MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 10 OTTOBRE 1997 (G. U. n. 268 del 17.11.1997)
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA 4 SETTEMBRE 1997 RECANTE PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA 5 MARZO 1997 CONCERNENTE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 "Divieto di commercializzazione e di
pubblicità di gameti ed embrioni umani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali
e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente assistita, è stato
disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta,
immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti,
embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonchè di ogni forma di intermediazione
commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni forma di incitamento all'offerta del
predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.132
del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 è
stata prorogata di novanta giorni;
Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 30 giugno 1997 con la quale si è ritenuto opportuno far coincidere i termini di
scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di
efficacia della stessa;
Vista la propria ordinanza del 4 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
15 settembre 1997 n. 215,con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997
è stat prorogata ulteriormente e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998;
Ritenuto che l'improvviso protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati
provvedimenti contigibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta disciplina
legislativa, ha determinato uno stato di incertezza sulla possibilità di aprire nuovi
centri pubblici e privati;
Considerata, ai fini di trasparenza, l'opportunità di prendere atto dell'apertura di
nuovi centri pubblici e privati assoggettandoli per assicurare parità di
condizioni - fino al 31 gennaio 1998 alla stessa disciplina prevista dalle ordinanze
citate nelle premesse;
ORDINA:
Art. 1
1. La disciplina di cui all'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997, citata in premessa, è
estesa anche ai centri pubblici e privati la cui attivazione è stata programmata
successivamente al 4 giugno 1997, termine di efficacia dell'ordinanza citata. Il termine
per la comunicazione dei dati è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla procreazione medicalmente
assistita e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998, è vietata la pratica di tecniche di
procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997, entro i
termini stabiliti dall'ordinanza del 25 giugno 1997 e dalla presente ordinanza.
Roma, 10 ottobre 1997
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti l'11 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n.50
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