MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 4 GIUGNO 1997 (G. U. n. 132 del 9.6.1997)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 5 MARZO 1997 CONCERNENTE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo successivo, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
Considerato che la perdurante mancanza di ogni regolamentazione in materia, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato, se non ingannevole, i casi di cessione di gameti o di altro materiale genetico, può detrminare seri rischi per l'integrità delle persone e, più in generale, per la salute pubblica;
Considerato che numerose proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita sono all'esame della XII Commissione della Camera dei Deputati, la quale ha proceduto alla nomina di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997 e che, in attesa della disciplina legislativa, è necessario vietare la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato al disposto dell'art. 3 della medesima ordinanza;
ORDINA:
Art. 1
Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani, è prorogata per la durata di novanta giorni;
Art. 2
E' vietata la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del 5 marzo 1997.
Art. 3
La presente ordinanza, che sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 1997
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti il 6 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n.257.


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