TITOLO I DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
(812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni
immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), i diritti
del concedente e dell`enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti)
dei diritti menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali
(1027 e seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il
diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell`esecuzione forzata si
trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti
reali immobiliari (Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il
caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli
immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente (2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico
(971);
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili
che hanno durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione
di pigioni o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine
maggiore di tre anni (2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione
(14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari,
quando la durata della società o dell`associazione eccede i nove
anni o è indeterminata (att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e
seguenti) che hanno l`effetto indicato dal numero precedente
(att. 231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto
controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati
nei numeri precedenti (2932).
Art. 2644 Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell`articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti
sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto (2827,
2848) anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che
ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti
acquistati verso il suo autore, quantunque l`acquisto risalga a
data anteriore (att. 225).
Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti
dall`articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che
produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari
taluno degli effetti dei contratti menzionati nell`art. 2643,
salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è
richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. Civ. 555).
Art. 2645-bis Trascrizione di contratti preliminari
I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di
taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell`articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a
edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere
trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata
con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione del contratto definitivo, o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui
al comma 1 ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta
ad ottenere l`esecuzione in forma specifica dei contratti
preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni
eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del
contratto preliminare.
Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano
e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data
convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione
predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto
definitivo o altro atto che costituisca comunque esecuzione del
contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui
all`articolo 2652, primo comma, numero 2.
I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da
costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere
trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la
quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa
all`intero costruendo edificio espressa in millesimi.
Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione é eseguita con
riferimento al bene immobile e per la quota determinata secondo
le modalità di cui al comma stesso. Non appena l`edificio viene
a esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto
alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà
predeterminate, nonché alle relative parti comuni. L`eventuale
differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare
non produce effetti
Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende
esistente l`edificio nel quale sia stato eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia
stata completata la copertura.".
Art. 2646 Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che
hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti
di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i
provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i
verbali di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e
seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale
(Cod. Proc. Civ. 784) e l`atto di opposizione indicato dall`art.
1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di
beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali
che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli
atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti
di acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed
f) dell`art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari
del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o
che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere
eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente
entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi
dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale
costituito per testamento deve essere eseguita d`ufficio dal
conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell`acquisto a
causa di morte.
Art. 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l`accettazione della eredità (470 e
seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2
e 4 dell`art. 2643 o liberazione dai medesimi e l`acquisto del
legato (649) che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell`accettazione dell`eredità si opera in base
alla dichiarazione del chiamato all`eredità, contenuta in un
atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc.
Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano
accettazione tacita dell`eredità (476 e seguenti), si può
richiedere la trascrizione sulla base di quell`atto, qualora esso
risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc.
Civ. 220).
La trascrizione dell`acquisto del legato si opera sulla base di
un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la
cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché
questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla
ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 225, 231).
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o
iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite
dopo che la cessione è stata trascritta.
Art. 2650 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di
acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o
iscrizioni a carico dell`acquirente non producono effetto, se non
è stato trascritto l`atto.anteriore di acquisto.
Quando l`atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le
successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il
loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell`art. 2644.
L`ipoteca legale a favore dell`alienante e quella a favore del
condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla
trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono
sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro
l`acquirente o il condividente tenuto a conguaglio (att. 225,
229).
Art. 2651 Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per
prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158
e seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno
dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell`art. 2643.
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione.
Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti
menzionati nell`art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ.
163) indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di
esse previsti (att. 225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle
indicate dal secondo comma dell`art. 648 e dall`ultimo comma
dell`art. 793, le domande di rescissione (1447 e seguenti), le
domande di revocazione delle donazioni (800 e seguenti), nonché
quelle indicate dall`art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto
(2827 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l`esecuzione in forma specifica
dell`obbligo a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo
la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l`accertamento giudiziale (Cod.
Proc. Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture
private (2702 e seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a
trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l`iscrizione dell`atto contenuto nella
scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la
domanda;
4) le domande dirette all`accertamento della simulazione (1414 e
seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione della
domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che
siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e
seguenti) o a far pronunziare l`annullamento (1425 e seguenti) di
atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la
validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della
trascrizione dell`atto impugnato, la sentenza che l`accoglie non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare
l`annullamento per una causa diversa dall`incapacità legale, la
sentenza che l`accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è
stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data
della trascrizione dell`atto impugnato, purché in questo caso i
terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un
acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell`art.
534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque
anni dalla data della trascrizione dell`acquisto, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato
diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall`apertura
della successione, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda (561; att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo
contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste
dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell`art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo
comma dell`art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione
della sentenza impugnata, la sentenza che l`accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda (att. 226 e seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l`atto notificato con il
quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all`altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi
effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e
seguente) o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e
seguenti) sui beni immobili e le domande dirette all`accertamento
dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella
trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che
hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto
trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di
coloro che hanno acquistato diritti dall`enfiteuta in base a un
atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti)
nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita
dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l`esercizio
del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo
la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della
dichiarazione (att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e
seguenti) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi
avente per oggetto beni immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha
effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione
della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti
relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il
corso dell`usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L`interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno
acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o
iscritto, se non dalla data della trascrizione dell`atto o della
domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l`atto notificato con il
quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all`altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due
articoli precedenti dev`essere anche annotata in margine alla
trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto
trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418
e seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e
seguenti) o sia soggetto a condizione risolutiva (1360), la
dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l`annullamento, la
risoluzione, la rescissione, la revocazione, l`avveramento della
condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o
all`iscrizione dell`atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della
relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo
enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha
ottenuto la dichiarazione di nullità o l`annullamento, la
risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a
favore del quale si è avverata la condizione.
Eseguita l`annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già
compiute hanno il loro effetto secondo l`ordine rispettivo.
L`annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione
da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di
condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione
unilaterale del contraente in danno del quale la condizione
stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l`annotazione
L`annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli
seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza
(Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di
scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ.
796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare
al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si
tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di
scritture private, deve presentare l`originale, salvo che questo
si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un
notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia
autenticata dall`archivista o dal notaio dalla quale risulti che
la scrittura ha i requisiti indicati dall`articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare
copia autentica del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare
al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono
essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il
numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta
da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dell`ufficiale di stato civile, la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute,
con l`indicazione, per queste ultime e per le società semplici,
anche delle generalità delle persone che le rappresentano
secondo l`atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del
medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l`atto o autenticato le firme, o l`autorità giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il
titolo, con le indicazioni richieste dall`articolo 2826, nonché
nel caso previsto dall`articolo 2645-bis, comma 4, la superficie
e la quota espressa in millesimi di cui a quest`ultima
disposizione.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l`atto indicato dall`art. 2648, il certificato
di morte dell`autore della successione e una copia o un estratto
autentico del testamento, se l`acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le
seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell`erede
o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa
all`autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la
data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l`ha
ricevuto o che l`ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni
richieste dall`art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla
disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo
comma del precedente articolo nonché la sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell`art.
692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte
e per la stessa successione è stato già trascritto altro
acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l`atto di
accettazione (470 e seguenti) se si tratta di acquisto a titolo
di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione
anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se
si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il
certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del
testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere
allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia
dell`intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di
altri chiamati
Qualora l`acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia
(519 e seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi
domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante
la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l`acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad
alcuno dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è
necessario esibire un documento che giustifichi la ragione
stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue
dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia
constatata dopo la trascrizione dell`acquisto a causa di morte,
essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché
risulti da regolare documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei
registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i
beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione
della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli
archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e
deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella
raccolta delle note costituente il registro particolare delle
trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il
giorno della consegna del titolo e il numero d`ordine assegnato
nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli
originali della nota, nel quale deve certificare l`eseguita
trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L`omissione o l`inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste
nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla
validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle
persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce
l`atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell`efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che
vi hanno interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e
coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare
che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle
domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai
quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai
minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e
seguenti), salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli
amministratori o i curatori che avevano l`obbligo della
trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle
persone che avevano l`obbligo di eseguirla per i propri
rappresentati o amministrati né dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli
artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando
è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è
ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia
rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per
inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l`indicazione della condizione (1353 e
seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti,
quando l`avveramento o la mancanza della condizione ovvero la
scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione,
anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione
sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata
ovvero il termine iniziale è scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari
quando la cancellazione é debitamente consentita dalle parti
interessate ovvero é ordinata giudizialmente con sentenza
passata in giudicato
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell`imposta di
registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata
ancora pagata l`imposta di registro a cui è soggetto il titolo,
se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza
pronunziata da un`autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc.
Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al
conservatore, oltre la nota indicata dall`art. 2659, una copia
della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere
vidimata e trasmessa immediatamente all`ufficiale incaricato di
riscuotere l`imposta suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la
domanda, salvo il diritto al rimborso verso l`interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la
persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa
corrispondente alla quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l`atto soggetto a trascrizione ha l`obbligo di curare
che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è
tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva
l`applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi
speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data
dell`atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono a carico di altre persone l`obbligo di richiedere la
trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c.
555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la
trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre
disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ.
555, 679) che non sono incompatibili con quelle contenute nel
capo medesimo.
CAPO II Della pubblicità dei registri immobiliari e della
responsabilità dei conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a
chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle
iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è
alcuna.
Deve altresì permettere l`ispezione dei suoi registri nei modi e
nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che
sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono
depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori
della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo
ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se
non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando
il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660,
primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le
modalità previste dall`art. 2658 e quando la nota non contiene
le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1),
3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare
di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di
spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere
immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o
da un ufficiale giudiziario assistito da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e
impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora
emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto
o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su
istanza della parte richiedente, esegue la formalità con
riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con
riserva deve proporre reclamo all`autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli
delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei
registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione
o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge,
nelle quali l`ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale
d`ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l`ordine di
presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia
trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d`ordine, il giorno della
richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona
dell`esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i
titoli presentati con la nota, l`oggetto della richiesta, e cioè
se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per
annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la
iscrizione o l`annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l`accettazione del titolo e della nota, il
conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all`esibitore,
senza spesa; la ricevuta contiene l`indicazione del numero di
presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi
previsti dall`art. 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla
legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d`ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal
presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione
è stabilito l`ufficio, indicando nel relativo processo verbale
il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in
bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole
devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun
foglio con la sua firma e con l`indicazione del numero delle
parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con
l`indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal
conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei
fogli e dei numeri d`ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall`ufficio
del conservatore, fuorché per ordine di una corte d`appello,
qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele
determinate dalla stessa corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni
mobili
SEZIONE I Della trascrizione relativamente alle navi, agli
aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e
seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite
dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti
menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal
codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso
codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti
dall`art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o
costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e
seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di
usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che
trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto
controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si
trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei
numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la
modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai
numeri precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati
nell`art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e
gli altri atti menzionati nell`art. 2647, l`accettazione
dell`eredità e l`acquisto del legato (470, 649) che importano
acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell`art. 2684 o
liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell`art. 2644, le
sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei
diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell`art. 2684 in forza di un
titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall`art. 2649,
la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori,
perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla
ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di
acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o
iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l`atto
anteriore di acquisto.
Quando l`atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le
successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto
secondo l`ordine rispettivo, salvo il disposto dell`art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato
per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2
dell`art. 2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti
menzionati dall`art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell`art. 2652 per
gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all`accertamento di uno dei contratti
indicati dai nn. 1 e 2 dell`art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo
la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e
seguenti) o a far pronunziare l`annullamento (1425 e seguenti) di
atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la
validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre
anni dalla data della trascrizione dell`atto che si impugna. Se
pero la domanda è diretta a far pronunziare l`annullamento per
una causa diversa dall`incapacità legale, la sentenza che
l`accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata
trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della
trascrizione dell`atto impugnato, purché in questo caso i terzi
abbiano acquistato a titolo oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un
acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell`art.
534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell`atto impugnato, la sentenza che l`accoglie non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall`apertura della
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo
contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste
dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell`art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo
comma dell`art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione
della sentenza impugnata, la sentenza che l`accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l`atto notificato con il
quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all`altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni
menzionati nell`art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn.
1, 3, 4 e 5 dell`art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l`atto notificato con il
quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all`altra la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e
procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli
atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due
articoli precedenti dev`essere anche annotata secondo le
modalità stabilite dall`art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto
comma dell`art. 2655 e quelle dell`art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento
che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e
seguenti) per gli effetti disposti dall`art. 2906. Si deve
trascrivere del pari l`atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518)
per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle
leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non
contemplati dal presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e
seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865
e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni
non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo
capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto
riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865
e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli
autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione
degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li
riguardano.
TITOLO II DELLE PROVE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163)
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod.
Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l`inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l`eccezione si fonda.
Art. 2698 Patti relativi all`onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato
l`onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti
non possono disporre o quando l`inversione o la modificazione
(1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente
difficile l`esercizio del diritto.
CAPO II Della prova documentale
SEZIONE I Dell`atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L`atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l`atto
è formato.
Art. 2700 Efficacia dell`atto pubblico
L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod.
Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell`atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o
incapace ovvero senza l`osservanza delle formalità prescritte,
se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia
probatoria della scrittura privata.
SEZIONE II Della scrittura privata
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso
(Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle
dichiarazioni da chi l`ha sottoscritta, se colui contro il quale
la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero
se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc.
Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L`autenticazione consiste nell`attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l`identità
della persona che sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se
non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal
giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di
colui o di uno di coloro che l`hanno sottoscritta o dal giorno in
cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
(2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto
che stabilisca in modo egualmente certo l`anteriorità della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata può essere
accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l`accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il
giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi
mezzo di prova (2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l`efficacia probatoria della scrittura privata,
se l`originale consegnato all`ufficio di partenza e sottoscritto
dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal
mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l`identità della persona che ha sottoscritto l`originale del
telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti,
e ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l`originale e
stato firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si
presume, fino a prova contraria, conforme all`originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le
disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le
divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha
scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l`annotazione è
stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi
6 indicato come creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un
documento
L`annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo
di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non
sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del
debitore.
Lo stesso valore ha l`annotazione fatta dal creditore in calce,
in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del
documento del debito posseduto dal debitore.
SEZIONE III Delle scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione
Art. 2709 Efficacia probatoria contro l`imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle
imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro
l`imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può
scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e
seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova
tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all`esercizio
dell`impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e
della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle
controverse relative allo scioglimento della società, alla
comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte
(456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d`ufficio, che
si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti
la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l`esibizione di singole scritture
contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la
controversia stessa.
SEZIONE IV Delle riproduzioni meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o
cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere,
ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti
o alle cose medesime.
SEZIONE V Delle taglie o tacche di contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno
di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in
tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI Delle copie degli atti
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da
depositari pubblici autorizzati fanno fede come l`originale (Cod.
Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò
autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici
uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la
stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell`atto originale o di copia depositata
In mancanza dell`originale dell`atto pubblico o di una copia di
esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in
conformità dell`art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o
anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando
manca l`originale, presentano cancellature, abrasioni,
intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice
di apprezzarne l`efficacia probatoria.
In mancanza dell`originale scrittura privata, le copie di essa
spedite in conformità dell`art. 2715 fanno egualmente prova; ma
se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri
difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne
l`efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione
circa l`autenticità dell`originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi
contemplati dagli articoli precedenti hanno l`efficacia di un
principio di prova per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella
forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e
sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella
parte dell`originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia
delle autentiche, se la loro conformità con l`originale è
attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è
espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
SEZIONE VII Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia probatoria
L`atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione
fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento
originale, se non si dimostra, producendo quest`ultimo, che vi e
stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella
rinnovazione.
CAPO III Della prova testimoniale
Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il
valore dell`oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ.
224 e seguenti).
Tuttavia l`autorità giudiziaria può consentire la prova oltre
il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti,
della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod.
Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti
aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si
alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è
stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di
esso, l`autorità giudiziaria può consentire la prova per
testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti,
alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare
verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni
verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e
costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro
la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che
faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e stato nell`impossibilità morale o
materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento
che gli forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o
la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto
deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per
testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3
dell`articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è
richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si
applicano anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione
del debito (1236).
CAPO IV Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae
da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc.
Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a
favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge
dichiara nulli certi atti o non ammette l`azione in giudizio non
può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita
dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla
prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni
gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge
esclude la prova per testimoni.
CAPO V Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità
di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all`altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace
di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.
Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta
entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato
(1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è
stata determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da
violenza (1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E` giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ.
228).
Essa forma piena prova contro colui che l`ha fatta, purché non
verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la
confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è
liberamente apprezzata dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall`art. 2730 si accompagna
quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare
l`efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a
estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella
loro integrità se l`altra parte non contesta la verità dei
fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e
rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze,
l`efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella
giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un
testamento (587), e liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se
verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è
ammessa dalla legge.
CAPO VI Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte
deferisce all`altra per farne dipendere la decisione totale o
parziale della causa;
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito
d`ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la
causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente
provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello
che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa
domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ.
241).
Art. 2737 Capacità delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni
indicate dall`art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod.
Proc. Civ. 233 e seguenti), l`altra parte non 6 ammessa a provare
il contrario, ne può chiedere la revocazione della sentenza
qualora il giuramento sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ.
395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di
condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non
può essere pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen.
150 e seguenti), il giudice civile può conoscere del reato al
solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il
giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è
liberamente apprezzato dal giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la
decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono
disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la
validità del quale sia richiesta la forma scritta (1350), ne per
negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla
presenza del pubblico ufficiale che ha formato l`atto stesso
(2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio
della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di
un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che
ne è l`oggetto non sia comune a entrambe le parti.
TITOLO III DELLA RESPONSABILITA` PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl
PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2740 Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell`adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei
casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni
del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e
seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Art. 2742 Surrogazione dell`indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o
ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme
dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del
deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti
privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado,
eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o
il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L`autorità giudiziaria
può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele
per assicurare l`impiego delle somme nel ripristino o nella
riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni
dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta
opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano
iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è
decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964)
dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha
dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le
somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o
di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per
pubblico interesse (834), osservate, per quest`ultima, le
disposizioni della legge speciale.
Art. 2743 Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere
che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in
mancanza, può chiedere l`immediato pagamento del suo credito
(1186).
Art. 2744 Divieto del patto commissorio
E` nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza
del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto
è nullo anche se posteriore alla costituzione dell`ipoteca o del
pegno (2796 e seguenti).
CAPO II Dei privilegi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2745 Fondamento del privilegio
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito. La costituzione del
privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla
convenzione delle parti; può anche essere subordinata a
particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su
tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni
mobili o immobili.
Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei
diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano
oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e
2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui
mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale
è subordinato (2769), può esercitarsi in pre giudizio dei
diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso
(26837.
Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e
alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui
beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore
pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti
ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art. 2749 Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese
ordinarie per l`intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc.
Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per
l`anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e
seguenti) e per quelli dell`anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei
limiti della misura legale (1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti
da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i
privilegi sull`aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono
regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti,
1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di
questo capo, se non è diversamente disposto.
SEZIONE II Dei privilegi sui mobili
¤ 1 Dei privilegi generali sui mobili
Art. 2751 Crediti per spese funebri d`infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell`ordine che segue, i
crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d`infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita
del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti
della strettCod. Civile libro dall`I al VIer lui e per la sua
famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle
persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle
imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori
di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del
lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione,
da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o
annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d`opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l`ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la
cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti
nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall`art.
2765;
5) i crediti dell`impresa artigiana e delle società od enti
cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei
servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta
sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello
Stato per l`imposta sul reddito delle persone fisiche, sul
reddito delle persone giuridiche e per l`imposta locale sui
redditi, limitatamente all`imposta o alla quota d`imposta non
imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria
non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali
suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione
nell`anno in cui si procede all`esecuzione e nell`anno
precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte
relative a periodi d`imposta anteriori agli ultimi due, il
privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello
degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si
riferiscono.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i
crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le
soprattasse dovute secondo le norme relative all`imposta sul
valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello
Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e
delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle
norme relative all`imposta comunale sulla pubblicità e ai
diritti sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria
per l`invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad
istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria
per l`invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di
assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di
tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate
dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al
cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti
ed a quelli indicati dal precedente articolo.
¤ 2 Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi
(2905 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l`espropriazione di
beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell`interesse
comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e
miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio
sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha
fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le
spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché
non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo
le norme stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la
produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie
fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come
pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta
dell`annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui
produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel
fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell`art. 2756.
Art. 2758 Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio
sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni
indicati dalle leggi relative, con l`effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario
ed il committente previsti dalle norme relative all`imposta sul
valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l`imposta di successione, non
ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il
diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede
(512).
Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l`imposta sul reddito delle persone
fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l`imposta
locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in
cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all`imposta o
alla quota d`imposta imputabile al reddito d`impresa, sopra i
mobili che servono all`esercizio di imprese commerciali e sopra
le merci che si trovano nel locale adibito all`esercizio stesso o
nell`abitazione dell`imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente
ancorché appartenenti a persona diversa dall`imprenditore salvo
che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate
all`imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora
nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Qualora l`accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell`imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell`imposta,
prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi
iscritti o iscrivibili ai fini dell`imposta locale sui redditi.
Art. 2760 Crediti dell`albergatore
I crediti dell`albergatore per mercedi e somministrazioni verso
le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste
portate nell`albergo e nelle dipendenze e che continuano a
trovarvisi (1783 e seguenti).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulle cose stesse, a meno che l`albergatore fosse a
conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state
portate nell`albergo.
Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e
del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti)
e quelli per le spese d`imposta anticipate dal vettore hanno
privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso
di lui (1702).
I crediti derivanti dall`esecuzione del mandato (1703 e seguenti)
hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario
detiene per l`esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro
convenzionale (1802) a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi
detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del
terzo comma dell`art. 2756.
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila
ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e
consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all`immobile di
proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai
quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato
dal secondo comma dell`art. 1524. La trascrizione è eseguita
presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha
effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del
compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione,
salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle
banche autorizzate all`esercizio di prestiti con garanzia sul
macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo
per l`acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il
documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo,
l`ammontare e la scadenza del credito, contenga l`esatta
designazione della macchina soggetta al privilegio e sia
trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore,
è preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall`enfiteuta per
l`anno in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno
privilegio sui frutti (820) dell`anno e su quelli raccolti
anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue
dipendenze.
Art. 2764 Crediti del locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e
seguenti) degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell`anno
e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che
serve a fornire l`immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell`anno in corso,
dell`antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa
(2704), e, in caso diverso, per quello dell`anno in corso e del
susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate
riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609,
1621), il credito per i danni arrecati all`immobile locato, per
la mancata restituzione delle scorte (1640 e seguenti) e ogni
altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o
nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti
del subconduttore (1595).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l`immobile locato
o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose
appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha
azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l`immobile locato
ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si
trovano nell`immobile, salvo che si provi che il locatore
conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state
introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato
ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall`immobile
senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il
privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti
dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo
(Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di trenta
giorni dall`asportazione, se si tratta di mobili che servono a
fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se
si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi
in ogni caso i diritti acquistati dopo l`asportazione dei terzi
che ignoravano l`esistenza del privilegio (1519).
Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di
colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a
colonia (2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i
crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva
parte dei frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a
fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel
fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell`art.
2764 (1519).
Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)
Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l`assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il
credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio,
sull`indennità dovuta dall`assicuratore (att. 235).
Art. 2768 Crediti dipendenti da reato
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose
sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice
penale (Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del
codice stesso e del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen.
488 e seguenti, 612 e seguenti).
Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati
motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare
situazione alla quale è subordinata la sussistenza del
privilegio, può domandarne il sequestro conservativo (Cod. Proc.
Civ. 671).
SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili
Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi
(2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l`espropriazione di
beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell`interesse
comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili
stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell`acquirente di un immobile
per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione
dell`immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
792 e seguenti).
Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I crediti dello Stato per l`imposta sul reddito delle persone
fisiche, per l`imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l`imposta locale sui redditi, limitatamente all`imposta o alla
quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari,
compresi quelli di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del
contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo
si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi
immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione
autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle
imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o
straordinari posti in riscossione nell`anno in cui si procede
all`esecuzione e nell`anno precedente. Se si tratta di ruoli
suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d`imposta
anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per
un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque
sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora l`accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato
determinato sinteticamente ai fini dell`imposta sul reddito delle
persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell`imposta,
prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi
iscritti o iscrivibili ai fini dell`imposta locale sui redditi.
Art. 2772 Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo
indiretto, nonché quelli derivanti dall`applicazione
dell`imposta comunale sull`incremento di valore degli immobili,
sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall`applicazione dell`imposta
sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità
solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio
prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il
cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative
all`imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti
che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure
esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente
dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l`imposta di
successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto
che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di
lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il
diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede
(512).
Art. 2773 (abrogato)
Art. 2774 Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero
per i lavori eseguiti d`ufficio sono privilegiati sugli impianti,
in conformità delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile
ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili
anteriormente all`atto di concessione o, trattandosi di crediti
per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall`art. 864 sono
privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di
bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è
subordinata all`osservanza delle leggi speciali.
Art. 2775-bis Credito per mancata esecuzione di contratti
preliminari
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare
trascritto ai sensi dell`articolo 2645-bis, i crediti del
promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio
speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare
sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al
momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente
data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di
risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al
momento della trascrizione del pignoramento o al momento
dell`intervento nella esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non é opponibile ai creditori garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l`acquisto
del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai
sensi dell`articolo 2825-bis
Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché
all`indennità di cui all`art. 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,
sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di
quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli
sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria per l`invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di
cui all`art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti
indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell`art. 2752 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma
precedente.
SEZIONE IV Dell`ordine dei privilegi
Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e
2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i
crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all`art.
2751 bis nell`ordine seguente:
a) i crediti di cui all`art. 2751 bis, n. 1;
b) i crediti di cui all`art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti di cui all`art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni
altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di
giustizia ed ai privilegi indicati nell`art. 2751 bis.
Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall`art. 2777, nel concorso di crediti
aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la
prelazione si esercita nell`ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l`invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall`art.
2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati
dall`art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente
sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario,
indicati dai due primi commi dell`art. 2766);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e
miglioramento di beni mobili, indicati dall`art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle
opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall`art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e
antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione,
nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta
indicati dall`art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso
tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di
coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso
articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall`art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso
grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito,
indicati dall`art. 2759:
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme
di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall`art. 27 54,
nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del
loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal
precedente n. 1 del presente articolo;
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario,
indicati dal terzo comma dell`art. 2766);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall`art. 2768, sulle
cose sequestrate, nei casi e secondo l`ordine stabiliti dal
codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall`art. 2767;
12) i crediti dell`albergatore, indicati dall`art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del
sequestratario, indicati dall`art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le
anticipazioni del prezzo, indicati dall`art. 2762:
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall`art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti
dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente
dagli artt. 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d`infermità, per
somministrazioni ed alimenti, nell`ordine indicato dall`art.
2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo
comma dell`art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell`art.
2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto
comma dell`art. 2752.
Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall`articolo precedente concorrono con
le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell`art. 2810, queste
sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri
dell`art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.
Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti
privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l`ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati
dall`art. 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall`art. 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati
dall`art. 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall`art. 2772;
5) i crediti per l`imposta comunale sul l`incremento di valore
degli immobili;
5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata
esecuzione dei contratti preliminari, indicati all`articolo
2775-bis.
Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un
credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi
debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale
su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se
anteriori di grado (att. 234).
Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in
proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più
crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono
genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un
determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni
altro privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).
Art. 2783 bis Crediti derivanti dall`applicazione dei prelievi di
cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell`acciaio
I crediti derivanti dall`applicazione dei prelievi di cui agli
artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell`acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni
di mora, sono equiparati, ai fini dell`applicazione delle
disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per
l`imposta sul valore aggiunto.
CAPO III Del pegno
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2784 Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell`obbligazione dal debitore
o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di
mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art. 2785 Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi
speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di
pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare
prestiti sopra pegni.
SEZIONE II Del pegno dei beni mobili
Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore
della cosa o del documento che conferisce l`esclusiva
disponibilità della cosa (1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di
entrambe, in modo che il costituente sia nell`impossibilità di
disporne senza la cooperazione del creditore.
Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa
ricevuta in pegno (2744).
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non
è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato
dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila,
la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura
con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del
credito e della cosa (2704, 2800).
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti
che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente
operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può
essere accertata con ogni mezzo di prova (att. 237).
Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell`anno in corso
alla data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di
questo, alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc.
Civ. 479 e seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli
interessi successivamente maturati, nei limiti della misura
legale (1284), fino alla data della vendita.
Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore
pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in
pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche
esercitare l`azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa
spetta al costituente.
Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno
(1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e
del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle
spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237).
Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo
patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211,
imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del
costituente, usare della cosa (1770), salvo che l`uso sia
necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in
pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l`utile ricavato prima alle spese e
agli interessi e poi al capitale.
Art. 2793 Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente
può domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794 Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la
restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e
gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al
debito e al pegno (1204).
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo
stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del
pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il
creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del
nuovo credito.
Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che
essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi,
previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere
al giudice l`autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ.
502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone
anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il
costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno,
offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di
diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al
giudice l`autorizzazione a venderla oppure chiedere la
restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il
giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l`autorizzazione a
vendere la cosa, qualora si presenti un`occasione favorevole. Con
il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le
condizioni della vendita e il deposito del prezzo (Cod. Proc.
Civ. 530).
Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può
far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite
dall`articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797 Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di
ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il
debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si
procederà alla vendita. L`intimazione deve essere notificata
anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall`intimazione non è proposta
opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far
vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo
di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona
autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non ha
residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del
creditore, il termine per l`opposizione è determinato a norma
dell`art. 163 bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull`opposizione del costituente, può limitare la
vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti
a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono
convenire forme diverse (2744).
Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli
venga assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
505 e seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la
stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la
cosa ha un prezzo di mercato (2744).
Art. 2799 Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo
non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa
data in pegno è divisibile (1232).
SEZIONE III Del pegno di crediti e di altri diritti
Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il
pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di
esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno
ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data
certa (1265, 2704).
Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il
costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi
del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone
l`ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al
capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del
credito ricevuto in pegno.
Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza,
il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o
altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne
il deposito nel luogo stabilito d`accordo o altrimenti
determinato dall`autorità giudiziaria. Se il credito garantito
è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto
basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il
residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal
danaro, può farle vendere o chiederne l`assegnazione secondo le
norme degli artt. 2797 e 2798.
Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso
chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto
in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere
nelle forme stabilite dall`art. 2797.
Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in
pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la
costituzione del pegno, non può opporre al creditore
pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.
Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce
nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei
diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell`art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si
osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione
precedente (2786 e seguenti).
CAPO IV Delle ipoteche
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2808 Costituzione ed effetti dell`ipoteca
L`ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare
(1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati
a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di
essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall`espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e
seguenti).
L`ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo
e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L`ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell`ipoteca
L`ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e
per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni
vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art. 2810 Oggetto dell`ipoteca
Sono capaci d`ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze
(812 e seguenti);
2) l`usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto dell`enfiteuta è quello del concedente sul fondo
enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d`ipoteca le rendite dello Stato nel modo
determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le
navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e
seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano
(2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli
a norma della legge speciale.
Art. 2811 Miglioramenti e accessioni
L`ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e
alle altre accessioni (934 e seguenti) dell`immobile ipotecario,
salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la
costituzione (2643) dopo l`iscrizione dell`ipoteca non sono
opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare
la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i
diritti di usufrutto, di uso e di abitazione (978 e seguenti,
1021 e seguenti).
Tali diritti si estinguono con l`espropriazione del fondo (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere
le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle
ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti
medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e
seguenti) o il diritto d`enfiteusi (957 e seguenti) sui beni
soggetti all`ipoteca e hanno trascritto l`acquisto posteriormente
all`iscrizione dell`ipoteca, si osservano le disposizioni
relative ai terzi acquirenti (2858 e seguenti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti
(1605), che non siano trascritte o siano inferiori al triennio,
sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa
(2704) anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a
un anno dal giorno del pignoramento (2924).
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai
creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il
termine stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare
il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore
può domandare all`autorità giudiziaria che ordini la cessazione
di tali atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ.
670) per evitare il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).
Art. 2814 Ipoteca sull`usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull`usufrutto si estinguono col cessare
di questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si
verifica per rinunzia o per abuso da parte dell`usufruttuario
ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo,
l`ipoteca perdura fino a che non si verifichi l`evento che
avrebbe altrimenti prodotto l`estinzione dell`usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo
l`estinzione dell`usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma
nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente,
perdura l`ipoteca costituita sull`usufrutto, l`estensione non
pregiudica il credito garantito con l`ipoteca stessa.
Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto
dell`enfiteuta
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto
del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per
l`affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell`enfiteuta
si estendono alla piena proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell`enfiteusi (958 e
seguenti) per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul
diritto dell`enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i
miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente
per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da
atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari,
deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei
medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si
estendono alla piena proprietà.
Quando l`enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le
ipoteche che gravano sul diritto dell`enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi
in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto
dell`enfiteuta, le ipoteche gravanti sull`uno e sull`altro
continuano a gravarli separatamente; ma se l`ipoteca grava
soltanto sull`uno o sull`altro diritto, essa si estende alla
piena proprietà.
Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e
seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie
al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il
superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte
contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le
ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si
estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il
diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le
ipoteche sull`uno e sull`altro diritto continuano a gravare
separatamente i diritti stessi.
SEZIONE II Dell`ipoteca legale
Art. 2817 Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale:
1) l`alienante sopra gli immobili alienati per l`adempimento
degli obblighi che derivano dall`atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell`imputato e della persona civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale.
SEZIONE III Dell`ipoteca giudiziale
Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al
pagamento di una somma o all`adempimento di altra obbligazione
ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è
titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai
quali la legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ.
655).
Art. 2819 Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e
stato reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art. 2820 Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze
pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è
stata dichiarata l`efficacia dall`autorità giudiziaria italiana
(Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le convenzioni internazionali
dispongano diversamente.
SEZIONE IV Dell`ipoteca volontaria
Art. 2821 Concessione d`ipoteca
L`ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione
unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e
seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena
di nullità.
Non può essere concessa per testamento (587).
Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui
Se l`ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa,
l`iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è
acquistata dal concedente.
Se l`ipoteca è concessa da persona che agisce come
rappresentante senza averne la qualità, l`iscrizione può essere
validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la
concessione (1398 e seguente).
Art. 2823 Ipoteca su beni futuri
L`ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo
quando la cosa è venuta a esistenza (458, 1348).
Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L`iscrizione d`ipoteca eseguita in virtù di un titolo
annullabile (1425 e seguenti) rimane convalidata con la convalida
(1444) del titolo.
2825 Ipoteca su beni indivisi
L`ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti
alla comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a
quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella
divisione (757, 1103).
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un
partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l`ipoteca
si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante
dall`originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in
precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l`ipoteca sia nuovamente iscritta con l`indicazione di detto
valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione
medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro
tutti i partecipanti, né l`ipoteca legale spettante ai
condividenti per i conguagli (2817 n. 2).
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale
siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti,
possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute
per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro
in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su
tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o
di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del
valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano
pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è
stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che
da costoro sia stata fatta opposizione (757; att. 239).
Art. 2825-bis Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare
L`ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da
costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento
dell`intervento edilizio a sensi degli articoli 38 e seguenti del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla
trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui
all`articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito
derivante dal suddetto finanziamento che il promissario
acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con
altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi
dell`articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385
del 1993. Se l`accollo risulta da atto successivo, questo é
annotato in margine alla trascrizione del contratto
preliminare."
Art. 2826 Indicazione dell`immobile ipotecato
Nell`atto di concessione dell`ipoteca l`immobile deve essere
specificamente designato con l`indicazione della sua natura, del
comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione
catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere
indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui
insistono.
Sezione V Dell`Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
¤1 Dell`Iscrizione
Art. 2827 Luogo dell`iscrizione
L`ipoteca si iscrive nell`ufficio dei registri immobiliari del
luogo in cui si trova l`immobile.
Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale
L`ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli
immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono
successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto
L`iscrizione d`ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con
la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto
le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l`acquisto dei
beni da parte degli eredi, l`iscrizione deve eseguirsi contro
costoro.
Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell`eredità beneficiata e
dell`eredità giacente
Se l`eredità è accettata con beneficio d`inventario (484 e
seguenti) o se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti),
non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni
ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente
alla morte del debitore.
Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all`ordine o al
portatore
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all`ordine
(2008 e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere
garantite con ipoteca.
Per i titoli all`ordine l`ipoteca è iscritta a favore
dell`attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori;
questi non sono tenuti a effettuare l`annotazione prevista
dall`art. 2843.
Per i titoli al portatore l`ipoteca a favore degli
obbligazionisti è iscritta con l`indicazione dell`emittente,
della data dell`atto di emissione, della serie, del numero e del
valore delle obbligazioni emesse. In margine all`iscrizione deve
essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti,
appena questo sia nominato. Per l`annotazione deve presentarsi
copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di
nomina (2845).
Artt. 2832-2833 (abrogati)
Art. 2834 Iscrizione dell`ipoteca legale dell`alienante e del
condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto
di alienazione o di divisione, deve iscrivere d`ufficio l`ipoteca
legale che spetta all`alienante o al condividente a norma dei nn.
1 e 2 dell`art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto
pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono
stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all`ipoteca da parte
dell`alienante o del condividente.
Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l`iscrizione risulta da scrittura privata (2702
e seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l`ipoteca deve
essere autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ.
214 e seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se
questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d`un
notaio, una copia autenticata, con la certificazione che
ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L`originale o la copia (2774) rimane in deposito nell`ufficio dei
registri immobiliari (2663).
Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l`iscrizione risulta da un atto pubblico (2699)
ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e
seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato
(Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.
(Se non è stata ancora pagata l`imposta di registro, si
osservano le disposizioni dell`art. 2669)
Art. 2837 Atti formati all`estero
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si
presentano per l`iscrizione devono essere legalizzati.
Art. 2838 Somma per cui l`iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in
base ai quali è eseguita l`iscrizione o in atto successivo, essa
è determinata dal creditore nella nota per l`iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell`atto e quella enunciata nella
nota vi sia divergenza, l`iscrizione ha efficacia per la somma
minore.
Art. 2839 Formalità per l`iscrizione dell`ipoteca
Per eseguire l`iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo
insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio
originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero
di codice fiscale del creditore, del debitore e dell`eventuale
terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale,
la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche,
delle società previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del
Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l`indicazione, per queste ultime e per le società semplici,
anche delle generalità delle persone che le rappresentano
secondo l`atto costitutivo.
Per le obbligazioni all`ordine o al portatore si devono osservare
le norme dell`art. 2831. Per le obbligazioni all`ordine si deve
inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota
l`eseguita iscrizione dell`ipoteca. Per le obbligazioni al
portatore si deve presentare copia dell`atto di emissione e del
piano di ammortamento;
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del
tribunale in cui ha sede l`ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo
ha ricevuto o autenticato;
4) l`importo della somma per la quale l`iscrizione è presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni
prescritte dall`art. 2826.
Art. 2840 Certificato dell`iscrizione
Eseguita l`iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente
uno degli originali della nota, certificando, in calce al
medesimo, la data e il numero d`ordine dell`iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto
è disposto dall`art. 2664.
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L`omissione o l`inesattezza di alcune delle indicazioni nel
titolo, in base al quale è presa l`iscrizione, o nella nota non
nuoce alla validità dell`iscrizione, salvo che induca incertezza
sulla persona del creditore o del debitore o sull`ammontare del
credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato,
quando l`indicazione ne è necessaria, o sull`identità dei
singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la
rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842 Variazione del domicilio eletto
E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o
avente causa di variare il domicilio eletto nell`iscrizione,
sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o
in calce all`iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve
risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve
rimanere depositata nell`ufficio del conservatore.
Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri
atti dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell`ipoteca per cessione (1260 e
seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e
seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote
(linciso ìo costituzione in dote» è stato abrogato) del
credito ipotecario, nonché per sequestro (2905 e seguente; Cod.
Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492 e
seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e
seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine
all`iscrizione dell`ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell`ipoteca non ha effetto finché
l`annotazione non sia stata eseguita. Dopo l`annotazione
l`iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei
titolari dei diritti indicati nell`annotazione medesima 2879) e
le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza
dell`iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l`annotazione deve essere consegnata al conservatore copia
del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto
formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli artt.
2835 e 2837.
Art. 2844 Azioni e notificazioni
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori
sono promosse davanti all`autorità giudiziaria competente, per
mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in
mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all`ultimo domicilio da essi
eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione
relativa alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la
persona ovvero e cessato l`ufficio presso cui si era eletto il
domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte
all`ufficio presso il quale l`iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo
creditore per la riduzione dell`ipoteca o per la cancellazione
totale o parziale dell`iscrizione, il creditore deve essere
citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura
civile.
Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni
all`ordine e al portatore
Se l`iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli
all`ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni
previste dall`articolo precedente devono farsi nei confronti di
chi ha preso l`iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo
che dai registri risulti l`annotazione a favore di un possessore
successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413
e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte
al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è
annotato in margine all`iscrizione (2831). Le citazioni e le
notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese
(2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale
quotidiano designato dall`autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui
non è stato annotato in margine all`iscrizione dell`ipoteca, le
citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un
curatore da nominarsi dall`autorità giudiziaria. Il decreto di
nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità
prescritte nel comma precedente.
Art. 2846 Spese d`iscrizione
Le spese d`iscrizione dell`ipoteca sono a carico del debitore, se
non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal
richiedente.
¤ 2 Della Innovazione
Art. 2847 Durata dell`efficacia dell`iscrizione
L`iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua
data. L`effetto cessa se l`iscrizione non è rinnovata prima che
scada detto termine (att. 240).
Art. 2848 Nuova iscrizione dell`ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall`articolo
precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in
tal caso l`ipoteca prende grado dalla data della nuova
iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi
acquirenti dell`immobile ipotecato che hanno trascritto il loro
titolo (2644).
Art. 2849 (abrogato)
Art. 2850 Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota
in doppio originale conforme a quella della precedente
iscrizione, in cui si dichiari che s`intende rinnovare
l`iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell`art. 2840.
Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o
aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano
dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o
ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei
confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall`art. 2839, se queste risultano dai
registri medesimi.
SEZIONE VI Dell`ordine delle ipoteche
Art. 2852 Grado dell`ipoteca
L`ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se
è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si
applica per i crediti che possano eventualmente nascere in
dipendenza di un rapporto già esistente.
Art. 2853 Richieste contemporanee d`iscrizione
Il numero d`ordine delle iscrizioni determina il loro grado.
Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota
per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi
immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di
ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a
ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli
stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell`importo
relativo.
Art. 2855 Estensione degli effetti dell`iscrizione
L`iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese
dell`atto di costituzione d`ipoteca, quelle dell`iscrizione e
rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l`intervento nel
processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese
giudiziali le parti possono estendere l`ipoteca con patto
espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d`ipoteca, l`iscrizione di un capitale
che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli
interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura
nell`iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle
due annate anteriori e a quella in corso al giorno del
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia
stata pattuita l`estensione a un maggior numero di annualità; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto
dalla loro data.
L`iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado
gli interessi maturati dopo il compimento dell`annata in corso
alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale
(1284) e fino alla data della vendita att. 2411.
Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si
trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte
soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva
ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell`ipoteca
iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di
esercitare l`azione ipotecaria su questi altri beni con
preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria
iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in
seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per
causa di privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Art. 2857 Limiti della surrogazione
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca
da un terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando
l`alienazione è stata trascritta anteriormente all`iscrizione
del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a
detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi
la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente può
esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita
annotazione in margine all`ipoteca del creditore soddisfatto; per
l`annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato
di graduazione dal quale risulta l`incapienza.
SEZIONE VII Degli effetti dell`ipoteca rispetto al terzo
acquirente
Art. 2858 Facoltà del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643;
att. 242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente
obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e
seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle
ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di
questo Capo. In mancanza, l`espropriazione segue contro di lui
secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile
(Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è
posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente,
questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al
creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore
e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini
stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art. 2860 Capacità per il rilascio
Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la
capacità di alienare.
Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla
cancelleria del tribunale competente per l`espropriazione (Cod.
Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i
dieci giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e
seguenti, 604).
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione
deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla
trascrizione del l`atto di pignoramento e deve essere notificato,
entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull`istanza di questo o di qualunque altro interessato, il
tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto
del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell`immobile fino
alla consegna all`amministratore.
Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del
terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri
diritti reali resi pubblici contro il terzo prima
dell`annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già
spettavano al terzo prima dell`acquisto riprendono efficacia dopo
il rilascio o dopo la vendita all`incanto eseguita contro di lui
(Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento
dell`iscrizione dell`ipoteca esistevano a favore del fondo
ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese
nell`espropriazione del fondo ipotecato.
Art. 2863 Ricupero dell`immobile rilasciato e abbandono
dell`esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare
l`immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro
accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori
iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo
acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si
estingue per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc.
Civ. 629 e seguenti).
Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da
sua colpa grave sono derivati all`immobile in pregiudizio dei
creditori iscritti (2827 e seguenti).
Egli non può ritenere l`immobile per causa di miglioramenti
(1152); ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la
parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la
trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei
medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell`immobile nello stato in cui
era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti,
esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo
I frutti (820) dell`immobile ipotecato sono dovuti dal terzo
(1148) a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).
Nel caso di liberazione dell`immobile dalle ipoteche i frutti
sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza
di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in
conformità dell`art. 2890.
Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri
terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato
l`immobile o sofferto l`espropriazione ha ragione d`indennità
verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo
gratuito (1483 e seguenti).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore
del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se
questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro
coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data
posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il
subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in
conformità dell`art. 2843.
Il subingresso non pregiudica l`esercizio del diritto di
surrogazione stabilito dall`art. 2856 a favore dei creditori che
hanno un`iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo del
terzo acquirente.
Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell`acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è
debitore, in dipendenza dell`acquisto (1498), di una somma
attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i
creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di
questi può obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o
diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché
di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro
pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve
nei modi e termini della sua obbligazione.
Nell`uno e nell`altro caso l`acquirente non può evitare di
pagare, offrendo il rilascio dell`immobile, ma, eseguito il
pagamento, l`immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa
quella che spetta all`alienante (2817 n. 1), e il terzo ha
diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni
(2882 e seguenti).
SEZIONE VIII Degli effetti dell`ipoteca rispetto al terzo datore
Art. 2868 Beneficio di escussione
Chi ha costituito un`ipoteca a garanzia del debito altrui non
può invocare il beneficio della preventiva escussione del
debitore, se il beneficio non è stato convenuto (2910).
Art. 2869 Estinzione dell`ipoteca per fatto del creditore
L`ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del
creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei
diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore
(1203).
Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla
condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni
indicate dall`art. 2859.
Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori
iscritti o ha sofferto l`espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto
l`espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più
debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l`ipoteca
a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l`intero
(1292 e seguenti).
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e
seguenti) del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri
terzi datori per la loro rispettiva porzione (1299) e può
esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il
subingresso previsto dal secondo comma dell`art. 2866.
SEZIONE IX Della riduzione delle ipoteche
Art. 2872 Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la
quale è stata presa l`iscrizione o restringendo l`iscrizione a
una parte soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione può aver luogo anche se l`ipoteca ha per
oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali
che si possano comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873 Esclusione della riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei
beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma
è stata determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da
estinguere almeno il quinto del debito originario, si può
chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la
somma.
Nel caso d`ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che
dopo l`iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che
l`ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino
esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito
dall`art. 2876 per il valore della cautela (att. 243).
Art. 2874 Riduzione dell`ipoteca legale e dell`ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2
dell`art. 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono
ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi
nell`iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da
somministrarsi o se la somma determinata dal creditore
nell`iscrizione eccede di un quinto quella che l`autorità
giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da
somministrarsi, se tanto alla data dell`iscrizione dell`ipoteca,
quanto posteriormente, supera di un terzo l`importo dei crediti
iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell`art. 2855.
Art. 2876 Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l`eccedenza del quinto per ciò
che riguarda la somma del credito e l`eccedenza del terzo per
ciò che riguarda il valore della cautela.
Art. 2877 Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita
dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che
la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del
credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di
quest`ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del
giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano
compensate tra le parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE X Dell`estinzione delle ipoteche
Art. 2878 Cause di estinzione
L`ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell`iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell`iscrizione entro il termine
indicato dall`art. 2847;
3) con l`estinguersi dell`obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e
seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito
dall`art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l`ipoteca è stata limitata o
col verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce
all`acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione
delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2879 Rinunzia all`ipoteca
La rinunzia del creditore all`ipoteca deve essere espressa e deve
risultare da atto scritto, sotto pena di nullità (1350).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente
alla cancellazione dell`ipoteca abbiano acquistato il diritto
all`ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a
termini dell`art. 2843.
Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l`ipoteca si estingue per
prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti
anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve
le cause di sospensione e d`interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881 Nuova iscrizione dell`ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la
causa estintiva dell`obbligazione è dichiarata nulla o
altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia
fatta dal creditore all`ipoteca, e l`iscrizione non è stata
conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende
grado dalla sua data (2852).
SEZIONE XI Della cancellazione dell`iscrizione
Art. 2882 Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere
eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell`atto
contenente il consenso del creditore.
Per quest`atto devono essere osservate le forme prescritte dagli
artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare
il debitore non può consentire la cancellazione dell`iscrizione,
se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario
per la liberazione.
Il rappresentante legale dell`incapace e ogni altro
amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a
liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione
dell`iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è
ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324)
o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità
competenti (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba
aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo
impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può esser
eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione
è stata adempiuta (499, 2675).
Art. 2886 Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare
al conservatore l`atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un`iscrizione o la rettifica deve essere
eseguita in margine all`iscrizione medesima, con l`indicazione
del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data
in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del
conservatore.
Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli
all`ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia
dell`obbligazione risultante da un titolo all`ordine è
consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e
l`atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme
con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi
ha eseguito l`annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell`ipoteca importa la perdita del diritto di
regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art. 2888 Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione
di un`iscrizione, il richiedente può proporre reclamo
all`autorità giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo
titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori
ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca
iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di
acquisto (att. 244).
Tale facoltà spetta all`acquirente anche dopo il pignoramento
(Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti), purché nel termine di trenta
giorni (2892) proceda in conformità dell`articolo che segue
(Cod. Proc. Civ. 792).
Art. 2890 Notificazione
L`acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale
giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e
seguenti), nel domicilio da essi eletto (2844), e al precedente
proprietario un atto nel quale siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua
trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o
altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se
si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non
sia stato determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere
inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice
di procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ.
568).
Nell`atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere
domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per
l`espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il
prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale
degli annunzi giudiziari.
Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata
dall`articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827
e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha
diritto di richiedere l`espropriazione dei beni con ricorso al
presidente del tribunale competente a norma del codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purché
adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel
domicilio da lui eletto a norma dell`articolo precedente e al
proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di
un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l`offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l`originale e le copie della richiesta siano sottoscritti
dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato
speciale.
L`omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della
richiesta.
Art. 2892 Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell`art. 2889 e dal primo
comma dell`art. 2891 non possono essere prorogati.
Art. 2893 Mancata richiesta dell`incanto
Se l`incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti
dall`art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente
stabilito nel prezzo, che l`acquirente ha posto a disposizione
dei creditori a norma dell`art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato
depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine
stabilito dall`art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di
liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva
la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori
iscritti.
Art. 2895 Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l`incanto non può
impedire l`espropriazione a meno che vi consentano espressamente
gli altri creditori iscritti.
Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l`aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod.
Proc. Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato
in margine alla trascrizione dell`atto di acquisto (2643).
Art. 2897 Regresso dell`acquirente divenuto compratore
all`incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l`immobile ha
regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede
il prezzo stipulato nel contratto di vendita (2866).
Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si
procede
Nel caso in cui il titolo d`acquisto del terzo acquirente
comprende mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende più
immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti
gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione
dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali,
alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il
prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate
iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al
prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l`espropriazione non può in nessun
caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad
altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo
credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo
autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa
della separazione dei beni compresi nell`acquisto e delle
relative coltivazioni.
SEZIONE XIII Della rinunzia e dell`astensione del creditore
nell`espropriazione forzata
Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro
creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è
stata atta la notificazione indicata dall`art. 2890 si tratta del
processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione
del provvedimento che dispone la vendita, in caso di
espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di
quegli immobili né astenersi dall`intervenire nel giudizio di
espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con
ciò favorito un creditore a danno di altro creditore
anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene,
è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o
l`astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un
creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente
che abbia un titolo anteriormente trascritto.
CAPO V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE I Dell`azione surrogatoria
Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate
le sue ragioni (2740), può esercitare i diritti e le azioni che
spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura
di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto
patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro
natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati
se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 713, 802,
974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il
debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE II Dell`azione revocatoria
2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531
o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali
il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740)
quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l`atto arrecava
alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al
sorgere del credito, l`atto fosse dolosamente preordinato al fine
di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore
al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa
preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia
(1936, 1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al
credito garantito.
Non è soggetto a revoca l`adempimento di un debito scaduto.
L`inefficacia dell`atto non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione (2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può
promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive
o conservative sui beni che formano oggetto dell`atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di
credito dipendenti dall`esercizio dell`azione revocatoria, non
può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto
dell`atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è
stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell`azione
L`azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data
dell`atto (2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull`azione revocatoria in materia
fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE III Del sequestro conservativo
Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei
beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo
acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta
l`azione per far dichiarare l`inefficacia dell`alienazione.
Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le
alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il
pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente
il pagamento eseguito dal debitore, qualora l`opposizione sia
stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge
(2742, 2825).
TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2907 Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l`autorità
giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti)
e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico
ministero o d`ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell`interesse delle
categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni
legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con
le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l`autorità giudiziaria può
costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L`accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
(1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).
SEZIONE I Dell`espropriazione
¤1 Disposizioni generali
Art. 2910 Oggetto dell`esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare
espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono
vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto
che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del
creditore.
Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare
altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione
anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha
ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a
pignoramento anche gli immobili gravati dall`ipoteca (Cod. Proc.
Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio
speciale su determinati beni.
¤ 2 Degli effetti del pignoramento
Art. 2912 Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti,
555 e seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i
frutti (820) della cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a
pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i
mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.
Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in
pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte
successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state
notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo
successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data
certa (2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso
il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da
atto avente data certa.
Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498)
gli atti che importano vincoli di indisponibilità (169, 187,
220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento,
quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e,
negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell`esecuzione (Cod.
Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia
rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione
(2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al
pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall`esecuzione (Cod.
Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali,
iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l`iscrizione
(2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l`estinzione di esso
per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti).
Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non
ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento
(2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore
ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni
non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704)
anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine
di un anno dalla data del pignoramento.
¤ 3 Effetti della vendita forzata e dell`assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce
all`acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha
subito l`espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona
fede (1147). Non sono però opponibili all`acquirente diritti
acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913) e dei
creditori intervenuti nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che
avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non
hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata
dall`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono
farle valere nei confronti dell`acquirente di buona fede (1147),
né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta
ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede
per i danni e per le spese.
Art. 2921 Evizione
L`acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l`evizione,
può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese,
e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da
ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore
l`eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore
procedente per i danni e per le spese.
Se l`evizione è soltanto parziale, l`acquirente ha diritto di
ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha
luogo anche se l`aggiudicatario, per evitare l`evizione, ha
pagato una somma di danaro.
In ogni caso l`acquirente non può ripetere il prezzo nei
confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la
causa di evizione non era opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della
cosa (1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito
l`espropriazione sono opponibili all`acquirente se hanno data
certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che,
trattandosi di beni mobili, l`acquirente ne abbia conseguito il
possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono
opponibili all`acquirente, se non nei limiti di un novennio
dall`inizio della locazione (1599).
In ogni caso l`acquirente non è tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto
prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del
conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata,
l`acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la
durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa
risolversi in caso di alienazione, l`acquirente può intimare
licenza al conduttore secondo le disposizioni dell`art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non
ancora scaduti non sono opponibili all`acquirente, salvo che si
tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e
trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti
di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili all`assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche
all`assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo
quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l`assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne
avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta
giorni dall`assegnazione, rivolgersi contro l`assegnatario che ha
ricevuto in buona fede il possesso (1147), al solo scopo di
ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con
l`assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano
sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro
diritto.
L`assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del
debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
L`assegnatario, se subisce l`evizione della cosa, ha diritto di
ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la
responsabilità del creditore procedente per i danni e per le
spese.
L`assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore
espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
Se oggetto dell`assegnazione è un credito, il diritto
dell`assegnatario verso il debitore che ha subito
l`espropriazione non si estingue che con la riscossione del
credito assegnato.
Art. 2929 Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l`assegnazione non ha effetto riguardo all`acquirente o
all`assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore
procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell`esecuzione.
SEZIONE II Dell`esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l`obbligo di consegnare una cosa determinata,
mobile o immobile, l`avente diritto può ottenere la consegna o
il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l`avente diritto può
ottenere che esso sia eseguito a spese dell`obbligato nelle forme
stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e
seguenti).
Art. 2932 Esecuzione specifica dell`obbligo di concludere un
contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l`obbligazione, l`altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l`ha proposta non esegue la sua
prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di
legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att.
246).
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l`avente diritto può
ottenere che sia distrutto, a spese dell`obbligato, ciò che è
stato fatto in violazione dell`obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e
seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l`avente
diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la
distruzione della cosa e di pregiudizio all`economia nazionale.
TITOLO V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO I Della prescrizione
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non
lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli
altri diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272,
533, 715, 948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E` nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale
della prescrizione (1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre
validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è
compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la
volontà di valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilità d`ufficio
Il giudice non può rilevare d`ufficio la prescrizione non
opposta.
Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque
vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può
essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente
pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II Della sospensione della prescrizione
Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all`art. 316 o i poteri a
essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l`interdetto
(424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e
approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto
dall`art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o
l`inabilitato (424);
5) tra l`erede e l`eredità accettata con beneficio d`inventario
(484 e seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per
provvedimento del giudice all`amministrazione altrui e quelle da
cui l`amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e
approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché
sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi
(18, 2393, 2487);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l`esistenza del
debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto
(att. 247 e seguente).
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per
infermità di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non
hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina
del medesimo o alla cessazione dell`incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli
appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si
trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse,
per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III Dell`interruzione della prescrizione
Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione
dell`atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di
cognizione (Cod. Proc. Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 474 e seguenti).
E` pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un
giudizio.
L`interruzione si verifica anche se il giudice adito è
incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che
valga a costituire in mora il debitore e dall`atto notificato con
il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola
compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto
le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell`interruzione
Per effetto dell`interruzione s`inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
Se l`interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati
dai primi due commi dell`art. 2943, la prescrizione non corre
fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo
l`effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione
comincia dalla data dell`atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della
notificazione dell`atto contenente la domanda di arbitrato sino
al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più
impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa
sull`impugnazione.
SEZIONE IV Del termine della prescrizione
¤1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att.
248 e seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
(2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui
il il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli
di ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e
per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all`azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto
per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o
e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod.
Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento del danno si
prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza
dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile.
Art. 2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie
(1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi
al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve
pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato
illegittimo dalla Corte Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro (1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti
sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese
(2188 e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l`azione di responsabilità che
spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi
stabiliti dalla legge (2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento
della provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
trasporto ha inizio o termine fuori d`Europa.
Il termine decorre dall`arrivo a destinazione della persona o, in
caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui
è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al
luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto
i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall`art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882
e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal
contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda.
Nell`assicurazione della responsabilità civile (1917), il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all`assicurato o ha promosso contro di questo
l`azione.
La comunicazione all`assicuratore della richiesta del terzo
danneggiato o dell`azione da questo proposta sospende il corso
della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo
danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all`azione del
riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento
dell`indennità (1928 e seguenti).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più
breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324),
si prescrivono con il decorso di dieci anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli
osti per l`alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive
nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno
alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che
impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a
periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo
dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di
istruzione per il prezzo della pensione e dell`istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti
compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non
ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a
periodi superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell`opera prestata e per
il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite
a tempo più lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della
retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai
patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della
lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o
dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non
terminati, la prescrizione decorre dalla l`ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di
somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L`eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi
indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in
giudizio che l`obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale
la prescrizione è stata opposta può deferire all`altra parte il
giuramento per accertare se si è verificata l`estinzione del
debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli
eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno
notizia dell`estinzione del debito.
Art. 2961 Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono
state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due
anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere
deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno
dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell`art. 2959.
¤ 4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l`ultimo
giorno del termine.
Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle
altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc.
Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento
iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare
dell`ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel
giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie
con l`ultimo giorno dello stesso mese.
CAPO II Della decadenza
Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto
pena di decadenza, non si applicano le norme relative
all`interruzione della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari
non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione
(2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti (245, 489,
802).
Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E` nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono
termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una
delle parti l`esercizio del diritto.
Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell`atto
previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di
un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge
relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche
impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona
contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a
decadenza.
Art. 2967 Effetto dell`impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane
soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e
seguenti).
Art. 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della
decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se
questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla
disponibilità delle parti.
Art. 2969 Rilievo d`ufficio
La decadenza non può essere rilevata d`ufficio dal giudice,
salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità
delle parti, il giudice debba rilevare le cause
d`improponibilità dell`azione.
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