Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, recante
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori»,
nonché al titolo VIII del libro primo del
codice civile
(GU n.
96 del 26-4-2001)
In vigore dal 27 aprile 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n.
184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito
della propria famiglia.
4. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia
e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere
educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì
iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione
e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano
nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
6. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione
del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
7. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di
una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di
lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e
comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole:
«Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo
1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione
e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
3. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento
può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
4. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche
senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
5. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
6. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo
familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul
minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del
codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i
casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia
impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del
tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale
esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e
anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende
esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il
giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento
del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione
delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo
di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al
complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che
lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al
minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale
interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di
ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi
degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso
l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in
relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili
in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore
affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione
del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il
rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera
delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso
di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino
presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo
negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e
mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per
i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti
sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero
quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia
in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella
del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già
adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con
handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente
anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale,
fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la
situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza
legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo
10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati
di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione
del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti
i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e
delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i
minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli
istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in
ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un
periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione
della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il
quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione
della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a
norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di
adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da
lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi
di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai
fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in
mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con
il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li
invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una
comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di
un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono
essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in
camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le
parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti
entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti
significativi con il minore».
Art. 12.
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del
secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
del comma 3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da
particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la
sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la
sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un
anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti
dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo
8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i
minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere
della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti
il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al
curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo
17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per
la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a
provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i
minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e
il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia
sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in
cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio
al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai
numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura
civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità
è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione
deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo
effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8,
comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su
istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare
più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in
ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di
parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo
6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo
ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché
avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione
di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro
centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei
richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi
giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra
le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui
fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere
disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo
18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali
e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,
gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al
fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i
minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di
coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando
vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il
provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al
pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e
coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza
di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento
preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine
della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza
altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera
di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici,
debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo
o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero,
ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed
il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare
luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da
parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte
d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,
pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360
del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è
immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale
dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve
immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi
dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi
dell’articolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione
di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro
ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di
fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità
giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono
essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori,
su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di
un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori
biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui
ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale
e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma
5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso
alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato
riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei
genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è
richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e
di madre, o anche quando sia figlio di genitori in gravi e irreversibili
condizioni di salute;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro
coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
e) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza
di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante
è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta
solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante
deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo
44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia
compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione
deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando
in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto
l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge,
al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato
e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal
giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli
adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla
adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione
è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione,
su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione
a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza
che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere
sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere
sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se
opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se
opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro
capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al
sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono
di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i
medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a
terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché
sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di
cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che
maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che
maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono
assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla
legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli
affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi
giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive
competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle
finalità perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare
per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non
oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l’apporto
dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una
banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi
aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni
informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati
riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai
casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a
tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con
cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità
di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione
dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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