Disegno di legge Senato 216
d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO, MARINO e MANZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Indennità di maternità alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo
Testo del Disegno di legge
Art. 1. (Destinatarie e misura dell'indennità)
1. Riconoscendo il valore sociale della procreazione e al fine della migliore tutela della salute della madre e del bambino, a ogni donna non avente diritto ad alcuno dei trattamenti indicati nell'articolo 4, a partire dal 1º gennaio 1996, per l'intero periodo che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi la data effettiva del parto viene corrisposta una indennità di maternità di lire due milioni, rivalutabile annualmente secondo l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 2. (Termini e modalità della domanda)
1. L'indennità di cui all'articolo 1 é
corrisposta da parte del comune di residenza a seguito di domanda
dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del
sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180
giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da
certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante la inesistenza del diritto
all'indennità di maternità per qualsiasi titolo per l'intero
periodo di cui all'articolo 1 e la inesistenza del diritto ai
trattamenti di cui all'articolo 4.
3. L'indennità di cui all'articolo 1 viene corrisposta in unica
soluzione dal comune di residenza entro trenta giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta in misura intera
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
terapeutici.
Art. 3. (Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).
1. L'indennità di cui all'articolo 1, nella
misura e nel termine previsto, spetta anche per l'ingresso del
bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che
questo non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla
madre al suo comune di residenza entro il termine perentorio di
180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
idonea dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni, attestante, la inesistenza del
diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo,
per l'intero periodo di cui all'articolo 1, la inesistenza del
diritto ai trattamenti di cui all'articolo 4, e la data di
effettivo ingresso nella famiglia del bambino.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata anche copia
autentica del provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo.
Art. 4. (Incompatibilità con altri trattamenti)
1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546.
Art. 5.
1. La legge finanziaria deve prevedere
annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario
finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il
contributo é fissato con riferimento al numero dei parti delle
destinatarie dei trattamenti di cui all'articolo 1 avvenuti nel
corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento.
3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministro
dell'interno entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
anagrafica comprovante l'effettivo numero dei parti, degli aborti
patologici o terapeutici e delle adozioni che hanno usufruito
delle tutele di cui alla presente legge con indicazione delle
somme corrisposte.
4. Il Ministro dell'interno determina ogni anno la misura del
contributo ordinario di cui al comma 1 del presente articolo
sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto
riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresí ai relativi
conguagli.
Art. 6.
1. Il diritto alle indennità previste dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla domanda.
Art. 7. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in base annua in lire 320 miliardi per gli anni 1996 e seguenti, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0216p.htm)
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