XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 66
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del
minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Il minore ha diritto a mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere
cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro
separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il
resto dell'ambito parentale del minore.
Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza
di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione,
dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli
restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende
atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero
stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei
figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.
Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle
strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi
indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un
ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice
abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso
derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non
conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo
155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle
stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal
tribunale.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di
educazione".
Art. 2.
(Modifiche al codice civile).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis (Modalità di attuazione
dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono
garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo
155.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la
cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre
assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la
potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte,
tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di
collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo
di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può
essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo
periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità,
considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). - Sono
istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare
interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 155, l'intervento di un centro familiare, i responsabili del
centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia
per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla
sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili
presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di
rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se
l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza.
Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un progetto
educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo è
riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno
pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte
del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.
Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio
progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione
dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis,
tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a
rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale
emerge dal rispettivo progetto.
Art. 155-quater (Esclusione e opposizione all'affidamento a
entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore
dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale.
Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente
alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione
quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice,
se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi
del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il
comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei
figli.
Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere
minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio
che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale
titolo di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e
comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente
raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.
Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che sia
il regime i separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare
preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni
altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla
vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo
di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice
tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza
giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione
secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale
carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli
316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di
affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso
di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al
termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle
parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state
determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice emette ordinanza con
la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo
delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti,
adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e
comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i
contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di
affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti
dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a
salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se
delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli sono
abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave
disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro
genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente
articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo
comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal
citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno
da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato
dal giudice in via equitativa.
Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti previsti dai
commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato
terzo comma.
Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di
mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma
dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale
dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di
mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo
dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento
eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in
caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-octies (Rivedibilità delle modalità di
affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi
momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse
quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e
tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.
Art. 155-novies (Estensione alle unioni di fatto). - Le
disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto
compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati
legalmente.
Art. 155-decies (Estensione ai figli maggiorenni
portatori di handicap grave). - Le tutele per i figli minori previste
dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave".
2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter
del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.
(Doveri verso i figli).
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla
procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere,
istruire e educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli)".
Art. 4.
(Doveri dei figli).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315 (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare
i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a
contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio
reddito, finché convivente".
Art. 5.
(Impedimento di uno dei genitori).
1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è sostituito dal
seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la
potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio
della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli
articoli da 155 a 155-novies."
Art. 6.
(Esercizio della potestà).
1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio
della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono
l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli
da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figliò può
disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è
abrogato.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di
cui all'articolo 155-ter del codice civile, il giudice può usufruire, ai
medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter,
dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico,
in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze
tecniche di ufficio.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata
emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei
genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.
3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non
ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del
terzo comma dell'articolo 155-bis del codice civile da parte di uno
qualsiasi dei genitori.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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