MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 25 GIUGNO 1997 (G. U. n. 150 del 30.6.1997)

INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA 4 GIUGNO 1997 RECANTE :" PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA 5 MARZO 1997 CONCERNENTE IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI PUBBLICITA' DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonchè di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno 1997, che nel prorogare di altri 90 giorni l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997, ha introdotto, in attesa della disciplina legislativa, il divieto della pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione;
Ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa, avuto riguardo anche alla circostanza che, per obiettive difficoltà, alcuni centri, pubblici e privati, hanno comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione, benchè oltre la data fissata, ma entro il 4 giugno 1997;
ORDINA:
Art. 1
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, richiamata nelle premesse, recante "Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani", si considerano valide le comunicazioni che i centri, pubblici e privati, che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno inviato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 della precedente ordinanza del 5 marzo 1997, purchè in data non successiva al 4 giugno 1997.
Art. 2
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 1997
Il Ministro : Bindi
Registrata alla Corte dei Conti il 27 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n.270


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