Disegno di legge Senato
218
d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO,
MARINO e MANZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Estensione del diritto
all'astensione obbligatoria e alla indennità di maternità per
le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato
TESTO PRESENTATO DEL DISEGNO DI
LEGGE
Art. 1. - (Estensione e misura
dell'indennità di gravidanza e puerperio)
- Le lavoratrici che all'inizio del periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
siano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione
ovvero abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito
di un rapporto di lavoro subordinato a durata
determinata, anche se già esaurito, per almeno
settantotto giorni nei dodici mesi precedenti e per i
quali siano stati versati o siano dovuti i contributi
previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità
giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della
legge n. 1204 del 1971, qualora non versino già in una
delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della
medesima legge.
- L'ente previdenziale provvede
all'accertamento del diritto all'erogazione
dell'indennità secondo i criteri previsti dall'articolo
15 della legge n. 1204 del 1971.
- L'indennità é calcolata nella misura
dell'80 per cento della retribuzione media percepita
durante il periodo di lavoro.
- In caso di adozione o di affidamento
preadottivo, alle lavoratrici che rientrano in una delle
ipotesi di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 2. - (Termini e modalità della
domanda)
- Le lavoratrici aventi diritto
all'indennità giornaliera di maternità, ai sensi
dell'articolo 1, presentano, a partire dal compimento del
sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal parto, apposita domanda in
carta libera all'ente previdenziale allegando certificato
medico comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella presunta del parto nonché la dichiarazione
redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni, attestante l'inesistenza del
diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive mofidicazioni, e 29
dicembre 1987, n. 546.
Art. 3. - (Interruzione della
gravidanza)
- L'indennità di maternità spetta in
misura intera alle lavoratrici di cui al comma 1
dell'articolo 1 anche nel caso in cui, dopo il compimento
del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per
motivi spontanei o terapeutici.
- In caso di interruzione spontanea o
terapeutica della gravidanza verificatasi entro il
centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, alle
lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali
non si applichi l'articolo 20 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, é corrisposta un'indennità giornaliera,
calcolata in base al criterio di cui al medesimo articolo
1 della presente legge, per il conseguente periodo di
astensione dal lavoro risultante dal certificato medico
rilasciato dalla unità sanitaria locale.
Art. 4. - (Proroga dei contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato)
- Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é inserito il seguente:
"La disposizione di cui alla lettera c) del terzo
comma non si applica tuttavia alle lavoratrici assunte
con contratto di formazione e lavoro e con contratto di
apprendistato, le quali hanno diritto alla proroga del
rapporto di lavoro per il periodo corrispon dente
all'assenza di cui agli articoli 4 e 5".
Art. 5. - (Disposizioni attuative)
- Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale emana apposite disposizioni coordinate relative
alla corretta applicazione delle presenti norme e alla
repressione di eventuali abusi.
Art. 6. - (Copertura degli oneri)
- Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, valutati in lire
300 miliardi annui, si provvede attraverso l'adeguamento
delle aliquote contributive ai sensi e con le modalità
stabilite nell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n.
88.
(Testo estrapolato da URL: http://www.senato.it/att/ddl/a0218p.htm)
Copyright © 1996 - 2009 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.