Cenni di commento...

... alla ratifica italiana del trattato "European Convention on Recognition and Enforcement of Decision concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children" (Lussemburgo, 20 maggio 1980), cui hanno aderito Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera, e del trattato "Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction" (L'Aya, 25 ottobre 1980), cui hanno aderito Argentina, Australia, Austria, Canada, Cile, Cipro, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Bahamas, Belize, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Croazia, Ecuador, Honduras, Mauritius, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Panama, Saint Kitts e Nevis.


I due trattati internazionali, aventi ad oggetto il gravissimo problema del "legal kidnapping" (o "child abduction"), redatti a maggio e ad ottobre del 1980, sono stati finalmente ratificati in Italia grazie alla legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed entrati in vigore dal 27 febbraio 1995 (quello di Lussemburgo) e dal 1 maggio 1995 (quello dell'Aja).

La questione della sottrazione dei minori e' oggi di particolare attualita', e sempre piu' lo sara', per la connotazione multietnica che le nazioni stanno via via assumendo in conseguenza degli spostamenti di grandi masse da paesi dilaniati da guerre o poverta' verso i cosiddetti paesi industrializzati, in cui si spera di ottenere occasioni di lavoro e condizioni di vita migliori.

Molto spesso le differenze culturali, ed il conseguente shock subito, sono tali da indurre uno dei due genitori, che ritenga dannosa o controproducente l'educazione fornita dallo stato e dalla cultura ospite, a sottrarre il minore dalla tutela del genitore indigeno per ricondurlo nel proprio ambiente di origine, ritenuto piu' consono.

Orbene, l'obiettivo perseguito dai due trattati e' quello di porre velocemente rimedio al child abduction, in modo da riportare nell'ambiente di nascita il minore. Fin'ora le differenze esistenti fra i vari ordinamenti, e la consueta riottosita' alla collaborazione fra gli organi giudiziari dei vari paesi, hanno piu' volte creato notevoli difficolta', anche di ordine diplomatico; e' quindi chiaro che la ratifica dei trattati in argomento costituisce un grande passo avanti per la risoluzione del problema.

I due documenti, peraltro, presentano alcune differenziazioni che e' opportuno identificare.

Sia la Convenzione Europea che la Convenzione dell'Aja pongono quale propria premessa la necessita' di garantire il bene del minore. Tale bene, leso dal trasferimento illecito del bambino che lo isola improvvisamente dall'ambiente di nascita, viene identificato nella necessita' di ripristinare quanto prima possibile lo status quo ante, prima cioe' che il piccolo possa integrarsi nel nuovo ambiente di vita. La rapidita' dell'intervento tende ad evitare un nuovo trauma che, dopo, si sostanzierebbe in una nuova violazione dei diritti del rapito.

Il Trattato Europeo, tuttavia, si preoccupa anche di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative all'affidamento rese in uno degli Stati contraenti anche negli altri Paesi. In altri termini si cerca non solo di risolvere il problema del kidnapping ma anche di vincolare gli Stati ad un reciproco riconoscimento dell'efficacia delle pronunce di affidamento dei minori, anche a prescindere dal verificarsi di un rapimento. Tale obiettivo e' stato individuato sulla base della frequente abitudine degli abductor a condurre il minore in uno Stato in cui sia possibile ottenere una pronuncia a se' favorevole per l'affidamento del minore.

Il Trattato dell'Aja, invece, ha preferito concentrarsi sulla possibilita' di ristabilire la situazione antecedente al rapimento internazionale con la massima velocita' possibile, indipendentemente dall'esistenza o meno di una decisione straniera di affidamento.

Da quanto detto deriva anche un'altra difformita': il Trattato dell'Aja estende infatti il proprio ambito di applicazione alla quasi totalita' dei casi di sottrazione di minore, anche quando il rapimento sia effettuato prima di una eventuale pronuncia giudiziale. In altri termini si cerca di ottenere il ripristino della situazione di fatto senza preoccuparsi molto di risolvere l'eventuale questione di diritto, e cio', come si e' gia' accennato in precedenza, proprio perche' un elevato numero di kidnapping vengono effettuati proprio nella speranza di condurre il minore in uno Stato in cui sia piu' facile ottenere una pronuncia favorevole. Il Trattato Europeo, invece, si applica solo ai casi di sottrazione internazionale avvenuti in costanza di affidamento stabilito da un provvedimento messo da giudice del Paese di normale residenza, oppure nei casi in cui, pur non esistendo gia' un provvedimento del genere, esso sia comunque in itinere.

Le fattispecie di legal kidnapping previste dai due documenti, quindi, si integrano abbastanza efficacemente, con un rapporto di ambiti di diversa ampiezza. Dove la tutela appare meno efficace e' nel caso del genitore affidatario che sottragga all'altro il diritto di esercitare la propria genitorialita' conducendo all'estero il minore; in tale caso, infatti, entrambi i Trattati valutano con minore severita' un comportamento indebito che, pure, costituisce un altrettanto frequente fattispecie di sottrazione di minore.


Per quel che riguarda le previsioni relative al ritrasferimento del minore nel paese di origine ed ai possibili eccezionali motivi di rifiuto, anche in questo caso il differente approccio dei due documenti conduce a differenti soluzioni.

La Convenzione Europea e' prodiga di condizioni attenuative, che in sostanza mitigano o riducono l'efficacia delle misure previste; per esempio, e' previsto un termine di sei mesi dal rapimento entro il quale inoltrare la richiesta di restituzione del minore. Se tale termine non viene osservato decade l'obbligo per lo Stato in cui il rapito e' stato condotto di provvedere all'immediata restituzione. Tale obbligo, inoltre, e' subordinato ad un'altra condizione: occorre infatti che entrambi i genitori abbiano la sola cittadinanza dello Stato in cui il minore abitualmente risiede.

La Convenzione dell'Aja, invece, prescrive l'obbligo di immediata restituzione sempre, purche' la domanda venga presentata entro un anno dal rapimento o anche oltre questo termine, purche', in quest'ultimo caso, il minore non si sia ormai inserito nella nuova realta'.

Come si vede, quindi, e' stata operata una valutazione diversa; posto che nei casi di legal kidnapping il fattore tempo e' decisivo, l'una convenzione ha ritenuto in sei mesi il periodo necessario al minore per completare il nuovo ambientamento, con conseguente inopportunita' di nuovi spostamenti, mentre l'altra ha invece scelto un termine piu' ampio e piu' elastico (un anno o piu'), introducendo una valutazione di merito nel caso di superamento del termine annuale.

Sembra quindi che il Trattato dell'Aja consenta una lotta piu' efficace alla piaga dei child abduction rispetto a quella Europea, anche se, proprio la maggiore severita', indurra' un numero minore di Stati all'adesione.

Per quel che riguarda i casi di rifiuto alla restituzione del minore, infine, la Convenzione dell'Aja prevede solo tre motivi ammissibili, contemplati nell'art. 13, mentre quella europea ne precisa un lungo elenco, di natura essenzialmente procedurale. In entrambi i Trattati esiste una norma che ha la funzione di tutelare i principi fondamentali dell'ordinamento giudirico interno dei vari Stati cui viene chiesto di far rispettare un precedente provvedimento di affidamento emesso all'estero, o di ordinare il ritrasferimento del rapito. La Convenzione Europea, in particolare, stabilisce che ogni eventuale obbligo nascente dal trattato debba ritenersi decaduto se la decisione straniera sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori dello Stato richiesto. Il Trattato dell'Aja, invece, nel suo art. 20, fa riferimento ad un ambito frequentemente affrontato in altri trattati internazionali; esso stabilisce infatti che non possa darsi luogo a restituzione del minore se essa restituzione violi i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali dello Stato cui e' stata rivolta la richiesta. Si badi, pur facendo riferimento a principi, come detto, piu' volte determinati in sede internazionale, l'art. 20 ha riguardo alle liberta' fondamentali dello Stato in cui la richiesta di restituzione viene avanzata e non ai concetti generali previsti in quei trattati cui si e' accennato. Inoltre, non viene ritenuta sufficiente una generica affermata incompatibilita'; occorre invece che i principi riconosciuti nello Stato richiesto vietino espressamente il ritrasferimento.

Anche in questo caso, come si evince, la differente impostazione dei due documenti si traduce in una diversa statuizione concreta; il Trattato Europeo ha voluto considerare l'ipotesi di contrasto fra i diversi ordinamenti giuridici interni, creando un meccanismo di salvaguardia. Il Trattato dell'Aja, invece, nel tentativo di oggettivizzare un limite generale, finisce con il consentire una limitazione all'obiettivo da raggiungere, concedendo agli ordinamenti nazionali una prevalenza consistente. E' pur vero, pero', che in quest'ultimo documento si e' cercato di limitare al massimo il ricorso alle cosiddette "riserve", mentre in quello Europeo i Paesi contraenti possono precisare, tramite riserva appunto, motivi ulteriori di rifiuto oltre a quelli gia' specificamente indicati. Cio' evidentemente allarga in maniera considerevole l'ambito di inceppamento del meccanismo di restituzione del rapito.

Interessante e' la determinazione degli organismi incaricati in sede locale di curare l'applicazione dei Trattati. In entrambi, si prevede infatti la creazione di Autorita' centrali, con ambiti di competenza diversa e, soprattutto, con un numero difforme di poteri; nella Convenzione Europea, in particolare, il ruolo affidato all'Autorita' e' essenzialmente di raccordo con le altre, istituite nei vari paesi, in modo da consentire la raccolta di dati ed informazioni di cui rendere partecipi le uguali strutture degli altri Stati. In quella dell'Aja si individuano con maggiore incisivita' le attribuzioni delle Autorita', concedendo a queste ultime anche il potere di favorire o introdurre procedimenti giudiziari o amministrativi in modo da sollecitare specificamente gli organi dello Stato coinvolto.


Da quanto detto, emerge, in conclusione, che i due documenti, redatti in vista di un uguale scopo, adottano visioni operative differenti anche in considerazione degli ambiti omogenei per l'uno (quello Europeo) e disomogenei per l'altro (quello dell'Aja) che sicuramente finiscono con l'incidere in maniera rilevante sulle concrete modalita' da seguire in caso di recupero di un minore rapito. Il Trattato dell'Aja, per questo, adotta un metodo piu' semplice, diretto sostanzialmente a porre in secondo piano le questioni giuridiche in vista del raggiungimento dello scopo fondamentale, che e' quello di porre direttamente rimedio all'illegittima sottrazione del minore in modo da ricostituire la situazione ex ante. Tale veloce traguardo ha il pregio di privare il genitore abductor degli sperati vantaggi derivanti dal rapimento, di ridurre al minimo il trauma che il minore e' costretto a subire, evitando che la nuova situazione venutasi a creare possa consolidarsi impedendone l'eliminazione, e di attribuire al giudice del Paese in cui egli abitualmente risiede le competenze esclusive allavalutazione del suo affidamento e della sua cura. La Convenzione Europea, invece, ricerca una soluzione che tenga conto dei vari ordinamenti giuridici, tentando una difficile armonizzazione fra necessita' concrete del rapito e problematiche giuridiche interne ed esterne. Questo, in aggiunta al limite dei sei mesi per la presentazione della richiesta, pare limitarne la effettiva capacita' concreta di tutela nei confronti dei piccoli rapiti.

Tuttavia, l'utilizzo ragionato di entrambi i documenti, consente e consentira' senza dubbio una tutela sufficientemente incisiva dei minori oggetto di kidnapping, potendo ricorrervi in modo da tenere conto delle variabili indotte dai comportamenti e dalle realta' quotidiane.


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