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MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 5 MARZO 1997 (G. U. n. 55 del 7.3.1997)
DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita è attualmente priva
di una specifica disciplina;
Considerato che sono all'esame del Parlamento numerose proposte di legge per la
regolamentazione della materia, i cui procedimenti, peraltro, non risultano di prossima
conclusione;
Rilevata la necessità di individuare, ai fini di una esatta conoscenza del fenomeno, i
centri pubblici e privati in cui si praticano tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
Considerato che notizie di stampa segnalano il diffondersi di comportamenti anomali
consistenti nell'incitamento a cedere gameti umani con corresponsione di lauti compensi;
Considerato che ogni messaggio pubblicitario, in quanto potenzialmente in grado di
estendere in modo incontrollato, se non ingannevole, i casi di cessione di gameti o di
altro materiale genetico, può determinare seri rischi per l'integrità delle persone e,
più in generale, per la salute pubblica;
Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, restando
salva e impregiudicata la disciplina che il Parlamento detterà sull'intera materia;
ORDINA:
Art. 1
E' vietata ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in
denaro od in qualsiasi forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di
materiale genetico. E' altresì vietata ogni forma di intermediazione commerciale
finalizzata a tale cessione.
Art. 2
E' vietata qualunque forma di incitamento all'offerta di gameti, embrioni o, comunque, di
materiale genetico, nonchè la diffusione di messaggi recanti tale offerta.
Art. 3
I Centri, pubblici e privati, in cui si praticano tecniche di procreazione medicalmente
assistita devono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
sulla Gazzetta Ufficiale, comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento della
prevenzione, all'Istituto Superiore di sanità, laboratorio di epidemiologia e
biostatistica, e al competente assessorato regionale la denominazione del centro o
istituto, il relativo indirizzo, i recapiti telefonici e telefax, nonchè le generalità
del responsabile del centro e del responsabile del trattamento e il tipo di attività
espletata.
Art. 4
La presente ordinanza ha efficacia per novanta giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Uffciale.
Roma, 5 marzo 1997
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti il 16 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio 40
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