TITOLO I DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA` PROFESSIONALI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L`ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle
leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell`autorità
governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L`esercizio professionale delle attività economiche è
disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme
corporative).
CAPO II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici
collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme
equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle
associazioni professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di
lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica
autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo
i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere
personale o domestico (2240 e seguenti).
[La corte costituzionale (9 aprile 1969, n. 68) ha giudicata
illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di
carattere domestico.]
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l`indicazione della
categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle
imprese o dell`impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove
ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e
obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro
rappresentati dalle associazioni stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L`appartenenza alla categoria professionale, ai fini
dell`applicazione del contratto collettivo, si determina secondo
l`attività effettivamente esercitata dall`imprenditore (2082).
Se l`imprenditore esercita distinte attività aventi carattere
autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente
un`attività organizzata, si applica il contratto collettivo che
regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano
la stessa attività.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni
occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione
alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro,
i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di
lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si
riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto
individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle
categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono
uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da
quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori
di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a
coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche
ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del
titolo II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore
diretto del fondo (1647 e seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve
contenere norme relative al salario, all`orario di lavoro, alle
ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la
natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a
coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano
efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto
collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (omissis)
TITOLO II DEL LAVORO NELL`IMPRESA
CAPO I Dell`impresa in generale
SEZIONE I Dell`imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E` imprenditore chi esercita professionalmente un`attività
economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647,
2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un`attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202,
2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l`esercizio dell`impresa
La legge determina le categorie d`imprese il cui esercizio è
subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l`esercizio delle diverse categorie di
imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull`indirizzo della produzione e degli scambi in
relazione all`interesse unitario dell`economia nazionale è
esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle
norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell`impresa
L`imprenditore è il capo dell`impresa (Cost. 41) e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L`imprenditore e tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2088 Responsabilità dell`imprenditore
L`imprenditore (deve uniformarsi nell`esercizio dell`impresa ai
principi dell`ordinamento corporativo e agli obblighi che ne
derivano, e) risponde verso lo Stato dell`indirizzo della
produzione e degli scambi, in conformità della legge (e delle
norme corporative).
[Le espressioni fra parentesi devono considerarsi abrogate dal
R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal D.Lgs. 23 novembre 1944, n.
369.]
Art. 2089-2092 (abrogati)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici
inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di
questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II Dei collaboratori dell`imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell`impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell`imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti,
quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito
dalla Legge 13 maggio 1985, n. 390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell`impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle
indicate categorie.
SEZIONE III Del rapporto di lavoro
¤ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative),
l`assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova
deve risultare da atto scritto.
L`imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente
tenuti a consentire e a fare l`esperimento che forma oggetto del
patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere
dal contratto, senza obbligo di preavviso o d`indennità. Se
però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la
facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del
termine.
Compiuto il periodo di prova, l`assunzione diviene definitiva e
il servizio prestato si computa nell`anzianità del prestatore di
lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall`art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori
di lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l`osservanza delle
disposizioni concernenti la disciplina della domanda e
dell`offerta di lavoro può essere annullato, salva
l`applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su
denunzia dell`ufficio di collocamento entro un anno dalla data
dell`assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
¤ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a
tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura
determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la
retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove
occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o
in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con
provvigione o con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema
del cottimo quando, in conseguenza dell`organizzazione del
lavoro, è vincolato all`osservanza di un determinato ritmo
produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è
fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi
in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente
e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo
non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro,
e in ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la
variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il
periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative).
L`imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di
lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa
di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso
unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità
di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al
prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti
dell`impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del
bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433
e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all`attività svolta, e l`assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un`altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall`interesse dell`impresa e da
quello superiore della produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l`esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall`imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto
proprio o di terzi, in concorrenza con l`imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all`organizzazione e ai metodi di
produzione dell`impresa, o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L`inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli
precedenti può dar luogo all`applicazione di sanzioni
disciplinari, secondo la gravità dell`infrazione (e in
conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro
non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o
dalle norme corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell`orario normale, il prestatore di
lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un
aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro
ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve
essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro
diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e
quello notturno, la durata di essi e la misura della
maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme
corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d`ininterrotto servizio
(lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,
nel tempo che l`imprenditore stabilisce, tenuto conto delle
esigenze dell`impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
L`imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso
indicato nell`art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio,
se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al
prestatore di lavoro la retribuzione o un`indennità nella misura
e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l`imprenditore ha diritto
di recedere dal contratto a norma dell`art. 2118, decorso il
periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli
usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette
deve essere computato nell`anzianità di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
("sospende", secondo l`art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse
disposizioni delle norme corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del
primo e del terzo comma dell`articolo precedente.
Art. 2112 Trasferimento dell`azienda
I primi tre commi sono stati così sostituiti dall` art. 47 della
Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
In caso di trasferimento d`azienda, il rapporto di lavoro
continua con l`acquirente ed il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano.
L`alienante e l`acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con
le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il
lavoratore può consentire la liberazione dell`alienante dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L`acquirente é tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza,
salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all`impresa dell`acquirente.
Le disposizioni di quest`articolo si applicano anche in caso di
usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto
diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all`art. 409 Cod. Proc. Civ., non
sono valide.
L`impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la
cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411
Cod. Proc. Civ.
(Art. così sostituito dall`art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n.
533)
¤ 3 Della previdenza e dell`assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e
le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le
contribuzioni e prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme
corporative) l`imprenditore e il prestatore di lavoro
contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e
di assistenza.
L`imprenditore è responsabile (2753) del versamento del
contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di
lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali
(2754).
E` nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi
alla previdenza o all`assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell`art. 2114 sono dovute al prestatore
di lavoro, anche quando l`imprenditore non ha versato
regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e
di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o
delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di
previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in
parte le prestazioni dovute, l`imprenditore è responsabile del
danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l`assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l`assistenza che
l`imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei
prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al
quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione
da parte dei creditori dell`imprenditore o del prestatore di
lavoro (2751).
¤ 4 Dell`estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi
stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità
(att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l`altra
parte a un`indennità equivalente all`importo della retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o
senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo
indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta
causa compete l`indennità indicata nel secondo comma
dell`articolo precedente. Non costituisce giusta causa di
risoluzione del contratto il fallimento dell`imprenditore o la
liquidazione coatta amministrativa dell`azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno
di servizio una quota pari e comunque non superiore all`importo
della retribuzione dovuta per l`anno stesso divisa per 13,5. La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l`equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte
in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell`anno per una delle cause di cui all`art. 2110, nonché in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l`integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione di cui al primo comma l`equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell`anno, e incrementato, su base composta,
al 31 dicembre di ogni anno, con l`applicazione di un tasso
costituito dall`1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell`aumento dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall`ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell`anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l`incremento dell`indice
ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell`anno precedente. Le
frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per
cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione
del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10
per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e
comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L`anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal
trattamento di fine rapporto.
Nell`ipotesi di cui all`art. 2122 la stessa anticipazione è
detratta dall`indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l`accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art. 2121 Computo dell`indennità di mancato preavviso
L`indennità di cui all`art. 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili
o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo,
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l`indennità suddetta e determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
Fa parte della retribuzione anche l`equivalente del vitto e
dell`alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
(Art. così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.)
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai
figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado
(73, 78).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima (565
e seguenti).
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del
prestatore di lavoro circa l`attribuzione e la ripartizione delle
indennità (458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l`imprenditore che ha compiuto
volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da
lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il
prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli
atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei
prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione
della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del
contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all`atto della
cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa,
l`imprenditore deve rilasciare un certificato con l`indicazione
del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato
occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell`attività del
prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del
contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non
è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e
se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di
oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se
si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è
pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura
suindicata (2557, 2596; att. 198).
¤ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l`annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,
salvo che la nullità derivi dall`illiceità dell`oggetto o della
causa (1343 e seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione.
Art. 2127 Divieto d`interposizione nel lavoro a cottimo
E` vietato all`imprenditore di affidare a propri dipendenti
lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l`imprenditore risponde
direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di
lavoro da essi stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni
di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del
rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di
lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia
diversamente regolato dalla legge (att. 982).
SEZIONE IV Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti
(dalle norme corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell`apprendista non può assumere la forma del
salario a cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L`imprenditore deve permettere che l`apprendista frequenti i
corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto
ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si
riferisce il tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l`apprendista, per il quale non è
obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un
attestato del tirocinio compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione
precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del
rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi
speciali (o da norme corporative).
CAPO II Dell`impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi
Speciali.
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
E imprenditore agricolo chi esercita un`attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all`allevamento del
bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all`alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano
nell`esercizio normale dell`agricoltura.
Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all`iscrizione nel registro delle imprese (2188
e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo
quanto e disposto dall`art. 2200.
Art. 2137 Responsabilità dell`imprenditore agricolo
L`imprenditore, anche se esercita l`impresa su fondo altrui, è
soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme
corporative) concernenti l`esercizio dell`agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all`esercizio dell`impresa
agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono
determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle
norme corporative e, in mancanza), dagli usi.
Art. 2139 Scambio di mano d`opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano
d`opera o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale
capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione
di un podere e per l`esercizio delle attività connesse al fine
di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E` valido tuttavia
il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni
diverse.
(Con l`art. 3 della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono stati
vietati nuovi contratti di mezzadria.)
Art. 2142 Famiglia colonica
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente
essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi
di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali.
La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono
risultare dal libretto colonico.
(Articolo tacitamente abrogato dall`art. 7, Legge n. 756 del 15
settembre 1964.)
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s`intende convenuta per la
durata di un anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme
corporative) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è
stata comunicata disdetta almeno sei (2964) mesi prima della
scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative), dalla
convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla
scadenza del termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell`articolo precedente, il
contratto s`intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di
quanto occorre per l`esercizio dell`impresa e di un`adeguata casa
per la famiglia colonica (2765).
La direzione dell`impresa spetta al concedente, il quale deve
osservare le norme della buona tecnica agraria. (comma
tacitamente abrogato dallart. 6, Legge 756 del 15
settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal
mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme
corporative,) della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei
rispettivi conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del
concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio
e quello della famiglia colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme
corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano
d`opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del
podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l`obbligo di risiedere stabilmente nel podere con
la famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di
produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre
cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre
di famiglia (1176), e non può senza il consenso del concedente o
salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto
o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri
la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica
(Comma tacitamente abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell`esercizio della
mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della
famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non
rispondono con i loro beni, se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l`esercizio delle
attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d`opera
previste dall`art. 2147, sono a carico del concedente e del
mezzadro (2765) in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve
anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell`anno agrario
in corso, le spese indicate nel precedente comma.
(Articolo tacitamente abrogato dall`art. 5 della L. 15 settembre
1964, n. 756)
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve
valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che
siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi
sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme
corporative,) dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal
giudice, (sentite, ove occorra, le associazioni professionali) e
tenuto conto dell`eventuale incremento di reddito realizzato dal
mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della
convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le
riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli
strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si
servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia
colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del
raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni
alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di
provvedervi, il concedente deve somministrate senza interesse il
necessario per il mantenimento della famiglia colonica, (salvo
rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli
utili spettanti al mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il
rimborso rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il
consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti
sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l`intervento delle
parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della
convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai
magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella
divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si
dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col
mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le
spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura,
deve, a parità di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine
dell`anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro
vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della
famiglia colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi
dell`anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono
chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell`anno
successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere.
La richiesta deve essere fatta entro due mesi (2964) dalla morte
del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell`inizio del
nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta
diligenza (2147), il concedente può fare eseguire a sue spese i
lavori necessari, (salvo rivalsa mediante prelevamento sui
prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per
inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può
chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti
tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la
mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente,
salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del
trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il
recesso ha effetto alla fine dell`anno agrario in corso o di
quello successivo, se non è comunicato al meno tre mesi prima
della fine dell`anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti
dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del
fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria
dell`originario concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in
due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli
esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla
mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha
determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell`anno agrario, essere
sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente
per le annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico
fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il
mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del
libretto fattagli dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede
quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi
le ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto
colonico, questo s`intende approvato. Le risultanze del conto
possono essere impugnate soltanto per errori materiali,
omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta
giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della
convenzione o degli usi, l`assegnazione delle scorte al termine
della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il
numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali
determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza
di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e
qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai
prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità,
qualità e stato d`uso.
SEZIONE III Della colonia parziaria
Vedere anche Leggi Speciali, Controversie Agrarie
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si
associano per la coltivazione di un fondo e per l`esercizio delle
attività connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli
utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è
stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli
usi (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario
affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un
ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può
avere una durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla
produzione alla quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive
del concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere
anche Leggi Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di
produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di
famiglia (1176, 2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di
questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell`art. 2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la
mezzadria negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma,
2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e
2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l`efficacia
probatoria del libretto colonico, qualora le parti l`abbiano
d`accordo istituito.
SEZIONE IV Della soccida
Vedere anche Leggi Speciali, Contratti e controversie agrarie.
¤1 Disposizioni generali
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per
l`allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di
bestiame e per l`esercizio delle attività connesse, al fine di
ripartire l`accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e
utili che ne derivano.
L`accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel
maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del
contratto.
¤2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all`inizio del contratto non ne trasferisce
la proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il
sesso, il peso e l`età del bestiame e il relativo prezzo di
mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a
cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma
dell`art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la
durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la
parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei
mesi (2964) prima della scadenza o nel maggior termine fissato
(dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s`intende rinnovato di anno
in anno.
Art. 2173 Direzione dell`impresa e assunzione di mano d`opera
La direzione dell`impresa spetta al soccidante, il quale deve
esercitarla secondo le regole della buona tecnica
dell`allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del
soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche
quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta
a carico del soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante,
il lavoro occorrente per la custodia e l`allevamento del bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto
sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito
per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti
recuperabili (1256 e seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni,
qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca
la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa
non imputabile al soccidario, questi può chiederne la
reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a
quello che i capi periti avevano all`inizio del contratto, tenuto
conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del
peso e dell`età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario
può recedere dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene
trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e
i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano
all`acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i
debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il
soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto
conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto
dalla fine dell`anno in corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono
tra le parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
E` nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare
nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel
guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto
applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del
secondo, terzo e quarto comma dell`art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per
inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti può
chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano
fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del
bestiame.
Il soccidante preleva, d`accordo con il soccidario, un complesso
di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al
peso, alla qualità e all`età, sia corrispondente alla
consistenza del bestiame apportato all`inizio della soccida
(2171). Il di più si divide a norma dell`art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale,
il soccidante prende quelli che rimangono.
¤3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i
contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del
rispettivo conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni,
qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca
per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del
bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino
per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere
dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la
fine dell`anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione
indicata nell`art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla
scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una
quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale
quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della
soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine
del contratto, il bestiame conferito si dividono nella
proporzione stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione
o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si
applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla
soccida semplice.
¤4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito
dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il
pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell`impresa e al
soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell`art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II,
III e IV di questo Capo, per quanto non è espressamente
disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi
(1374; att. 195 e seguenti).
CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette
a registrazioni
SEZIONE I Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E` istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste
dalla legge (att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall`ufficio del registro delle imprese
sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del
tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 Modalità dell`iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall`interessato.
Prima di procedere all`iscrizione, l`ufficio del registro deve
accertare l`autenticità della sottoscrizione e il concorso delle
condizioni richieste dalla legge per l`iscrizione.
Il rifiuto dell`iscrizione deve essere comunicato con
raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto
giorni (2964) al giudice del registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d`ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l`ufficio
del registro invita mediante raccomandata l`imprenditore a
richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con
decreto.
Art. 2191 Cancellazione d`ufficio
Se un`iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni
richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito
l`interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli
articoli precedenti l`interessato, entro quindici giorni (2964)
dalla comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende
l`ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto
d`ufficio nel registro.
Art. 2193 Efficacia dell`iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l`iscrizione, se non sono
stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è
obbligato a richiederne l`iscrizione, a meno che questi provi che
i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).
L`ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l`iscrizione
non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l`iscrizione
è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art. 2194 Inosservanza dell`obbligo d`iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di
richiedere l`iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla
legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 20.000 a lire 1.000.000 (att. 100).
SEZIONE II Dell`obbligo di registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un`attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) un`attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un`attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un`attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività
e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e
alle imprese che le esercitano (att 100, 200).
Art. 2196 Iscrizione dell`impresa
Entro trenta giorni dall`inizio dell`impresa l`imprenditore che
esercita un`attività commerciale deve chiedere l`iscrizione
all`ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l`oggetto dell`impresa;
4) la sede dell`impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All`atto della richiesta l`imprenditore deve depositare la sua
firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L`imprenditore deve inoltre chiedere l`iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi suindicati e della
cessazione dell`impresa, entro trenta giorni da quello in cui le
modificazioni o la cessazione si verificano.
Art. 2197 Sedi secondarie
L`imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi
secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta
giorni, chiederne l`iscrizione all`ufficio del registro delle
imprese del luogo dove è la sede principale dell`impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all`ufficio
del luogo nel quale é istituita la sede secondaria, indicando
altresì la sede principale, e il cognome e il nome del
rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante
deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma
autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche
all`imprenditore che ha all`estero la sede principale
dell`impresa.
L`imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza
stabile all`estero deve, entro trenta giorni, chiederne
l`iscrizione all`ufficio del registro nella cui circoscrizione si
trova la sede principale.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all`esercizio di una impresa
commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un
inabilitato (425; att. 199) o nell`interesse di un minore non
emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti
con i quali l`autorizzazione viene revocata devono essere
comunicati senza indugio a cura del cancelliere all`ufficio del
registro delle imprese per l`iscrizione (att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell`iscrizione
L`imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza,
che si riferiscono all`impresa, il registro presso il quale è
iscritto (att. 100).
Art. 2200 Società
Sono soggette all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle
imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei
Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511
e seguenti), anche se non esercitano un`attività commerciale.
L`iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100)
è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
un`attività commerciale (2093) sono soggetti all`obbligo
dell`iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle
imprese i piccoli imprenditori (2083).
SEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commerciali
¤1 Della rappresentanza
Vedere anche Leggi Speciali, Commercio.
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all`esercizio di
un`impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all`esercizio di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell`impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto
(1716).
Art. 2204 Poteri dell`institore
L`institore può compiere tutti gli atti pertinenti all`esercizio
dell`impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute
nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente
autorizzato.
L`institore può stare in giudizio in nome del preponente per le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell`esercizio
dell`impresa a cui è preposto (Cod. Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell`institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto
l`institore è tenuto, insieme con l`imprenditore, all`osservanza
delle disposizioni riguardanti l`iscrizione nel registro delle
imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Art. 2206 Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve
essere depositata per l`iscrizione presso il competente ufficio
del registro delle imprese (att. 100).
In mancanza dell`iscrizione, la rappresentanza si reputa generale
e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si
prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
dell`affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la
procura devono essere depositati, per l`iscrizione nel registro
delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell`iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell`affare.
Art. 2208 Responsabilità personale dell`institore
L`institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far
conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il
terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti
dall`institore, che siano pertinenti all`esercizio dell`impresa a
cui è preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai
procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano
il potere di compiere per l`imprenditore gli atti pertinenti
all`esercizio dell`impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell`imprenditore
I commessi dell`imprenditore, salve le limitazioni contenute
nell`atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere
gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni
di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali
non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che
non sono d`uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati
(2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell`imprenditore, non hanno il potere di derogare alle
condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui
moduli dell`impresa, se non sono muniti di una speciale
autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell`imprenditore
sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni
che riguardano l`esecuzione del contratto e i reclami relativi
alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari
(Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) nell`interesse
dell`imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell`impresa possono
esigere il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla
riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell`impresa non possono esigere il prezzo, se
non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata
dall`imprenditore.
¤ 2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L`imprenditore che esercita un`attività commerciale (2195) deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell`impresa (att. 200)
e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709
e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori (2083).
Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e bollati in ogni foglio dall`ufficio del registro delle
imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi
speciali (att. 200).
L`ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell`ultima
pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono (2710).
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all`esercizio dell`impresa.
(Articolo modificato dall`art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n.
413, e poi così sostituito dall`art. 7 bis, D. L. 10 giugno
1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1994, n. 489.)
Art. 2217 Redazione dell`inventario
L`inventario deve redigersi all`inizio dell`esercizio
dell`impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere
l`indicazione e la valutazione delle attività e delle passività
relative all`impresa, nonché delle attività e delle passività
dell`imprenditore estranee alla medesima.
L`inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e
verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle
valutazioni di bilancio l`imprenditore deve attenersi ai criteri
stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili (2425).
L`inventario deve essere sottoscritto dall`imprenditore entro tre
mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini delle imposte dirette (Comma modificato dall`art.
8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito
dall`art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con
modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
L`imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati
nell`art. 2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).
(Articolo modificato dall`art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n.
413, e poi così sostituito dall`art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994,
n. 489.)
Art. 2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di
un`ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee
e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e,
se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in
modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell`ultima registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e
i telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e
dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti
e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (Comma
aggiunto dall`art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
¤ 3 Dell`insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un`attività commerciale, esclusi
gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in
caso d`insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato
preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d`opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
(1351) un`opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e
fornita dal prestatore d`opera (1658), purché le parti non
abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel
qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell`opera
Se il prestatore d`opera non procede all`esecuzione dell`opera
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte,
il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il
prestatore d`opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei
danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al
lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell`opera
L`accettazione espressa o tacita dell`opera libera il prestatore
d`opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della
medesima, se all`atto dell`accettazione questi erano noti al
committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso
non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le
difformità e i vizi occulti al prestatore d`opera entro otto
giorni (2964) dalla scoperta. L`azione si prescrive (2941 e
seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi
dell`opera sono regolati dall`art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia
iniziata l`esecuzione dell`opera, tenendo indenne il prestatore
d`opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno
(1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell`esecuzione dell`opera
Se l`esecuzione dell`opera diventa impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d`opera ha
diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla
utilità della parte dell`opera compiuta (1672).
CAPO II Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio
delle quali è necessaria l`iscrizione in appositi albi o
elenchi.
L`accertamento dei requisiti per l`iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli
iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell`iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la
perdita o la sospensione del diritto all`esercizio della
professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e
nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d`opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera
intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in
quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle
disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d`iscrizione
Quando l`esercizio di un`attività professionale è condizionato
all`iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da
chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione (2034).
La cancellazione dall`albo o elenco risolve il contratto in
corso, salvo il diritto del prestatore d`opera al rimborso delle
spese incontrate e a un compenso adeguato all`utilità del lavoro
compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell`opera
Il prestatore d`opera deve (1176) eseguire personalmente
l`incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria
direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e
non è incompatibile con l`oggetto della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato
dal giudice, sentito il parere dell`associazione professionale
(ora consiglio dellOrdine) a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all`importanza dell`opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono,
neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti
alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle
controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità
(1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al
prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell`opera
e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d`opera non può ritenere le cose e i documenti
ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla
tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d`opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, il prestatore d`opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d`opera le spese sostenute e pagando il compenso per l`opera
svolta.
Il prestatore d`opera può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte
e al compenso per l`opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d`opera deve essere esercitato in modo
da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l`esercizio della professione costituisce elemento di
un`attività organizzata in forma d`impresa, si applicano anche
le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l`esercente una professione intellettuale
impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle
Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
TITOLO IV DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti
all`esercizio di un`impresa sono regolati dalle disposizioni
delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto
compatibili con la specialità del rapporto (2904 e seguenti;
att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
CAPO II Del lavoro domestico
Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di
servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di
questo Capo (att. 203) e, in quanto più favorevoli al prestatore
di lavoro, dalla convenzione e dagli usi (2068).
Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha
diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto,
all`alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e
alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli
usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso
illegittimo), ad un periodo di ferie retribuito, che non può
essere inferiore a otto giorni.
Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul
recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118
e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni
o, se l`anzianità di servizio è superiore a due anni, a
quindici giorni.
Art. 2245 Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di
lavoro un`indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo
il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni
volontarie.
L`ammontare dell`indennità è determinato sulla base dell`ultima
retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno
di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l`indennità è dovuta anche nel caso
di dimissioni volontarie (2751) (l`art. 17, L 2 aprile 1958, n.
339 prevede l`indennità di anzianità ìin caso di licenziamento
o di dimissioni).
Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto
al rilascio di un certificato che attesti la natura delle
mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
TITOLO V DELLE SOCIETA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni
o servizi per l`esercizio in comune di un`attività economica
allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento
di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del
Libro III (1100 e seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l`esercizio di un`attività
commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi
regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l`esercizio di un`attività
diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice,
a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo
uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo
Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative
(2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per
l`esercizio di particolari categorie d`imprese prescrivono la
costituzione della società secondo un determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette
all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle imprese (2200)
devono essere indicati la sede della società e l`ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il
numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella
corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e
quale risulta esistente dall`ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve
essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza
che la società e in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a
responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un
unico socio (Comma aggiunto dall`art. 3, Decr. lgs. n. 88 del 3
marzo 1993).
CAPO II Della società semplice
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a
forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni
conferiti (1350, 2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il
consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel
contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci
siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è
necessario per il conseguimento dell`oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio
e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita
(1465, 1478 e seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del
socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è
regolata dalle norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e
seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza
del debitore, nei limiti indicati dall`art. 1267 per il caso di
assunzione convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci,
delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a
quelli della società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l`amministrazione della società
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l`amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all`operazione che un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita
a ciascun socio negli utili, decide sull`opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l`amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l`amministrazione o per determinati atti
sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina
a norma dell`ultimo comma dell`articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori
non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza
di evitare un danno alla società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell`amministratore nominato con il contratto sociale
non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
L`amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo
le norme sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta
giudizialmente da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle
norme sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la
società (1292 e seguenti) per l`adempimento degli obblighi ad
essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere
esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all`amministrazione hanno diritto
(2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento
degli affari sociali, di consultare i documenti relativi
all`amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari
per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci
hanno diritto di avere il rendiconto dell`amministrazione al
termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un
termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la
sua parte di utili dopo l`approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si
presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei
conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono
eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se
non è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo
equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei
guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi
la partecipazione alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla
determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e
nelle perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei
casi previsti dall`art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno
in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto
comunicazione (2964 e seguenti). L`impugnazione non può essere
proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la
determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E` nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci
sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei
soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella
persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la
rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende
a tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale.
Le modificazioni e l`estinzione dei poteri di rappresentanza sono
regolate dall`art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul
patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono
inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i
soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo
patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o
l`esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che
non ne hanno avuto conoscenza (att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può
domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e
seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale,
indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde
con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori
all`acquisto della qualità di socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore
e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente)
sulla quota spettante a quest`ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i
suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo
debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla
domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha
verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine
di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato
quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano
a compiere le operazioni sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori
conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari
urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la
liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio
sociale e i soci non sono d`accordo nel determinarlo, la
liquidazione è fatta da uno o piu liquidatori, nominati con il
consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente
del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i
soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di
uno o più soci (2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati
dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in
quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal
contratto sociale (2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i
documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione
relativo al periodo successivo all`ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti
sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l`inventario
dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio
sociale. L`inventario deve essere sottoscritto dagli
amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la
liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente,
possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni
e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente
(2740) e solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi
(2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure
parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i
creditori della società o non siano accantonate le somme
necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento
dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le
somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e
in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella
stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio
insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di
riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti
o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci
hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio
sociale, salva l`azione contro gli amministratori (2740).
Art. 2282 Ripartizione dell`attivo
Estinti i debiti sociali, l`attivo residuo è destinato al
rimborso dei conferimenti (2253). L`eventuale eccedenza è
ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei
guadagni (2265).
L`ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di
danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata
fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi
avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura,
si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni
(719 e seguenti, 1111 e seguenti).
SEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a
un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di
morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli
eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero
continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è
contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei
soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale
ovvero quando sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere
comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L`esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto
sociale (2301, 2320), nonché per l`interdizione,
l`inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la
sua condanna ad una pena che importa l`interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il
godimento di una cosa può altresì essere escluso per la
sopravvenuta inidoneità a svolgere l`opera conferita o per il
perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli
amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il
conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è
perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società
(1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L`esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha
effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al
socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare
opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere
l`esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l`esclusione di uno di
essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell`altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E` escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo
creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota
a norma dell`art. 2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a
un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una
somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi
partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni
medesime.
Salvo quanto e disposto nell`art. 2270, il pagamento della quota
spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in
cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a
un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi
per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si
verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno
senza colpa ignorato.
CAPO III Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale
costituita dal nome di uno o più soci con l`indicazione del
rapporto sociale (2563, 2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome del
socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del
socio defunto vi consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo
Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo
precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società
in nome collettivo è subordinata in ogni caso all`osservanza
delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att.
208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L`atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l`amministrazione e la rappresentanza della
società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l`oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito
e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e
la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L`atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata
(2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la
stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro
trenta giorni essere depositato per l`iscrizione, a cura degli
amministratori (2626), presso l`ufficio del registro delle
imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a
spese della società, o far condannare gli amministratori ad
eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad
eseguire il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle
imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i
terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di
tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla
società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società
abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che
attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che
limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi,
a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L`am amministratore che ha la rappresentanza della società può
compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale, salve
le limitazioni che risultano dall`atto costitutivo o dalla
procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono
iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non
si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono,
entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare
presso l`ufficio del registro delle imprese le loro firme
autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell`atto costitutivo deve essere depositato per
l`iscrizione presso l`ufficio del registro delle imprese (att. 99
e seguenti) del luogo in cui la società istituisce sedi
secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni
dall`istituzione delle medesime (2197, 2626).
L`estratto deve indicare l`ufficio del registro presso il quale e
iscritta la società e la data dell`iscrizione.
Presso l`ufficio del registro in cui è iscritta la sede
secondaria (2197) deve essere altresì depositata la firma
autografa del rappresentante preposto all`esercizio della sede
medesima.
L`istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per
l`iscrizione nello stesso termine anche all`ufficio del registro
del luogo dove e iscritta la società (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell`atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni
all`ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti),
l`iscrizione delle modificazioni dell`atto costitutivo e degli
altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria
l`iscrizione (2626).
Se la modificazione dell`atto costitutivo risulta da
deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia
autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell`atto costitutivo, finché non sono
iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza (2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare
per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella
della società, né partecipare come socio illimitatamente
responsabile (2462) ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l`esercizio dell`attività o la
partecipazione ad altra società preesisteva al contratto
sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d`inosservanza delle disposizioni del primo comma la
società ha diritto al risarcimento del danno, salva
l`applicazione dell`art. 2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture
contabili prescritti dall`art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per
utili realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non
possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo
l`escussione del patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non
può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi
dall`obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita
soltanto dopo tre mesi dal giorno dell`iscrizione nel registro
delle imprese (att. 99 e seguenti), purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all`iscrizione abbia fatto
opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l`opposizione, può disporre che
l`esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della
società di un`idonea garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla
proroga della società, entro tre mesi dall`iscrizione della
deliberazione di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e
seguenti).
Se l`opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi
dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio
debitore dell`opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre
recedere dalla società, dando preavviso a norma dell`art. 2285,
e il creditore particolare del socio può chiedere la
liquidazione della quota del suo debitore a norma dell`art. 2270
(att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate
dall`art. 2272, per provvedimento dell`autorità governativa nei
casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto
un`attività non commerciale (2195), per la dichiarazione di
fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori
e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei
liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia
della nomina, depositati in copia autentica a cura dei
liquidatori medesimi per l`iscrizione presso l`ufficio del
registro delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio
le loro firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall`iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza
della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att.
218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto
devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e
s`intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di
due mesi dalla comunicazione (2964 e seguenti).
In caso d`impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il
liquidatore può chiedere che le questioni relative alla
liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative
alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l`approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di
fronte ai soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non
sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa
dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli
soci sono depositati presso la persona designata dalla
maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per
dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal
registro delle imprese (att. 218).
CAPO IV Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le
obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome
di almeno uno dei soci accomandatari, con l`indicazione di
società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo
comma dell`art. 2292 (2564, 2567).
L`accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso
nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi
illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le
disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto
siano compatibili con le norme seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L`atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci
accomandatari e i soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle
imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i
terzi si applicano le disposizioni dell`art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti
rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano
partecipato alle operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci
della società in nome collettivo.
L`amministrazione della società può essere conferita soltanto a
soci accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l`atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina
degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel
secondo comma dell`art. 2259 sono necessari il consenso dei soci
accomandatari e l`approvazione di tanti soci accomandanti che
rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione,
né trattare o concludere affari in nome della società, se non
in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio
accomandante che contravviene a tale divieto assume
responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi
per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma
dell`art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto
la direzione degli amministratori e, se l`atto costitutivo lo
consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni
e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale
del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di
controllarne l`esattezza, consultando i libri e gli altri
documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili
riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente
approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è
trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, la quota può
essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei
soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste
nell`art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci
accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei
mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo
indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. L`amministratore provvisorio non
assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell`art. 2312 nei
confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori
sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della
società possono far valere i loro crediti anche nei confronti
degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione
(att. 218).
CAPO V Della società per azioni
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni
(2346 e seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l`indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale
non inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699,
2725). L`atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori,
nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l`oggetto sociale;
4) l`ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono
nominative o al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e
seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti
(2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai
promotori o ai soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e
seguenti);
11) la durata della società;
12) l`importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera
parte integrante dell`atto costitutivo e deve essere a questo
allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251)
almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione
della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non
possono essere consegnate agli amministratori se non provano
l`avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.
L`istituto di credito è responsabile nei confronti della
società e dei terzi per l`inosservanza del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l`iscrizione non ha avuto luogo ,
le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai
sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10
miliardi è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero
del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell`atto costitutivo e iscrizione della
società
Il notaio che ha ricevuto l`atto costitutivo deve depositarlo
entro trenta giorni presso l`ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando
i documenti comprovanti l`avvenuto versamento dei decimi in
danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la
relazione indicata nell`art. 2343, nonché le eventuali
autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito
dell`atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel
comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l`adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge per la costituzione della società, e sentito il
pubblico ministero, ordina l`iscrizione della società nel
registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte
di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l`art.
2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell`atto costitutivo
L`atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito,
presso l`ufficio del registro delle imprese, della relazione
indicata nell`art. 2343.
Art. 2331 Effetti dell`iscrizione
Con l`iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società
acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima
dell`iscrizione sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art.
1292 e seguenti) responsabili verso i terzi coloro che hanno
agito (2475).
L`emissione e la vendita delle azioni prima dell`iscrizione della
società sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l`iscrizione nel registro delle imprese, la nullità
della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti
casi:
1) mancanza dell`atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell`atto costitutivo nella forma di atto
pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all`art. 2330 relative
al controllo preventivo
4) illiceità o contrarietà all`ordine pubblico dell`oggetto
sociale;
5) mancanza nell`atto costitutivo o nello statuto di ogni
indicazione riguardante la denominazione della società, o i
conferimenti, o l`ammontare del capitale sottoscritto o l`oggetto
sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all`art. 2329, n. 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l`efficacia degli
atti compiuti in nome della società dopo l`iscrizione nel
registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall`obbligo dei conferimenti fino a
quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell`atto
costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).
SEZIONE II Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi
l`oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell`atto
costitutivo, l`eventuale partecipazione che i promotori si
riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere
stipulato l`atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima
di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L`atto deve
indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del
sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data
della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell`assemblea dei
sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella
forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori
un termine non superiore ad un mese per fare il versamento
prescritto dal n. 2 dell`art. 2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori
di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli
dall`obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di
quest`ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione
della società prima che siano collocate le azioni che quelli
avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i
promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il
versamento prescritto dal n. 2 dell`art. 2329, devono convocare
l`assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi
a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l`assemblea, con l`indicazione delle materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L`assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l`esistenza delle condizioni richieste per la
costituzione della società
2) delibera sul contenuto dell`atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a
proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L`assemblea è validamente costituita con la presenza della metà
dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il
numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle
deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell`atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell`articolo precedente, gli
intervenuti all`assemblea, in rappresentanza anche dei
sottoscrittori assenti, stipulano l`atto costitutivo, che deve
essere depositato per l`iscrizione nel registro delle imprese a
norma dell`art. 2330 (2626).
SEZIONE III Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica
sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo
comma dell`art. 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti,
2691) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la
società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni
assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano
state necessarie per la costituzione della società o siano state
approvate dall`assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i
promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle
azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti,
2691) verso la società e verso i terzi:
1) per l`integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i
versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l`esistenza dei conferimenti in natura in conformità
della relazione giurata indicata nell`art. 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al
pubblico per la costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso
i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell`atto costitutivo,
indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione
non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti
risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche ai
soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica
sottoscrizione stipulano l`atto costitutivo.
SEZIONE IV Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell`atto costitutivo non è stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di
opera o di servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal presidente del
tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti, nonché l`attestazione che il valore
attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato
dell`eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del
conferimento. La relazione deve essere allegata all`atto
costitutivo.
All`esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell`art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi
dalla costituzione della società, controllare le valutazioni
contenute nella relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano
fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino
a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era
inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il
conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il
capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro
o recedere dalla società.
Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori,
soci e amministratori
L`acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o
superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti
dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle
imprese, deve essere autorizzato dall`assemblea ordinaria.
L`alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito,
i criteri di valutazione seguiti, nonché l`attestazione che tale
valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque
essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono l`assemblea. I soci
possono prenderne visione. Entro trenta giorni
dall`autorizzazione il verbale dell`assemblea, corredato dalla
relazione dell`esperto designato dal presidente del tribunale,
deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l`ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere
fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell`ambito
delle operazioni correnti della società ne a quelli che
avvengono in borsa o sotto il controllo dell`autorità
giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di
una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono
far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di
un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il
socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei
maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l`esercizio in cui fu pronunziata la decadenza
del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di
voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l`obbligo dei conferimenti, l`atto costitutivo può
stabilire l`obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie
non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la
durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari
sanzioni per il caso d`inadempimento. Nella determinazione del
compenso devono essere osservate le norme (corporative)
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l`obbligo delle prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza
il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall`atto costitutivo, gli
obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
SEZIONE V Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro
valore nominale (2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di
un`azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati
da un rappresentante comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le
comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei
comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell`azione rispondono solidalmente (1292) delle
obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti
diversi con l`atto costitutivo o con successive modificazioni di
questo (2369, 2436 e seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di
azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento
ed ai diritti spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura
corrispondente (2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale
degli utili netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali
categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L`atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto
soltanto nelle deliberazioni previste nell`art. 2365. Le azioni
con voto limitato non possono superare la metà del capitale
sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997
e seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione
contraria, al creditore pignoratizio o all`usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo
spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni
(2964) prima della scadenza al versamento delle somme necessarie
per l`esercizio del diritto di opzione, questo deve essere
alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di
cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il
socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno
tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore
pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma
precedente. Nel caso di usufrutto, l`usufruttuario deve
provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione
al termine dell`usufrutto.
Se l`usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell`art. 2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, le azioni di
godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non
danno diritto di voto nell`assemblea. Esse concorrono nella
ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle
azioni non rimborsate di un dividendo pari all`interesse legale
(1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al
loro valore nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell`atto costitutivo e della sua iscrizione, e
l`ufficio del registro delle imprese dove la società è
iscritta;
3) il loro valore nominale e l`ammontare del capitale sociale;
4) l`ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non
interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori.
E` valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della
firma, purché l`originale sia depositato presso l`ufficio del
registro delle imprese ove è iscritta la società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima
dell`emissione dei titoli definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a
scelta dell`azionista, se l`atto costitutivo non stabilisce che
devono essere nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano
interamente liberate.
L`atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni
l`alienazione delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: ìSono inefficaci
le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le
quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al
mero gradimento di organi sociali.
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati
solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l`ammontare
dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal
trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in
cui la richiesta al possessore dell`azione sia rimasta
infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall`ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L`acquisto deve essere autorizzato dall`assemblea, la quale ne
fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di
azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi,
per la quale l`autorizzazione è accordata, il corrispettivo
minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma
dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute
da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall`assemblea,
entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale. Qualora l`assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia
disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall`art.
2446, 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell`articolo precedente non si
applicano quando l`acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell`assemblea di riduzione
del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di
azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di
un credito della società, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a
norma dei numeri 2), 3) e 4) del 1` comma del presente articolo,
si applica per l`eccedenza il penultimo comma dell`articolo
precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire
l`alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a
norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione
dell`assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è
sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel
capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell`assemblea.
Una riserva indisponibile pari all`importo delle azioni proprie
iscritto all`attivo del bilancio deve essere costituita e
mantenuta nonché le azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel
precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere
liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento
del capitale sociale, dagli amministratori. La presente
disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da
colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della
società, azioni di quest`ultima è considerato a tutti gli
effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle
azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di
essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso
di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per
l`acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria,
o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle
operazioni effettuate per favorire l`acquisto di azioni da parte
di dipendenti della società o di quelli di società controllanti
o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le
garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili
risultanti dall`ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un`altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell`assemblea ordinaria;
2) le società in cui un`altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un`influenza dominante nell`assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un`altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell`applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i
voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un`altra
società esercita un`influenza notevole. L`influenza si presume
quando nell`assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate
in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della
società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall`ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L`acquisto deve essere autorizzato dall`assemblea a norma del
secondo comma dell`art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate
a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del
capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine
delle azioni o quote possedute dalla medesima società
controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all`importo delle azioni o quote
della società controllante iscritto all`attivo del bilancio,
deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non
siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il
diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli
acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote
della società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell`art. 2359 bis
devono essere alienate secondo modalità da determinarsi
dall`assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall`art. 2437.
Qualora l`assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall`art. 2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di
azioni o quote della società controllante
Le limitazioni dell`art. 2359 bis non si applicano quando
l`acquisto avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma
dell`art. 2357 bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite
stabilito dal terzo comma dell`art. 2359 bis, devono tuttavia
essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall`assemblea
entro tre anni dall`acquisto. Si applica il secondo comma
dell`art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell`art. 2359 bis è
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società
controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata
la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve
procedere all`annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con
conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società
controllate secondo i criteri indicati dall`art. 2437. Qualora
l`assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall`art. 2446, secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della
società controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote
della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli
amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della
società controllata, azioni o quote della società controllante
è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono
solidalmente gli amministratori della società controllata che
non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d`azioni
E` vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L`assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nell`atto costitutivo, non è consentita,
se per la misura e per l`oggetto della partecipazione ne risulta
sostanzialmente modificato l`oggetto sociale determinato
dall`atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d`insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute
ad una sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).
SEZIONE VI Degli organi sociali
¤ 1 Dell`assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell`assemblea
L`assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della
società, se l`atto costitutivo non dispone diversamente.
L`assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L`assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio (2432 e seguenti);
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il
presidente del collegio sindacale (2398);
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei
sindaci (2400), se non è stabilito nell`atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della
società riservati alla sua competenza dall`atto costitutivo, o
sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e
seguente).
L`assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all`anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell`esercizio
sociale. L`atto costitutivo può stabilire un termine maggiore,
non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari
esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L`assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell`atto
costitutivo (2436 e seguenti) e sull`emissione di obbligazioni
(2410 e seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri
dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L`assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante
avviso contenente l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo
dell`adunanza e l`elenco delle materie da trattare (2393).
L`avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l`adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l`assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l`intero
capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i
componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l`assemblea,
quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno
il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli
argomenti da trattare (2630-2 n. 2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono,
la convocazione dell`assemblea è ordinata con decreto del
presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve
presiederla (att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell`assemblea e validità delle
deliberazioni
L`assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa
delibera a maggioranza assoluta, salvo che l`atto costitutivo
richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche
sociali l`atto costitutivo può stabilire norme particolari.
L`assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale, se l`atto costitutivo non richiede una maggioranza più
elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte
di capitale richiesta dall`articolo precedente, l`assemblea deve
essere nuovamente convocata.
Nell`avviso di convocazione dell`assemblea può essere fissato il
giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la
seconda convocazione non è indicato nell`avviso, l`assemblea
deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della
prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell`art. 2366 è
ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l`assemblea ordinaria delibera sugli
oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
intervenuti, e l`assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del
capitale sociale, a meno che l`atto costitutivo richieda una
maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento
dell`oggetto sociale, la trasformazione della società (2498 e
seguenti), lo scioglimento anticipato di questa (2448), il
trasferimento della sede sociale all`estero e l`emissione di
azioni privilegiate (2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L`assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in
borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non
rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare,
può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine
stabilito dal secondo comma dell`art. 2366 è ridotto a otto
giorni.
In terza convocazione l`assemblea delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale
sociale, a meno che l`atto costitutivo richieda una maggioranza
più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma
dell`art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale,
quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e
di scissione e tuttavia necessario il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
Art. 2370 Diritto d`intervento all`assemblea
Possono intervenire all`assemblea gli azionisti (2418) iscritti
nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l`assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso
le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito
indicati nell`avviso di convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell`assemblea
L`assemblea è presieduta dalla persona indicata nell`atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli
intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario
designato nello stesso modo.
L`assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell`assemblea è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell`assemblea
Salvo disposizione contraria dell`atto costitutivo, i soci
possono farsi rappresentare nell`assemblea. La rappresentanza
deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono
essere conservati dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole
assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire
solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né
alle società da essa controllate (2359) e agli amministratori,
sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di
credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di
dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in
borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non
superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha
capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta
miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore ai cinquanta miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche
nel caso di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d`interessi
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società
In caso d`inosservanza della disposizione del comma precedente,
la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è
impugnabile a norma dell`art. 2377 se, senza il voto dei soci che
avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe
raggiunta la necessaria maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilità (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell`assemblea (2368 e seguente, 2486; att.
209).
Art. 2374 Rinvio dell`assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale
rappresentato nell`assemblea, se dichiarano di non essere
sufficientemente informati su gli oggetti posti in deliberazione,
possono chiedere che l`adunanza sia rinviata a non oltre tre
giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo
stesso oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni dell`assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni.
Il verbale dell`assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell`assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall`assemblea speciale dei soci della
categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative
alle assemblee straordinarie.
Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell`assemblea, prese in conformità della legge
e dell`atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti (2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o
dell`atto costitutivo possono essere impugnate dagli
amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e
quelle dell`assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di
voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti) dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione
nel registro delle imprese entro tre mesi dall`iscrizione.
L`annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i
soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti
provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso
sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L`annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
liberazione impugnata è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dell`atto costitutivo (2416, 2486, att.
209).
Art. 2378 Procedimento d`impugnazione
L`impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la
società ha sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una
azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che
il socio opponente presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc.
Civ. 119) per l`eventuale risarcimento dei danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono
essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La
trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito
nel secondo comma dell`articolo precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi
motivi, su richiesta del socio opponente, l`esecuzione della
deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli
amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che
decide sull`impugnazione devono essere iscritti, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese (2416, 2626; att.
209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell`oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell`oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422
e 1423 (2486; att. 209).
¤ 2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della società
L`amministrazione della società può essere affidata anche a non
soci.
Quando l`amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione (2388).
Se l`atto costitutivo non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all`assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il
presidente, se questi non è nominato dall`assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l`atto costitutivo o
l`assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o
ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della
delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate
negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d`ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal
suo ufficio, l`interdetto, l`inabilitato (414 e seguente), il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
l`interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l`incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all`assemblea. fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono, nominati
nell`atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e
2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un
periodo superiore a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo, e sono revocabili dall`assemblea in
qualunque tempo, anche se nominati nell`atto costitutivo, salvo
il diritto dell`amministratore al risarcimento dei danni, se la
revoca avviene senza giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono (2626) chiederne l`iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno
la rappresentanza della società devono depositare presso
l`ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.
Dell`avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi
menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se
gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della
società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire
congiuntamente (2487).
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della società non
sono opponibili ai terzi dopo l`adempimento della pubblicità di
cui al quarto e quinto comma, salvo che la società provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società
possono compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto
sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o
dall`atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano
dall`atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non
sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell`oggetto sociale
L`estraneità all`oggetto sociale degli atti compiuti dagli
amministratori in nome della società non può essere opposta ai
terzi in buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L`amministratore che rinunzia all`ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al
presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto
immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito
all`accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è
stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall`ufficio per qualsiasi
causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro
delle imprese a cura del collegio sindacale (2626) è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata (2330, 2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell`esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti
in carica devono convocare l`assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall`assemblea scadono insieme con
quelli in carica all`atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l`amministratore unico o tutti gli
amministratori, l`assemblea per la sostituzione dei mancanti deve
essere convocata d`urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione
(2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando l`atto costitutivo non richiede
un maggior numero di presenti (2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono
prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono
stabiliti nell`atto costitutivo o dall`assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformità dell`atto costitutivo è stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale (2487, 2630; att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, né
esercitare un`attività concorrente per conto proprio o di terzi,
salvo autorizzazione dell`assemblea.
Per l`inosservanza di tale divieto l`amministratore può essere
revocato dall`ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d`interessi
L`amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della
società, deve darne notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle
deliberazioni riguardanti l`operazione stessa (1394, 2631).
In caso d`inosservanza, l`amministratore risponde delle perdite
che siano derivate alla società dal compimento dell`operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla
società, può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti),
essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e
dai sindaci se, senza il voto dell`amministratore che doveva
astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In
ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (att
2091).
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dall`atto costitutivo con la diligenza del
mandatario (1710), e sono solidalmente (1292) responsabili verso
la società (2621) dei danni derivanti dall`inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato
esecutivo o di uno o più amministratori (2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se
non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente
del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L`azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
in seguito a deliberazione dell`assemblea, anche se la società
è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli
amministratori può essere presa in occasione della discussione
del bilancio (2364), anche se non è indicata nell`elenco delle
materie da trattare (2373).
La deliberazione dell`azione di responsabilità importa la revoca
dall`ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché
sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale
sociale. In questo caso l`assemblea stessa provvede alla loro
sostituzione (2386; att. 209).
La società può rinunziare all`esercizio dell`azione di
responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell`assemblea 12434), e purché non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale (2407).
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l`inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell`integrità del patrimonio sociale (2407).
L`azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
(att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
della società, l`azione spetta al curatore del fallimento o al
commissario liquidatore.
La rinunzia all`azione da parte della società non impedisce
l`esercizio dell`azione da parte dei creditori sociali. La
transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto
con l`azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (2901 e
seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il
diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al
terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o
dolosi degli amministratori (2487; att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori (2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori
nominati dall`assemblea o per disposizione dell`atto costitutivo,
in relazione ai compiti loro affidati (att. 209).
¤ 3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall`assemblea.
Art. 2399 Cause d`ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti,
decadono dall`ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall`art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli
amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati
alla società o alle società da questa controllate (2359) da un
rapporto continuativo di prestazione d`opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori
contabili è causa di decadenza dall`ufficio di sindaco (att.
209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall`ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell`atto costitutivo
(2328) e successivamente dall`assemblea (2364), salvo il disposto
degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio,
e non possono essere revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l`interessato.
La nomina dei sindaci, con l`indicazione per ciascuno di essi del
cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del
domicilio e la cessazione dall`ufficio devono essere iscritte, a
cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine
di quindici giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco.
subentrano i supplenti in ordine d`età. I nuovi sindaci restano
in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere
alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l`integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli
in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,
deve essere convocata l`assemblea perché provveda
all`integrazione del collegio medesimo (att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita
nell`atto costitutivo deve essere determinata dall`assemblea
all`atto della nomina (2370); per l`intero periodo di durata del
loro ufficio (att. 209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l`amministrazione della
società, vigilare sull`osservanza della legge e dell`atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili e l`osservanza delle norme stabilite
dall`art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e l`esistenza dei valori e dei
titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno,
cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d`ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie
sull`andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro
indicato nel n. 5 dell`art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell`espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo
della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria
responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che
non si trovino in una delle condizioni previste dall`art. 2399.
La società può rifiutare agli ausiliari l`accesso a
informazioni riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante
un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade
dall`ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che
viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell`art. 2421 e
sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di
amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono
assistere alle riunioni del comitato esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del
consiglio d`amministrazione, decadono dall`ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l`assemblea (2632 n. 2) ed
eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di
omissione da parte degli amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del
mandatario (1710), sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio
(2622; Cod. Pen. 622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292
e seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il
danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica (2621).
L`azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle
disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione all`assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue
conclusioni ed eventuali proposte all`assemblea, convocando
immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è
urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell`adempimento
dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i
fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e
i sindaci, può ordinare (att. 103) l`ispezione
dell`amministrazione della società a spese dei soci richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione
(Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può
disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare
l`assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi
può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata
(2636).
L`amministratore giudiziario può proporre l`azione di
responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l`amministratore
giudiziario convoca e presiede l`assemblea per la nomina dei
nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere
adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo
caso le spese per l`ispezione sono a carico della società (2488;
att. 103, 209).
SEZIONE VII Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell`emissione di obbligazioni
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o
nominative (2021) per somma non eccedente il capitale versato ed
esistente secondo l`ultimo bilancio approvato (att. 210).
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili
di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l`eccedenza dell`importo delle obbligazioni rispetto al
capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella
delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o
sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli
devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono
essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte
necessaria a garantire il pagamento degli interessi e
l`ammortamento delle relative obbligazioni. fino all`estinzione
delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l`economia
nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento
dell`autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza
le garanzie previste nel presente articolo, con l`osservanza dei
limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di società.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell`assemblea (2365) deve essere, a cura del
notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni
presso l`ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100).
Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali
autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l`adempimento delle condizioni richieste
dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l`iscrizione
nel registro delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte
di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo
l`iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il
capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni
rimborsate (2445). Se la riduzione del capitale sociale deve
essere deliberata in conseguenza di perdite (2446), la misura
della riserva legale (2428) deve continuare a calcolarsi sulla
base del capitale sociale esistente al tempo dell`emissione, fino
a che l`ammontare del capitale sociale e della riserva legale non
eguagli l`ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
1) la denominazione, l`oggetto e la sede della società, con
l`indicazione dell`ufficio del registro delle imprese presso il
quale la società è iscritta (2330);
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento
dell`emissione;
3) la data della deliberazione dell`assemblea e della sua
iscrizione nel registro;
4) l`ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore
nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di
pagamento e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L`assemblea (2365) che delibera l`emissione di obbligazioni con
le garanzie previsto nell`art. 2410 deve designare un notaio che,
per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie
per la costituzione delle garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L`assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d`interesse comune degli obbligazionisti.
L`assemblea è convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi
e non estinti.
Si applicano all`assemblea degli obbligazionisti le disposizioni
relative all`assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti,
2375). Per la validità delle deliberazioni sull`oggetto indicato
nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,
non può partecipare alle deliberazioni.
All`assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli
amministratori ed i sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni prese dall`assemblea vincolano anche gli
obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non
sono prese in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e
2378.
L`impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui
giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del
rappresentante degli obbligazionisti (att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti. Se non è nominato dall`assemblea a norma
dell`art. 2415, è nominato con decreto dal presidente del
tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli
amministratori della società (att. 104). Non possono essere
nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se
nominati, decadono dall`ufficio, gli amministratori, i sindaci, i
dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell`art. 2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non
superiore ad un triennio e può essere rieletto. L`assemblea
degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni
dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve
richiederne l`iscrizione nel registro delle imprese (2634; att.
210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all`esecuzione delle
deliberazioni dell`assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli
interessi comuni di questi nei rapporti con la società e
assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421,
2831). Egli ha diritto di assistere all`assemblea dei soci
(2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza
processuale degli obbligazionisti anche nell`amministrazione
controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella
liquidazione coatta amministrativa della società debitrice (att.
210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano
incompatibili con le deliberazioni dell`assemblea previste
dall`art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l`estrazione a sorte delle obbligazioni devono
farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante
comune o, in mancanza, di un notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L`assemblea straordinaria può deliberare l`emissione di
obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di
cambio e il periodo e le modalità della conversione. La
deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non
sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l`aumento del
capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore
nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma
inferiore al loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all`emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che
hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il
mese successivo gli amministratori devono (2620) depositare per
l`iscrizione nel registro delle imprese un`attestazione
dell`aumento del capitale sociale in misura corrispondente al
valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione
del secondo comma dell`art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la
conversione, la società non può deliberare né la riduzione del
capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni
dell`atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili,
salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata
data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
almeno tre mesi prima della convocazione dell`assemblea, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla
pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve
e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è
modificato in proporzione alla misura dell`aumento o della
riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in
aggiunta a quanto stabilito nell`art. 2413, il rapporto di cambio
e le modalità della conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L`atto costitutivo può attribuire agli amministratori la
facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche
convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società
nel registro delle imprese.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell`atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere
obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere
depositato e iscritto a norma dell`art. 2411.
SEZIONE VIII Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell`art.
2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni
nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i
versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare
l`ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il
cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico (2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale (2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se questo esiste (2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio
sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato
esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante
comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio
a norma dell`art. 2215.
Art. 2422 Diritto d`ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell`articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli
obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell`articolo
precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato
nel n. 7 dell`articolo medesimo (att. 209).
SEZIONE IX Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla
nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell`esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l`applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l`influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti
principi:
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell`attività;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla
data di chiusura dell`esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell`esercizio, indipendentemente dalla data dell`incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell`esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all`altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare
la deroga e indicarne l`influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che
esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel
conto economico devono essere iscritte separatamente, e
nell`ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e
dell`importo corrispondente; esse possono essere raggruppate
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è
irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell`art. 2423 o
quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo
secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le
voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non
sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e
2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando
lo esige la natura dell`attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve
essere indicato l`importo della voce corrispondente del
l`esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all`esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l`adattamento o l`impossibilità di questo
devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al
seguente schema.
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell`ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l`esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l`esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
Totale
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su
prestiti.
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdite) dell`esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l`esercizio successivo;
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell`aggio su
prestiti.
Se un elemento dell`attivo o del passivo ricade sotto più voci
dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò
sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua
appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è
iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie
prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra
fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali,
ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie
prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di
controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste
ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d`ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a
quelle stabilite dal 3° comma dell`art. 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell`esercizio sono indeterminati o l`ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella voce ìtrattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato deve essere indicato l`importo calcolato a
norma dell`art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell`esercizio esigibili in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell`esercizio
ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e
risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell`esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi
percepiti entro la chiusura dell`esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi,
l`entità dei quali varia in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell`attivo circolante e
delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell`attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all`attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell`attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14
e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell`esercizio;
23) (risultato dell`esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione
di norme tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di
norme tributarie);
26) utile (perdita) dell`esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati
al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale
il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia
cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con
la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali
modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti
applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l`immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell`esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor
valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore
superiore a quello derivante dall`applicazione del criterio di
valutazione previsto dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo
di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall`ultimo bilancio
dell`impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata
nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento
ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio
indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall`ultimo bilancio
delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base
al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al
valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall`ultimo
bilancio dell`impresa controllata o collegata può essere
iscritto nell`attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella
nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all`avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall`applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al
valore indicato nel bilancio dell`esercizio precedente sono
iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono
essere iscritti nell`attivo con il consenso del collegio
sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. Fino a che l`ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l`ammontare dei costi
non ammortizzati;
6) l`avviamento può essere iscritto nell`attivo con il consenso
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti
del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un
periodo di cinque anni. E` tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l`avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l`utilizzazione
di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell`attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del
prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile
di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto
o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di
realizzazione desumibili dall`andamento del mercato, se minore;
tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione
non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo
della media ponderata o con quelli ìprimo entrato, ìprimo
uscito o ìultimo entrato, primo uscito; se il valore
cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura dell`esercizio, la differenza deve essere
indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti
sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell`attivo ad
un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all`attivo di
bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella
loro entità, valore e composizione.
E` consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all`origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna
voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra
voce, le alienazioni avvenuti nell`esercizio; le rivalutazioni,
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell`esercizio; il
totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell`esercizio;
3) la composizione delle voci ìcosti di impianto e di
ampliamento e ìcosti di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell`attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli
accantonamenti;
5) l`elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in
imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, il capitale, l`importo del patrimonio
netto, l`utile o la perdita dell`ultimo esercizio, la quota
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l`ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci ìratei e risconti attivi e
ìratei e risconti passivi e della voce ìaltri fondi
dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile nonché la composizione della voce ìaltre
riserve;
8) l`ammontare degli oneri finanziari imputati nell`esercizio ai
valori iscritti nell`attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le
notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti
d`ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli
relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
geografiche;
11) l`ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati
nell`art. 2425, n. 15, diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati nell`art. 2425, n. 17 relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci ìproventi straordinari e
ìoneri straordinari del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i
relativi importi, appositamente evidenziati rispetto
all`ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti
risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l`ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di
azioni della società e il numero e il valore nominale delle
nuove azioni della società sottoscritte durante l`esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in
azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione della società e sull`andamento
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l`indicazione della parte di capitale
corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
delle azioni o quote di società controllanti acquistate o
alienate dalla società, nel corso dell`esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l`indicazione della corrispondente parte di capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell`esercizio;
6) l`evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla
fine del primo semestre dell`esercizio gli amministratori delle
società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull`andamento della gestione,
redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale
per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l`elenco delle sedi
secondarie della società
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al
collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l`assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all`assemblea sui risultati
dell`esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare
le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all`esercizio della
deroga di cui all`art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell`ultimo bilancio delle
società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell`ultimo bilancio delle società collegate, deve
restare depositato in copia nella sede della società, insieme
con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i
quindici giorni che precedono l`assemblea, e finché. sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell`ultimo bilancio delle società
controllate prescritto dal comma precedente può essere
sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito
di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell`ultimo
bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma
dell`art. 2423 deve illustrare l`andamento della gestione nei
vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso
altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli
investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati
i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell`esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di
beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del
precedente esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e
le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente
esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite
dell`attivo e del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti
per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio
termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di
quelli compresi nelle poste dell`attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di
pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o
di produzione, iscritte nell`attivo del bilancio, con distinta
indicazione del relativo ammontare;
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e
collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei
crediti e debiti;
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l`indicazione della quota di capitale
corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate
o alienate dalla società nel corso dell`esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l`indicazione della quota di capitale corrispondente, dei
corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e
delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell`esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull`andamento
della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei
termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento
anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire
una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente
se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l`emissione di azioni ad un
prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere
distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il
limite stabilito dall`art. 2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate
sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della
quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L`assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione
degli utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per
utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente
approvato (2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in
buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui
risultano utili netti corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle
società il cui bilancio è assoggettato per legge alla
certificazione da parte di società di revisione iscritte
all`albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista
dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la
certificazione e l`approvazione del bilancio dell`esercizio
precedente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi
quando dall`ultimo bilancio approvato risultino perdite relative
all `esercizio o a esercizi precedenti.
L`ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la
minor somma tra l`importo degli utili conseguiti dalla chiusura
dell`esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e
quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui
dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una
relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società consente la distribuzione
stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il
parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia
nella sede della società fino all`approvazione del bilancio
dell`esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l`inesistenza degli utili
di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi
erogati in conformità con le altre disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L`approvazione del bilancio da parte dell`assemblea non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei
sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale
(2392 e seguenti, 2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell`elenco soci e dei
titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall`approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell`assemblea,
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l`ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo
ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell`avvenuto deposito
deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per
azioni e a responsabilità limitata.
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in
ECU, al tasso di conversione della data di chiusura
dell`esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota
integrativa. Entro trenta giorni dall`approvazione del bilancio
le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute
altresì a depositare per l`iscrizione nel registro delle imprese
l`elenco dei soci riferito alla data di approvazione del
bilancio, con l`indicazione del numero delle azioni possedute,
nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L`elenco
deve essere corredato dall`indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di
approvazione del bilancio dell`esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell`attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di
lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di
lire;
c) dipendenti occupati in media durante l`esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell`art. 2424 con lettere maiuscole
e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell`attivo devono
essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; nelle voci C II dell`attivo e D del passivo devono
essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili
oltre l`esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
n. 10 dell`art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e
17 dell`art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell`art.
2427 sono riferite all`importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella
nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4
dell`art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della
relazione sulla gestione.
SEZIONE X Delle modificazioni dell`atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell`atto
costitutivo (att. 211) devono essere depositate e iscritte a
norma del primo, secondo e terzo comma dell`art. 2411 (att. 100)
e pubblicate nel BUSARL.
Dopo ogni modifica dell`atto costitutivo o dello statuto deve
essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata il testo integrale dell`atto modificato
nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il
cambiamento dell`oggetto o del tipo della società, o il
trasferimento della sede sociale all`estero (2369) hanno diritto
di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle
proprie azioni, secondo il prezzo medio dell`ultimo semestre, se
queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in
proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio
dell`ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata dai soci intervenuti all`assemblea non oltre tre
giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non
oltre quindici giorni (2964) dalla data dell`iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese (2188; att. 100).
E` nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di
recesso o ne rende più gravoso l`esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non
siano interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all`atto
della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi
del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un
sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all`atto
della sottoscrizione.
Se l`aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro
il termine che, nell`osservanza di quelli stabiliti dall`art.
2441, 2° e 3° comma, deve risultare dalla deliberazione, il
capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l`aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt.
2342, 2° e 3° comma, e 2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in
azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al
numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di
queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio
(2420).
L`offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Per l`esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un
termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell`offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell`acquisto
delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che
siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i
diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa
dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque
riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine
stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono
essere liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l`interesse della società lo esige, il diritto di opzione
può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di
capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la
metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in
assemblea di seconda o terza convocazione (2369 e seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5
comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita
relazione, dalla quale devono risultare le ragioni
dell`esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l`esclusione
derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in
ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli
amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l`assemblea. Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla
congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata
dell`esperto designato dal presidente del tribunale nell`ipotesi
prevista dal 4° comma devono restare depositati nella sede della
società durante i quindici giorni che precedono l`assemblea e
finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle
azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per
le azioni quotate in borsa, anche dell`andamento delle quotazioni
nell`ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione
qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le
azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti
o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione
nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle
agli azionisti della società in conformità con i primi tre
commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a
carico della società e la deliberazione di aumento del capitale
deve indicarne l`ammontare.
Con deliberazione dell`assemblea presa con la maggioranza
richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il
diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di
nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della società. L`esclusione dell`opzione in misura
superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza
prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L`assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la
parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in
bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle
da essi già possedute.
L`aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del
valore nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L`atto costitutivo può attribuire agli amministratori la
facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni
dalla data dell`iscrizione della società nel registro delle
imprese (2381).
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dell`atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare
il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere
depositato e iscritto a norma dell`art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall`avvenuta sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione gli amministratori devono depositare per
l`iscrizione nel registro delle imprese un`attestazione che
l`aumento del capitale è stato eseguito (att. 100).
L`attestazione deve essere pubblicata a norma dell`art. 2457 bis.
Fino a che l`iscrizione nel registro non sia avvenuta, l`aumento
del capitale non può essere menzionato negli atti della società
(2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per
il conseguimento dell`oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia
mediante liberazione dei soci dall`obbligo dei versamenti ancora
dovuti (2344), sia medianti rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2412.
L`avviso di convocazione dell`assemblea deve indicare le ragioni
e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque
effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie
eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima
parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno dell`iscrizione nel registro delle imprese (att.100)
purché entro questo termine (2964) nessun creditore sociale
anteriore all`iscrizione abbia fatto opposizione (2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l`opposizione, può disporre che la
riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società
di un`idonea garanzia (1179, 2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono
senza indugio convocare l`assemblea per gli opportuni
provvedimenti (2630). All`assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le
osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli
amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve
restare depositata in copia nella sede della società durante gli
otto giorni che precedono l`assemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Se entro l`esercizio successivo la perdita non risulta diminuita
a meno di un terzo l`assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il
tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante
decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a
cura degli amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale
decreto e ammesso reclamo alla corte d`appello entro trenta
giorni dall`iscrizione (att. 209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di
riduce al di sotto del minimo stabilito dall`art. 2327, gli
amministratori devono senza indugio convocare l`assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la
trasformazione della società (2448, 2498).
SEZIONE XI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per l`impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività dell`assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
(2327), salvo quanto è disposto dall`art. 2447;
5) per deliberazione dell`assemblea;
6) per le altre cause previste dall`atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell`autorità
governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la
dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto
un`attività commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi
casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che
determina lo scioglimento della società, non possono
intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto,
essi assumono responsabilità illimitata e solidale (1292) per
gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l`assemblea
per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni
sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell`art. 2448, la deliberazione
dell`assemblea che decide lo scioglimento della società deve
essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma
dell`art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell`art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di
amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di
scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell`art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente
del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o
dei sindaci accerti l`impossibilità di funzionamento o la
continuata inattività dell`assemblea.
Nel caso previsto dall`art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell`autorità governativa e la sentenza dichiarativa di
fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici
giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla
pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia
autentica (2703) per l`iscrizione presso l`ufficio del registro
delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all`assemblea (2365), salvo
diversa disposizione dell`atto costitutivo.
L`assemblea delibera con le maggioranze prescritte per
l`assemblea straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell`art. 2448, o quando la
maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei
liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su
istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall`assemblea con le
maggioranze prescritte per l`assemblea straordinaria (2368 e
seguente) o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su
istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano
anche alla sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dell`assemblea, la sentenza e il decreto del
presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto
successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
la loro iscrizione presso l`ufficio del registro delle imprese
(2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso
ufficio, le loro firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata della deliberazione dell`assemblea o
della sentenza o del decreto di cui al primo comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e
seguenti) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto
compatibili con questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all`art. 2450 bis i liquidatori
sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279,
2280, primo comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell`art.
2278, salvo che l`assemblea con le maggioranze stabilite per
l`assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento
dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere
proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle
rispettive azioni
Le disposizioni dell`art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative
alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche
alla deliberazione dell`assemblea straordinaria prevista dal
secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il
bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione
nella divisione dell`attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla
relazione dei sindaci, è depositato presso l`ufficio del
registro delle imprese (2626).
Nei tre mesi successivi all`iscrizione dell`avvenuto deposito,
ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel
quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della
causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La
sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti
reclami, il bilancio s`intende approvato, e i liquidatori, salvi
i loro obblighi relativi alla distribuzione dell`attivo
risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza,
rilasciata senza riserve all`atto del pagamento dell`ultima quota
di riparto, importa approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi
dall`iscrizione dell`avvenuto deposito del bilancio a norma
dell`art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di
credito (att. 251) con l`indicazione del cognome e del nome del
socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Art. 2456 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
devono chiedere la cancellazione della società dal registro
delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di
cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di
questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell`attivo o il
deposito indicato nell`art. 2455, i libri della società devono
essere depositati (2626) e conservati per dieci anni presso
l`ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli,
anticipando le spese.
SEZIONE XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per
azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i
liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l`una o
l`altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel
termine di un mese dall`iscrizione o dal deposito dell`atto nel
registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine
diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l`iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo
tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono
opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilità di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell`atto depositato o
iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata, quest`ultimo non può essere opposto ai
terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la
società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto
o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).
SEZIONE XII Delle società con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici
Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una
società per azioni, l`atto costitutivo può ad essi conferire la
facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma
precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li
hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati
dall`assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche nel
caso in cui la legge o l`atto costitutivo attribuisca allo Stato
o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria,
la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la
legge disponga diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il
presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIII Delle società d`interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
per azioni d`interesse nazionale, compatibilmente con le
disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali
società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la
trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina
degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
CAPO VI Della società in accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della
quota di capitale sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni
(2346 e seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con l`indicazione di società in
accomandita per azioni (2564 e seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme
relative alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in
quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L`atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono
soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per
azioni (2380 e seguenti), (escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l`art. 2387, tale obbligo non è più
previsto per gli amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la
maggioranza prescritta per le deliberazioni dell`assemblea
straordinaria della società per azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l`amministratore
revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L`assemblea con la maggioranza indicata nell`articolo precedente
provvede a sostituire l`amministratore che, per qualunque causa,
ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di
amministratori, la nomina deve essere approvata dagli
amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio
accomandatario dal momento dell`accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall`ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall`ufficio di tutti gli amministratori,
la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si e
provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno
accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L`amministratore provvisorio non assume la
qualità di socio accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad
essi spettanti nelle deliberazioni dell`assemblea che concernono
la nomina e la revoca dei sindaci (2400) e l`esercizio
dell`azione di responsabilità (2392).
Art. 2470 Modificazioni dell`atto costitutivo
Le modificazioni dell`atto costitutivo (att. 211) devono essere
approvate dall`assemblea con le maggioranze prescritte per
l`assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e
seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci
accomandatari.
Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è
regolata dall`art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall`ufficio di amministratore
non risponde per le obbligazioni della società sorte
posteriormente all`iscrizione nel registro delle imprese della
cessazione dall`ufficio.
CAPO VII Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l`indicazione di società a responsabilità limitata
(2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20
milioni di lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l`ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve
essere integrata mediante conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L`atto
costitutivo deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l`oggetto sociale (2620, 2630);
4) l`ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni
e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti
(2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita
degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita
dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall`art.
2488;
9) la durata della società;
10) l`importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le
disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330
bis, 2331 primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e
2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal
caso, per le operazioni compiute in nome della società prima
della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che
hanno agito, anche il socio fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona
dell`unico socio, gli amministratori devono depositare per
l`iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione
contenente l`indicazione del cognome e nome, della data e luogo
di nascita, del domicilio e cittadinanza dell`unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per
l`iscrizione nel registro delle imprese.
L`unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere
alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate
entro quindici giorni dall`iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare la data di tale iscrizione.
SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori,
soci ed amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte
della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli
amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il
conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi
dell`art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale
eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento
in danaro deve essere interamente versato al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine
prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso
ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono
vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per
il valore risultante dall`ultimo bilancio approvato. I soci hanno
diritto di preferenza nell`acquisto. In mancanza di offerte per
l`acquisto, la quota è venduta all`incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale
deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di
voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L`atto costitutivo può prevedere l`obbligo dei soci al
compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le
disposizioni del primo e del terzo comma dell`art. 2345.
Le quote a cui e connesso l`obbligo delle prestazioni anzidette
sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori
(2479, 2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a
causa di morte, salvo contraria disposizione dell`atto
costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società
dal momento dell`iscrizione nel libro dei soci.
L`iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei
trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta
dell`alienante o dell`acquirente, verso esibizione del titolo da
cui risultino il trasferimento e l`avvenuto deposito.
L`atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per
l`iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l`ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e sta a la
sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l`iscrizione
nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro
dei soci avvengono verso presentazione della documentazione
richiesta per l`annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e
l`iscrizione sono effettuati a richiesta dell`erede o del
legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L`ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve
essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il
debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota
stessa, la vendita ha luogo all`incanto; ma la vendita è priva
di effetto se, entro dieci giorni dall`aggiudicazione, la
società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso
di fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell`alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della quota l`alienante è obbligato
solidalmente (1292) con l`acquirente, per il periodo di tre anni
dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all`alienante se non
quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell`atto costitutivo, le quote sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di
alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo
e terzo comma dell`art. 2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone,
si applica l`art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare in
garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire
garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell`amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell`assemblea
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, l`assemblea
deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell`adunanza nel
domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l`ora
dell`adunanza e l`elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell`assemblea. Se la
quota è multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un
voto per ogni mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell`assemblea
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, l`assemblea
ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l`assemblea
straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt.
2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378
e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita
l`emissione di obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo
l`amministrazione della società deve essere affidata a uno o
più soci.
Si applicano all`amministrazione della società gli artt. 2381,
2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma,
2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393,
2394, 2395, 2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è
stabilita nell`atto costitutivo.
E` altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano
stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell`art.
2435 bis. L`obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due
dei predetti limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art.
2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l`art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488),
ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia
dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri
sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie
spese la revisione della gestione (2623).
E` nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell`art.
2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome
dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni
nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell`assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei
numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l`unico socio o le operazioni a
favore dell`unico socio devono, anche quando non è stata attuata
la pubblicità di cui all`art. 2475 bis, essere trascritti nel
libro indicato nel n. 3 del primo comma dell`art. 2490 o
risultare da atto scritto.
I crediti dell`unico socio non illimitatamente responsabile nei
confronti della società non sono assistiti da cause legittime di
prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l`osservanza degli art. da
2423 a 2431, salvo quanto disposto dall`art. 2435 bis. Gli
amministratori devono depositare nella sede sociale copia del
bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni
prima dell`assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l`art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, la ripartizione
degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive
quote di conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell`art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell`elenco dei soci e dei
titolari di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall`assemblea e l`elenco dei soci e degli
altri titolari di diritti su quote sociali devono essere
depositati presso l`ufficio del registro delle imprese a norma
dell`art. 2435.
SEZIONE IV Delle modificazioni dell`atto costitutivo e dello
scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell`atto costitutivo
Alle modificazioni dell`atto costitutivo (att. 211) si applicano
le disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote
le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e
2474, ultimo comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti
per le società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e
2447, è quello indicato nell`art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano
i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive
quote (2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si
applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza
necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella
richiesta dall`art. 2486 per l`assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo
socio, questi risponde illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di
altra società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo
quanto previsto dall`art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta
dall`art. 2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le
disposizioni degli artt. 2157 bis e ter.
CAPO VIII Della trasformazione, della fusione e della scissione
delle società
SEZIONE I Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità
giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in
nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313
e seguenti) in società per azioni (2325 e seguenti), in
accomandita per azioni (2462 e seguenti) o a responsabilità
limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (2699,
2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per
l`atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629)
del patrimonio sociale a norma dell`art. 2343 e deve (2194)
essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme
prescritte per l`atto costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l`iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i
diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a
responsabilità illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per
le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della
deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese
(2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione
di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non
hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta
giorni (2964) dalla comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per
azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto
all`assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore
della sua quota secondo l`ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a
responsabilità limitata l`assegnazione delle quote deve farsi
con l`osservanza dell`art. 2474.
SEZIONE II Della fusione delle società
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la
costituzione di una società nuova, o mediante l`incorporazione
in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società
sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione dell`attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione
redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso
risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle
società partecipanti alla fusione;
2) l`atto costitutivo della nuova società risultante dalla
fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché
l`eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli
utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della
società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma
precedente non può essere superiore al 10% del valore nominale
delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l`iscrizione nel
registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società
partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e
VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese
prima della data fissata per la deliberazione; l`estratto deve
contenere le indicazioni previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e
8) del primo comma e la menzione dell`avvenuta iscrizione del
progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione
devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse,
riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal
giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede
della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l`osservanza delle
norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell`ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei
mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione
devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi,
sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e
in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del
rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà
di valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del
rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall`applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull`adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del
rapporto di cambio e sull`importanza relativa attribuita a
ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L`esperto o gli esperti sono designati dal presidente del
tribunale, le società partecipanti alla fusione possono
richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede
la società risultante dalla fusione o quella incorporante la
nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti
utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L`esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti
alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell`art. 64 Cod. Proc. Civ.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta
da società di revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
l`assemblea e finché la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori
indicate nell`art. 2501 quater e le relazioni degli esperti
indicate nell`art. 2501 quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società
partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori
e del collegio sindacale e l`eventuale relazione di
certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla
fusione redatte a norma dell`art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che
vi partecipano mediante l`approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di
fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V,
VI e VII deve essere depositata per l`iscrizione nel registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell`art. 2501
sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell`art. 2411 e
pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l`estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell`art. 2501 bis e
la menzione dell`avvenuta iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III
e IV deve essere depositata per l`iscrizione nell`ufficio del
registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell`art. 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del
primo, secondo e terzo comma dell`art. 2411 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai
Capi V, VI e VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla
iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ove richiesta, dalle deliberazioni
delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso
dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel
terzo e quarto comma dell`art. 2 501 bis, il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle
somme corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma
possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l`opposizione, può disporre che la
fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di
idonea garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma
dell`art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall`assemblea
degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data
facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della
pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto
di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione
dell`avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano
esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati
diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione,
salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata
dall`assemblea prevista dall`art. 2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L`atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per
l`iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della
società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro
trenta giorni, nell`ufficio del registro delle imprese dei luoghi
ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di
quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di
quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre
società partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la
società risultante dalla fusione o quella incorporante è una
società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, l`atto di fusione deve essere altresì
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l`estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell`art. 2501 bis e
la menzione dell`avvenuta iscrizione dell`atto di fusione nel
registro delle imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l`ultima delle
iscrizioni prescritte dall`art. 2504. Nella fusione mediante
incorporazione può tuttavia essere stabilita una data
successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l`art. 2501 bis, nn. 5) e
6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla
fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o
di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società incorporate possedute,
anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta
persona, dalle incorporate medesime o dalla società
incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell`atto di fusione a norma del secondo
comma dell`art. 2504, l`invalidità dell`atto di fusione non può
essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente
spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente
possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un`altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano
le disposizioni dell`art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5),
e degli art. 2 501 quater e 2501 quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del
procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si
applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate
dall`art. 2457 ter.
SEZIONE III Della scissione delle società
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento
dell`intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di
nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai
soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi
altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una
o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società
sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione dell`attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione
redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati
nel primo comma dell`art. 2501 bis ed inoltre l`esatta
descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna
delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell`attivo non è desumibile
dal progetto, esso, nell`ipotesi di trasferimento dell`intero
patrimonio della società scissa, e ripartito tra le società
beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto
trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della
determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del
patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane
in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile
dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società
beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società
beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso
optare per la partecipazione a tutte le società interessate
all`operazione in proporzione della sua quota di partecipazione
originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
dell`ultimo comma dell`art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione
redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa
in conformità agli artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del
patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di
quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall`art. 2501 quinquies.
Tale relazione non e richiesta quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano
previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da
quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis,
2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall`ultima delle iscrizioni dell`atto di
scissione nell`ufficio del registro delle imprese in cui sono
iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita
una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante
costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si
riferisce l`art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date
anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o
rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla
società a cui essi fanno carico.
CAPO IX Delle società costituite all`estero od operanti
all`estero
Art. 2505 (Società costituite all`estero con sede nel territorio
dello Stato)
(Le società costituite all`estero, le quali hanno nel territorio
dello Stato la sede dell`amministrazione ovvero l`oggetto
principale dell`impresa, sono soggette, anche per i requisiti di
validità dell`atto costitutivo, a tutte le disposizioni della
legge italiana.)
[Articolo abrogato dall`art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218]
Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio
dello Stato
Le società costituite all`estero, le quali stabiliscono nel
territorio dello Stato una o più sedi secondarie con
rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti
sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime
disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita
delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne
nel registro delle imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non
può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi
precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è
situata la sede principale.
Le società costituite all`estero sono altresì soggette, per
quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano
l`esercizio dell`impresa o che la subordinano all`osservanza di
particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di
società costituite all`estero devono essere contenute le
indicazioni richieste dall`art. 2250; devono essere altresì
indicati l`ufficio del registro delle imprese presso il quale è
iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all`estero, che sono di tipo diverso da
quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della
società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi
alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese
(2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilità degli
amministratori (2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle
formalità
Fino all`adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che
agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali.
Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con
attività all`estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato,
anche se l`oggetto della loro attività è all`estero, sono
soggette alle disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o
sottopongono a particolari condizioni l`esercizio di determinate
attività da parte di società nelle quali siano rappresentati
interessi stranieri.
TITOLO VI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I Delle imprese cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2511 Società cooperative
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come
società cooperative a responsabilità illimitata o limitata
secondo le disposizioni seguenti.
Art. 2512 Enti mutualistici
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle
leggi speciali.
Art. 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento,
rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e
illimitatamente a norma dell`art. 2541 (att. 217).
Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da
azioni.
L`atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione
coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun
socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma
multipla della propria quota a norma dell`art. 2541 (att. 217).
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l`indicazione di società cooperativa a responsabilità
illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata
(2564, 2567).
L`indicazione di cooperativa non può essere usata da società
che non hanno scopo mutualistico.
Art. 2516 Norme applicabili
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le
disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni
accessorie (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli
amministratori (2380 e seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i
libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e
la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per azioni, in
quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle
delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).
Art. 2517 Leggi speciali
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse
rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e
l`acquisto di case popolari ed economiche e le altre società
cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle
disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le
disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE II Costituzione
Art. 2518 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L`atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l`oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e,
in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e
l`eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i
versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il
valore nominale di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l`ammissione dei soci e il modo e il tempo
in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l`eventuale recesso e per l`esclusione dei
soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili,
la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione
che deve esse re data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell`assemblea, in quanto si deroghi
alle disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l`importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera
parte integrante dell`atto costitutivo e deve essere a questo
allegato.
Art. 2519 Deposito dell`atto costitutivo e iscrizione della
società
L`atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta
giorni per l`iscrizione nel registro delle imprese, a cura del
notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma
dell`art. 2330.
Gli effetti dell`iscrizione e della nullità dell`atto
costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e
2332.
Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa
modificazione dell`atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità
limitata, non e determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l`iscrizione presso
l`ufficio del registro delle imprese, a cura degli
amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci
a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto
responsabilità per una somma multipla dell`ammontare della
propria quota (2626).
SEZIONE III Delle quote e delle azioni
Art. 2521 Quote ed azioni
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota
superiore a L. 80 milioni, né tante azioni il cui valore
nominale superi tale somma (2532).
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere
inferiore a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione
non può essere superiore a L. 1 milione.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347,
2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato
l`ammontare del ca pitale, né quello dei versamenti parziali
sulle azioni non completamente liberate.
Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni
L`atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad
acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché
l`acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili
distribuibile e delle riserve disponibili risultanti dall`ultimo
bilancio regolarmente approvato.
Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni
Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso
la società, se la cessione non è autorizzata dagli
amministratori.
L`atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle
azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il
diritto del socio di recedere dalla società (2526).
Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle
quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da
parte degli amministratori, essere escluso a norma dell`art.
2527.
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci
L`ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell`interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l`importo della quota o
dell`azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per
ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve
patrimoniali risultanti dall`ultimo bilancio approvato.
Art. 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso
dalla legge o dall`atto costitutivo, deve essere comunicata con
raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei
soci a cura degli amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell`esercizio in corso, se
comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura
dell`esercizio successivo.
Art. 2527 Esclusione del socio
L`esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società,
oltre che nel caso indicato nell`art. 2524, può aver luogo negli
altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in
quelli stabiliti dall`atto costitutivo.
Quando l`esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere
deliberata dall`assemblea dei soci o, se l`atto costitutivo lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al
socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione
davanti al tribunale. Questo può sospendere l`esecuzione della
deliberazione.
L`esclusione ha effetto dall`annotazione nel libro dei soci, da
farsi a cura degli amministratori (2626).
Art. 2528 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l`atto costitutivo disponga
la continuazione della società con gli eredi, questi hanno
diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni
secondo le disposizioni dell`articolo seguente.
Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del
socio uscente
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la
liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo
sulla base del bilancio dell`esercizio in cui il rapporto sociale
si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere
fatto entro sei mesi dall`approvazione del bilancio stesso.
Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni
dal giorno in cui il recesso, l`esclusione o la cessione della
quota o dell`azione si è verificato. Per lo stesso periodo il
socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della
responsabilità sussidiaria stabiliti dall`atto costitutivo (2513
e seguente), per le obbligazioni assunte dalla società si no al
giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è
verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
Art. 2531 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non
può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio
debitore (2305).
In caso di proroga della società il creditore particolare del
socio può fare opposizione a norma dell`art. 2307.
SEZIONE IV Degli organi sociali
Art. 2532 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il
numero delle azioni.
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone
giuridiche l`atto costitutivo può attribuire a queste più voti,
ma non oltre cinque, in relazione all`ammontare della quota o
delle azioni, oppure al numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione
delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono
calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L`atto
costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga
agli artt. 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso
dall`atto costitutivo. In tal caso l`avviso di convocazione
dell`assemblea deve contenere per esteso la deliberazione
proposta.
Art. 2533 Assemblee separate
Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e
svolge la propria attività in più comuni, l`atto costitutivo
può stabilire che l`assemblea sia costituita da delegati eletti
da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali
risiedono non meno di cinquanta soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano
oggetto dell`assemblea generale, ed in tempo utile perché i
delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.
I delegati devono essere soci.
Nell`atto costitutivo devono altresì essere stabilite le
modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la
nomina dei delegati all`assemblea generale, nonché per la
validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di
quella generale.
Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative
costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non
inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni
indicate nel primo comma.
Art. 2534 Rappresentanza nell`assemblea
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da
un altro socio e nei casi previsti dall`atto costitutivo. Ciascun
socio non può rappresentare più di cinque soci.
Art. 2535 Amministratori e sindaci
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone
giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e
nei modi stabiliti dall`atto costitutivo, salvo che da questo ne
siano esonerati.
L`atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o
sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie
dei soci, in proporzione dell`interesse che ciascuna categoria ha
nell`attività sociale. Non si applicano le disposizioni del
secondo e del terzo comma dell`art. 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere
attribuita dall`atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e
dei sindaci è riservata all`assemblea dei soci (2518).
Art. 2536 Distribuzione degli utili
Qualunque sia l`ammontare del fondo di riserva legale, deve
essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili
netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla
legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle
quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o
distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.
SEZIONE V Delle modificazioni dell`atto costitutivo
Art. 2537 Modificazioni dell`atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell`atto
costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni dell`art.
2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso
i terzi si applicano le disposizioni dell`art. 2499.
Art. 2538 Fusione e scissione
La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate
dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2539 Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate
nell`art. 2448, escluso il n. 4, nonché per la perdita (2520)
del capitale sociale (2711).
Art. 2540 Insolvenza
Qualora le attività della società, anche se questa è in
liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei
debiti, l`autorità governativa alla quale spetta il controllo
sulla società può disporre la liquidazione coatta
amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che
hanno per oggetto una attività commerciale (2195), salve le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci
Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o
limitata (2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di
liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento,
rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione
della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di
riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore.
Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci
insolventi.
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del
fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta
salva l`azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei
singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.
SEZIONE VII Dei controlli dell`autorità governativa
Art. 2542 Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle
leggi speciali.
Art. 2543 Gestione commissariale
In caso d`irregolare funzionamento delle società cooperative,
l`autorità governativa può revocare gli amministratori e i
sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario
governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove
l`importanza della società cooperativa lo richieda, l`autorità
governativa può nominare un vice commissario che collabora con
il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell`assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l`approvazione dell`autorità
governativa.
Art. 2544 Scioglimento per atto dell`autorità
Le società cooperative, che a giudizio dell`autorità
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per
cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non
hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti
di gestione, possono essere sciolte con provvedimento
dell`autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle
imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti
di diritto e perdono la personalità giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono
nominati uno o più commissari liquidatori.
Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori
In caso d`irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una società cooperativa,
l`autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall`autorità giudiziaria, può
chiederne la sostituzione al tribunale.
CAPO II Delle mutue assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali
sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili,
entro il limite massimo determinato dall`atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di
socio, se non assicurandosi presso la società (1884), e si perde
la qualità di socio con l`estinguersi dell`assicurazione, salvo
quanto disposto dall`art. 2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti
dalle leggi speciali sull`esercizio dell`assicurazione (1886), e
sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a
responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro
natura (att. 107).
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L`atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di
garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali
conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche
a questi ultimi la qualità di socio.
L`atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all`ammontare del
conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni
caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci
assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci
assicurati.
TITOLO VII DELL`ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219)
l`associante attribuisce all`associato una partecipazione agli
utili della sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l`associante non può attribuire
partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad
altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l`associante.
Art. 2552 Diritti dell`associante e dell`associato
La gestione dell`impresa o dell`affare spetta all`associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare
l`associato sull`impresa o sullo svolgimento dell`affare per cui
l`associazione è stata contratta.
In ogni caso l`associato ha diritto al rendiconto dell`affare
compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae
per più di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l`associato partecipa alle perdite nella
stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che
colpiscono l`associato non possono superare il valore del suo
apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al
contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un
contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle
perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un
determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di
lavoro resta salva la disposizione dell`art. 2102.
TITOLO VIII DELL`AZIENDA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore
(2082) per l`esercizio dell`impresa.
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565,
2573) o il godimento dell`azienda devono essere provati per
iscritto (2725), salva l`osservanza delle forme stabilite dalla
legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono
l`azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162,
782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per
scrittura privata autenticata, devono essere depositati per
l`iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta
giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza
Chi aliena l`azienda deve astenersi, per il periodo di cinque
anni dal trasferimento, dall`iniziare una nuova impresa che per
l`oggetto, l`ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare
la clientela dell`azienda ceduta (2125, 2596).
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di
quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non
impedisca ogni attività professionale dell`alienante. Esso non
può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e
stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di
cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell`azienda il divieto di
concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del
proprietario o del locatore per la durata dell`usufrutto o
dell`affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende
agricole solo per le attività ad esse connesse (2135), quando
rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti
Se non è pattuito diversamente, l`acquirente dell`azienda
subentra nei contratti stipulati per l`esercizio dell`azienda
stessa che non abbiano carattere personale (2112, 2610).
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro
tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilità dell`alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell`usufruttuario e dell`affittuario per la durata
dell`usufrutto e dell`affitto.
Art. 2559 Crediti relativi all`azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all`azienda ceduta, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e
seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell`iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede
all`alienante (att. 100-5).
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto
dell`azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla
medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L`alienante non è liberato dai debiti, inerenti all`esercizio
dell`azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta
che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un`azienda commerciale (2195) risponde dei
debiti suddetti anche l`acquirente dell`azienda, se essi
risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti).
Art. 2561 Usufrutto dell`azienda
L`usufruttuario dell`azienda deve esercitarla sotto la ditta che
la contraddistingue.
Egli deve gestire l`azienda senza modificarne la destinazione
(985) e in modo da conservare l`efficienza dell`organizzazione e
degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla
gestione dell`azienda, si applica l`art. 1015.
La differenza tra le consistenze d`inventario all`inizio e al
termine dell`usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei
valori correnti al termine dell`usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell`azienda
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche nel
caso di affitto dell`azienda (1615 e seguenti).
CAPO II Della ditta e dell`insegna
Art. 2563 Ditta
L`imprenditore (2082) ha diritto all`uso esclusivo della ditta da
lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome
o la sigla dell`imprenditore, salvo quanto è disposto dall`art.
2565 (att. 221).
Art. 2564 Modificazione della ditta
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro
imprenditore e può creare confusione per l`oggetto dell`impresa
e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata
o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l`obbligo dell`integrazione o
modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel
registro delle imprese in epoca posteriore.
Art. 2565 Trasferimento della ditta
La ditta non può essere trasferita separatamente dall`azienda
(2610).
Nel trasferimento dell`azienda per atto tra vivi (2556) la ditta
non passa all`acquirente senza il consenso dell`alienante.
Nella successione nell`azienda per causa di morte la ditta si
trasmette al successore, salvo diversa disposizione
testamentaria.
Art. 2566 Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali (2195), l`ufficio del registro delle
imprese deve rifiutare l`iscrizione della ditta (2189, 2192), se
questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma
dell`art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è
depositata copia dell`atto in base al quale ha avuto luogo la
successione nell`azienda.
Art. 2567 Società
La ragione sociale e la denominazione delle società sono
regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell`art.
2564.
Art. 2568 Insegna
Le disposizioni del primo comma dell`art. 2564 si applicano
all`insegna.
CAPO III Del marchio
Vedere anche Leggi Speciali.
Art. 2569 Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo
marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di
valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali
è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma
dell`art. 2571.
Art. 2570 Marchi collettivi
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l`origine, la
natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne
l`uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori
o commercianti.
Art. 2571 Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri
ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e valso.
Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che
mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del
produttore.
Art. 2573 Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la
totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla
licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o
servizi che sono essenziali nell`apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una
denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che
il diritto all`uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con
l`azienda.
Art. 2574 Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di
trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della
registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.
TITOLO IX DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL`INGEGNO E SULLE INVENZIONI
INDUSTRIALI
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
CAPO I Del diritto di autore sulle opere dell`ingegno letterarie
e artistiche
Vedere anche Leggi Speciali .
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell`ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all`architettura,
al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell`acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell`opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L`autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l`opera e di
utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per
gli effetti fissati dalla legge.
L`autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell`opera e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell`opera stessa, che possa essere di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All`autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori
analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi
tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un
equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni
drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o
composizioni musicali, anche se le opere o composizioni
sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per
gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali,
indipendentemente dall`eventuale retribuzione loro spettante per
la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un
equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per
radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida,
registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola
cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta
recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno
diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa
essere di pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all`autore ed ai suoi aventi causa
nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per
iscritto (2725).
Art. 2582 Ritiro dell`opera dal commercio
L`autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di
ritirare l`opera dal commercio, salvo l`obbligo di indennizzare
coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o mettere in commercio l`opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L`esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro
durata sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un`invenzione industriale ha il
diritto esclusivo di attuare l`invenzione e di disporne entro i
limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui
l`invenzione si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte
ad avere un`applicazione industriale, quali un metodo o un
processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento,
un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un
risultato industriale e l`applicazione tecnica di un principio
scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest`ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati
indicati dall`inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di
fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l`uso
esclusivo.
(Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto
industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto
ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.)
[Il secondo comma del presente articolo é stato abrogato
dall`art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n.
198.]
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica
quella d`invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti
dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né
utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all`autore dell`invenzione e ai
suoi aventi causa.
Art. 2589 Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell`invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all`invenzione sono
regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l`esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
CAPO III Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per
modelli e disegni ornamentali
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una
invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità
di applicazione o d`impiego, ha il diritto esclusivo di attuare
l`invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui
si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un
nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie
di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma,
sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il
diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne
e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è
attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano
gli artt. 2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto,
l`esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
TITOLO X DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I Della disciplina della concorrenza
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi
dell`economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e
dalle norme corporative).
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per
iscritto (2725). Esso è valido se circoscritto ad una
determinata zona o ad una determinata attività, e non può
eccedere la durata di cinque anni (2125, 2557).
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un
periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata
di un quinquennio (att. 222).
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un`impresa in condizione di monopolio legale (1679)
ha l`obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le
prestazioni che formano oggetto dell`impresa, osservando la
parità di trattamento.
SEZIONE II Della concorrenza sleale
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e
seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o
imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l`attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull`attività
di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si
appropria di pregi dei prodotti o dell`impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l`altrui azienda.
Art. 2599 Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne
vengano eliminati gli effetti (2600).
Art. 2600 Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con
colpa, l`autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della
sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi
di una categoria professionale, l`azione per la repressione della
concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni
professionali (ora Consigli degli Ordini) e dagli enti che
rappresentano la categoria.
CAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e
degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un`organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento
di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di
nullità (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l) l`oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell`ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in
ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l`inadempimento degli obblighi dei
consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della
produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le
quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione
di esse.
Se l`atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni
relative alla determinazione delle quote ad una o più persone,
le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi
all`autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od
erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e
seguenti).
Art. 2604 Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo
è valido per dieci anni.
Art. 2605 Controllo sull`attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da
parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare
l`esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni
relative all`attuazione dell`oggetto del consorzio sono prese col
voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle
disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono
essere impugnate davanti all`autorità giudiziaria entro trenta
giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il termine
decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione
soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607 Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere
modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di
nullità (1350, 1418 e seguenti 2725).
Art. 2608 Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono
preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e
seguente).
Art. 2609 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la
quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si
accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l`attuazione degli scopi
del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti
del consorziato receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento dell`azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque
titolo dell`azienda, l`acquirente subentra nel contratto di
consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento
dell`azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell`avvenuto
trasferimento, l`esclusione dell`acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell`oggetto o per l`impossibilità di
conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell`art.
2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell`autorità governativa, nei casi ammessi
dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l`istituzione di un ufficio destinato a
svolgere un`attività con i terzi, un estratto del contratto
deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla
stipulazione, essere depositato per l`iscrizione presso l`ufficio
del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l`ufficio ha
sede:
L`estratto deve indicare:
1) la denominazione e l`oggetto del consorzio e la sede
dell`ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi
poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative
alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le
modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra
indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di
coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la
direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre
persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi
contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del
fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far
valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone
che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto
dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente
(1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d`insolvenza nei
rapporti tra i consorziati il debito dell`insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615 bis Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell`esercizio annuale le persone
che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione
patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di
esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e la
depositano presso l`ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati
gli artt. 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere
indicati la sede di questo, l`ufficio del registro delle imprese
presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art. 2615 ter Società consortili
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell`art. 2602.
In tal caso l`atto costitutivo può stabilire l`obbligo dei soci
di versare contributi in denaro.
SEZIONE III Dei consorzi obbligatori
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell`autorità governativa (sentite le
corporazioni interessate), può essere disposta, anche per zone
determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra
esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica,
qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze
dell`organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma
precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi
costituiti volontariamente (att. 111).
Art. 2617 Consorzi per l`ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l`ammasso di determinati prodotti
agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto
degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori,
secondo le disposizioni delle leggi speciali (837).
SEZIONE IV Dei controlli dell`autorità governativa
Art. 2618 Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire
sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti
ad approvazione da parte dell`autorità governativa, (sentite le
corporazioni interessate) (att. 111).
Art. 2619 Controllo sull`attività del consorzio
L`attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza
dell`autorità governativa (att. 111).
Quando l`attività del consorzio risulta non conforme agli scopi
per cui e stato costituito l`autorità governativa può
sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un
commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108) ovvero, nei
casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio
stesso.
Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle
società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati
nell`art. 2602.
L`autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento
della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto
l`approvazione prevista nell`art. 2618 (att. 111).
TITOLO XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA` E DI
CONSORZI
CAPO I Disposizioni generali per le società soggette a
registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o
di acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni
a L. 20 milioni (2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente
espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o
sulle condizioni. economiche della società o nascondono in tutto
o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di
bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un
bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili
fittizi o che non possono essere distribuiti (2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono
acconti sui dividendi:
a) in violazione dell`art. 2433 bis, 1° comma;
b) ovvero in misura superiore all`importo degli utili conseguiti
dalla chiusura dell`esercizio precedente, diminuito delle quote
che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o
statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato
delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell`esercizio
precedente o del prospetto contabile previsto nell`art. 2433 bis,
5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un
bilancio o di un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro
dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si
servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del
loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto
può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.
Il delitto è punibile su querela della società.
Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra
società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e
2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i
conferimenti o li liberano dall`obbligo di eseguirli, fuori del
caso di riduzione del capitale sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del
collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei
soci.
Art. 2624 Prestiti e garanzie della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia
direttamente sia per interposta persona, con la società che
amministrano o con una società che questa controlla o da cui è
controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali
società garanzie per debiti propri, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L.
4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori delle società che hanno per oggetto l`esercizio del
credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione
dell`attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori
o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L.
200.000 a L. 2.000.000.
Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di
denunzie, comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti
all`esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di
società costituite all`estero che omettono di fare, nel termine
stabilito, all`ufficio del registro delle imprese una denunzia,
una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati,
o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero
omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi
in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l`obbligo
della denunzia, della comunicazione, del deposito o della
pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai
preposti all`esercizio di sede secondaria nel territorio dello
Stato di società costituite all`estero che contravvengono alle
disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000
a L. 1 milione.
CAPO II Disposizioni speciali per le società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le
società cooperative
Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi
fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse
di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni
della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a L. 600.000 (2640).
Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti
della società
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da L. 400.000 a L. 4.000.000:
1) i promotori ed i soci fondatori che nell`atto costitutivo
esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei
crediti conferiti;
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel
caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società
previsto nell`art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore
dei beni o dei crediti trasferiti;
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento
di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in
natura o dei crediti conferiti;
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della
società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio
della società che si trasforma.
Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori,
che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del
loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o
attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte
precedentemente siano interamente liberate (2346);
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358,
2359 bis, 1° comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell`assemblea,
valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare
sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni
o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell`art.
2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge,
l`assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3) assumono per conto della società partecipazioni in altre
imprese, che per la misura e per l`oggetto, importano una
sostanziale modificazione dell`oggetto sociale determinato
dall`atto costitutivo (2361);
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e
quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo
comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni
proprie o di azioni o quote della società controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e
gli amministratori che violano la disposizione di cui agli artt.
2357 quater, 1° comma, e .359 quinquies, 1° comma.
Art. 2631 Conflitto d`interessi
L`amministratore, che, avendo in una determinata operazione per
conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello
della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione
del consiglio o del comitato esecutivo relativa all`operazione
stessa (2391), è punito con la multa da L. 400.000 a L.
4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall`operazione è derivato un
pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la
reclusione fino a tre anni.
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1) nel caso previsto dal n. 2 dell`art. 2621, di adempiere gli
obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel
delitto da esso previsto;
2) di convocare l`assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e
2408.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
L. 200.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi
previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma,
e 2359 quater, secondo e terzo comma.
Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari
Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per
azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza
l`osservanza dell`art. 2354, oppure emettono obbligazioni in
violazione dell`art. 2413, sono puniti con l`ammenda da L.
100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di
richiedere l`iscrizione della sua nomina nel registro delle
imprese nei termini previsti dall`art. 2417, è punito con
l`ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione
amministrativa).
CAPO III Disposizioni speciali per i consorzi
Art. 2635 Omissione dell`iscrizione nel registro delle imprese
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel
termine prescritto le iscrizioni previste dall`art. 2612, si
applica la pena prevista dall`art. 2626.
CAPO IV Degli amministratori giudiziari e dei commissari
governativi
Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409,
nonché ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e
2619 si applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623,
2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in
essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell`assemblea a norma del
quinto comma dell`art. 2409, all`amministratore giudiziario si
applica la pena prevista dal secondo comma dell`art. 2630.
Art. 2637 Interesse privato dell`amministratore giudiziario e del
commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319
e 323 Cod. Pen., l`amministratore giudiziario o il commissario
governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti
simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della
gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici.
Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L`amministratore giudiziario o il commissario governativo che
riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma,
in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a
L. 2.000.000.
Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l`interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa
dell`ufficio
L`amministratore giudiziario o il commissario governativo che non
ottempera all`ordine dell`autorità di consegnare o depositare
somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a
sei mesi o la multa fino a L. 600.000.
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 2640 Circostanza aggravante
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e
2630, primo comma, deriva all`impresa un danno di gravità
rilevante, la pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.
Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di
qualsiasi impresa per delitti commessi nell`esercizio od a causa
del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere
dell`autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli
eventuali provvedimenti, all`organo che esercita la funzione
disciplinare sugli iscritti nell`albo professionale al quale essi
appartengono.
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