Disegno di legge Senato 108

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione dell'assegno di maternitą

Art. 1.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla scelta di maternitą, é istituito un assegno di maternitą pari a lire 300.000 mensili, esente dalle imposte sul reddito, spettante, dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di etą del bambino, alle donne lavoratrici e non, che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni di lire annui.
2. L'assegno di cui al comma 1 é cumulabile con quelli spettanti nel caso di gravidanze iniziate prima del compimento del terzo anno di etą di ciascun figlio.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimata in lire 3.240 miliardi all'anno a regime, si provvede mediante una maggiorazione del 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su specifici consumi non ritenuti di prima necessitą ed assoggettati ad aliquota del 4 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme attuative.

(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0108p.htm)


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