Ministero della Sanità
ORDINANZA 23 GENNAIO 1998 (G. U. n. 28 del 4.2.1998)
PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA 5 MARZO 1997 CONCERNENTE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997),
con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di
messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di
procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma
di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi
altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico,
nonchè di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni
forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi
recanti tale offerta;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.132
del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.215 del 15 settembre 1997),
con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata
al 31 gennaio 1997;
Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
1997), con la quale si è ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui
all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della
stessa;
Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.268 del 17 novembre
1997) con la quale veniva estesa la disciplina di cui all'art.3 dell'ordinanza 5 marzo
1997 ai centri pubblici e privati la cui attivazione è stata programmata successivamente
al 4 giugno 1997;
Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati
provvedimenti contigibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta disciplina
legislativa, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato se non
ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, può determinare
seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;
Tenuto, altresì, conto che i procedimenti di procreazione medicalmente assistita, in
quanto non preclusi da specifici divieti ed ostacoli di natura penale hanno detrminato una
estrinsecazione dell'attività da parte di centri pubblici e privati;
Considerato che in ordine ai centri tutti, individuati a seguito delle proprie sopra
citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e
vigilanza;
Considerato che alla Commissione XII affari sociali della Camera dei deputati continua
l'esame per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge presentati alla
stessa Camera in materia di procreazione medicalmente assistita;
Ritenuto, pertanto, che sussistono tuttora le ragioni per prorogare l'efficacia della
predetta ordinanza del 5 marzo 1997, in attesa della disciplina legislativa;
ORDINA:
Art. 1
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo
1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani
o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 1998, fermo restando
l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione
medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5
marzo 1997.
Roma, 23 gennaio 1998
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n.15
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