Presidenza del Consiglio
dei ministri
Minori e tutela (http://die.pcm.it/die/tv_minori/)
Organizzazione e composizione
del Comitato per l'elaborazione di un
codice di comportamento nei rapporti fra
TV e minori
Su invito del Presidente del Consiglio, partecipa ai lavori del
Comitato il Presidente della Commissione parlamentare per
l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, on.
Francesco Storace.
Segreteria del Comitato:
Dipartimento per l'nformazione e l'Editoria
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma
tel. 06/48797662 - 48797605
| Prof. Francesco Tonucci - Presidente del Comitato - Istituto di Psicologia CNR | Dott. Mauro Masi - Vice Presidente del Comitato - Capo del Dipartimento Informazione ed Editoria Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Dott. Guido Bolaffi - Capo del Dipartimento degli Affari Sociali Presidenza del Consiglio dei Ministri | Dott. Nicola D'Angelo - Gabinetto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni |
| Prof. Carlo Alfredo Moro - Osservatorio Nazionale sui problemi dei minori. Dipartimento per gli Affari Sociali | Dott.ssa Marina D'Amato - Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria |
| Dott.ssa Paola De Benedetti - Vice Direttore RAI UNO - RAI - Radiotelevisione Italiana | Dott.ssa Gina Nieri - Direttore degli affari generali e istituzionali - Mediaset |
| Dott. Giulio Mandelli - Cecchi Gori Group | Dott. Filippo Rebecchini - Presidente F.R.T - Federazione Radiotelevisioni |
| Avv. Marco Rossignoli - Presidente A.E.R. - Associazione Editori Radiotelevisivi | Dott. Mario Petrina - Presidente Ordine dei Giornalisti |
| Dott. Lorenzo Del Boca - Presidente Nazionale F.N.S.I. - Federazione Nazionale Stampa Italiana | Dott. Maurizio Costanzo - Direttore Canale 5 |
| Prof. Gabriel Levi - Direttore Terza Cattedra di Psichiatria Infantile Universitá degli Studi "La Sapienza" |
Codice di comportamento nei rapporti fra TV e minori
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) considerano:
Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17).
(1) Con la parola "minore" si intende comprendere l'arco di età che va da 0 a 18 anni. Nel testo questo stesso arco viene indicato anche da "bambini e ragazzi". Viene spesso utilizzata la parola "bambini" per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare che se anche i bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre farsi carico primariamente.
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive si impegnano:
PARTE PRIMA
A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In particolare le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione:
B) LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30
Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE:
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di
informazione si eviti la trasmissione di immagini gratuite di
violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente
necessarie alla comprensione della notizia. Le Aziende televisive
si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione
in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, ecc.), alla problematica "Tv e minori".
Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
FILM FICTION E SPETTACOLI VARI:
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi
vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione
circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv
movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela
del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi,
attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e
garanzia.
Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di
comunicazione e diritto - detterà gli indirizzi e le valutazioni
in attuazione dei principi del presente Codice.
Qualora si consideri che per straordinario valore culturale o
morale valga la pena mettere in onda in prima serata una
trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta
ai più piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra indicato.
In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad annunciare,
se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non
è adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo importante
per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni,
l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.
TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO:
Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli
che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo
sviluppo dei minori e in particolare:
- ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;
- ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa versole religioni.
C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità.
PRODUZIONE DI PROGRAMMI:
Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi
si impegnano a produrre trasmissioni:
Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei bambini.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI:
Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di
produrre programmi di informazione destinati ai bambini e
ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in
collaborazione con esperti di problematiche infantili e con
bambini e ragazzi.
COMUNICAZIONI ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI
ADULTI:
Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla
stampa quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle
pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari
sui programmi destinati all'utenza di bambini e ragazzi e a
rispettarne gli orari.
D) PUBBLICITÀ
Le Aziende televisive si impegnano a
controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei
promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità e
autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della
personalità dei minori o che possano costituire fonte di
pericolo fisico o morale per i minori stessi.
Volendo garantire una particolare tutela di quella parte del
pubblico - bambini e ragazzi - che ha minore capacità di
giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi
pubblicitari, si prevedono le seguenti limitazioni nella
propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di
protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle
diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.
1° LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di
programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini:
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del
giocattolo;
- sul grado di conoscenze e di abilità necessario per utilizzare
il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella
confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il suo
funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.
2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione
in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia
numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie
dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse
pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che contengano
situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio
psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a
ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato
significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro
compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di
comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità,
la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di
altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che
i bambini ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni
di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i
punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che
possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di
trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di
sesso e di razza; ecc.).
3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di
programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del
pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un
adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e
all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di
comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori,
dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi
di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla
trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da
minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà
evitare la pubblicità in favore di:
- bevande superalcoliche;
- servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144"
e "00" a carattere di intrattenimento o conversazione,
così come definiti dalle leggi vigenti;
- profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne
sociali).
PARTE SECONDA
DIFFUSIONE DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia
diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il
mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto.
Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di provvedere
alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, in
accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la
più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo.
CONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Il rispetto e l'applicazione del presente
Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che garantisca
una composizione di ugual numero di rappresentanti delle Aziende
televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente del
Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente
del Comitato.
Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice
sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le
segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini.
Il Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici
necessari (ad esempio analisi specifiche e monitoraggi
sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri
obiettivi.
Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato
di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a
presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni.
Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
(responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del caso,
emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene
trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a comunicarla
ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto
(preferibilmente durante il telegiornale) e prima delle ore
22.30.
Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità, la
comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza citare
il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.
VISTO E SOTTOSCRITTO:
| il
Presidente del Comitato dott. Francesco Tonucci |
il
Vice Presidente del Comitato dott. Mauro Masi |
| per
la RAI-Radiotelevisione Italiana Il Presidente prof. Enzo Siciliano il Direttore Generale dott. Franco Iseppi |
per
Mediaset il Presidente dott. Fedele Confalonieri |
| per
Cecchi Gori Communications il Presidente dott. Biagio Agnes |
per
F.R.T - Federazione Radio Televisioni il Presidente dott. Filippo Rebecchini |
| per
A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi il Presidente avv. Marco Rossignoli |
Roma, 26 novembre 1997
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