Disegno di legge Senato 108
d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Istituzione dell'assegno di maternitą
Art. 1.
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla
scelta di maternitą, é istituito un assegno di maternitą pari
a lire 300.000 mensili, esente dalle imposte sul reddito,
spettante, dalla data di inizio della gravidanza fino alla data
del compimento del terzo anno di etą del bambino, alle donne
lavoratrici e non, che abbiano un reddito o che appartengano a
famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni di
lire annui.
2. L'assegno di cui al comma 1 é cumulabile con quelli spettanti
nel caso di gravidanze iniziate prima del compimento del terzo
anno di etą di ciascun figlio.
Art. 2.
1. Alla copertura finanziaria della maggiore
spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimata in lire
3.240 miliardi all'anno a regime, si provvede mediante una
maggiorazione del 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto su specifici consumi non ritenuti di prima
necessitą ed assoggettati ad aliquota del 4 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
stabilite le relative norme attuative.
(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0108p.htm)
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