Disegno di legge Senato 218

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO, MARINO e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Estensione del diritto all'astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato

TESTO PRESENTATO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. - (Estensione e misura dell'indennità di gravidanza e puerperio)

  1. Le lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata determinata, anche se già esaurito, per almeno settantotto giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della legge n. 1204 del 1971, qualora non versino già in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge.
  2. L'ente previdenziale provvede all'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità secondo i criteri previsti dall'articolo 15 della legge n. 1204 del 1971.
  3. L'indennità é calcolata nella misura dell'80 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.
  4. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, alle lavoratrici che rientrano in una delle ipotesi di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 2. - (Termini e modalità della domanda)

  1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità giornaliera di maternità, ai sensi dell'articolo 1, presentano, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto, apposita domanda in carta libera all'ente previdenziale allegando certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive mofidicazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546.

Art. 3. - (Interruzione della gravidanza)

  1. L'indennità di maternità spetta in misura intera alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.
  2. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi entro il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali non si applichi l'articolo 20 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é corrisposta un'indennità giornaliera, calcolata in base al criterio di cui al medesimo articolo 1 della presente legge, per il conseguente periodo di astensione dal lavoro risultante dal certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.

Art. 4. - (Proroga dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato)

  1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é inserito il seguente: "La disposizione di cui alla lettera c) del terzo comma non si applica tuttavia alle lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, le quali hanno diritto alla proroga del rapporto di lavoro per il periodo corrispon dente all'assenza di cui agli articoli 4 e 5".

Art. 5. - (Disposizioni attuative)

  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana apposite disposizioni coordinate relative alla corretta applicazione delle presenti norme e alla repressione di eventuali abusi.

Art. 6. - (Copertura degli oneri)

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 300 miliardi annui, si provvede attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive ai sensi e con le modalità stabilite nell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0218p.htm)


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