PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione (doc. a 2-372/88) concernente la fecondazione artificiale "in vivo" o "in vitro"

PARTE I

il parlamento europeo, visti ... :

a. considerando che le cause della sterilità sono spesso inspiegabili, ma che tali cause non vengono eliminate con le nuove possiblità tecniche di procreazione artificiale;
b. considerando che tali tecniche, se per un verso consentono di dare una risposta positiva al legittimo desiderio di avere figli, dall'altro fanno sorgere gravi problemi legati al rischio di mercificazione del corpo femminile e dei gameti maschili e femminili e allo "status" giuridico del figlio in tal modo concepito, e possono altresì dare occasione a pericolose sperimentazioni e manipolazioni dell'embrione umano;
c. consapevole della necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento;
d. individuando quale criterio primario per disciplinare la materia il diritto di autodeterminazione della madre e il
rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita e all'integrità fisica, psicologica e esistenziale, nel diritto alla famiglia, nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla propria identità genetica;
e. considerando che la fecondazione in vitro rappresenta un notevole stress fisico e psichico per la donna e che la percentuale di successi rimane a tutt'oggi molto limitata;
f. considerando che la presente risoluzione non riguarda la problematica dell'interruzione volontaria della
gravidanza e che, pertanto, non consente di trarre conclusioni a favore o contro tale interruzione;

1. Afferma la necessità di una vasta e appropriata ricerca sulle cause della sterilità e sui mezzi per prevenirla e guarirla; in questo quadro si inserisce anche la ricerca volta alla sostituzione delle sostanze che causano la riduzione della fertilità e la sterilità con sostanze pericolose;
2. Invita la commissione a incaricare la fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di svolgere una ricerca sulla sterilità e sulla riduzione della fertilità femminile e maschile e sulle malformazioni nei neonati come conseguenza dell'inquinamento sul posto di lavoro;
3. Ritiene che le procedure per l'adozione debbano essere armonizzate e semplificate al massimo;
4. Riconosce il valore della vita e più in particolare il diritto alla protezione della persona umana e perciò esprime preoccupazione per lo "spreco" di embrioni che la fecondazione in vitro può comportare e auspica l'uso di tecniche e di metodologie che eliminino tale rischio;
5. Chiede conseguentemente che nella fecondazione in vitro venga fecondato lo stesso numero di ovuli che può essere impiantato;
6. Giudica che al congelamento degli embrioni si possa ricorrere solo per salvare la vita degli stessi, quando, per qualsiasi ragione sopravvenuta alla fecondazione, sia impossibile l'immediato trasferimento in utero;
7. E' convinto che in nessun caso si debba ricorrere ai metodi della fecondazione extracorporale per la sezione di determinati embrioni e chiede pertanto di vietare qualsiasi forma di esame genetico degli embrioni al di fuori del corpo materno;
8. E' del parere che la crioconservazione di embrioni umani sia ammissibile a condizione che lo stato di salute della donna non consenta temporaneamente l'impianto ed essa si dichiari disposta ad accettarlo in seguito. in nessun caso la crioconservazione può superare la durata di tre anni. qualora non sia più possibile per rifiuto, malattia o morte della donna, gli embrioni vanno scongelati e lasciati morire. il commercio di tali embrioni o gli esperimenti con essi sono punibili;
9. Ritiene che la fecondazione artificiale tanto in vivo quanto in vitro debba perseguire uno scopo terapeutico (vincere la sterilità) ed essere pertanto autorizzata solo su parere medico; reputa inoltre necessario che i relativi interventi vengano effettuati solo da medici altamente qualificati;
10. Ritiene che la fecondazione eterologa intracorporale o "in vitro" non sia auspicabile; ciò vale per la donazione di seme e di ovuli e per la loro crioconservazione; ritiene che, nel caso in cui questo principio
non venga accolto in qualche stato membro, debbano essere rispettate queste condizioni: - presenza verificata di una sterilità irreversibile o accertato rischio grave di malformazione di bambino naturalmente concepito; - esecuzione unicamente in centri autorizzati che offrano tutte le garanzie dal punto di vista sanitario, escludendo qualsiasi possibilità di profitto pecuniario sia per il donatore che per il personale sanitario, con limitazioni quanto all'utilizzazione dello sperma per evitare rischi di incesto; - accordo delle coppie debitamente informate e giudizio di idoneità delle medesime con applicazione per analogia di quanto previsto nelle rispettive leggi sull'adozione, anche per quanto riguarda l'anonimato del donatore; -
divieto di disconoscimento di paternità in caso di inseminazione artificiale da parte di un donatore; - divieto di chiedere alimenti, anche minimi, al donatore; - applicazione delle disposizioni di cui sopra, per analogia alle donazioni di ovuli e di embrioni;
11. Ritiene che ogni forma di maternità su commissione sia in generale da respingere. la mediazione commerciale concernente le madri su commissione è punibile. vanno proibite le imprese che sviluppano una tale attività e va vietato il commercio di embrioni e gameti;
12. Invita la commissione e il consiglio ad aderire alle sue valutazioni;
13. Chiede ai governi e ai parlamenti degli stati membri di avviare iniziative conformi ai sopra esposti principi nei propri ordinamenti interni;
14. Si attende conseguentemente che gli stati membri della comunità ispirino ai criteri summenzionati il loro atteggiamento in seno ai lavori in corso relativamente a queste problematiche, come quelle attinenti alla manipolazione genetica, a livello dell'assemblea parlamentare e del comitato dei ministri del consiglio d'europa, e chiede a tal fine alla commissione di assumere tutte le più apportune iniziative di coordinamento;
15. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al consiglio, alla commissione, ai parlamentari degli stati membri e al segretario generale del consiglio d'europa.

PARTE II - MOTIVAZIONE - I DATI DI FATTO.

Procreazione artificiale: motivazioni e prospettive.

1.la commissione giuridica ha già approvato la relazione dell'on. rothley sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica e il relativo documento di lavoro che, in gran parte, può considerarsi motivazione anche di questo progetto di relazione. si aggiungono solo le riflessioni che riguardano in modo specifico la procreazione artificiale.
2.l'argomento della procreazione artificiale umana è divenuto di grande attualità. mentre la fecondazione artificiale in vivo (l'inserimento del seme maschile nell'utero femminile senza l'atto sessuale) era conosciuta da tempo, la fecondazione in vitro (la formazione di uno zigote mediante incontro dello spermatozoo con l'ovulo all'esterno dell'utero) si è sviluppata di recente.
3.come è noto si possono distinguere varie ipotesi di fecondazione artificiale: - "in vitro" con seme del marito; - "in vivo" con seme di persona estranea alla coppia (donatore); - "in vitro" con uovo e sperma
della coppia sposata; - "in vitro" con sperma di persona estranea alla coppia; - "in vitro" ovocita ed eventualmente anche seme di persone estranee alla coppia; - la donna che vuole il figlio può essere poi diversa da quella che conduce la gestazione e l'uovo può essere della prima o della seconda o di una terza donna; - infine il figlio può essere domandato da una coppia eterosessuale (coniugata o no) ovvero da una coppia omosessuale (nel caso di omosessualità maschile mediante una madre di sostituzione e miscuglio del seme dei due componenti la coppia omosessuale) ovvero da una persona sola (di regola la donna, ma con il sistema del prestito d'utero potrebbe trattarsi anche di un committente maschio).
4.la procreazione artificiale poi consente o consentirà con l'acquisizione di nuove conoscenze e tecniche: - la selezione del materiale genetico per ottenere un bambino di sesso o caratteristiche determinati; - la produzione di embrioni a fini di sperimentazione (ad esempio per scoprire malattie, provare farmaci, migliorare le tecniche di procreazione artificiale); - la clonazione, la sostituzione di nucleo, la produzione di chimere o ibridi (ipotesi di cui qui non ci occupiamo perchè già trattate nella relazione dell'on. rothley, punti 36 e 37).
5.le ragioni del ricorso alla fecondazione artificiale possono essere: - la sterilità della donna o del partner; - il rischio per la salute del bambino (per cui si può ricorrere al materiale genetico di persone estranee alla coppia) o della madre (per cui si può ricorrere ad una madre di sostituzione); - la semplice scelta (ad esempio donna che non vuole avere rapporti con uomini; omosessualità; affetto per il marito defunto di cui è stato conservato il seme; desiderio di avere figli in età non giovane, ma con gameti prodotti nella giovinezza, ecc.).

NECESSITÀ DI UNA REGOLA GIURIDICA: IL COMPITO DEL PARLAMENTO EUROPEO.

6.la materia è caratterizzata dal "vuoto legislativo". ciò non significa che non esista alcuna norma che la regoli. tutto ciò che non è giuridicamente vietato deve, infatti, essere considerato giuridicamente
permesso. "vuoto legislativo" significa che la disciplina vigente (di permissività) non deriva da una scelta del legislatore, dato che esso non aveva potuto pensare a situazioni del tutto nuove. da ciò deriva l'urgenza di una legislazione, essendo pacifico che devono essere introdotti dei limiti. oltre alla questione della liceità o meno dei vari metodi di procreazione artificiale, la legge deve definire lo stato giuridico dei figli, che anche se eventualmente generati "contra legem", hanno comunque diritto a una protezione giuridica: ciò vale, in particolare, per i criteri di paternità e maternità con tutte le norme connesse.
7.il parlamento europeo deve intervenire suggerendo una disciplina dettagliata in tutti i particolari ovvero deve limitarsi a formulare alcuni principi generali? sembra più opportuna la seconda strada. infatti la riflessione in questa materia è ancora in sviluppo, ma la politica ha il compito di definire gli obiettivi dell'azione degli stati e proprio di un orientamento di fondo si ha oggi particolarmente bisogno.
8.in alcuni ambienti vi è avversione alla procreazione artificiale come tale, per la chiesa cattolica nell'atto sessuale è iscritto un significato che viene dimenticato quando la generazione prescinde da esso e il figlio deve essere visto come un dono di dio e non come un prodotto della tecnica. altri sottolineano i rischi per la donna - il cui corpo è sottoposto a forti invasioni mediche (per produrre una iperovulazione) o chirurgiche (per prelevare gli ovociti giunti a maturazione) - che è sottoposta a forti tensioni emotive e gravi sacrifici anche economici mentre la percentuale di successo è bassa. altri ancora pensano che la natura debba essere rispettata con grande cura, sia in questo come in qualsiasi altro campo. vi è poi chi pensa che i rischi, specie psicologici, sul bambino non siano pienamente valutati nè valutabili. nel
legittimo pluralismo delle idee, il legislatore deve prendere atto, peraltro, che la procreazione artificiale è già ampiamente attuata in regime di completa liceità; che il desiderio di avere un figlio è certamente nobile e spesso motivato da generosità; che per emanare delle leggi occorre un consenso maggioritario, il quale attualmente sembra accettare la procreazione artificiale in se stessa, salvo circondarla di limiti; che, infine, la disciplina deve ispirarsi a valori che non stanno tutti sullo stesso piano, quanto alla loro importanza e
alla loro certezza e condivisibilità.

LA SCELTA DELL' "ANGOLO DI VISUALE": L'INTERESSE DEL FIGLIO.

9.tralasciando altri aspetti di confine tra manipolazione genetica e procreazione artificiale, già trattati nella relazione dell'on. rothley, gli interessi meritevoli di tutela che la seconda coinvolge riguardano: a) il
desiderio degli adulti di avere un figlio; b) i diritti di quest'ultimo sia prima che dopo la nascita. e' doveroso scegliere l'angolo di visuale: non sembra dubbio che esso debba essere quello del figlio: in tutti gli ordinamenti civili quando deve essere presa una decisione che riguarda sia gli interessi degli adulti sia quello dei minori, deve essere data prevalenza all'interesse dei minori. in altri termini la procreazione artificiale può essere consentita nei limiti in cui non lede i diritti fondamentali dell'essere generato. tali diritti sono quello alla vita e alla integrità fisica, alla famiglia e alla propria identità genetica e psico-affettiva.

DIGNITÀ UMANA E INIZIO DELLA VITA.

10.questi diritti sono propri dei bambini dopo ma anche prima della nascita. come con riguardo alla manipolazione genetica, così anche in tema di procreazione artificiale diviene indispensabile definire lo statuto giuridico dell'embrione. l'argomento non è stato risolto dalle legislazioni che hanno legalizzato l'interruzione volontaria della gravidanza. pur se le leggi sono diverse nei vari paesi della comunità, il loro presupposto non è la negazione del valore dell'embrione, ma la necessità di risolvere un conflitto (particolarissimo per le condizioni in cui si verifica) tra l'interesse della donna e quello dell'embrione.
Ebbene, l'idea del conflitto presuppone l'esistenza di diritti in contrapposizione. del resto, alcune leggi esplicitamente dichiarano l'intento di volere tutelare meglio (o almeno non abbandonare) proprio
attraverso la legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza, il diritto alla vita del nascituro.
E’ certo che la vita umana comincia dalla fecondazione e si sviluppa senza salti di qualità attraverso una continuità che permane fino alla morte. su questo punto le audizioni svolte all'interno della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini hanno fornito indicazioni concordanti (ci si riferisce in particolare alle relazioni dei professori eser, blechsmith, rodriguez e altner). d'altronde a chi sostiene che sull'inizio della vita umana restano divergenze d'opinione si può rispondere che nei casi dubbi si deve fare la scelta che
garantisce comunque il rispetto dei diritti fondamentali come è scritto nella conclusione del documento di lavoro dell'on. rothley (pe 115.268). ad ogni essere umano, in quanto tale, deve essere riconosciuta la dignità umana, la quale implica che egli deve essere sempre considerato fine e mai mezzo, sempre diverso e superiore a una cosa o a un animale. d'altra parte la dignità umana non consente una distinzione di gradi, quasi che una esistenza possa ritenersi "più degna" di un'altra. perciò essa è il fondamento della eguaglianza fra quanti fanno parte della medesima razza umana.

LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO ALLA VITA.

11.le attuali tecniche di procreazione "in vitro" implicano, con accertata frequenza, uno "spreco" di embrioni. poichè, infatti, la fecondazione dell'unico ovocita che la donna di regola porta a maturazione nel corso del ciclo mensile e il suo successivo inserimento in utero determinano l'impianto della mucosa uterina con una percentuale molto bassa, mediante appositi farmaci viene causata una iperovulazione per cui la donna, nel corso di un unico ciclo, porta a maturazione più ovociti. essi vengono tutti fecondati, ma
solo una parte (3-4) viene collocata nell'utero. ciò determina una maggiore probabilità di gravidanza.
Peraltro la iperovulazione produce una quantità rilevante di ovociti e quindi di embrioni difettosi. inoltre è evidente che solo eccezionalmente (e contro il desiderio della donna e dei sanitari) tutti gli embrioni proseguono la loro crescita fino alla nascita. e' auspicabile l'impiego di metodi che non comportino questo "spreco di embrioni". Più grave ancora è che, non essendo ancora possibile congelare l'ovocita, gli embrioni residui, dopo il tentativo di produrre la gravidanza, vengono conservati sotto azoto liquido, in vista di un nuovo tentativo di impianto nei mesi successivi, se il primo è fallito. ma se il primo tentativo ha esito positivo, gli embrioni congelati devongono superflui e sono destinati o a essere distrutti o alla
Sperimentazione. ciò è in contrasto con la dignità che spetta allo zigote come a ogni essere umano.
Occorre, perciò, prescrivere che sia vietato lo "spreco" di embrioni o almeno che si producano soltanto gli ambrioni destinati a essere immediatamente e contestualmente impiantati nell'utero materno.
12.il congelamento degli ambrioni costituisce di per sé un rischio per gli embrioni stessi. non solo per la natura manipolatrice del congelamento ma anche a causa della distanza tra il momento della fecondazione e quello dell'inserimento nell'utero. in tale lasso di tempo la donna che aveva chiesto la fecondazione può cambiare idea o essere impedita (in caso di malattia, mutamenti di condizioni familiari, sociali, ecc.). Il congelamento perciò, sia per ragioni fisiche sia per ragioni sociali, comporta un rischio per la vita dell'embrione superiore a quello inerente a un concepimento naturale. pertanto il congelamento dovrebbe ritenersi ammissibile soltanto in rapporto alla vita dell'embrione, cioè quando cause imprevedibili rendano impossibile l'immediato impianto in utero, ovvero quando vi siano comunque embrioni superflui prodotti in violazione di quanto sopra enunciato.

LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO ALLA FAMIGLIA

13.interesse del figlio è di nascere e crescere in una stabile famiglia, cioè come figlio di un uomo e di una donna tra loro legati da una stabile relazione di affetto, tutte le più moderne ricerche concordano che questa è la più importante condizione di umanizzazione e socializzazione. alcune leggi hanno espressamente proclamato il "diritto del minore alla famiglia". ciò rende inaccettabile la fecondazione artificiale in favore di coppie omosessuali o di donne sole, neppure quando la fecondazione sia fatta con seme del defunto marito: attraverso la fecondazione artificiale non si debbono produrre orfani artificiali. e' vero che attraverso atti sessuali naturali anche una donna sola, o persona legata con altra da vincolo omosessuale può avere un figlio. ma non si può certo dire che tale situazione sia ideale per il figlio, tanto è vero che le leggi chiamano illegittimo il figlio. quando la ragione e la società umana si impegnano per generare un uomo, devono elaborare un progetto che sia il migliore possibile, non adeguarsi a situazioni che purtroppo si verificano, ma sono deprecabili.
Sorge così il problema se la procreazione artificiale debba essere consentita in favore di coppie che non siano coniugate, ma che siano di fatto stabili. sebbene i costumi siano molto cmbiati, non si può negare che il matrimonio resta l'atto con cui la società assume conoscenza della volontà di fondare una stabile famiglia. senza matrimonio la prova della stabilità è aleatoria, nè si capisce quale soggetto dovrebbe e potrebbe accertarla (il medico? il giudice? l'assistente sociale?).
Gli ordinamenti interni sono liberi di considerare famiglia legittima anche convivenze non fondate sul matrimonio, ma fino a che la legittimità della famiglia e della filiazione presupporranno il matrimonio non sembra coerente un sistema che consenta legalmente la procreazione artificiale fuori del matrimonio.

PROCREAZIONE ARTIFICIALE E ADOZIONE.

14.la paternità e la maternità non sono più un fatto solo biologico: l'adozione ha creato un diverso tipo di paternità e di maternità che può dirsi "degli affetti". inoltre da sempre la paternità legale può non corrispondere alla paternità biologica. ma l'interesse del bambino, di regola, domanda la coincidenza tra la paternità e la maternità genetica, legale e "degli affetti". in altri termini è interesse del figlio avere un padre che sia pienamente (in ogni senso) padre e una madre che sia pienamente (in ogni senso) madre. La riprova sta nel fatto che la moderna adozione non è più uno strumento per dare un figlio a chi non ne ha, quanto, piuttosto, lo strumento per dare dei genitori a chi non ne ha. e', cioè, un rimedio a una situazione deprecabile (l'assenza di una paternità o maternità nella loro pienezza). infatti l'adozione di bambini suppone uno stato di abbandono materiale o morale da parte dei genitori biologici. non è perciò congruo giustificare la procreazione artificiale eterologa ricorrendo all'analogia con la adozione, anche se l'istituto della adozione può valere a trovare i principi giuridici per regolare la procreazione artificiale eterologa, ove essa si ritenesse ammessa o fosse anche illegalmente praticata.

MATERNITÀ DI SOSTITUZIONE.

15.bisogna affrontare l'argomento della gestazione per conto terzi. ciò può avvenire dietro compenso oppure gratuitamente; con ovocita della gestante, ovvero della committente, o di altra ancora. a parte quanto già osservato circa l'nteresse del figlio ad avere una pienezza di maternità, è noto come siano molto importanti i rapporti stabiliti durante la gravidanza tra madre e figlio. alcune vicende giudiziarie hanno mostrato poi che dopo la nascita esiste una possibilità di conflitto tra madri certamente nocivo al bambino. come d'altra parte far fronte a eventi quali la scoperta di una menomazione del figlio durante la gravidanza, la nascita di un figlio handicappato, la malattia della madre portatrice, il decesso dei genitori committenti prima della nascita del bimbo, la volontà della madre portatrice di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza, l'eventualità dei ricatti durante tutto il corso della vita del bambino nato su commissione? si aggiunga che questa pratica rischia di proporre un uso strumentale del corpo della donna e della sua potenzialità procreatrice.
In tutti gli ordinamenti giuridici non è consentito a una donna o a una coppia di contrattare con un'altra coppia di fare un bambino attraverso un atto sessuale normale con l'impegno di cederlo dopo la nascita.
Anzi una tale azione in alcune leggi è punita anche se non vi è versamento di danaro. non si vede perchè tale comportamento debba essere consentito se l'atto che dà inizio alla gravidanza è artificiale anzichè naturale. certamente la commercializzazione è riprovevole in quanto l'uomo non può mai essere considerato una merce. ma per le stesse ragioni egli non può neppure essere considerato un "prodotto"
e la donna una macchina produttrice.
Sembra, peraltro, che non siano necessarie norme penali per impedire pratiche siffatte. l'applicazione rigorosa del principio che "la madre è colei che partorisce" e la nullità di ogni contratto dovrebbero essere rimedi sufficienti.

PROCREAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA.

16.la relazione dell'on. rothley ha già espresso un giudizio negativo sul dono di ovocita (cfr. punto 34). Si pone ora il problema di valutare se debba considerarsi diversamente il dono di sperma. sembra che in astratto la risposta debba essere negativa. ciò che abbiamo detto al punto 14 vale sia per la maternità che per la paternità: il "dono" del seme maschile come dell'uovo femminile, non può essere equiparato a un trapianto di organo o a una trasfusione di sangue, perchè non sostituiscono una parte del corpo, ma contraddistinguono un'intera persona, in modo totale, in ogni sua parte, anche nella sua psiche e persino nella sua discendenza. d'altra parte, se il desiderio di maternità può essere soddisfatto con il dono di seme eterologo ciò non altrettanto facilmente può dirsi per la paternità. anzi il diverso rapporto dei coniugi con il figlio può generare conflittualità nell'arco dell'intera vita.
Non possiamo tuttavia ignorare che la fecondazione eterologa è già ampiamente diffusa e che la sua eventuale dichiarata illeceità potrebbe incontrare resistenze insuperabili. e' opportuno, perciò, prevedere, in via subordinata limiti che la rendono meno rischiosa. essa dovrebbe, almeno, costituire una sorta di "extrema ratio" in caso di conclamata e non risolubile sterilità, ovvero di rischio certo e grave di malformazioni del figlio se concepito dalla coppia.
Di conseguenza essa non dovrebbe distogliere l'impegno dalla lotta alle cause della sterilità. per meglio conoscerle e prevenirle attraverso idonee precauzioni igienico-sanitarie, ed eliminarle attraverso il miglioramento della microchirurgia e delle cure farmacologiche.
Dovrebbe altresì essere preceduto da un tentativo di adozione, rimasta senza esito per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti. nei paesi membri della comunità dovrebbero allora essere semplificate le procedure per l'adozione e previste convenzioni con quegli stati del mondo dove vi sono bambini in condizioni di abbandono, restando evidente che occorre fare tutto il possibile perchè l'infanzia non sia mai abbandonata.
La selezione genetica del bambino, anche quanto al sesso, dovrebbe essere vietata e impedita ogni forma di commercializzazione, sia per quanto riguarda la provvista di seme, sia per quanto riguarda l'ntervento delle strutture sanitarie. per questo la procreazione artificiale potrà farsi soltanto in strutture pubbliche autorizzate e il personale sanitario non avrà retribuzioni superiori a quelle normali.
Dovrà poi essere garantito il rigoroso rispetto delle regole igienico- sanitarie, sia per quanto riguarda la raccolta e la conservazione del seme,sia per evitare il suo impiego, da limitarsi a un numero ristretto di fecondazioni onde evitare il rischio di incesto.
E’ in re ipsa la necessità del consenso della coppia. dovrà trattarsi di consenso informato e verificato anche attraverso l'intervento di organi di consulenza familiare.
E' da chiedersi se ogni coppia possa chiedere la procreazione artificiale, anche se non idonea dal punto di vista psico-fisico. sembra giusto che siano applicate le norme vigenti sulle adozioni nei vari paesi. infine dovrà ammettersi l'obiezione di coscienza del persomale sanitario.
17.e' chiaro che i centri eventualmente autorizzati devono conservare una scheda segreta relativa al donante, sia per garantire il limite delle fecondazioni possibili per evitare l'incesto (limite da rispettare anche a livello nazionale), sia perchè non può escludersi la necessità di conoscere le caratteristiche genetiche del donatore di fronte a una insorgenza patologica del figlio.
Ma la domanda fondamentale è se, indipendentemente da questa ipotesi, il figlio abbia diritto di conoscere il modo della sua generazione e la sua paternità genetica. negare il diritto alla piena conoscenza di sè a un uomo adulto sembra in flagrante contrasto con i diritti umani fondamentali. d'altra parte l'anonimato conduce a garantire più il donatore che il figlio. anche qui peraltro sembra si possa far riferimento alla disciplina della adozione nei vari stati per quanto riguarda la conoscibilità del padre biologico.
18.per fare osservare i principi sopra indicati la sanzione penale deve essere usata soltanto se indispensabile. essa è senz'altro necessaria e giusta per impedire sperimentazioni sugli embrioni o la loro commercializzazione. per altre esigenze può essere sufficiente sospendere ogni finanziamento pubblico ai centri che non osservino le leggi.
Né bisogna dimenticare il diritto civile, il quale già ora fornisce indirizzi distinguendo varie forme di filiazione e disciplinando la adozione. si ritiene, in particolare, che la maternità debba essere stabilita comunque dal parto e che, nei casi in cui fosse ammessa o comunque si verificasse una fecondazione artificiale eterologa, la posizione del marito consenziente possa essere equiparata a quella del genitore adottivo.


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