Disegno di legge Senato 125

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

Testo del DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad ogni soggetto che svolga lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 2 é corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

Art. 2.

1. É riconosciuta come lavoro casalingo l'attività esercitata professionalmente nella propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa e all'assistenza ai figli o al coniuge o al convivente, oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti.
2. La presente legge si applica anche agli stranieri coniugi o genitori di cittadini italiani purché residenti nella Repubblica.

Art. 3.

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione é istituito l'albo per il lavoro casalingo al quale possono essere iscritte le persone che svolgono il lavoro di cui all'articolo 2 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità: 
a) siano iscritte ad altro albo o categoria professionale;
b) percepiscano reddito di lavoro;
c) fruiscano di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;
d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 3 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o alla sezione dell'ufficio stesso eventualmente esistente presso il comune di residenza.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) un certificato di stato di famiglia;
b) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano la o le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
c) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme di cui all'articolo 12.

Art. 5.

1. All'inizio di ogni anno la persona iscritta deve presentare dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 e attestante che non sussistono le incompatibilità previste dall'articolo 3, nonché la ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 12.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'albo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

Art. 6.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 é erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.
2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 7.

1. L'indennità é corrisposta in misura pari all'indennità corrisposta alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546.

Art. 8.

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, é corrisposta ai soggetti di cui all'articolo 1 una indennità giornaliera calcolata ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9.

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 risultino non veritiere si applica il disposto di cui all'articolo 496 del codice penale.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 9, valutati in lire 200 miliardi per il 1996 e in lire 600 miliardi a regime, si provvede: 
a) mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) con i proventi di una maggiorazione dell'IVA in misura pari allo 0,75 per cento su specifici consumi qualificati di lusso.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme di attuazione.

Art. 11.

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo e siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga e a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, é corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo di una retribuzione annua calcolata in base alla retribuzione media annua prevista nel settore artigianato alla data dell'infortunio in relazione all'entità degli esiti invalidanti e in base ai criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 12.

1. Le persone iscritte all'albo per il lavoro casalingo di cui all'articolo 3 sono tenute a versare, a decorrere dal mese di iscrizione nell'albo medesimo, un contributo di lire 5.200 mensili mediante pagamento annuale anticipato su conto corrente postale intestato alla sede INAIL della provincia di residenza.
2. La richiesta documentata di indennizzo va presentata alla competente sede provinciale INAIL la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti, se necessari.
3. Per avere diritto all'indennizzo di cui all'articolo 11 occorrono almeno due anni consecutivi di contribuzione. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il diritto all'indennizzo é subordinato al versamento dei contributi mensili relativi al periodo intercorso dalla sua data di entrata in vigore al momento dell'infortunio.
4. La gestione relativa all'indennizzo é tenuta con contabilità separata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale é adeguato il contributo in relazione all'andamento della gestione.

Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede mediante l'importo dei contributi versati ai sensi dell'articolo 12 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0125p.htm)


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