Legge 28 agosto 1997, n. 284
"Disposizioni per la prevenzione della
cecitą e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e
lavorativa dei ciechi pluriminorati"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997
Art. 1.
1. Alle iniziative per la prevenzione della cecitą e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva č destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.
Art. 2.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 č destinato, quanto
a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle
iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante
convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi
centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli
gią esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanitą, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di
cui al comma 1, nonchč i requisiti organizzativi, strutturali e
funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilitą di lire 1.000 milioni č assegnata
alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecitą, per le attivitą istituzionali.
4. L'attivitą della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecitą č sottoposta alla vigilanza del
Ministero della sanitą.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecitą, entro il 31 marzo di ciascun anno,
trasmette al Ministero della sanitą una relazione sull'attivitą
svolta nell'esercizio precedente nonchč sull'utilizzazione dei
contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al
Ministero della sanitą gli elementi informativi necessari per la
puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione
della cecitą, nell'educazione e nella riabilitazione visiva,
tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanitą, entro il 30 settembre di ciascun
anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecitą,
l'educazione e la riabilitazione visiva nonchč
sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali
finalitą.
Art. 3.
1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi
centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione
per le attivitą lavorative ed occupazionali allo scopo di
promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle
persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di
natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, č autorizzato un
contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno
1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarietą
sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalitą
ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la
solidarietą sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalitą di cui al comma 1, a decorrere
dall'anno 1998 č concesso alla Federazione nazionale delle
istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930,
n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le
attivitą di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto
della medesima Federazione.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2,
pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a
lire 14.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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