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica
l`ultimo comma dell`art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via
di eccezione quando l`azione è prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può
evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per
ricondurlo ad equità.
Art. 1451 L`inammissibilità della convalida
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di rescissione (2652).
CAPO XIV Della risoluzione del contratto
SEZIONE I - Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l`altro può a sua
scelta chiedere l`adempimento o la risoluzione del contratto
(1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno (1223 e seguenti).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è
stato promosso per ottenere l`adempimento; ma non può più
chiedersi l`adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione
l`inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l`altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto s`intenderà senz`altro
risoluto (1662,1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo
diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del
contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto,
questo è risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell`inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l`inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all`interesse
dell`altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia
adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando
la parte interessata dichiara all`altra che intende valersi della
clausola risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale all`interesse dell`altra, questa, salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne l`esecuzione nonostante
la scadenza del termine, deve darne notizia all`altra parte entro
tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s`intende risoluto di diritto anche se
non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione
continuata o periodica, riguardo quali l`effetto della
risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360).
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 l`inadempimento di una
delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto
alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le
circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d`inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l`altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per l`adempimento siano
stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l`esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun contraente può sospendere l`esecuzione della prestazione
da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell`altro sono
divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento
della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia
(1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione
dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e
seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione
(1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce
che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la
condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod.
Proc. Civ.1 19).
SEZIONE II Dell`impossibilità sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata
per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta
(1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla
ripetizione dell`indebito (2033 e seguenti).
Art. 1464 Impossibilità parziale
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile (1258), l`altra parte ha diritto a una corrispondente
riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere
dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile
all`adempimento parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa
determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali
(1376), il perimento della cosa per una causa imputabile
all`alienante non libera l`acquirente dall`obbligo di eseguire la
controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata
consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l`effetto
traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un
termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo
nel genere, l`acquirente non è liberato dall`obbligo di eseguire
la controprestazione, se l`alienante ha fatto la consegna o se la
cosa è stata individuata (1378).
L`acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se
il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e
l`impossilità è sopravvenuta prima che si verifichi la
condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall`art. 1420 impossibilità della
prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento
del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione
mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
SEZIONE III Dell`eccessiva onerosità
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione
può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti
stabiliti dall`art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità rientra nell`alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto (962, 1623, 1664, 1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell`ipotesi prevista dall`articolo precedente, se si tratta di
un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto
obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua
prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di
esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti
aleatori per loro natura (1879) o per volontà delle parti (1448,
1472).
CAPO XIV bis Dei contratti del consumatore
(Questo Capo è stato aggiunto dall`art. 25 della L. 6 febbraio
1996, n. 52)
1469 bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista,
che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore
è la persona fisica che agisce per scopi estranei all`attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Il
professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o
professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un`omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un`altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da
parte del professionista;
3) escludere o limitare l`opponibilità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest`ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l`esecuzione della prestazione del professionista è subordinata
ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volontà;
5) Consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest`ultimo non conclude il contratto
e ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se
é quest`ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo
nell`adempimento il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d`importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non
ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di
giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di
evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l`estensione dell`adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente la
clausola del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o
del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato
nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene
o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale é eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d`interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l`adempimento delle suddette obbligazioni
al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l`opponibilità dell`eccezione
d`inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto anche nel caso di preventivo
consenso dal consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest`ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza
dell`autorità giudiziaria, limitazioni all`allegazione di prove,
inversioni o modificazioni dell`onere della prova, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l`alienazione di un diritto o l`assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente
dalla mera volontà del professionista a fronte di
un`obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E` fatto
salvo il disposto dell`articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servivi
finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in
deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere qualora vi sia un giustificato motivo, senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine
il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari il professionista può modificare, senza preavviso,
semprechè vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12)
e 13) del terzo comma, il tasso d`interesse o l`importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al
consumatore che ha diritto di recedere dai contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari strumenti finanziari
ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle
fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di
mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché
la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di
vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a
condizione che le modalità di variazione siano espressamente
descritte.
1469 ter Accertamento della vessatorietà delle clausole
La vessatorietà di una clausola é valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non
attiene alla determinazione dell`oggetto dei contratto, né
all`adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi purché
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative
di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali
siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell`Unione europea
o l`Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o
formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l`onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola,
malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano
stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
1469 quater Forma e interpretazione
Nel caso di conflitti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale
l`interpretazione più favorevole al consumatore.
1469 quinquies Inefficacia
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469
bis e 1469 ter sono inefficaci mentre il contratto rimane
efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di
trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da
un fatto o da un`omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni dei consumatore nei confronti
del professionista o di un`altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
3) prevedere l`adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto.
L` inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può
essere rilevata d`ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria
d`inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
é inefficace ogni clausola contrattuale che prevedendo
l`applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l`effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto
presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno
Stato membro dell`Unione europea.
1469 sexies Azione inibitoria
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei
professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l`associazione di professionisti che utilizzano condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che
inibisca l`uso delle condizioni di cui sia accertata l`abusività
ai sensi del presente capo.
L`inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice
di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I Della vendita
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un
prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Art. 1471 Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all`asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità
amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e
seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati
di vendere, salvo il disposto dell`art. 1395.
Nei primi due casi l`acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli
altri è annullabile (1441 e seguenti).
Art. 1472 Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348),
l`acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene
ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti
di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono
tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad
esistenza.
Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un
terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l`incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è
fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato
concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito
per atto della pubblica autorità (o da norme corporative), si
presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il
prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più
vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si
applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di
accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo
comma dell`articolo precedente (1561).
Art. 1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510)
sono a carico del compratore, se non è stato pattuito
diversamente (1196, 1539, 554).
§ 1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il
diritto, se l`acquisto non è effetto immediato del contratto
(1376 e seguenti);
3) quella di garantire il compratore dall`evizione e dai vizi
della cosa.
Art. 1477 Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al
momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere
consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i
frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi
alla proprietà e all`uso della cosa venduta (1527).
Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di
proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne
l`acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il
venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art. 1479 Buona fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453),
se, quando l`ha concluso, ignorava che la cosa non era di
proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene
ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell`art. 1223, il venditore è tenuto a
restituire all`acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è
diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli
le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se
la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto
del compratore, dall`ammontare suddetto si deve detrarre l`utile
che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le
spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala
fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).
Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore
era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno
a norma dell`articolo precedente quando deve ritenersi, secondo
le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella
parte di cui non è divenuto proprietario (1419); altrimenti può
solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del
danno (1233; att. 131).
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha
ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere
rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea
garanzia (1119).
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al
compratore al tempo della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo,
se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal
venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla
scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è
risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi
dell`art. 1479.
Se l`esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati
era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione
del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il
caso di evizione.
Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l`evizione totale della cosa per effetto
di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore
è tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma
dell`art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei
frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è
evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite
e quelle che abbia dovuto rimborsare all`attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le
disposizioni dell`art. 1480 e quella del secondo comma
dell`articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti
sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora
non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato,
perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che
esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del
terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non
esistevano ragioni sufficienti per impedire l`evizione.
Art. 1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se il compratore ha evitato l`evizione della cosa mediante il
pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da
tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma
pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della
garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia
soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l`esclusione della garanzia, il venditore
è sempre tenuto per l`evizione derivante da un fatto suo
proprio. E` nullo ogni patto contrario (1266).
Art. 1488 Effetti dell`esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni
degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l`evizione, il compratore
può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo
pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest`obbligo quando la vendita
è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di
terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o
personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e
non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne
abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del
contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione
dell`art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune
da vizi che la rendano inidonea all`uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha
effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i
vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta,
se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso,
che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall`art. 1490 il compratore può domandare a
sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero
la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli
usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda
giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece
è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se
questi l`ha alienata o trasformata, egli non può domandare che
la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire
il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato
senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni
derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e condizioni per l`azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i
vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo
il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l`esistenza del vizio o l`ha occultato.
L`azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l`esecuzione del
contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio
della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta
e prima del decorso dell`anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle
leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure
questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e
seguenti).
Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l`uso a cui è destinata, il compratore ha diritto
di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti),
purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza
stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall`art. 1495 (att.
172).
§ 2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel
luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento
deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa
si esegue (1477).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il
pagamento si fa al domicilio del venditore (1182).
Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata
al compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477),
decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non è
ancora esigibile.
§ 3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i
rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per
la vendita è nullo (1421 e seguenti) per l`eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni
nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni
in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti
stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si
può prorogare.
Art. 1502 Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le
riparazioni necessarie e, nei limiti dell`aumentato, quelle che
hanno aumentato il valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha
diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso
delle spese utili, può accordare una dilazione, disponendo, se
occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).
Art. 1503 Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine
fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto
(2653) e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il
rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali
rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora
non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del
termine (1208 e seguenti).
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve
essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di
riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio
della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia
ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se l`alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto
deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la
cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata
(2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza
frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute
per un tempo non superiore ai tre anni.
Art. 1506 Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di
una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve
proporre la domanda anche in confronto del venditore (1111).
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo
all`incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto
anteriormente all`aggiudicazione decade da tale diritto, anche se
aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto
di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato
più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto
di riscatto dell`intera cosa; se essi non si accordano il
riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro
che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art. 1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l`hanno venduta
congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua
quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di
riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non
può valersi della facoltà prevista dall`ultimo comma
dell`articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di
riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la
parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora
indivisa.
Se l`eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata
assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può
esercitarsi contro di lui che per la totalità.
SEZIONE II Della vendita di cose mobili
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa
deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della
vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel
luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede
dell`impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere
trasportata da un luogo all`altro, il venditore si libera
dall`obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e
seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del
trasporto sono a carico del compratore (1475).
Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il
termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità
apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto
contrario, deve denunziare al venditore il difetto di
funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di
decadenza (2964 e seguenti). L`azione si prescrive in sei mesi
dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore
un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da
assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei
danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon
funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att.
174).
Art. 1513 Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il
venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi
stabiliti dall`art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza
(Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, può ordinare il
deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonché la
vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso
di contestazione, provarne rigorosamente l`identità e lo stato.
Art. 1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore
medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in
altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la
consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito
eseguito (1689 e seguente).
Art. 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l`obbligazione di pagare il prezzo
(1498), il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per
conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all`incanto a mezzo di una persona
autorizzata a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel
luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un
ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia
al compratore del giorno, del luogo e dell`ora in cui la vendita
sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della
pubblica autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da
listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta
senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate
nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In
tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia
della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e
il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior
danno (1536, 1551, 1686).
Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo
corrente a norma del terzo comma dell`articolo precedente, e il
venditore non adempie la sua obbligazione (1476), il compratore
può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del
venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e
terzo comma dell`articolo precedente (att. 83). Dell`acquisto il
compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l`ammontare della
spesa occorsa per l`acquisto e il prezzo convenuto, oltre al
risarcimento del maggior danno (1223,1536, 1551).
Art. 1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che,
prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto
all`altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il
pagamento del prezzo (1498), se l`altra parte non adempie la
propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore,
se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il
compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia
scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente
offerta, ovvero non l`accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal
presente articolo deve darne comunicazione all`altra parte entro
otto giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di
tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).
Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a
norma del terzo comma dell`art. 1515, e il contratto si risolve
per l`inadempimento di una delle parti, il risarcimento è
costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello
corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la
consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno
si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel
giorno fissati per le singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di cose non pagate
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere
il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso
il compratore (1156), purché la domanda sia proposta entro
quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato
in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può
esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764
e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della
introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel
fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo
era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore
dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato
le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o
del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del
compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento
non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti).
Se l`esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è
liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine
stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un
termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si
pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo
gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione
sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualità
pattuite o sia idonea all`uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità
stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita è fatta su campione, s`intende che questo deve
servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in
tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il
diritto alla risoluzione del contratto (1453).
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il
campione deve servire unicamente a indicare in modo
approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione
soltanto se la difformità dal campione sia notevole (1455).
In ogni caso l`azione è soggetta alla decadenza e alla
prescrizione stabilite dall`art. 1495 (att. 172).
§ 3 Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell`ultima rata
di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti
di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del
compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa
(2704) anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore
alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile
anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio
sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del
tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina,
e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel
luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e
seguente).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in
pubblici registri (2683 e seguenti).
Art. 1525 Inadempimento del compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola
rata, che non superi l`ottava parte del prezzo, non dà luogo
alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il
beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455;
att. 176).
Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l`inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo
il diritto a un equo compenso per l`uso della cosa, oltre il
risarcimento del danno (1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al
venditore a titolo d`indennità, il giudice, secondo le
circostanze, può ridurre l`indennità convenuta (1384).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto
sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine
di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per
effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall`obbligo
della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo
della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto
o, in mancanza, dagli usi.
1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli
accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene
la consegna dei documenti indicati dall`articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può
rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative
alla qualità e allo stato delle cose (1490), a meno che queste
risultino già dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti
consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione
per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi
a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al
vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del
contratto era a conoscenza della perdita o dell`avaria della
merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una
banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo
il rifiuto opposto dalla banca stessa è constatato all`atto
della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi
(1268).
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli
solo le eccezioni derivanti dall`incompletezza o irregolarità
dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del
credito.
§ 5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli
interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del
contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal
venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto
di voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550;
att. 177).
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine
spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in
tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il
diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del
compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore
deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del
compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
credito (1550; att. 251).
Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per
premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall`estrazione
spettano al compratore, qualora la conclusione (1326) del
contratto sia anteriore al giorno stabilito per l`inizio
dell`estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve
comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei
titoli almeno un giorno prima dell`inizio dell`estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di
acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una
quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al
venditore prima dell`inizio della estrazione.
Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima
della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti
richiesti sui titoli non liberati (1550).
Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare
l`esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo
originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva
l`osservanza degli usi diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d`inadempimento della vendita a termine di titoli, si
osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i
contratti di borsa, l`applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE III Della vendita di cose immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) è venduto con l`indicazione
della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto
per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una
riduzione, se la misura effettiva dell`immobile è inferiore a
quella indicata nel contratto (att. 166).
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto,
il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facoltà di recedere dal contratto qualora l`eccedenza oltrepassi
la ventesima parte della misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell`immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di
prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un
ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento.
Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore
è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del
contratto (1475).
Art. 1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto
per un solo e medesimo prezzo, con l`indicazione della misura di
ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell`uno
e maggiore nell`altro, se ne fa la compensazione fino alla debita
concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del
prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore
alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si
prescrivono in un anno dalla consegna dell`immobile (att. 178).
SEZIONE IV Della vendita di eredità
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un`eredità senza specificarne gli oggetti non è
tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Art. 1543 Forme
La vendita di un`eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena
di nullità (1350, 2643).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari
da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la
trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell`eredità.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso
qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene
dell`eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto
contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha
pagato per debiti e pesi dell`eredità, e deve corrispondergli
quanto gli sarebbe dovuto dall`eredità medesima, salvo che sia
convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in
solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti
ereditari (752).
Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di
alienazione di un`eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata
dall`art. 797.
CAPO II Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce
in proprietà al riportatore titoli di credito (1992) di una data
specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume
l`obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine
stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa
specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o
diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a
riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli
artt. 1531, 1532,1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore
(att. 177).
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le
disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di
borsa l`applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel
termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna
parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione
del contratto.
CAPO III Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all`altro (1376).
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l`evizione e non intende riavere la
cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le
norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni
caso il risarcimento del danno (1223).
Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre
accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti
uguali.
Art. 1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in
quanto siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
CAPO IV Del contratto estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose
mobili all`altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo
che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall`obbligo di pagarne
il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
Art. 1558 Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto
le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a
pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché non
ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non
gli siano restituite.
CAPO V Della somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte
si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell`altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entità della somministrazione
Qualora non sia determinata l`entità della somministrazione,
s`intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno
della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della
conclusione (1326) del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello
minimo per l`intera somministrazione o per le singole
prestazioni, spetta all`avente diritto alla somministrazione di
stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l`entità della somministrazione deve determinarsi in
relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo,
l`avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità
corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve
essere determinato secondo le norme dell`art. 1474, si ha
riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al
luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art. 1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è
corrisposto all`atto delle singole prestazioni e in proporzione
di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è
pagato secondo le scadenze d`uso.
Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume
pattuito nell`interesse di entrambe le parti (1184).
Se l`avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di
fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve
comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del contratto
In caso d`inadempimento (1218) di una delle parti relativo a
singole prestazioni, l`altra può chiedere la risoluzione del
contratto, se l`inadempimento ha una notevole importanza (1455)
ed è tale da menomare la fiducia nell`esattezza dei successivi
adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente
e l`inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può
sospendere l`esecuzione del contratto senza dare congruo
preavviso (1455, 1460).
Art. 1566 Patto di preferenza
Il patto con cui l`avente diritto alla somministrazione si
obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione
di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido
purché la durata dell`obbligo non ecceda il termine di cinque
anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a
cinque anni.
L`avente diritto alla somministrazione deve comunicare al
somministrante le condizioni propostegli da terzi e il
somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel
termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle
circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di
preferenza (att. 1791).
Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore
del somministrante, l`altra parte non può ricevere da terzi
prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può
provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che
formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore dell`avente diritto alla
somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell`avente
diritto alla somministrazione, il somministrante non può
compiere nella zona per cui l`esclusiva è concessa e per la
durata del contratto, né direttamente né indirettamente,
prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del
contratto.
L`avente diritto alla somministrazione, che assume l`obbligo di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui
ha l`esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di
inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto
rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel
termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza,
in un termine congruo avuto riguardo alla natura della
somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le
disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il
contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI Della locazione
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
SEZIONI I Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far
godere all`altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo
(1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l`ordinaria
amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è
atto eccedente l`ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n.
8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l`ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata
superiore a un anno (1605).
Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può
stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per
un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine
suddetto.
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione
(1616), questa s`intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali
per l`esercizio di una professione, di un`industria o di un
commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la
durata corrispondente all`unità di tempo a cui è commisurata la
pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente
all`unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l`arredamento
di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato
di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all`uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e
seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione
che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di
ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del
conduttore.
Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a
carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al
locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente
avviso al locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi
che ne diminuiscono in modo apprezzabile l`idoneità all`uso
pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del
contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti
di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati
da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i
vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del
locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e
seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti al
conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il
godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a
serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o
dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del
contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque
rinunzia (1229).
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel
corso della locazione.
Art. 1582 Divieto d`innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che
diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che
non possono differirsi fino al termine del contratto, il
conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del
godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l`esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto
della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti
giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del
corrispettivo, proporzionata all`intera durata delle riparazioni
stesse e all`entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l`esecuzione delle
riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è
necessaria per l`alloggio del conduttore e della sua famiglia, il
conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto.
Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie
che diminuiscono l`uso o il godimento della cosa, arrecate da
terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non
pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di
agire contro di essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti
sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso
al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad
assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il
conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione
del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ.
108).
Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon
padre di famiglia (1176) nel servirsene per l`uso determinato nel
contratto o per l`uso che può altrimenti presumersi dalle
circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della
cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti
da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui
non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E` pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati
da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all`uso o
al godimento della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata
assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la
responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla
differenza tra l`indennizzo corrisposto dall`assicuratore e il
danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l`assicurazione è
stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni
responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se
questi è indennizzato dall`assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di
surrogazione dell`assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello
stato medesimo in cui l`ha ricevuta, in conformità della
descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il
deterioramento o il consumo risultante dall`uso della cosa in
conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia
ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento
dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono
state consegnate.
Art. 1591 Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è
tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla
riconsegna, salvo l`obbligo di risarcire il maggior danno (1223;
Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti
apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del
locatore, questi è tenuto a pagare un`indennità corrispondente
alla minor somma tra l`importo della spesa e il valore del
risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità,
il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che
si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha
diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa
avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve
pagare al conduttore un`indennità pari alla minor somma tra
l`importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e
ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme
dell`articolo precedente.
Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la
cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso
del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere
autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere
il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore
al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad
adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di
sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo
che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il
sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di
locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la
sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche
contro di lui (2909).
Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo
spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima
della scadenza stabilita a norma dell`art. 1574 una delle parti
non comunica all`altra disdetta nel termine (fissato dalle norme
corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o
dagli usi (954).
Art. 1597 Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa,
il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa
locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non
è stata comunicata la disdetta a norma dell`articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della
precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni
a tempo indeterminato (1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la
tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di
rinnovare il contratto.
Art. 1598 Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se
ha data certa (2704) anteriore all`alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla
locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se
l`acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147,
1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili
al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall`inizio
della locazione (2643 n. 8, 2644).
L`acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se
ne ha assunto l`obbligo verso l`alienante (2923).
Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del
conduttore è anteriore al trasferimento, l`acquirente non è
tenuto a rispettare la locazione che per una durata
corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall`acquirente perché il
contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al
trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223
e seguenti).
Art. 1602 Effetti dell`opponibilità della locazione al terzo
acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra,
dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni
derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di
alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l`acquirente che vuole valersi di
tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il
termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell`art. 1596.
In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento
dei danni, salvo patto contrario (2923).
Art. 1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la
facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto
non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato
per il riscatto (1500 e seguenti).
Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della
locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione
non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della
cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa
(2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre
il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo
eccedente i tre anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644),
può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il
triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti
dell`anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918,
2924).
Art. 1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si
estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse
aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state
fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
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