ASSOCIAZIONE G E S E F GENITORI SEPARATI DAI FIGLI
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INTRODUZIONE AL TESTO

L’Associazione GESEF, genitori separati dai figli sulla base di studi ed esperienze maturate nel campo delle separazioni e nell’esclusivo interesse dei minori ha elaborato il seguente progetto di legge che intende abrogare l’art. 155 del Codice Civile e ogni disposizione vigente in materia di affidamento dei figli minori. Ciò in relazione al mutamento societario che impone una revisione delle regole sul tema e al notevole aumento delle separazioni nonché in specifica osservanza del dettato Costituzionale. Secondo gli ultimi dati Istat le separazioni hanno registrato un forte incremento rispetto agli anni precedenti arrivando, nel 1995, alle oltre 52 mila cause definite, con un "trend" di crescita ipotizzabile, a breve, di una popolazione separata al 50%. Di conseguenza, gli affidamenti dei figli minori coinvolti nel problema (oggi oltre un milione) risultano in costante aumento, mentre non hanno registrato sostanziali modifiche le cifre relative alla "destinazione" degli affidamenti: circa il 94% alle madri che equivale al sostanziale 100% dei casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (padre, nonni, ecc.) dovuta a gravi problematiche (psicopatie, droga, alcolismo, ecc.). Partendo da questo dato (invariato nel tempo e quindi latore di una consolidazione della prassi negli affidamenti) che è spesso conduttore di ulteriore conflittualità nelle coppie separate, nonché l’aggravio derivante dalla limitazione della frequentazione del minore da parte del genitore non convivente (generalmente stabilita in poche ore a settimana e un week-end ogni 15 giorni) e il quasi automatico distacco dal nucleo familiare dello stesso genitore non convivente, non può stupire che una altissima percentuale di minori disadattati necessitano di trattamenti di recupero psicologico per aver sviluppato una condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei confronti del padre. Casi di cronaca sempre più frequenti che si riferiscono a vicende di famiglie coinvolte nelle separazioni, con risvolti alcune volte, purtroppo, altamente drammatici, sono a riprova di un malessere diffuso che necessita di interventi correttivi. La soluzione che la proposta in oggetto auspica è, d’altra parte, già prevista dal vigente ordinamento giuridico ma è praticamente inapplicata poiché legata a elementi ritenuti indispensabili quali, sostanzialmente, il consenso delle parti e l’assenza di conflittualità nella coppia: l’affidamento congiunto. Orbene, atteso che il minore ha bisogno del papà e della mamma anche dopo la separazione della coppia (ma non dei genitori) è indispensabile rivedere l’art. 155 del vigente C.C. per introdurre soluzioni a un problema ormai divenuto di notevole rilevanza sociale. D’altra parte a queste problematiche - costanti in tutti i paesi del mondo dove esistono separazioni e divorzi - si è cercato di dare risposte indirizzate sempre più a tutelare il minore nel suo sviluppo psico-fisico privilegiando l’affidamento ad entrambi i genitori - salvo casi di comprovato pericolo o estremo disagio per il minore stesso - così come ha fatto, per ultimo, il Belgio, accogliendo la raccomandazione del Consiglio d’Europa del febbraio 1985 che ha caldeggiato l’applicazione di tali principi in tutti i paesi membri, inclusa l’Italia. Tre i percorsi-guida su cui si è basato il lavoro dell’Associazione GESEF: affidamento ad entrambi i genitori (così come sancito dalle leggi naturali e dalla Costituzione); elaborazione di un progetto educativo obbligatorio (da realizzare con l’aiuto di strutture di esperti che consente di definire quale dei due genitori sia più congeniale alla coabitazione con il minore); mantenimento diretto del minore (eliminazione dell’assegno, oggetto di alta conflittualità, sostituito da spese dettagliate assegnate a ciascun genitore inbase al reddito reale). Altro punto fondamentale previsto nella proposta è quello di limitare - senza scalfire il diritto dell’adulto - l’allontanamento dal luogo di origine del minore. Quindi, senza ricorrere ad azioni che comportano alti costi per la società, ma solo aiutando una nuova cultura della separazione, si propone la modifica dell’art. 155 nel seguente modo ad iniziare dal cambiamento di terminologia da "affidamento congiunto" in "affidamento ai genitori" per non ingenerare confusioni.  


L’articolo 155 del Codice Civile
è sostituito dai seguenti articoli che abrogano ogni disposizione vigente in materia di affidamento dei figli minori.


 - ART. 155 -

1) - "Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con il padre e con la madre, anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde vedersi garantito uno sviluppo equilibrato ed armonioso della propria personalità con la fattiva partecipazione di entrambi".  

2) - "Il giudice che pronuncia la separazione, nel superiore interesse morale e materiale dei minori, dispone comunque per la continuazione dell’esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori". 

3) - "Il giudice designa altresì, con il preventivo consenso delle parti, il genitore con il quale i figli vivranno; tale statuizione non potrà in alcun caso limitare o escludere l’esercizio congiunto della potestà genitoriale di cui al secondo comma del presente articolo". 

4) - "I genitori indicheranno al giudice gli accordi tra loro intervenuti circa l’istruzione, l’educazione, la misura del contributo al mantenimento dei figli, l’amministrazione dei beni dei minori, nonché le modalità di frequentazione del genitore non più convivente, dovendo concorrere, in via preventiva le scelte per gli interventi ordinari e straordinari, quelle di sede e di indirizzo scolastico, le attività extra-scolastiche ed ogni altra questione rilevante per lo sviluppo psico-fisico del minore". 

5) - "In caso di mancato accordo dei genitori circa la coabitazione, l’educazione, l’istruzione e le modalità di frequentazione del minore, il giudice invia le parti al consultorio familiare, affinchè quest’ultimo, sentite le stesse e, ove occorra anche i minori, indichi al magistrato ed al P.M. le ipotesi ritenute più idonee a risolvere i motivi di disaccordo, nell’esclusivo interesse dei minori, fissando contestualmente nuova udienza di comparizione innanzi a sè, che dovrà tenersi non oltre 60 (sessanta) giorni per ogni conseguente statuizione".  

- ART 155 BIS -

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO AI GENITORI

1) - "Gli accordi fra coniugi per l’attuazione delle modalità dell’affidamento ai genitori dovranno essere informati ai seguenti principi:

a) - la casa coniugale verrà assegnata preferibilmente al genitore con il quale i figli continueranno a convivere;

b) - qualora il genitore con cui il figlio convive dovesse decidere, per comprovate esigenze, di trasferire altrove la residenza propria e dei figli a lui affidati, dovrà comunque fissarla possibilmente nell’ambito dello stesso comune o, in casi eccezionali, nell’ambito dei 200 (duecento) chilometri di distanza dal comune dell’ex-domicilio coniugale, semprecchè tale scelta sia fondata sulla necessità di soddisfare esigenze del minore e non del genitore convivente con il figlio;

c) - il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sè i minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze di questi ultimi e non del genitore convivente, previo avviso. In ogni caso dovranno essere favorite occasioni di permanenza, anche prolungata, presso il genitore non convivente, per consentire a quest’ultimo di partecipare attivamente alla vita dei figli e continuare il rapporto psico-affettivo con questi ultimi;

d) - ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dei minori in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tale contributo potrà esse-re attuato, normalmente, in forma diretta e per capitoli di spesa stabiliti di comune accordo a carico dei singoli coniugi. In caso di mancato accordo fra i coniugi è rimessa al giudice la determinazione di un contributo indiretto, median-te versamento mensile di una somma di denaro al coniuge convivente".

- ART. 155 TER -

FATTISPECIE NON PREVISTE NELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

"Qualora insorgano fra i coniugi contrasti aventi per oggetto situazioni non prevedibili nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al Tribunale ordinario, con le modalità e per gli effetti di cui all’art. 316 C.C.". 

 

- ART. 155 QUATER -

DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO AI GENITORI

1) - "La violazione delle condizioni stabilite fra i coniugi in sede di separazione, ove accertate dal giudice competente (Tribunale ordinario), comporta per il genitore inadempiente la decadenza dall’affidamento ai genitori con conseguente affidamento esclusivo del minore all’altro coniuge". 

2) - "Il giudice che pronunzia la decadenza adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa".  

3) - "In particolare il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi". 

4) - "Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse". 

5) - "L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli". 

6) - "Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli". 

7) - "I provvedimenti possono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice".

 

- ART. 155 QUINQUIES -

MEDIAZIONE FAMILIARE

1) - "Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso il Tribunale civile". 

2) - "Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma V dell’art. 155, l’intervento di un consultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, convoca l’intero nucleo familiare, compresi i figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettivamente disporre l’affidamento ai genitori". 

3) - "Gli esiti della mediazione verranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviarsi al giudice dal Consultorio".

 

- ART 155 SEXIES -

AFFIDAMENTO A TERZI 

"Il giudice, per gravi motivi e solo nell’impossibilità per i figli di convivere con uno dei due genitori, quando nessuno dei due fornisce idonee garanzie per un armonioso sviluppo psico-fisico dei minori può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, in via residuale, in un Istituto di educazione".

 

- ART. 155 SEPTIES -

REVISIONE DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

"I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo".

 

- ART. 155 OCTIES -

AMBITO DI APPLICAZIONE 

"Le disposizioni di cui all’art. 155 e seguenti Codice Civile si applicano anche, in quanto compatibili, ai minori i cui genitori non siano coniugati, nè convivano more uxorio". 

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