PROPOSTA DI LEGGE, C n. 2965,
d'iniziativa dei deputati:
MICHELINI, VOLPINI, ALEFFI, ALEMANNO, ALOI, ANGELICI APREA,
ARMAROLI, BASTIANONI, BECCHETTI, BENEDETTI VALENTINI BERTUCCI,
GIOVANNI BIANCHI, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BONO,
BORROMETI, BRANCATI, BRESSA, DONATO BRUNO, BURANI PROCACCINI,
BUTTI, CAMBURSANO, CANANZI, CARMELO, CARRARA, NUCCIO CARRARA,
CASCIO, CASINELLI, CASTELLANI, CICU, CIMADORO, CRIMI, CUCCU,
CUSCUNA', DANESE, DEL BARONE, DEL, BONO, TERESIO DELFINO,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI COMITE, D'IPPOLITO, DI NARDO, DIVELLA,
DUILIO, FABRIS, FERRARI, FINO, FIORONI, FLORESTA, FOLLINI,
GAGLIARDI, GARRA, GASPARRI, GASTALDI, GIACALONE, GIOVANARDI,
GIOVINE,GRILLO, GUIDI, DOMENICO IZZO, LAMACCHIA, LEMBO, LOSURDO,
LUCCHESE, MAMMOLA, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARRAS,
MARTUSCIELLO, MARZANO MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARRAS,
MARTUSCIELLO, MARZANO, MENIA, MERLO, MIGLIORI, MITOLO, MOLINARI,
MONACO, MORGANDO, NIEDDA, NOCERA, OSTILLIO, PALUMBO, GIORGIO
PASETTO, PALMA, ANTONIO PEPE, MARIO PEPE, PERETTI, PICCOLO,
PISTELLI, PIVA, PIVETTI, POLI BORTONE, PROIETTI, REPETTO, ANTONIO
RIZZO, RICCI, RICCIOTTI, RISARI, RIVA, ROGNA, ROSSO, RUGGERI,
RUSSO, SANTORI, SANZA, SAONARA, SAPONARA, SCALTRITTI,
SCANTAMBURLO, SCARPA BONAZZA BUORA, SELVA, SERVODIO, SORO,
TABORELLI, TORTOLI, TUCCILLO, URSO, VOGLINO, VOLONTE', ZACCHERA
Modifica dell'articolo 1
del codice civile
concernente il riconoscimento della personalita giuridica
di ogni essere umano.
Presentata il 14 gennaio 1997
Onorevoli Colleghi - Il principio di
eguaglianza costituisce il cardine della moderna
civiltà giuridica e ilfrutto di una lunga evoluzione
storica. Non discriminare tra gli esseri umani sia come singoli,
sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche) } divenuto -
giustamente imperativo etico-civile fondamentale. Non e
sempre stato cosi' In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai
negri e persino alle donne non veniva riconosciuta la
personalita giuridica.
Oggi il principio di non discriminazione deve essere riconosciuto
nell'ambito delle diverse etaecondizioni di una medesima
esistenza umana, particolarmente con riferimento alle fasi
apparentemente marginali: quella della vita nascente, morente e
sofferente. Si tratta di riconoscere, anche nell'ambito
giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo,
adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi
con cui si indica una identica realta , un identico
soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo.
Soprattutto la vita umana prenatale e sottoposta a rischi
di varia natura. Urge una completa disciplina dell'intervento
manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo
e preliminare la definizione dello statuto giuridico
dell'embrione umano, come richiesto anche dal Parlamento europeo
nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e
giuridici della ingegneria genetica e della procreazione
artificiale umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella
riflessione giuridica si accavallano e si combinano in vario modo
concetti diversi (stato di necessita conflitto di diritti e
di interessi, tutela della vita, autodeterminazione della donna,
servizio sociale) ; indispensabile individuare con chiarezza il
significato giuridico dell'essere umano nella fase pi` giovane
della sua esistenza. Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n.
194, la cui disposizione iniziale (La Repubblica tutela la vita
umana fin dal suo inizio) deve meglio essere precisata.
Il trasferimento del principio di eguaglianza (o di non
discriminazione) nell'ambito giuridico implica il riconoscimento
della soggettivita giuridica ad ogni essere umano in quanto
tale, indipendentemente da qualsiasi condizione o circostanza. La
soggettivita (detta anche personalita, o
capacita) giuridica implica l'attitudine ad essere titolari
di diritti o doveri. Non è necessaria la
titolarita attuale, sufficiente la possibilita anche
in futuro.
L'articolo 1 del codice civile dispone che la capacità
giuridica si acquista dal momento della nascita, ma subito
aggiunge: I diritti che la legge riconosce al concepito sono
subordinati all'evento della nascita". Una tale
formulazione, di origine romanistica, ha suscitato una
quantità enorme di discussioni. Come si puo;
escludere la capacita del concepito, se gli si riconoscono
dei diritti? In ogni caso la norma e stata scritta quando
ancora non esistevano le moderne discussioni sullo statuto
giuridico dell'embrione umano e tanto meno le problematiche sulla
manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale, e
sull'aborto, cosi come oggivengono poste. Inoltre, il
citato articolo 1 del codice civile e stato pensato
soltanto con riferimento al diritto privato e cio
prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la
personalita giuridica e unica e si estende ad ogni
ambito del diritto, sia privato che pubblico. Se si riconosce -
come ha fatto la sentenza n. 25 del 1975 della Corte
Costituzionale
- che anche il concepito e titolare del diritto alla vita,
garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 della
Costituzione (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
dell'uomo), come si fa ad escluderne - gia secondo il
diritto positivo vigente - la soggettivita giuridica?
Del resto nello stesso codice civile, quale modificato dalla
riforma del diritto di famiglia del 1975, a parte le disposizioni
patrimoniali in tema di successione e donazione a favore del
concepito, esiste una norma - l'articolo 254 - che riconosce
indirettamente il carattere personale del concepito in quanto
consente il riconoscimento del figlio naturale, in un qualsiasi
momento successivo al concepimento.
Queste riflessioni inducono a proporre una modifica (tanto
piccola formalmente quanto intensa dal punto di vista
contenutistico) dell'articolo 1, primo comma, del codice civile.
Si tratta di stabilire che ogni uomo ha la capacita civile.
Si tratta di stabilire che ogni uomo ha la capacita
giuridica in quanto uomo, cioe che la soggettivita
giuridica ha origine dal concepimento e non dalla nascita. Si
ritiene peraltro di non dover intervenire nella complessa
disciplina dei diritti patrimoniali legati alle successioni e
alle donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della
nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime successorio,
che meglio dovrebbero essere valutati.
Va perciointrodotto al secondo comma del medesimo articolo
1 l'aggettivo patrimoniale. Senza di esso, infatti, resterebbero
irrisolte le attuali discussioni sulla soggettivita
giuridica generale del concepito.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 del codice civile e sostituito dal
seguente:
Art. 1. - (Capacita giuridica).
Ogni essere umano ha la capacita giuridica fin dal
momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita.
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