SEZIONE II Della locazione di fondi urbani
Art. 1607 Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per
tutta la durata della vita dell`inquilino e per due anni
successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l`inquilino può essere
licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o
non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il
pagamento della pigione.
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell`inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell`art.
1576 devono essere eseguite dall`inquilino a sue spese, sono
quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall`uso, e non
quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate
dagli usi locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono
responsabili verso il locatore del danno prodotto dall`incendio
(1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se
nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta
una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova
che l`incendio è cominciato dall`abitazione di uno degli
inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l`incendio non è
potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal
contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare
licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali (Cod.
Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio
1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante
patto contrario, recedere dal contratto nel caso di
trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro
domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il
recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso
alla data della disdetta.
Art. 1614 Morte dell`inquilino
Nel caso di morte dell`inquilino, se la locazione deve ancora
durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione,
gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla
morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con
preavviso non inferiore a tre mesi.
SEZIONE III Dell`affitto
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa
produttiva, mobile o immobile, l`affittuario deve curarne la
gestione in conformità della destinazione economica della cosa e
dell`interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e
le altre utilità della cosa.
Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell`affitto,
ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all`altra un
congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano
diversamente.
Art. 1617 Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori
e le sue pertinenze (817), in istato da servire all`uso e alla
produzione a cui è destinata.
Art. 1618 Inadempimenti dell`affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se
l`affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi
necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della
buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione
economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in
luogo, se l`affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della produttività della cosa
L`affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un
aumento di reddito della cosa, purché esse non importino
obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano
conformi all`interesse della produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l`affitto,
le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico
dell`affittuario (1576).
Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni
Se l`esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore
determina per l`affittuario una perdita superiore al quinto del
reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno,
al quinto del reddito complessivo, l`affittuario può domandare
una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito
oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma
corporativa), o di un provvedimento dell`autorità riguardanti la
gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta
notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano
rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto
un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le
circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma
corporativa) o del provvedimento dell`autorità.
Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell`affitto
L`affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del
locatore.
La facoltà di cedere l`affitto comprende quella di subaffittare;
la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere
l`affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di
alienazione
Se si è convenuto che l`affitto possa sciogliersi in caso di
alienazione, l`acquirente che voglia dare licenza all`affittuario
deve osservare la disposizione dell`art. 1616.
Quando l`affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve
essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine
dell`anno agrario in corso alla scadenza del termine di
preavviso.
Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell`affittuario
L`affitto si scioglie per l`interdizione, l`inabilitazione (414 e
seguenti) o l`insolvenza dell`affittuario, salvo che al locatore
sia prestata idonea garanzia (1179) per l`esatto adempimento
degli obblighi dell`affittuario.
Art. 1627 Morte dell`affittuario
Nel caso di morte dell`affittuario, il locatore e gli eredi
dell`affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere
dal contratto mediante disdetta comunicata all`altra parte con
preavviso di sei mesi.
Se l`affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha
effetto per la fine dell`anno agrario in corso alla scadenza del
termine di preavviso.
§ 2 Dell`affitto di fondi rustici
Art. 1628 Durata minima dell`affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata
del contratto, l`affitto di un fondo rustico stipulato per una
durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
(Questo articolo deve intendersi abrogato per effetto della
soppressione dell`ordinamento corporativo effettuata con R.D.L. 9
agosto 1943, n. 721)
Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento
L`affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può
essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo
L`affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione
di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché
l`affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale
ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture,
l`affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta
dei frutti (820).
L`affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non
ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.
(Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art. 1631 Estensione del fondo
Per l`affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della
misura, nel caso di eccesso o di difetto dell`estensione del
fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni
delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo
della vendita (1537).
Artt. 1632-1634 (abrogati)
Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l`affitto convenuto per più anni, almeno la metà
dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso
fortuito, l`affittuario può domandare una riduzione del fitto,
salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la
riduzione e determinata alla fine dell`affitto, eseguito il
conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il
giudice può dispensare provvisoriamente l`affittuario dal
pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita
sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che
l`affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione
alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l`affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la
perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti,
l`affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte
del fitto, in misura non superiore alla metà.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L`affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei
casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto
riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano
ragionevolmente ritenere probabili.
E` nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l`affittuario si
assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione
temporanea del fondo locato, l`affittuario ha diritto di ottenere
dal locatore la parte d`indennità a questo corrisposta per i
frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una
quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono
state consegnate all`affittuario all`inizio dell`affitto, con
determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche
se stimate essere restituite al locatore alla fine dell`affitto,
nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di
scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato
d`uso. L`eccedenza o la deficienza deve essere regolata in
danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La
dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere
mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei
luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se,
all`inizio dell`affitto, l`affittuario ha depositato la somma che
rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo
l`obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna
delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del
valore, l`affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine
dell`affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in
natura per un corrispondente valore, determinato secondo il
prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell`uno
e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le
diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641 Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la
dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal
locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti,
salvi (le norme corporative o) i patti diversi.
Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all`affittuario sia stato
determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso,
della qualità, dell`età e del peso, anche se ne è stata fatta
stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia
l`affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere
nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico
dell`affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non
è stato diversamente pattuito (1637).
Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L`affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame,
l`accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella
coltivazione del fondo.
Art. 1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall`art. 1642, al termine del contratto
l`affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie,
numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi
sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti
in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della
coltivazione del fondo, l`affittuario deve restituire bestiame di
uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del
bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo
il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se,
all`inizio dell`affitto l`affittuario ha depositato presso il
locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell`art.
1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti
diversi.
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L`affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli
subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi
occorrenti per i lavori dell`anno seguente; il nuovo affittuario
deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi
occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che
restano da fare.
Per l`ulteriore determinazione dei rapporti tra l`affittuario
uscente e l`affittuario subentrante si osservano (le disposizioni
delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell`affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art. 1647 Nozione
Quando l`affitto ha per oggetto un fondo che l`affittuario
coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua
famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo
non superi i limiti di estensione che, per singole zone e
colture, possono essere determinati dalle norme corporative)
(2079).
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche
dell`affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se
per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l`affittuario
ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la
metà dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come
locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651 (abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni al`affittuario
Qualora l`affittuario non possa provvedere altrimenti, il
locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie
fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione
del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura
corrispondente al saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654 (abrogati)
CAPO VII Dell`appalto
Art. 1655 Nozione
L`appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un`opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro.
Art. 1656 Subappalto
L`appaltatore non può dare in subappalto l`esecuzione dell`opera
o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente
(1670).
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né
hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con
riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è
determinata dal giudice (2225).
Art. 1658 Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l`opera deve essere fornita
dall`appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla
convenzione o dagli usi (2223).
Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
L`appaltatore non può apportare variazioni alle modalità
convenute dell`opera se il committente non le ha autorizzate.
L`autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate,
l`appaltatore, se il prezzo dell`intera opera è stato
determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le
variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l`esecuzione dell`opera a regola d`arte è necessario
apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano,
spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le
correlative variazioni del prezzo.
Se l`importo delle variazioni supera il sesto del prezzo
complessivo convenuto, l`appaltatore può recedere dal contratto
e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può
recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo
indennizzo.
Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il
loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo
convenuto. L`appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori
lavori eseguiti, anche se il prezzo dell`opera era stato
determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le
variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano
notevoli modificazioni della natura dell`opera o dei quantitativi
nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per
l`esecuzione dell`opera medesima.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei
lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell`opera, si accerta che la sua esecuzione
non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a
regola d`arte, il committente può fissare un congruo termine
entro il quale l`appaltatore si deve conformare a tali
condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il
contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al
risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L`appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei
difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso
dell`opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 Onerosità o difficoltà dell`esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della
mano d`opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l`appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell`opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste
dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione
dell`appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665 Verifica e pagamento dell`opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di
verificare l`opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena
l`appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l`invito fattogli dall`appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero
non ne comunica il risultato entro un breve termine, l`opera si
considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell`opera,
questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla
verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l`appaltatore ha
diritto al pagamento del corrispettivo quando l`opera è
accettata dal committente (att. 181).
Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole
partite. In tal caso l`appaltatore può domandare il pagamento in
proporzione dell`opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l`accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici
acconti (att. 181).
Art. 1667 Difformità e vizi dell`opera
L`appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell`opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha
accettato l`opera e le difformità o i vizi erano da lui
conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non
siano stati in mala fede taciuti dall`appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare
all`appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni
dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l`appaltatore ha
riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L`azione contro l`appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell`opera. Il committente convenuto per il
pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le
difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni
dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna (att. 181).
Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell`opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano
eliminati a spese dell`appaltatore, oppure che il prezzo sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel
caso di colpa dell`appaltatore (1223).
Se però le difformità o i vizi dell`opera sono tali da renderla
del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può
chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate
per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni
dal compimento, l`opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l`appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché
sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla
denunzia.
Art. 1670 Responsabilità lei subappaltatori
L`appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei
subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi
la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto (16603), anche se è
stata iniziata l`esecuzione dell`opera o la prestazione del
servizio, purché tenga indenne l`appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372,
2227).
Art. 1672 Impossibilità di esecuzione dell`opera
Se il contratto si scioglie perché l`esecuzione dell`opera è
divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte
dell`opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in
proporzione del prezzo pattuito per l`opera intera.
Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l`opera
perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente
o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il
perimento o il deterioramento e a carico dell`appaltatore,
qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal
committente, il perimento o il deterioramento dell`opera è a suo
carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il
resto è a carico dell`appaltatore.
Art. 1674 Morte dell`appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte
dell`appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona
sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può
sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell`appaltatore non
danno affidamento per la buona esecuzione dell`opera o del
servizio.
Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell`appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte
dell`appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il
valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a
rimborsare le spese sostenute per l`esecuzione del rimanente, ma
solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli
sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una
congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di
esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell`ingegno
(2578).
Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell`appaltatore verso il
committente
Coloro che, alle dipendenze dell`appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l`opera o per prestare il servizio possono
proporre azione diretta contro il committente per conseguire
quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l`appaltatore nel tempo in cui essi
propongono la domanda (2900).
Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l`appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi
che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di
questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione
(1559 e seguenti).
CAPO VIII Del trasporto
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e
seguenti) da un luogo a un altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano
servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono
obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano
compatibili con i mezzi ordinari dell`impresa, secondo le
condizioni generali stabilite o autorizzate nell`atto di
concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l`ordine delle richieste; in
caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella
di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il
vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a
chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali,
qualunque deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla
clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni
generali (1339, 1419).
Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti
per via d`acqua o per via d`aria e a quelli ferroviari e postali,
in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle
leggi speciali.
SEZIONE II Del trasporto di persone
Art. 1681 Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l`inadempimento
nell`esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore
risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore
durante il viaggio e della perdita o dell`avaria delle cose che
il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del
vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di
trasporto gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell`ambito del
proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l`interruzione del viaggio
si determina in ragione dell`intero percorso.
SEZIONE III Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al
vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del
destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la
quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri
estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l`esecuzione del trasporto occorrono particolari
documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all`atto in cui
consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall`omissione o
dall`inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o
irregolarità dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera
di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le
indicazioni enunciate nell`articolo precedente e le condizioni
convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un
duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione
o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una
ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera
di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con
la clausola ìall`ordine (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la
restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un
destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche
disporre diversamente, salvo l`obbligo di rimborsare le spese e
di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato
della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente
non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non
esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare
le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal
vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento
in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell`esecuzione del trasporto
Se l`inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o
soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore,
questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente,
provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni
al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore
può depositare le cose a norma dell`art. 1514 (att. 77), o se
sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma
dell`art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente
del deposito o della vendita (att. 83).
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è
stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in
proporzione del percorso compiuto, salvo che l`interruzione del
trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da
caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177)
del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità
indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il
vettore deve dargli prontamente avviso dell`arrivo delle cose
trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il
vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è
determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore
spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute
arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal
contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti
dal trasporto (2761) e degli assegni da cui le cose trasportate
sono gravate. Nel caso in cui l`ammontare del}e somme dovute sia
controverso, il destinatario deve depositare la differenza
contestata presso un istituto di credito (att. 251).
Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a
chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve
domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le
disposizioni dell`art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l`esecuzione di questa,
ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate,
il vettore può depositarle a norma dell`art. 1514 o, se sono
soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma
dell`art. 1515 per conto dell`avente diritto. Il vettore deve
informare prontamente il mittente del deposito o della vendita
(att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all`ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della
lettera di vettura all`ordine o la ricevuta di carico all`ordine,
i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si
trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).
In tal caso il vettore è esonerato dall`obbligo di dare avviso
dell`arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato
un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l`indicazione
risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta
di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all`ordine o
della ricevuta di carico all`ordine, deve restituire il titolo al
vettore all`atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la
cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è
responsabile verso il mittente dell`importo degli assegni dovuti
al medesimo e non può rivolgersi a quest`ultimo per il pagamento
dei propri crediti, salva l`azione verso il destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell`avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a
quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la
perdita o l`avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o
dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto
del mittente o da quello del destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si
presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d`imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso
fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle
condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e
seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette
durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il
vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo
naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la
diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle
cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla
misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo
della riconsegna (15153).
Art. 1697 Accertamento della perdita e dell`avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima
della riconsegna, l`identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l`avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le
spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l`avaria si
accertano nei modi stabiliti dall`art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione dell`azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento
di quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni
derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del
vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria
non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in
quest`ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non
oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate,
oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza
farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino
al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il
trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno
spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori
successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido
(1292 e seguenti) per l`esecuzione del contratto dal luogo
originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può
agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o
cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel
percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento
integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i
vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori
che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella
lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da
trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza
di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono
stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell`ultimo vettore
L`ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la
riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di
trasporto e per l`esercizio del privilegio sulle cose trasportate
(2761).
Se egli omette tale riscossione o l`esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute,
salva l`azione contro il destinatario.
CAPO IX Del mandato
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, n. 204, Leggi Speciali sul
Commercio).
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell`altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome
del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo
II di questo libro (1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,
anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti
di credito derivanti dall`esecuzione del manda, salvo che ciò
possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i
diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona
fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il
mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d`inadempimento, si osservano le norme relative all`esecuzione
dell`obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att.
183).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni
sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha
acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o
di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa
(2704) anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni
immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia
anteriore al pignoramento la trascrizione dell`atto di
ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo
(2915; att. 183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono
l`ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se
non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
¤ 1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1)
con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il
mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione
del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L`atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se
il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo
stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell`eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante
l`esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla
natura dell`affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il
mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i
limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod.
Proc. Civ. 263 e seguenti).
La dispensa preventiva dall`obbligo di rendiconto non ha effetto
nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per
colpa grave (1229).
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali
(1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna
o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome non risponde verso il mandante dell`adempimento
delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha
contrattato, tranne il caso che l`insolvenza di queste gli fosse
o dovesse essergli nota all`atto della conclusione del contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è
accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l`affare (2203).
In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione,
deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a
risarcire i danni derivanti dall`omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi
sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell`esecuzione del mandato, sostituisce altri
a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia
necessario per la natura dell`incarico, risponde dell`operato
della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare
la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa
nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al
sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita
dal mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli
sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di
quest`ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle
cose a norma dell`art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli
deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il
mandatario non accetta l`incarico conferitogli dal mandante,
sempre che tale incarico rientri nell`attività professionale del
mandatario.
¤ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari per l`esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l`esecuzione del mandato e per
l`adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha
contratte in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con
gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e
deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha
subiti a causa dell`incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari
sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e
sui creditori di questo (2761).
¤ 3 Dell`estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell`affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l`interdizione o l`inabilitazione (414 e
seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che
ha per oggetto il compimento di atti relativi all`esercizio di
un`impresa non si estingue, se l`esercizio dell`impresa è
continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi
(att. 184).
Art. 1723 Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l`irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una
giusta causa.
Il mandato conferito anche nell`interesse del mandatario o di
terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che
sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca
(2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta
incapacità (1425) del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il
compimento di questo da parte del mandante importano revoca del
mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati
comunicati al mandatario (1334 e seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato
o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i
danni (1223 e seguenti), se è fatta prima della scadenza del
termine o del compimento dell`affare, salvo che ricorra una
giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e
per un affare d`interesse comune, la revoca non ha effetto
qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una
giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve
risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è
a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta
causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un
congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo
tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso
d`impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità
sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato
l`esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta
incapacità (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero
colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del
mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere
intanto nell`interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle
circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere
l`estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o
dei suoi eredi (1396).
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa
di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE II Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha
per oggetto l`acquisto o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di
pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie
l`operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il
divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il
committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il
diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano
dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve
indicare al committente la persona del contraente e il termine
concesso; altrimenti l`operazione si considera fatta senza
dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non
è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo
in cui è compiuto l`affare. In mancanza di usi provvede il
giudice secondo equità.
Art. 1734 Revoca della commissione
Il committente può revocare l`ordine di concludere l`affare fino
a che il commissionario non l`abbia concluso. In tal caso spetta
al commissionario una parte della provvigione, che si determina
tenendo conto delle spese sostenute e dell`opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o
merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal
terzo comma dell`art. 1515, se il committente non ha diversamente
disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le
cose che deve comperare, o può acquistare per se le cose che
deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla
provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il
commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo
inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie
l`operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal
committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve
comprare non può praticare un prezzo superiore a quello
corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal
committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto
allo ìstar del credere risponde nei confronti del
committente per l`esecuzione dell`affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso
o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l`affare.
In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
SEZIONE III Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col
quale lo spedizioniere assume l`obbligo di concludere, in nome
proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto
(1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di
trasporto col vettore, il mittente può revocare l`ordine di
spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l`attività prestata
(1725).
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto
della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni
del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore
interesse del medesimo (1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi
contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere
all`assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo
spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo
patto contrario.
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per
l`esecuzione dell`incarico si determina, in mancanza di
convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza,
secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761,
2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie
eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei
documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi
siano stati preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume
l`esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e
i diritti del vettore (1683 e seguenti).
CAPO X Del contratto di agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l`incarico
di promuovere, per conto dell`altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall`altra una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall`art 1,
Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l`agente
può assumere l`incarico di trattare nella stessa zona e per lo
stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro
(1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L`agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.
Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell`agente
Le dichiarazioni che riguardano l`esecuzione del contratto
concluso per il tramite dell`agente e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali sono validamente fatti all`agente.
L`agente può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ.
670 e seguenti) nell`interesse del preponente e presentare i
reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti
spettanti a quest`ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell`agente
L`agente deve adempiere l`incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la
convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi
dalla natura del contratto di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell`agente
L`agente che non è in grado di eseguire l`incarico affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento del danno (1223).
Art. 1748 Diritti dell`agente ed obblighi del preponente
L`agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli
affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l`affare ha avuto
esecuzione parziale, la provvigione spetta all`agente in
proporzione della parte eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi
direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella
zona riservata all`agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L`agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche
dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto
soprattutto dell`attività da lui svolta.
L`agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell`agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all`agente le informazioni necessarie all`esecuzione del
contratto; in particolare avvertire l`agente, entro un termine
ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni
commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l`agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l`agente, entro un termine ragionevole,
dell`accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un
affare procuratogli.
Il preponente consegna all`agente un estratto conto delle
provvigioni dovute al più tardi l`ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state
acquisite. L`estratto conto indica gli elementi essenziali in
base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all`agente.
L`agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili,
necessarie per verificare l`importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall`art. 2,
Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio
1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione spetta all`agente anche per affari che non hanno
avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o
in parte, esecuzione al contratto, l`agente ha diritto, per la
parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura
determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza,
dal giudice secondo equità (2751).
Art. 1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad
essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del
termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso
all`altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un
mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il
secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a
quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno
e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore
durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore
a quello posto a carico dell`agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di
preavviso deve coincidere con l`ultimo giorno del mese di
calendario.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 3 Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo
dell`art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il
contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto (1373), dandone preavviso
all`altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli
usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di
una corrispondente indennità".
Art. 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto
All`atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all`agente un`indennità se ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
l`agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che
l`agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L`indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un`inadempienza
imputabile all`agente la quale, per la sua gravità, non consenta
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l`agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
circostanze attribuibili all`agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente
chiesta la prosecuzione dell`attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l`agente cede
ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto d`agenzia.
L`importo dell`indennità non può superare una cifra equivalente
ad un`indennità annua calcolata sulla base della media annuale
delle retribuzioni riscosse dall`agente negli ultimi cinque anni
e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del
periodo in questione.
La concessione dell`indennità non priva comunque l`agente del
diritto all`eventuale risarcimento dei danni.
L`agente decade dal diritto all`indennità prevista dal presente
articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto, omette di comunicare al preponente l`intenzione di far
valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a
svantaggio dell`agente.
NOTA Articolo così sostituito dall`art. 4 Decr. Lgs 10 settembre
1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo
dell`art. 1751: "Art. 1751 - Indennità per lo scioglimento
del contratto -
All`atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato,
il preponente è tenuto a corrispondere all`agente un`indennità
proporzionale all`ammontare delle provvigioni liquidategli nel
corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi
economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in
mancanza, dal giudice secondo equità (2120, 2751 bis n. 3, 2948
n. 5).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l`agente ha diritto di
ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente (2123).
L`indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto
per invalidità permanente e totale dell`agente.
Nel caso di morte dell`agente l`indennità spetta agli eredi
(2122).
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell`agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi
per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua
durata non può eccedere i due anni successivi all`estinzione del
contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall`art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991,
n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell`ipotesi
in cui all`agente è conferita dal preponente la rappresentanza
per la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti
di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme
corporative) o dagli usi e in quanto siano compatibili con la
natura dell`attività assicurativa (1903).
CAPO XI Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E` mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse
da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti
(2950), se l`affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve
gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe
professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo
equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso
delle spese nei confronti della persona per incarico della quale
sono state eseguite anche se l`affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la
condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto
alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione
(1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il
contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e
seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d`invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l`affare è concluso per l`intervento di più mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui
note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell`affare, che
possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell`autenticità della sottoscrizione
delle scritture e dell`ultima girata dei titoli trasmessi per il
suo tramite (2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione
(1522), finché sussista la possibilità di controversia
sull`identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli
negoziati, con l`indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi
essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e
rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni
annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla (1388) negli atti relativi all`esecuzione del
contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell`altro
risponde dell`esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha
eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato
(1203 e seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato
si manifesta all`altra parte o è nominato dal mediatore,
ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l`altro,
ferma restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936
e seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall`art. 1760
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 10.000 a lire l.000.000 (c.p. 26).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla
professione fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua
attività nell`interesse di persona notoriamente insolvente o
della quale conosce lo stato d`incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII Del deposito
SEZIONE I Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall`altra
una cosa mobile con l`obbligo di custodirla e di restituirla in
natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità
professionale del depositario o da altre circostanze si debba
desumere una diversa volontà delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon
padre di famiglia (1176, 2051).
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è
valutata con minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della
cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti
illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la
restituzione della cosa finché questa si trova presso il
depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che
sia stato rivolto a vantaggio di quest`ultimo (2041 e seguente).
Art. 1770 Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla
in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può
esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto,
dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la
richiede, salvo che sia convenuto un termine nell`interesse del
depositario (1184, 2930).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il
depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine
nell`interesse del depositante (1184). Anche se non è stato
convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un
termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralità di depositanti e di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano
circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità
stabilite dall`autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono
più eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere
la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi
deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell`interesse di un terzo e
questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua
adesione (1411), il depositario non può liberarsi restituendo la
cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi
nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che
egli abbia percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi dell`erede del depositario
L`erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la
cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato
soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è
stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto
dell`alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla
persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere
che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della
cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto
pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al
depositante, e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc.
Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586).
In questo caso egli può anche liberarsi dall`obbligo di
restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal
giudice, a spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli
è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve
denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante
decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata
notificata opposizione (2906).
Art. 1779 Cosa propria del depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che
la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa
alcun diritto (1253 e seguenti).
Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in
conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato
dall`obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma
deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare
immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la
detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza
del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei
diritti spettanti a quest`ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle
spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle
perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito
(1802, 2761).
Art. 1782 Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre
cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene,
questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne
altrettante della stessa specie e qualità (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme
relative al mutuo (1813 e seguenti).
SEZIONE II Del deposito in albergo
Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in
albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente
dispone dell`alloggio;
2) le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o
un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell`albergo,
durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone
dell`alloggio;
3) le cose di cui l`albergatore, un membro della sua famiglia o
un suo ausiliario assumono la custodia sia nell`albergo, sia
fuori dell`albergo, durante un periodo di tempo ragionevole,
precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone
dell`alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al
valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino
all`equivalente di cento volte il prezzo di locazione
dell`alloggio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi
dell`albergatore
La responsabilità dell`albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
l`obbligo di accettare.
L`albergatore ha l`obbligo di accettare le carte-valori, il
danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di
riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che,
tenuto conto dell`importanza e delle condizioni di gestione
dell`albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L`albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia
contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilità
L`albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l`accompagnano, che sono al suo
servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell`albergatore
L`albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il
limite previsto dall`ultimo comma dell`art. 1783, quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose
portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei
membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall`art. 1785-bis, il cliente non potrà
valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto
all`albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a
limitare preventivamente la responsabilità dell`albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai
veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori
di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli,
stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e
simili.
SEZIONE III Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787 Responsabilità dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle
merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o
l`avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci
ovvero da vizi di esse o dell`imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d`ispezionare le merci depositate e di
ritirare i campioni d`uso.
Art. 1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono
procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del
contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il
deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato,
quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso
quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si
osservano le modalità stabilite dall`art. 1515 (att. 83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta
ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli
aventi diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono
rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il
domicilio (43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri
estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa
è stata assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono
ripetute le indicazioni richieste dall`articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da
un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome
del depositante o di un terzo da questo designato, e sono
trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante
girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha
diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli
ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose
depositate siano divise in più partite e che per ogni partita
gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di
pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle
cose depositate (2784 e seguenti).
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla
riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni
indicate dall`art. 1795; egli può valersi della facoltà
concessa dall`art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve
indicare l`ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché
la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve
essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal
giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l`ammontare del
credito vincola, a favore del possessore di buona fede (1147),
tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al
titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia
pagato una somma non dovuta, l`azione di rivalsa nei confronti
del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota
di pegno.
Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose
depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono
costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la
somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta
di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito
può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i
magazzini generali una somma proporzionale all`ammontare del
debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci
ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno
insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto
alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge
cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità
dell`art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota
di pegno è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e
può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto
giorni dalla scadenza (1515; att. 83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il
girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l`azione di regresso contro i giranti
sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal
giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall`azione di regresso
contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se,
entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita
delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l`azione contro i giranti della fede di
deposito e contro il debitore. Quest`azione si prescrive in tre
anni (2934 e seguenti)
CAPO XIII Del sequestro convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più
persone affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di
cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché
la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la
controversia sarà definita (1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono
determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le
disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e alienazione dell`oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è
soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento
delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle,
dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l`obbligo
di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del
mandato (1703 e seguenti).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata
superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non
può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti
motivi.
Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di
ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per
l`amministrazione della cosa (2761).
CAPO XIV Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna
all`altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per
un tempo o per un uso determinato, con l`obbligo di restituire la
stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può
servirsene che per l`uso determinato dal contratto o dalla natura
della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il
consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante
può chiedere l`immediata restituzione della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso
fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa
propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito
la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un
tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile
della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora
non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l`avesse
impiegata per l`uso diverso o l`avesse restituita a tempo debito
(1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo
perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per
causa a lui non imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell`uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell`uso per cui è
stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non
risponde del deterioramento.
Art. 1808 Spese per l`uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se
queste erano necessarie e urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa
alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine,
quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario
abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e
impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la
restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall`uso
a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a
restituirla non appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato
convenuto un termine, può esigere dagli eredi l`immediata
restituzione della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne
serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora,
conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il
comodatario.
CAPO XV Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all`altra
una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e
l`altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità (1782).
Art. 1814 Trasferimento della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione
degli interessi si osservano le disposizioni dell`art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti),
la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella
misura legale (1284, 1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di
entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore
del mutuatario (1184).
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è
stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà,
il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione
è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non
imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore,
avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si
doveva
eseguire.
Art. 1819 Restituzione rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate
e il mutuatario non adempie l`obbligo del pagamento anche di una
sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze,
l`immediata restituzione dell`intero.
Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l`obbligo del pagamento degli
interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto
(1453 e seguenti).
Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per
i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli
ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel
caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il
mutuatario.
Art. 1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare
l`adempimento della sua obbligazione, se le condizioni
patrimoniali dell`altro contraente sono divenute tali da rendere
notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte
idonee garanzie (1461).
CAPO XVI Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano
ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche
rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla
chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e
richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa
di un nuovo conto e il contratto s`intende rinnovato a tempo
indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono
suscettibili di compensazione (1243 e seguenti).
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e
seguenti), s`intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle
rispettive imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal
contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale
(1282, 1284).
Art. 1826 Spese e diritti di commissione
L`esistenza del conto corrente non esclude i diritti di
commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno
luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo
convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti dell`inclusione nel conto
L`inclusione di un credito nel conto corrente non esclude
l`esercizio delle azioni ed eccezioni relative all`atto da cui il
credito deriva.
Se l`atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425
e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e
seguenti), la relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale
(1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale
(1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi della
garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del
conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un
coobbligato solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l`inclusione nel
conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la
clausola ìsalvo incasso. In tal caso, se il credito non è
soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la
riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando
nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare
la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato
le azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato
l`eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l`altro
correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni
del creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle
fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del
pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle
scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al
termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del conto
L`estratto conto trasmesso da un correntista all`altro s`intende
approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello
usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo
secondo le circostanze.
L`approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo
per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per
duplicazioni. L`impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di
ricezione dell`estratto conto relativo alla liquidazione di
chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone
preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d`interdizione, d`inabilitazione (414 e seguenti),
d`insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o
gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l`inclusione nel conto di
nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che
alla scadenza del periodo stabilito dall`art. 1831.
CAPO XVII Dei contratti bancari
SEZIONE I Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne
acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa
specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto
ovvero a richiesta del depositante, con l`osservanza del periodo
di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono
alla sede della banca presso la quale si e costituito il
rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i
versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall`impiegato della banca
che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti
tra banca e depositante.
E` nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che
senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del
possessore è liberata, anche se questi non è il depositante
(1777,1992, 2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di
deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una
determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,
verificare i sorteggi per l`attribuzione di premi o per il
rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del
depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti
inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate
al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di
decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione
(2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al
depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi
all`uopo occorrenti. In mancanza d`istruzioni, i diritti di
opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo
di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla
convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese
necessarie da essa fatte.
E` nullo il patto col quale si esonera la banca dall`osservare,
nell`amministrazione dei titoli, l`ordinaria diligenza (1176,
1229).
SEZIONE II Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca
risponde (1176) verso l`utente per l`idoneità e la custodia dei
locali e per l`integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l`apertura di essa e
consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo
diversa pattuizione.
In caso di morte dell`intestatario o di uno degli intestatari, la
banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire
l`apertura della cassetta se non con l`accordo di tutti gli
aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall`autorità
giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione
all`intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima,
può chiedere al pretore l`autorizzazione ad aprire la cassetta.
L`intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
L`apertura si esegue con l`assistenza di un notaio all`uopo
designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la
conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita
di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto
e dovuto alla banca per canoni e spese.
SEZIONE III Dell`apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione
L`apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca
si obbliga a tenere a disposizione dell`altra parte una somma di
danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l`accreditato può utilizzare in
più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono
presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l`apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e
seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e
seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto
per il solo fatto che l`accreditato cessa di essere debitore
della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un
supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461,
1850, 1867, 1877, 2743). Se l`accreditato non ottempera alla
richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al
diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l`utilizzazione del credito,
ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni
per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi
accessori.
Se l`apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine
stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di
quindici giorni.
SEZIONE IV Dell`anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell`anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e
seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in
pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse
sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato
per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891)
all`assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura,
il valore o l`ubicazione di esse, l`assicurazione risponde alle
cautele d`uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso
delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli,
salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può
ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo
rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme
spettanti alla banca secondo la disposizione dell`articolo
precedente, salvo che il credito residuo risulti
insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo
rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può
chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini
d`uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla
vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il
debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere
alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell`art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non
soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di
danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i
quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la
banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei
titoli che eccedono l`ammontare dei crediti garantiti.
L`eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o
dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
SEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l`apertura di credito o altre operazioni
bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può
disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo
credito, salva l`osservanza del termine di preavviso
eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più
conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi
si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e
seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con
facoltà per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o
debitori in solido dei saldi del conto (1292 e seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l`operazione regolata in conto corrente e a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza,
entro quindici giorni.
Art. 1856 Esecuzione d`incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti)
per l`esecuzione d`incarichi ricevuti dal correntista o da altro
cliente.
Se l`incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono
filiali della banca, questa può incaricare dell`esecuzione
un`altra banca o un suo corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme
degli artt. 1826, 1829 e 1832.
SEZIONE VI Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell`interesse, anticipa al cliente l`importo di un credito verso
terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine,
del credito stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno
bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato
pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il
diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione
della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di
clausole ìsenza accettazione.
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo
stesso privilegio del mandatario finché il titolo
rappresentativo è in suo possesso (2761).
CAPO XVIII Della rendita perpetua
Art. 1861 Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all`altra
il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948)
di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose
fungibili, quale corrispettivo dell`alienazione di un immobile o
della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere
dell`alienazione gratuita di un immobile o della cessione
gratuita di un capitale (793).
Art. 1862 Norme applicabili
L`alienazione dell`immobile, se fatta a titolo oneroso, è
soggetta alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).
L`alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta
alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).
Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E` fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un
immobile. E` semplice quella costituita mediante cessione di un
capitale.
Art. 1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808)
sopra un immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.
Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore,
nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa
eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo
termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita
semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto
senza averne dato preavviso al beneficiario.
Il termine di preavviso non può eccedere l`anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei
limiti sopra stabiliti.
Art. 1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si
effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla
capitalizzazione della rendita annua sulla base dell`interesse
legale (1284).
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867 Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al
riscatto:
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita
(1219);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se,
venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di
uguale sicurezza (1461,1844, 1850);
3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e
seguenti) o di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui è
garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d`insolvenza
del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui
era garantita la rendita, l`acquirente se ne sia assunto il
debito (1273) o si dichiari pronto ad assumerlo.
Art. 1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si
applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a
qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Art. 1870 Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che
debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie
spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento
(2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (att. 186).
Art. 1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite
emesse dallo Stato.
CAPO XIX Della rendita vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo
oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o
mediante cessione di capitale (1350).
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione
(769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo
caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti
(602 e seguenti, 782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita
del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più
persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte
spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri,
salvo patto contrario (674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e
seguenti), quantunque importi per questo una liberalità, non
richiede le forme stabilite per la donazione (782 e seguenti,
809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e
costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del
contratto, aveva già cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso
può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se
il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite
(1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il
creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non
può domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma
può far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti,
670 e seguenti) i beni del suo debitore affinché col ricavato
della vendita si faccia l`impiego di una somma sufficiente ad
assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi
Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può
liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso
del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità
pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il
quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua
prestazione (1469).
Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al
creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui
sulla vita del quale e costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate,
ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si
può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a
sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del
bisogno alimentare del creditore (433).
CAPO XX Dell`assicurazione
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L`assicurazione è il contratto col quale l`assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l`assicurato, entro
i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un
evento attinente alla vita umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L`impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un
istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con
l`osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente
capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546
e seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono
disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è
regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti,
446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali.
In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all`assicuratore rimane ferma (1329)
per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando
occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della
consegna o della spedizione della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto
(2725).
L`assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza
di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L`assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a
spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal
caso può esigere la presentazione o la restituzione
dell`originale (att. 187).
Art. 1889 Polizze all`ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all`ordine o al portatore, il
suo trasferimento importa trasferimento del credito verso
l`assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l`assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave
adempie la prestazione nei confronti del giratario o del
portatore della polizza, anche se questi non è l`assicurato
(1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza
all`ordine, si applicano le disposizioni relative
all`ammortamento dei titoli all`ordine (2016 e seguenti; att.
187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l`assicurazione in nome altrui senza
averne il potere, l`interessato può ratificare il contratto
anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031
seguente).
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l`assicuratore ha
avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all`assicuratore i premi del periodo in corso nel
momento in cui l`assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto
della ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta
Se l`assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di
chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti
dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall`assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all`assicurato, e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli
valere senza espresso consenso dell`assicurato medesimo.
All`assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono
opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all`assicuratore e delle spese
del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall`assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione (2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa
grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative
a circostanze tali che l`assicuratore non avrebbe dato il suo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento
(1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con
dolo o con colpa grave.
L`assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d`impugnare
il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l`inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al
contraente di volere esercitare l`impugnazione.
L`assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l`annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine
indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la
somma assicurata.
Se l`assicurazione riguarda più persone o più cose, il
contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle
quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
(1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa
grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di
annullamento del contratto, ma l`assicuratore può recedere dal
contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all`assicurato
nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l`inesattezza della
dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l`inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall`assicuratore, o
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la
somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il
premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse
conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno
conoscenza dell`inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell`assicuratore le
disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895 Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai
esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del
contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l`assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di
esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma
l`assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la
cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga
altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento della comunicazione o della
conoscenza (1335) sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell`assicurazione debbano avere inizio in un
momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio
cessi nell`intervallo, l`assicuratore ha diritto al solo rimborso
delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all`assicuratore mutamenti che
producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata
conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe
portato alla stipulazione di un premio minore, l`assicuratore, a
decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due
mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese
(1932; att. 187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l`obbligo di dare immediato avviso
all`assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall`assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l`assicuratore non avrebbe consentito l`assicurazione
o l`avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).
L`assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione
per iscritto all`assicurato entro un mese (2964) dal giorno in
cui ha ricevuto l`avviso o ha avuto in altro modo conoscenza
(1335) dell`aggravamento del rischio.
Il recesso dell`assicuratore ha effetto immediato se
l`aggravamento è tale che l`assicuratore non avrebbe consentito
l`assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se
l`aggravamento del rischio è tale che per l`assicurazione
sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all`assicuratore i premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la
dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini
per la comunicazione e per l`efficacia del recesso,
l`assicuratore non risponde qualora l`aggravamento del rischio
sia tale che egli non avrebbe consentito l`assicurazione se il
nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;
altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato
fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del
contratto stesso (1932; att. 187).
Art. 1899 Durata dell`assicurazione
L`assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno
della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell`ultimo
giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa
supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante
patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con
preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante
raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte,
ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a
due anni (1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave
dell`assicurato o dei dipendenti
L`assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo
o da colpa grave del contraente, dell`assicurato o del
beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L`assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o
da colpa grave delle persone del fatto delle quali l`assicurato
deve rispondere (2047 e seguenti).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i
sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell`assicurato o
del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela degli interessi comuni all`assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l`assicurazione resta sospesa fino alle
ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è
da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l`assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro
del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è
risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l`assicuratore, nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono
scaduti, non agisce per la riscossione; l`assicuratore ha diritto
soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente
norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e
seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta
amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese
assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di
assicurazione. Il contratto continua con l`impresa assicuratrice
che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese
preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le
leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell`impresa
assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi
e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò
che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati
(att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione
possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la
risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti
nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla
legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio
in nome dell`assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli
atti compiuti nell`esecuzione del loro mandato, davanti
l`autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l`agenzia presso
la quale e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod.
Proc. Civ. 77).
SEZIONE II Dell`assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse all`assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e
seguenti) se, nel momento in cui l`assicurazione deve avere
inizio, non esiste un interesse dell`assicurato al risarcimento
del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L`assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti
stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall`assicurato in
conseguenza del sinistro.
L`assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e
espressamente obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l`assicuratore non risponde dei danni
prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli
sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l`assicuratore, salvo patto
contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a
suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l`assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l`assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell`accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o
danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del
sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al
tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata
per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose
assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell`assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina
in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo
della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L`assicurazione per una somma che eccede il valore reale della
cosa assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato
dolo da parte dell`assicurato; l`assicuratore, se è in buona
fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha
effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa
assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l`avvenire
una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l`assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l`assicurato omette dolosamente di dare l`avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l`indennità.
Nel caso di sinistro, l`assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell`art. 1913, indicando a ciascuno il nome
degli altri. L`assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l`indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le
somme complessivamente riscosse non superino l`ammontare del
danno.
L`assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli
altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle
indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un
assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli
altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l`assicurazione di rischi
relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per
quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento
dell`indennità assicurata soltanto in proporzione della
rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da
tutti gli assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l`assicuratore non è obbligato per i
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da
insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all`assicuratore in caso di sinistro
L`assicurato deve dare avviso del sinistro all`assicuratore o
all`agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l`assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l`avviso,
se l`assicuratore o l`agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di
salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l`avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L`assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno (1227).
Le spese fatte a questo scopo dall`assicurato sono a carico
dell`assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto
a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il
loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma
assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che
l`assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente (att. 187).
L`assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati
alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall`assicurato per
evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi
che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).
L`intervento dell`assicuratore per il salvataggio delle cose
assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi
diritti.
L`assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto
dall`assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione
del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell`obbligo di avviso o di salvataggio
L`assicurato che dolosamente non adempie l`obbligo dell`avviso o
del salvataggio perde il diritto all`indennità.
Se l`assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l`assicuratore ha diritto di ridurre l`indennità in ragione del
pregiudizio sofferto (att. 187).
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell`assicuratore
L`assicuratore che ha pagato l`indennità è surrogato (1203),
fino alla concorrenza dell`ammontare di essa, nei diritti
dell`assicurato verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno
è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri
parenti o a affini dell`assicurato stabilmente con lui conviventi
o da domestici.
L`assicurato è responsabile verso l`assicuratore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le
disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il
non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è
ammessa la surrogazione, il coniuge dell`assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell`assicurazione della responsabilità civile l`assicuratore e
obbligato a tenere indenne l`assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell`assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i
danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L`assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all`assicurato,
di pagare direttamente al terzo danneggiato l`indennità dovuta,
ed e obbligato al pagamento diretto se l`assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all`azione del danneggiato
contro l`assicurato sono a carico dell`assicuratore nei limiti
del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato,
le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato
in proporzione del rispettivo interesse.
L`assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
l`assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate
L`alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento
del contratto di assicurazione.
L`assicurato, che non comunica all`assicuratore l`avvenuta
alienazione e all`acquirente l`esistenza del contratto di
assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono
posteriormente alla data dell`alienazione.
I diritti e gli obblighi dell`assicurato passano all`acquirente,
se questi, avuta notizia dell`esistenza del contratto di
assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio
successivo all`alienazione, non dichiara all`assicuratore,
mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
Spettano in tal caso all`assicuratore i premi relativi al periodo
di assicurazione in corso.
L`assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia dell`avvenuta alienazione, può recedere dal contratto
con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche
mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all`ordine (2008) o al portatore
(2003, 1889), nessuna notizia dell`alienazione deve essere data
all`assicuratore, e così quest`ultimo come l`acquirente non
possono recedere dal contratto.
SEZIONE III Dell`assicurazione sulla vita
Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L`assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su
quella di un terzo.
L`assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è
valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il
consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere
provato per iscritto (2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E` valida l`assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e
seguenti).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto
di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta
comunicata all`assicuratore, o per testamento (587 e seguente,
649); essa e efficace anche se il beneficiario è determinato
solo genericamente. Equivale a designazione l`attribuzione della
somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata
persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto
proprio ai vantaggi dell`assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con
le quali può essere fatta a norma dell`articolo precedente. La
revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del
contraente, né dopo che, verificatosi l`evento, il beneficiario
ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca,
questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al
contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del
contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere
comunicate per iscritto all`assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha
effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell`assicurato
(801).
Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di
liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti
dall`art. 800 (att. 188).
Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall`assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative
alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
(2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e
seguenti), all`imputazione (747) e alla riduzione (555 e
seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l`assicuratore può agire per l`esecuzione del contratto nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La
disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più
rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell`art.
1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole
rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di
tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di
venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto
(1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti
all`assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il
riscatto dell`assicurazione o per la riduzione della somma
assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto
e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che
l`assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale
sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell`assicurazione.
Art. 1926 Cambiamento di professione dell`assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell`assicurato non
fanno cessare gli effetti dell`assicurazione, qualora non
aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito al tempo del contratto, l`assicuratore non avrebbe
consentito l`assicurazione (1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato
di cose fosse esistito al tempo del contratto, l`assicuratore
avrebbe consentito l`assicurazione per un premio più elevato, il
pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del
minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato
stabilito.
Se l`assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti
all`assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare
se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre
la somma assicurata o elevare il premio.
Se l`assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in
uno dei due sensi su indicati, l`assicurato, entro quindici
giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la
proposta.
Se l`assicurato dichiara di non accettare, il contratto e
risoluto, salvo il diritto dell`assicuratore al premio relativo
al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto
dell`assicurato al riscatto. Il silenzio dell`assicurato vale
come adesione alla proposta dell`assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti
possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell`assicurato
In caso di suicidio dell`assicurato, avvenuto prima che siano
decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l`assicuratore
non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto
contrario.
L`assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata
sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901),
non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e
cessata.
SEZIONE IV Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di
rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti
generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi
possono essere provati secondo le regole generali (2697 e
seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra
l`assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle
leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli
assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta
amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato,
il riassicuratore deve pagare integralmente l`indennità dovuta
al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri
crediti (1241 e seguenti; att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell`impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla
fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti
relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di
diritto (1241 e seguenti; att. 187).
SEZIONE V Disposizioni finali
Art. 1932 Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898,
1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma,
1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono
essere derogate se non in senso più favorevole all`assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all`assicurato
sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di
legge (1339, 1419).
CAPO XXI Del giuoco e della scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di
scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non
proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia
spontaneamente pagato dopo l`esito di un giuoco o di una
scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La
ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace
(414 e seguente, 1191).
Art. 1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell`articolo
precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono
parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse
di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora
ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano
state legalmente autorizzate.
CAPO XXII Della fideiussione
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E` fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il
creditore, garantisce l`adempimento di un`obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha
conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un`obbligazione
condizionale o futura (1353), con la previsione in quest`ultimo
caso dell`importo massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall`art. 10 della Lelle 17 febbraio
1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l`obbligazione
principale (1255), salvo che sia prestata per un`obbligazione
assunta da un incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore
principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore,
né può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni
meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più
onerose è valida nei limiti dell`obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli
accessori del debito principale, nonché alle spese per la
denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore
principale e alle spese successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve
presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a
garantire l`obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio
nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione
si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un
altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla
persona voluta dal creditore.
SEZIONE II Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia
tenuto a pagare prima dell`esclusione del debitore principale. In
tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e
intenda valersi del beneficio dell`escussione, deve indicare i
beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le
spese necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le
eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva
quella derivante dall`incapacità (1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di
esse e obbligata per l`intero debito, salvo che sia stato
pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni
fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell`intero debito
può esigere che il creditore riduca l`azione alla parte da lui
dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro
ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato
per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non
risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il
creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti
i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati
perché incapaci.
SEZIONE III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti
che il creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore
principale, benché questi non fosse consapevole della prestata
fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che
il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore
principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle
somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale
produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284),
il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale
(1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso
del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato
rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il
fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro
ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se,
per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore
ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore
principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto
opporre al creditore principale all`atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l`azione per la
ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il
debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in
mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il
soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei
casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla
fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del
termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l`obbligazione principale
non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non
potersi estinguere prima di un tempo determinato.
SEZIONE IV Dei rapporti fra più fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato
ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva
porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la
disposizione del secondo comma dell`art. 1299 (1239).
SEZIONE V Dell`estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non
può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti
(1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e
seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un`obbligazione futura (1938) è liberato se
il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha
fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461,
1844, 1850, 1877).
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione.
(Comma aggiunto dall`art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154,
riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell`obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell`obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi
(2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha
espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine
dell`obbligazione principale.
In questo caso però l`istanza contro il debitore deve essere
proposta entro due mesi.
L`istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione
anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
CAPO XXIII Del mandato di credito
Art. 1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un`altra, che le ha conferito
l`incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto
proprio, quella che ha dato l`incarico risponde come fideiussore
di un debito futuro (1938).
Colui che ha accettato l`incarico non può rinunziarvi, ma chi
l`ha conferito può revocarlo, salvo l`obbligo di risarcire il
danno (1223) all`altra parte.
Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l`accettazione dell`incarico, le condizioni patrimoniali
di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito, colui che ha accettato l`incarico non può essere
costretto ad eseguirlo (1461).
Si applica inoltre la disposizione dell`art. 1956.
CAPO XXIV Dell`anticresi
Art. 1960 Nozione
L`anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si
obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del
credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti,
imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al capitale
(1194).
Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è
obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell`immobile
ricevuto in anticresi.
Egli ha l`obbligo di conservare, amministrare e coltivare il
fondo da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono
essere prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni
tempo, restituire l`immobile al debitore, purché non abbia
rinunziato a tale facoltà.
Art. 1962 Durata dell`anticresi
L`anticresi dura finché il creditore sia stato interamente
soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l`immobile
dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita
la durata.
In ogni caso l`anticresi non può avere una durata superiore a
dieci anni (att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al
termine suddetto.
Art. 1963 Divieto del patto commissorio
E` nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà
dell`immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento
del debito (2744).
Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell`art. 1448, è valido il patto col
quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli
interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in
ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso
dell`immobile (att. 192).
CAPO XXV Della transazione
Art. 1965 Nozione
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato
oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei
diritti che formano oggetto della lite (320, 493).
La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per
espressa disposizione di legge, sono sottratti alla
disponibilità delle parti (2113).
Art. 1967 Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il
disposto del n. 12 dell`art. 1350 (2725).
Art. 1968 Transazione sulla falsità di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e
seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal
tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art. 1969 Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto
relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia
tra le parti (1429).
Art. 1970 Lesione
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione
(1447 e seguenti).
Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua
pretesa, l`altra può chiedere l`annullamento della transazione
(1425 e seguenti).
Art. 1972 Transazione su un titolo nullo
E` nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto
illecito (1343 e seguenti), ancorché le parti abbiano trattato
della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta
relativamente a un titolo nullo, l`annullamento di essa può
chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del
titolo.
Art. 1973 Annullabilità per falsità di documenti
E` annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o
in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati
riconosciuti falsi.
Art. 1974 Annullabilità per cosa giudicata
E` pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale
le parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975 Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra
tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può
impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a
conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della
transazione, salvo che questi siano stati occultati dall`altra
parte.
La transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che un
affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si
prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non può
essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per
novazione (1230 e seguenti), salvo che il diritto alla
risoluzione sia stato espressamente stipulato (1453 e seguenti).
CAPO XXVI Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977 Nozione
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il
debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare
tutte o alcune sue attività e di ripartire tra loro il ricavato
in soddisfacimento dei loro crediti.
Art. 1978 Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di
nullità (1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le
disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari
L`amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere
patrimoniale relative ai beni medesimi (att. 193).
Art. 1980 Effetti della cessione
Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato
possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo
alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente
sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute (att.
193).
Art. 1981 Spese
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito
(1332) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione
e hanno il diritto di prelevarne l`importo sul ricavato di essa.
Art. 1982 Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in
proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione
(2741). Il residuo spetta al debitore (att. 193).
Art. 1983 Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il
rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno
se la gestione dura più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266;
att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto
anche al debitore.
Art. 1984 Liberazione del debitore
Se non vi è patto contrario, il debitore e liberato verso i
creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro
spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto
hanno ricevuto (att. 193).
Art. 1985 Recesso dal contratto
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del
capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o
che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal
giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att.
193).
Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo
dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte
notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato
passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le
regole generali (1453 e seguenti).
TITOLO IV DELLE PROMESSE UNILATERALI
Art. 1987 Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti
obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale e fatta dall`onere di provare (2697) il
rapporto fondamentale. L`esistenza di questo si presume fino a
prova contraria.
Art. 1989 Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a
favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa
e resa pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta
dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del
promittente cessa, qualora entro l`anno dalla promessa non gli
sia stato comunicato l`avveramento della situazione o il
compimento dell`azione prevista nella promessa.
Art. 1990 Revoca della promessa
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine
indicato dall`articolo precedente solo per giusta causa, purché
la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione
prevista nella promessa si è già verificata o se l`azione è
già stata compiuta.
Art. 1991 Cooperazione di più persone
Se l`azione e stata compiuta da più persone separatamente,
oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione
promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha
dato notizia al promittente.
TITOLO V DEI TITOLI Dl CREDITO
Vedere ancheLeggi Speciali, Titoli di credito.
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione
in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia
legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione
nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non e
il titolare del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che
sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle
che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di
capacità o di rappresentanza al momento dell`emissione, o dalla
mancanza delle condizioni necessarie per l`esercizio dell`azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni
fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori,
soltanto se, nell`acquistare il titolo, il possessore ha agito
intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di
credito (1147, 1153), in conformità delle norme che ne
disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione
(948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti
accessori che sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il
diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate,
il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante
trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav.
463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo
sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da
esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul
titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il
godimento dell`usufruttuario si estende ai premi e alle altre
utilità aleatorie prodotte dal titolo (981).
Il premio è investito a norma dell`art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non
si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal
titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti
dall`emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a
spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente
esclusa dall`emittente, i titoli nominativi possono essere
convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese
dell`intestatario che dimostri la propria identità e la propria
capacità a norma del secondo comma dell`art. 2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un
titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più
titoli di taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia
diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi
speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri
titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che
servono solo a identificare l`avente diritto alla prestazione, o
a consentire il trasferimento del diritto senza l`osservanza
delle forme proprie della cessione.
CAPO II Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del
possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna
del titolo (1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato all`esercizio
del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del
titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà di emissione
Il titolo di credito contenente l`obbligazione di pagare una
somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei
casi stabiliti dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo
alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha
diritto di ottenere dall`emittente un titolo equivalente, verso
la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso
l`ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all`emittente lo smarrimento o la
sottrazione d`un titolo al portatore e gliene fornisce la prova
ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima,
decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del
titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi
che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e
seguenti), il denunziante può essere autorizzato dal tribunale,
previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare
i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di
prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da
altri.
E salvo, in ogni caso, l`eventuale diritto del denunziante verso
il possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la
distruzione, ha diritto di chiedere all`emittente il rilascio di
un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le
disposizioni dell`articolo precedente.
CAPO III Dei titoli all`ordine
Vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito.
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all`ordine e legittimato all`esercizio
del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di
girate (1992, 283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal
girante.
E valida la girata anche se non contiene l`indicazione del
giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
E nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la
girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero
può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza
riempire la girata o senza apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria
risultante dal titolo, il girante non e obbligato per
l`inadempimento della prestazione da parte dell`emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di
una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i
diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo,
fuorché per procura.
L`emittente può opporre al giratario per procura soltanto le
eccezioni opponibili al girante.
L`efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per
la sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di
pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al
titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per
procura.
L`emittente non può opporre al giratario in garanzia le
eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a
meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito
intenzionalmente a danno dell`emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all`ordine
L`acquisto di un titolo all`ordine con un mezzo diverso dalla
girata produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d`ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il
possessore può farne denunzia al debitore e chiedere
l`ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale
del luogo in cui il titolo è pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti
essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli
sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti
sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia
con decreto l`ammortamento e autorizza il pagamento del titolo
dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non
sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della
pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il
pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al
debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a
cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima
della notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L`opposizione del detentore deve essere proposta davanti al
tribunale che ha pronunziato l`ammortamento, con citazione da
notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al
debitore.
L`opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo
presso la cancelleria del tribunale.
Se l`opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha
ottenuto l`ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per
l`opposizione
Durante il termine stabilito dall`art. 2016, il ricorrente può
compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti,
e, se il titolo e scaduto o pagabile a vista, può esigerne il
pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il
deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 Effetti dell`ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall`art. 2016,
il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore
verso chi ha ottenuto l`ammortamento.
Chi ha ottenuto l`ammortamento, su presentazione del decreto e di
un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non
fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora
il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere
un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all`ordine
regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano
diversamente.
CAPO IV Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato
all`esercizio del diritto in esso menzionato per effetto
dell`intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel
registro dell`emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante
l`annotazione del nome dell`acquirente sul titolo e nel registro
dell`emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al
nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel
registro.
Colui che chiede l`intestazione del titolo a favore di un`altra
persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve
provare la propria identità e la propria capacità di disporre,
mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se
l`intestazione o il rilascio è richiesto dall`acquirente, questi
deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto
autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e
sotto la responsabilità dell`emittente.
L`emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal
presente articolo e esonerato da responsabilità, salvo il caso
di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può
essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703)
da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e
contenere l`indicazione del giratario. Se il titolo non e
interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del
giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti
dell`emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel
registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in
base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere
l`annotazione del trasferimento nel registro dell`emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti
dell`emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente
annotazione sul titolo e nel registro (1997).
Per l`annotazione si osserva il disposto del secondo comma
dell`art. 2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l`usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un
titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da
quello del proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo
nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato
con la clausola ìin garanzia o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo
se non mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo,
l`intestatario o il giratario di esso può farne denunzia
all`emittente e chiedere l`ammortamento del titolo in conformità
delle norme relative ai titoli all`ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni
nominative, durante il termine stabilito dall`art. 2016 il
ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva,
se del caso, la prestazione di una cauzione.
L`ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni
del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).
TITOLO VI DELLA GESTIONE DI AFFARI
Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di
un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine
finché l`interessato non sia in grado di provvedervi da se
stesso.
L`obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l`interessato muore prima che l`affare sia terminato, finche
l`erede possa provvedere direttamente.
Art. 2029. Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art. 2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero
da un mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che
hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare
il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per
effetto della sua colpa (1223 e seguenti).
Art. 2031 Obblighi dell`interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l`interessato
deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome
di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal
medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie
o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese
stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti
contro il divieto dell`interessato, eccetto che tale divieto sia
contrario alla legge, all`ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032 Ratifica dell`interessato
La ratifica (1339) dell`interessato produce, relativamente alla
gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703
e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che
credeva di gestire un affare proprio.
TITOLO VII DEL PAGAMENTO DELL`INDEBITO
Art. 2033 Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti)
e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha
ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede
(1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 2034 Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2,
1933, 2331, 2940).
Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte
sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto
ha pagato.
Art. 2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un
errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o
delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l`indebito è anche tenuto a restituire i frutti
(820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento,
se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ.
163), se era in buona fede (1147).
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato
subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).
Art. 2037 Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a
restituirla.
Se la cosa è perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi
l`ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore;
se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l`ha data può
chiedere l`equivalente, oppure la restituzione e un`indennità
per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del
perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da
fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l`ha alienata
prima di conoscere l`obbligo di restituirla e tenuto a restituire
il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui
che ha pagato l`indebito subentra nel diritto dell`alienante
(1203 e seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il
terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento,
verso colui che ha pagato l`indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver
conosciuto l`obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla
in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato
l`indebito può però esigere il corrispettivo dell`alienazione e
può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l`alienazione
è stata fatta a titolo gratuito, l`acquirente, qualora
l`alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti
dell`arricchimento, verso colui che ha pagato l`indebito.
Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace
L`incapace che ha ricevuto l`indebito, anche in mala fede, non è
tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato
rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).
Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il
possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt.
1149, 1150, 1151 e 1152.
TITOLO VIII DELL`ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un`altra
persona è tenuto, nei limiti dell`arricchimento, a indennizzare
quest`ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l`arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l`ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se
sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell`azione
L`azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un`altra azione per farsi
indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443,
1502, 1769).
TITOLO IX DEI FATTI ILLECITI
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno (Cod. Pen. 185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di
sé o di altri (Cod. Pen. 52).
Art. 2045 Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto
dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da
lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod.
Pen. 54), al danneggiato è dovuta un`indennità, la cui misura e
rimessa all`equo apprezzamento del giudice (att. 194).
Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la
capacità d`intendere o di volere al momento in cui lo ha
commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato
d`incapacità derivi da sua colpa.
Art. 2047 Danno cagionato dall`incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d`intendere o di
volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da
chi e tenuto alla sorveglianza dell`incapace, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in
considerazione delle condizioni economiche delle parti, può
condannare l`autore del danno a un`equa indennità.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei
precettori e dei maestri d`arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314
e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla
tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La
stessa disposizione si applica all`affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un`arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire
il fatto.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati
dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell`esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilità per l`esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un`attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati
dall`animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256;
Cod. Pen. 672).
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è
responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che
provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio
di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l`usufruttuario (978
e seguenti) o l`acquirente con patto di riservato dominio (1523 e
seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da
difetto di manutenzione del veicolo.
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono
obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva
colpa e dall`entità delle conseguenze che ne sono derivate
(1299).
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo
le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento
delle circostanze del caso.
Art. 2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la
liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle
condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di
una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice
dispone le opportune cautele (att. 194).
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga
solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica
risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
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