Legge 9 dicembre 1996, n. 617
"Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1996
Art. 1.
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio
1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16
luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresi'
fatte salve le cause di non punibilita' e di estinzione dei
reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni
amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di
provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.
2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo
IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996,
n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla
base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio
1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi
applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13
settembre 1996, n. 477.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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