MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 4 SETTEMBRE 1997 (G. U. n. 215 del 15.9.1997)

PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 5 MARZO 1997 CONCERNENTE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 "Divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonchè di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata di novanta giorni;
Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 con la quale si è ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa;
Considerato che il comitato ristretto nominato dalla Commissione XII affari sociali della Camera dei deputati sta proseguendo i lavori per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita;
Ritenuto, pertanto, che sussistono tuttorale ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997 , in attesa della disciplina legislativa;
ORDINA:
Art. 1
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997 è prorogata fino all'entrata in vigore della disciplinale fislativa sulla procreazione medicalmente assistita e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998.
Parimenti è prorogato, non oltre il 31 gennaio 1998, il divieto di cui all'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, come integrata dall'ordinanza 25 giugno 1997.
Roma, 4 settembre 1997
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n.309


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