Art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o
del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta'
minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge,
il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
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