Disegno di legge Senato 216

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO, MARINO e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Indennità di maternità alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo

Testo del Disegno di legge

Art. 1. (Destinatarie e misura dell'indennità)

1. Riconoscendo il valore sociale della procreazione e al fine della migliore tutela della salute della madre e del bambino, a ogni donna non avente diritto ad alcuno dei trattamenti indicati nell'articolo 4, a partire dal 1º gennaio 1996, per l'intero periodo che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi la data effettiva del parto viene corrisposta una indennità di maternità di lire due milioni, rivalutabile annualmente secondo l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 2. (Termini e modalità della domanda)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 é corrisposta da parte del comune di residenza a seguito di domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. 
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la inesistenza del diritto all'indennità di maternità per qualsiasi titolo per l'intero periodo di cui all'articolo 1 e la inesistenza del diritto ai trattamenti di cui all'articolo 4.
3. L'indennità di cui all'articolo 1 viene corrisposta in unica soluzione dal comune di residenza entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Art. 3. (Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).

1. L'indennità di cui all'articolo 1, nella misura e nel termine previsto, spetta anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al suo comune di residenza entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonea dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, la inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, per l'intero periodo di cui all'articolo 1, la inesistenza del diritto ai trattamenti di cui all'articolo  4, e la data di effettivo ingresso nella famiglia del bambino.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata anche copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. 

Art. 4. (Incompatibilità con altri trattamenti)

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546.

Art. 5.

1. La legge finanziaria deve prevedere annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il contributo é fissato con riferimento al numero dei parti delle destinatarie dei trattamenti di cui all'articolo 1 avvenuti nel corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento.
3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero dei parti, degli aborti patologici o terapeutici e delle adozioni che hanno usufruito delle tutele di cui alla presente legge con indicazione delle somme corrisposte.
4. Il Ministro dell'interno determina ogni anno la misura del contributo ordinario di cui al comma 1 del presente articolo sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresí ai relativi conguagli. 

Art. 6.

1. Il diritto alle indennità previste dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla domanda.

Art. 7. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in base annua in lire 320 miliardi per gli anni 1996 e seguenti, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0216p.htm)


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