Legge 31 dicembre 1996, n. 676
"Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 -
Supplemento Ordinario n. 3
Art. 1 - (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali
utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo
conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10,
adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata
della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte
dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi
diversi da quelli statistici, storici o scientifici e
successivamente conservati per tali, diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi
settori di attivita', nel rispetto dei criteri direttivi e dei
principi della normativa comunitaria e delle seguenti
raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari,
e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per
fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per
scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per
finalita' di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati
personali utilizzati per finalita' di pagamento e di altre
operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a
terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati
personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con
particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto
dall'ordinamento per ogni altra Autorita' di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformita' a parita' di
responsabilita' costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per
il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso
connesse, nonche' per il collegamento con altri dati, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di
identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile
o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la
rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati
in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di
un provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando
i dati personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento
dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con
particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati
diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal
relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente
che, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati
personali, non presentino rischi di un danno all'interessato,
ferma restando l'applicabilita' delle altre disposizioni di
legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico
delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese
artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al
trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di
giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati
sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di
continuita' l'attivita' di pubblicista o di praticante
giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi
dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione,
sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche'
della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui
alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987
dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei
trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla
specificita' degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti
in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che
implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge
il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che
presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica
giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita'
giudiziaria e per l'autorita' di pubblica sicurezza, con le
banche dati della pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e quelle dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni
della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
nonche' l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo
personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in
materia di protezione dei dati personali ai servizi di
comunicazione e di informazione offerti per via telematica,
individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i
servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata,
nonche' i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni
con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o
della diffusione di dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche
amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati.
Art. 2. - (Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
correttive della legislazione in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che,
dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua
competenza l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne
pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o
per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
Art. 3. - (Esercizio della delega).
I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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