SENATO DELLA REPUBBLICA
13^ LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 2625
approvato dalla II Commissione permanente
(Giustizia) della Camera dei deputati il 3 luglio 1997, in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati RIZZA, JERVOLINO RUSSO, ALTEA,
BARTOLICH, BATTAGLIA, BIELLI, BIRICOTTI,
BONITO, BRACCO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAPITELLI, CARLI, CARDANO,
CHIAVACCI, CORDONI, DAMERI, DEDONI, FOLENA,
GIARDIELLO, LABATE, LENTO, LUCÁ, LUMIA, MANZINI,
MELANDRI, NARDONE, OLIVIERI, PARRELLI, PITTELLA, ROTUNDO,
STANISCI, SCRIVANI e SINISCALCHI (263);
MUSSOLINI (1105); APREA, GIULIANO, MASSIDDA, PRESTIGIACOMO,
GUIDI, REBUFFA, BONAIUTI e MELOGRANI
(2265); MARRAS e CICU (2930); SIGNORINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, COPERCINI, DALLA ROSA,
FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI e
VASCON (2931); STORACE (3139)
(V. Stampati Camera nn. 263, 1105, 2265, 2930, 2931 e 3139 )
Trasmesso dal Presidente della Camera dei
deputati alla Presidenza il 5 luglio 1997
Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitú
Testo articoli e allegati
Scheda del DDL Senato - Disegno di legge 2625 (testo trasmesso dall"altro ramo)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600- bis a 600- septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2. (Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale é
inserito il seguente:
"Art. 600- bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione é punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o
di altra utilità economica, é punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a
lire dieci milioni. La pena é ridotta di un terzo se colui che
commette il fatto é persona minore degli anni
diciotto".
2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3- bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà
immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti
per la tutela del minore e puó proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al
recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza
il tribunale per i minorenni puó procedere
d'ufficio.
3- ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di
assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600- bis e 600- ter del
codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di
urgenza le misure di cui al comma 3- bis e, prima
di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le
autorità dello Stato di origine o di appartenenza".
Art. 3. (Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600- bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, é
inserito il seguente:
"Art. 600- ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta
minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico é punito con la reclusione da sei a dodici anni
e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica,
materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto é punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni
diciotto é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
o con la multa non inferiore a lire cinque
milioni".
Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600- ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il
seguente:
"Art. 600- quater - (Detenzione di materiale pornografico).
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600- ter, si procura consapevolmente o
comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto é punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5. (Turismo sessuale)
1. Dopo l'articolo 600- quater del codice
penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é
inserito il seguente:
"Art. 600- quinquies - (Turismo sessuale). - Chiunque
organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori degli anni diciotto é punito con
la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 6. (Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600- quinquies del codice
penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, é
inserito il seguente:
"Art. 600- sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti).
- Nei casi previsti da gli articoli 600- bis, 600- ter e 600- quinquies la pena é aumentata da un terzo
alla metà se il fatto é commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600- bis e 600- ter la pena é
aumentata dalla metà a due terzi se il fatto é commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal
loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal
tutore o da persone a cui il minore é stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. La pena é
altresí aumentata dalla metà a due terzi se il fatto é commesso in danno di un minore in stato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600- bis e 600- ter la pena é
aumentata se il fatto é commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600- bis e 600- ter la pena é
ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà".
Art. 7. (Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600- sexies del codice
penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, é
inserito il seguente:
"Art. 600- septies. - (Pene accessorie). - É disposta la
chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600- ter e
600- quinquies, nonché la revoca della licenza di esercizio.
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-
bis, 600- ter, 600- quater e 600- quinquies é sempre ordinata la confisca di cui all'articolo
240".
Art. 8. (Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alla stessa pena soggiace chiunque commette tratta o
comunque fa commercio di minori degli anni diciotto
al fine di indurli alla prostituzione".
Art. 9. (Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale é
sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni
di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609- bis, 609- ter, 609- quater e 609-
quinquies, si applicano altresí quando il fatto é commesso
all'estero da cittadino italiano ovvero da
cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in
danno di cittadino italiano".
Art. 10. (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600- bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600- ter, commi primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600- quinquies del codice penale;".
Art. 11. (Disposizioni processuali)
1. All'articolo 392, comma 1- bis, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i
delitti di cui agli articoli" sono inserite
le seguenti: "600- bis, 600- ter, 600- quinquies".
2. All'articolo 398, comma 5- bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600- bis, 600- ter, 600- quinquies".
3. All'articolo 472, comma 3- bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-
bis, 600- ter, 600- quinquies".
4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di
procedura penale, le parole: "puó avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale".
5. All'articolo 609- decies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600- bis, 600- ter,
600- quinquies ".
Art. 12. (Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600- bis, secondo comma,".
Art. 13. (Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle
attività svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela
dei minori dallo sfruttamento sessuale e
dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella
misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di
prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui
agli articoli 600- bis, 600- ter, 600- quater e 600- quinquies
del codice penale, introdotti dagli articoli 2,
comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del
fondo é destinata al recupero di coloro che,
riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli
600- bis, secondo comma, 600- ter, terzo
comma, e 600- quater del codice penale, facciano apposita
richiesta. Il Ministro del tesoro é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia
e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti
sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 é
autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno 1997 e le relative proiezioni
per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del tesoro
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 14. (Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.
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