PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione (doc. a 2-372/88) concernente la fecondazione artificiale "in vivo" o "in vitro"
PARTE I
il parlamento europeo, visti ... :
a. considerando che le cause della sterilità sono spesso inspiegabili, ma che tali
cause non vengono eliminate con le nuove possiblità tecniche di procreazione artificiale;
b. considerando che tali tecniche, se per un verso consentono di dare una risposta
positiva al legittimo desiderio di avere figli, dall'altro fanno sorgere gravi problemi
legati al rischio di mercificazione del corpo femminile e dei gameti maschili e femminili
e allo "status" giuridico del figlio in tal modo concepito, e possono altresì
dare occasione a pericolose sperimentazioni e manipolazioni dell'embrione umano;
c. consapevole della necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del
concepimento;
d. individuando quale criterio primario per disciplinare la materia il diritto di
autodeterminazione della madre e il
rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita e
all'integrità fisica, psicologica e esistenziale, nel diritto alla famiglia, nel diritto
alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla
propria identità genetica;
e. considerando che la fecondazione in vitro rappresenta un notevole stress fisico e
psichico per la donna e che la percentuale di successi rimane a tutt'oggi molto limitata;
f. considerando che la presente risoluzione non riguarda la problematica dell'interruzione
volontaria della
gravidanza e che, pertanto, non consente di trarre conclusioni a favore o contro tale
interruzione;
1. Afferma la necessità di una vasta e appropriata ricerca sulle
cause della sterilità e sui mezzi per prevenirla e guarirla; in questo quadro si
inserisce anche la ricerca volta alla sostituzione delle sostanze che causano la riduzione
della fertilità e la sterilità con sostanze pericolose;
2. Invita la commissione a incaricare la fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di svolgere una ricerca sulla
sterilità e sulla riduzione della fertilità femminile e maschile e sulle malformazioni
nei neonati come conseguenza dell'inquinamento sul posto di lavoro;
3. Ritiene che le procedure per l'adozione debbano essere armonizzate e
semplificate al massimo;
4. Riconosce il valore della vita e più in particolare il diritto alla
protezione della persona umana e perciò esprime preoccupazione per lo "spreco"
di embrioni che la fecondazione in vitro può comportare e auspica l'uso di tecniche e di
metodologie che eliminino tale rischio;
5. Chiede conseguentemente che nella fecondazione in vitro venga
fecondato lo stesso numero di ovuli che può essere impiantato;
6. Giudica che al congelamento degli embrioni si possa ricorrere solo per
salvare la vita degli stessi, quando, per qualsiasi ragione sopravvenuta alla
fecondazione, sia impossibile l'immediato trasferimento in utero;
7. E' convinto che in nessun caso si debba ricorrere ai metodi della
fecondazione extracorporale per la sezione di determinati embrioni e chiede pertanto di
vietare qualsiasi forma di esame genetico degli embrioni al di fuori del corpo materno;
8. E' del parere che la crioconservazione di embrioni umani sia
ammissibile a condizione che lo stato di salute della donna non consenta temporaneamente
l'impianto ed essa si dichiari disposta ad accettarlo in seguito. in nessun caso la
crioconservazione può superare la durata di tre anni. qualora non sia più possibile per
rifiuto, malattia o morte della donna, gli embrioni vanno scongelati e lasciati morire. il
commercio di tali embrioni o gli esperimenti con essi sono punibili;
9. Ritiene che la fecondazione artificiale tanto in vivo quanto in vitro
debba perseguire uno scopo terapeutico (vincere la sterilità) ed essere pertanto
autorizzata solo su parere medico; reputa inoltre necessario che i relativi interventi
vengano effettuati solo da medici altamente qualificati;
10. Ritiene che la fecondazione eterologa intracorporale o "in
vitro" non sia auspicabile; ciò vale per la donazione di seme e di ovuli e per la
loro crioconservazione; ritiene che, nel caso in cui questo principio
non venga accolto in qualche stato membro, debbano essere rispettate queste condizioni: -
presenza verificata di una sterilità irreversibile o accertato rischio grave di
malformazione di bambino naturalmente concepito; - esecuzione unicamente in centri
autorizzati che offrano tutte le garanzie dal punto di vista sanitario, escludendo
qualsiasi possibilità di profitto pecuniario sia per il donatore che per il personale
sanitario, con limitazioni quanto all'utilizzazione dello sperma per evitare rischi di
incesto; - accordo delle coppie debitamente informate e giudizio di idoneità delle
medesime con applicazione per analogia di quanto previsto nelle rispettive leggi
sull'adozione, anche per quanto riguarda l'anonimato del donatore; -
divieto di disconoscimento di paternità in caso di inseminazione artificiale da parte di
un donatore; - divieto di chiedere alimenti, anche minimi, al donatore; - applicazione
delle disposizioni di cui sopra, per analogia alle donazioni di ovuli e di embrioni;
11. Ritiene che ogni forma di maternità su commissione sia in generale
da respingere. la mediazione commerciale concernente le madri su commissione è punibile.
vanno proibite le imprese che sviluppano una tale attività e va vietato il commercio di
embrioni e gameti;
12. Invita la commissione e il consiglio ad aderire alle sue valutazioni;
13. Chiede ai governi e ai parlamenti degli stati membri di avviare
iniziative conformi ai sopra esposti principi nei propri ordinamenti interni;
14. Si attende conseguentemente che gli stati membri della comunità
ispirino ai criteri summenzionati il loro atteggiamento in seno ai lavori in corso
relativamente a queste problematiche, come quelle attinenti alla manipolazione genetica, a
livello dell'assemblea parlamentare e del comitato dei ministri del consiglio d'europa, e
chiede a tal fine alla commissione di assumere tutte le più apportune iniziative di
coordinamento;
15. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al
consiglio, alla commissione, ai parlamentari degli stati membri e al segretario generale
del consiglio d'europa.
PARTE II - MOTIVAZIONE - I DATI DI FATTO.
Procreazione artificiale: motivazioni e prospettive.
1.la commissione giuridica ha già approvato la relazione dell'on. rothley sui problemi
etici e giuridici della manipolazione genetica e il relativo documento di lavoro che, in
gran parte, può considerarsi motivazione anche di questo progetto di relazione. si
aggiungono solo le riflessioni che riguardano in modo specifico la procreazione
artificiale.
2.l'argomento della procreazione artificiale umana è divenuto di grande attualità.
mentre la fecondazione artificiale in vivo (l'inserimento del seme maschile nell'utero
femminile senza l'atto sessuale) era conosciuta da tempo, la fecondazione in vitro (la
formazione di uno zigote mediante incontro dello spermatozoo con l'ovulo all'esterno
dell'utero) si è sviluppata di recente.
3.come è noto si possono distinguere varie ipotesi di fecondazione artificiale: -
"in vitro" con seme del marito; - "in vivo" con seme di persona
estranea alla coppia (donatore); - "in vitro" con uovo e sperma
della coppia sposata; - "in vitro" con sperma di persona estranea alla coppia; -
"in vitro" ovocita ed eventualmente anche seme di persone estranee alla coppia;
- la donna che vuole il figlio può essere poi diversa da quella che conduce la gestazione
e l'uovo può essere della prima o della seconda o di una terza donna; - infine il figlio
può essere domandato da una coppia eterosessuale (coniugata o no) ovvero da una coppia
omosessuale (nel caso di omosessualità maschile mediante una madre di sostituzione e
miscuglio del seme dei due componenti la coppia omosessuale) ovvero da una persona sola
(di regola la donna, ma con il sistema del prestito d'utero potrebbe trattarsi anche di un
committente maschio).
4.la procreazione artificiale poi consente o consentirà con l'acquisizione di nuove
conoscenze e tecniche: - la selezione del materiale genetico per ottenere un bambino di
sesso o caratteristiche determinati; - la produzione di embrioni a fini di sperimentazione
(ad esempio per scoprire malattie, provare farmaci, migliorare le tecniche di procreazione
artificiale); - la clonazione, la sostituzione di nucleo, la produzione di chimere o
ibridi (ipotesi di cui qui non ci occupiamo perchè già trattate nella relazione dell'on.
rothley, punti 36 e 37).
5.le ragioni del ricorso alla fecondazione artificiale possono essere: - la sterilità
della donna o del partner; - il rischio per la salute del bambino (per cui si può
ricorrere al materiale genetico di persone estranee alla coppia) o della madre (per cui si
può ricorrere ad una madre di sostituzione); - la semplice scelta (ad esempio donna che
non vuole avere rapporti con uomini; omosessualità; affetto per il marito defunto di cui
è stato conservato il seme; desiderio di avere figli in età non giovane, ma con gameti
prodotti nella giovinezza, ecc.).
NECESSITÀ DI UNA REGOLA GIURIDICA: IL COMPITO DEL PARLAMENTO EUROPEO.
6.la materia è caratterizzata dal "vuoto legislativo". ciò non significa
che non esista alcuna norma che la regoli. tutto ciò che non è giuridicamente vietato
deve, infatti, essere considerato giuridicamente
permesso. "vuoto legislativo" significa che la disciplina vigente (di
permissività) non deriva da una scelta del legislatore, dato che esso non aveva potuto
pensare a situazioni del tutto nuove. da ciò deriva l'urgenza di una legislazione,
essendo pacifico che devono essere introdotti dei limiti. oltre alla questione della
liceità o meno dei vari metodi di procreazione artificiale, la legge deve definire lo
stato giuridico dei figli, che anche se eventualmente generati "contra legem",
hanno comunque diritto a una protezione giuridica: ciò vale, in particolare, per i
criteri di paternità e maternità con tutte le norme connesse.
7.il parlamento europeo deve intervenire suggerendo una disciplina dettagliata in tutti i
particolari ovvero deve limitarsi a formulare alcuni principi generali? sembra più
opportuna la seconda strada. infatti la riflessione in questa materia è ancora in
sviluppo, ma la politica ha il compito di definire gli obiettivi dell'azione degli stati e
proprio di un orientamento di fondo si ha oggi particolarmente bisogno.
8.in alcuni ambienti vi è avversione alla procreazione artificiale come tale, per la
chiesa cattolica nell'atto sessuale è iscritto un significato che viene dimenticato
quando la generazione prescinde da esso e il figlio deve essere visto come un dono di dio
e non come un prodotto della tecnica. altri sottolineano i rischi per la donna - il cui
corpo è sottoposto a forti invasioni mediche (per produrre una iperovulazione) o
chirurgiche (per prelevare gli ovociti giunti a maturazione) - che è sottoposta a forti
tensioni emotive e gravi sacrifici anche economici mentre la percentuale di successo è
bassa. altri ancora pensano che la natura debba essere rispettata con grande cura, sia in
questo come in qualsiasi altro campo. vi è poi chi pensa che i rischi, specie
psicologici, sul bambino non siano pienamente valutati nè valutabili. nel
legittimo pluralismo delle idee, il legislatore deve prendere atto, peraltro, che la
procreazione artificiale è già ampiamente attuata in regime di completa liceità; che il
desiderio di avere un figlio è certamente nobile e spesso motivato da generosità; che
per emanare delle leggi occorre un consenso maggioritario, il quale attualmente sembra
accettare la procreazione artificiale in se stessa, salvo circondarla di limiti; che,
infine, la disciplina deve ispirarsi a valori che non stanno tutti sullo stesso piano,
quanto alla loro importanza e
alla loro certezza e condivisibilità.
LA SCELTA DELL' "ANGOLO DI VISUALE": L'INTERESSE DEL FIGLIO.
9.tralasciando altri aspetti di confine tra manipolazione genetica e procreazione
artificiale, già trattati nella relazione dell'on. rothley, gli interessi meritevoli di
tutela che la seconda coinvolge riguardano: a) il
desiderio degli adulti di avere un figlio; b) i diritti di quest'ultimo sia prima che dopo
la nascita. e' doveroso scegliere l'angolo di visuale: non sembra dubbio che esso debba
essere quello del figlio: in tutti gli ordinamenti civili quando deve essere presa una
decisione che riguarda sia gli interessi degli adulti sia quello dei minori, deve essere
data prevalenza all'interesse dei minori. in altri termini la procreazione artificiale
può essere consentita nei limiti in cui non lede i diritti fondamentali dell'essere
generato. tali diritti sono quello alla vita e alla integrità fisica, alla famiglia e
alla propria identità genetica e psico-affettiva.
DIGNITÀ UMANA E INIZIO DELLA VITA.
10.questi diritti sono propri dei bambini dopo ma anche prima della nascita. come con
riguardo alla manipolazione genetica, così anche in tema di procreazione artificiale
diviene indispensabile definire lo statuto giuridico dell'embrione. l'argomento non è
stato risolto dalle legislazioni che hanno legalizzato l'interruzione volontaria della
gravidanza. pur se le leggi sono diverse nei vari paesi della comunità, il loro
presupposto non è la negazione del valore dell'embrione, ma la necessità di risolvere un
conflitto (particolarissimo per le condizioni in cui si verifica) tra l'interesse della
donna e quello dell'embrione.
Ebbene, l'idea del conflitto presuppone l'esistenza di diritti in contrapposizione. del
resto, alcune leggi esplicitamente dichiarano l'intento di volere tutelare meglio (o
almeno non abbandonare) proprio
attraverso la legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza, il diritto
alla vita del nascituro.
E certo che la vita umana comincia dalla fecondazione e si sviluppa senza salti di
qualità attraverso una continuità che permane fino alla morte. su questo punto le
audizioni svolte all'interno della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
hanno fornito indicazioni concordanti (ci si riferisce in particolare alle relazioni dei
professori eser, blechsmith, rodriguez e altner). d'altronde a chi sostiene che
sull'inizio della vita umana restano divergenze d'opinione si può rispondere che nei casi
dubbi si deve fare la scelta che
garantisce comunque il rispetto dei diritti fondamentali come è scritto nella conclusione
del documento di lavoro dell'on. rothley (pe 115.268). ad ogni essere umano, in quanto
tale, deve essere riconosciuta la dignità umana, la quale implica che egli deve essere
sempre considerato fine e mai mezzo, sempre diverso e superiore a una cosa o a un animale.
d'altra parte la dignità umana non consente una distinzione di gradi, quasi che una
esistenza possa ritenersi "più degna" di un'altra. perciò essa è il
fondamento della eguaglianza fra quanti fanno parte della medesima razza umana.
LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO ALLA VITA.
11.le attuali tecniche di procreazione "in vitro" implicano, con accertata
frequenza, uno "spreco" di embrioni. poichè, infatti, la fecondazione
dell'unico ovocita che la donna di regola porta a maturazione nel corso del ciclo mensile
e il suo successivo inserimento in utero determinano l'impianto della mucosa uterina con
una percentuale molto bassa, mediante appositi farmaci viene causata una iperovulazione
per cui la donna, nel corso di un unico ciclo, porta a maturazione più ovociti. essi
vengono tutti fecondati, ma
solo una parte (3-4) viene collocata nell'utero. ciò determina una maggiore probabilità
di gravidanza.
Peraltro la iperovulazione produce una quantità rilevante di ovociti e quindi di embrioni
difettosi. inoltre è evidente che solo eccezionalmente (e contro il desiderio della donna
e dei sanitari) tutti gli embrioni proseguono la loro crescita fino alla nascita. e'
auspicabile l'impiego di metodi che non comportino questo "spreco di embrioni".
Più grave ancora è che, non essendo ancora possibile congelare l'ovocita, gli embrioni
residui, dopo il tentativo di produrre la gravidanza, vengono conservati sotto azoto
liquido, in vista di un nuovo tentativo di impianto nei mesi successivi, se il primo è
fallito. ma se il primo tentativo ha esito positivo, gli embrioni congelati devongono
superflui e sono destinati o a essere distrutti o alla
Sperimentazione. ciò è in contrasto con la dignità che spetta allo zigote come a ogni
essere umano.
Occorre, perciò, prescrivere che sia vietato lo "spreco" di embrioni o almeno
che si producano soltanto gli ambrioni destinati a essere immediatamente e contestualmente
impiantati nell'utero materno.
12.il congelamento degli ambrioni costituisce di per sé un rischio per gli embrioni
stessi. non solo per la natura manipolatrice del congelamento ma anche a causa della
distanza tra il momento della fecondazione e quello dell'inserimento nell'utero. in tale
lasso di tempo la donna che aveva chiesto la fecondazione può cambiare idea o essere
impedita (in caso di malattia, mutamenti di condizioni familiari, sociali, ecc.). Il
congelamento perciò, sia per ragioni fisiche sia per ragioni sociali, comporta un rischio
per la vita dell'embrione superiore a quello inerente a un concepimento naturale. pertanto
il congelamento dovrebbe ritenersi ammissibile soltanto in rapporto alla vita
dell'embrione, cioè quando cause imprevedibili rendano impossibile l'immediato impianto
in utero, ovvero quando vi siano comunque embrioni superflui prodotti in violazione di
quanto sopra enunciato.
LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO ALLA FAMIGLIA
13.interesse del figlio è di nascere e crescere in una stabile famiglia, cioè come
figlio di un uomo e di una donna tra loro legati da una stabile relazione di affetto,
tutte le più moderne ricerche concordano che questa è la più importante condizione di
umanizzazione e socializzazione. alcune leggi hanno espressamente proclamato il
"diritto del minore alla famiglia". ciò rende inaccettabile la fecondazione
artificiale in favore di coppie omosessuali o di donne sole, neppure quando la
fecondazione sia fatta con seme del defunto marito: attraverso la fecondazione artificiale
non si debbono produrre orfani artificiali. e' vero che attraverso atti sessuali naturali
anche una donna sola, o persona legata con altra da vincolo omosessuale può avere un
figlio. ma non si può certo dire che tale situazione sia ideale per il figlio, tanto è
vero che le leggi chiamano illegittimo il figlio. quando la ragione e la società umana si
impegnano per generare un uomo, devono elaborare un progetto che sia il migliore
possibile, non adeguarsi a situazioni che purtroppo si verificano, ma sono deprecabili.
Sorge così il problema se la procreazione artificiale debba essere consentita in favore
di coppie che non siano coniugate, ma che siano di fatto stabili. sebbene i costumi siano
molto cmbiati, non si può negare che il matrimonio resta l'atto con cui la società
assume conoscenza della volontà di fondare una stabile famiglia. senza matrimonio la
prova della stabilità è aleatoria, nè si capisce quale soggetto dovrebbe e potrebbe
accertarla (il medico? il giudice? l'assistente sociale?).
Gli ordinamenti interni sono liberi di considerare famiglia legittima anche convivenze non
fondate sul matrimonio, ma fino a che la legittimità della famiglia e della filiazione
presupporranno il matrimonio non sembra coerente un sistema che consenta legalmente la
procreazione artificiale fuori del matrimonio.
PROCREAZIONE ARTIFICIALE E ADOZIONE.
14.la paternità e la maternità non sono più un fatto solo biologico: l'adozione ha creato un diverso tipo di paternità e di maternità che può dirsi "degli affetti". inoltre da sempre la paternità legale può non corrispondere alla paternità biologica. ma l'interesse del bambino, di regola, domanda la coincidenza tra la paternità e la maternità genetica, legale e "degli affetti". in altri termini è interesse del figlio avere un padre che sia pienamente (in ogni senso) padre e una madre che sia pienamente (in ogni senso) madre. La riprova sta nel fatto che la moderna adozione non è più uno strumento per dare un figlio a chi non ne ha, quanto, piuttosto, lo strumento per dare dei genitori a chi non ne ha. e', cioè, un rimedio a una situazione deprecabile (l'assenza di una paternità o maternità nella loro pienezza). infatti l'adozione di bambini suppone uno stato di abbandono materiale o morale da parte dei genitori biologici. non è perciò congruo giustificare la procreazione artificiale eterologa ricorrendo all'analogia con la adozione, anche se l'istituto della adozione può valere a trovare i principi giuridici per regolare la procreazione artificiale eterologa, ove essa si ritenesse ammessa o fosse anche illegalmente praticata.
MATERNITÀ DI SOSTITUZIONE.
15.bisogna affrontare l'argomento della gestazione per conto terzi. ciò può avvenire
dietro compenso oppure gratuitamente; con ovocita della gestante, ovvero della
committente, o di altra ancora. a parte quanto già osservato circa l'nteresse del figlio
ad avere una pienezza di maternità, è noto come siano molto importanti i rapporti
stabiliti durante la gravidanza tra madre e figlio. alcune vicende giudiziarie hanno
mostrato poi che dopo la nascita esiste una possibilità di conflitto tra madri certamente
nocivo al bambino. come d'altra parte far fronte a eventi quali la scoperta di una
menomazione del figlio durante la gravidanza, la nascita di un figlio handicappato, la
malattia della madre portatrice, il decesso dei genitori committenti prima della nascita
del bimbo, la volontà della madre portatrice di ricorrere alla interruzione volontaria
della gravidanza, l'eventualità dei ricatti durante tutto il corso della vita del bambino
nato su commissione? si aggiunga che questa pratica rischia di proporre un uso strumentale
del corpo della donna e della sua potenzialità procreatrice.
In tutti gli ordinamenti giuridici non è consentito a una donna o a una coppia di
contrattare con un'altra coppia di fare un bambino attraverso un atto sessuale normale con
l'impegno di cederlo dopo la nascita.
Anzi una tale azione in alcune leggi è punita anche se non vi è versamento di danaro.
non si vede perchè tale comportamento debba essere consentito se l'atto che dà inizio
alla gravidanza è artificiale anzichè naturale. certamente la commercializzazione è
riprovevole in quanto l'uomo non può mai essere considerato una merce. ma per le stesse
ragioni egli non può neppure essere considerato un "prodotto"
e la donna una macchina produttrice.
Sembra, peraltro, che non siano necessarie norme penali per impedire pratiche siffatte.
l'applicazione rigorosa del principio che "la madre è colei che partorisce" e
la nullità di ogni contratto dovrebbero essere rimedi sufficienti.
PROCREAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA.
16.la relazione dell'on. rothley ha già espresso un giudizio negativo sul dono di
ovocita (cfr. punto 34). Si pone ora il problema di valutare se debba considerarsi
diversamente il dono di sperma. sembra che in astratto la risposta debba essere negativa.
ciò che abbiamo detto al punto 14 vale sia per la maternità che per la paternità: il
"dono" del seme maschile come dell'uovo femminile, non può essere equiparato a
un trapianto di organo o a una trasfusione di sangue, perchè non sostituiscono una parte
del corpo, ma contraddistinguono un'intera persona, in modo totale, in ogni sua parte,
anche nella sua psiche e persino nella sua discendenza. d'altra parte, se il desiderio di
maternità può essere soddisfatto con il dono di seme eterologo ciò non altrettanto
facilmente può dirsi per la paternità. anzi il diverso rapporto dei coniugi con il
figlio può generare conflittualità nell'arco dell'intera vita.
Non possiamo tuttavia ignorare che la fecondazione eterologa è già ampiamente diffusa e
che la sua eventuale dichiarata illeceità potrebbe incontrare resistenze insuperabili. e'
opportuno, perciò, prevedere, in via subordinata limiti che la rendono meno rischiosa.
essa dovrebbe, almeno, costituire una sorta di "extrema ratio" in caso di
conclamata e non risolubile sterilità, ovvero di rischio certo e grave di malformazioni
del figlio se concepito dalla coppia.
Di conseguenza essa non dovrebbe distogliere l'impegno dalla lotta alle cause della
sterilità. per meglio conoscerle e prevenirle attraverso idonee precauzioni
igienico-sanitarie, ed eliminarle attraverso il miglioramento della microchirurgia e delle
cure farmacologiche.
Dovrebbe altresì essere preceduto da un tentativo di adozione, rimasta senza esito per
cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti. nei paesi membri della comunità
dovrebbero allora essere semplificate le procedure per l'adozione e previste convenzioni
con quegli stati del mondo dove vi sono bambini in condizioni di abbandono, restando
evidente che occorre fare tutto il possibile perchè l'infanzia non sia mai abbandonata.
La selezione genetica del bambino, anche quanto al sesso, dovrebbe essere vietata e
impedita ogni forma di commercializzazione, sia per quanto riguarda la provvista di seme,
sia per quanto riguarda l'ntervento delle strutture sanitarie. per questo la procreazione
artificiale potrà farsi soltanto in strutture pubbliche autorizzate e il personale
sanitario non avrà retribuzioni superiori a quelle normali.
Dovrà poi essere garantito il rigoroso rispetto delle regole igienico- sanitarie, sia per
quanto riguarda la raccolta e la conservazione del seme,sia per evitare il suo impiego, da
limitarsi a un numero ristretto di fecondazioni onde evitare il rischio di incesto.
E in re ipsa la necessità del consenso della coppia. dovrà trattarsi di consenso
informato e verificato anche attraverso l'intervento di organi di consulenza familiare.
E' da chiedersi se ogni coppia possa chiedere la procreazione artificiale, anche se non
idonea dal punto di vista psico-fisico. sembra giusto che siano applicate le norme vigenti
sulle adozioni nei vari paesi. infine dovrà ammettersi l'obiezione di coscienza del
persomale sanitario.
17.e' chiaro che i centri eventualmente autorizzati devono conservare una scheda segreta
relativa al donante, sia per garantire il limite delle fecondazioni possibili per evitare
l'incesto (limite da rispettare anche a livello nazionale), sia perchè non può
escludersi la necessità di conoscere le caratteristiche genetiche del donatore di fronte
a una insorgenza patologica del figlio.
Ma la domanda fondamentale è se, indipendentemente da questa ipotesi, il figlio abbia
diritto di conoscere il modo della sua generazione e la sua paternità genetica. negare il
diritto alla piena conoscenza di sè a un uomo adulto sembra in flagrante contrasto con i
diritti umani fondamentali. d'altra parte l'anonimato conduce a garantire più il donatore
che il figlio. anche qui peraltro sembra si possa far riferimento alla disciplina della
adozione nei vari stati per quanto riguarda la conoscibilità del padre biologico.
18.per fare osservare i principi sopra indicati la sanzione penale deve essere usata
soltanto se indispensabile. essa è senz'altro necessaria e giusta per impedire
sperimentazioni sugli embrioni o la loro commercializzazione. per altre esigenze può
essere sufficiente sospendere ogni finanziamento pubblico ai centri che non osservino le
leggi.
Né bisogna dimenticare il diritto civile, il quale già ora fornisce indirizzi
distinguendo varie forme di filiazione e disciplinando la adozione. si ritiene, in
particolare, che la maternità debba essere stabilita comunque dal parto e che, nei casi
in cui fosse ammessa o comunque si verificasse una fecondazione artificiale eterologa, la
posizione del marito consenziente possa essere equiparata a quella del genitore adottivo.
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