PROPOSTA DI LEGGE, C n. 2965, d'iniziativa dei deputati:
MICHELINI, VOLPINI, ALEFFI, ALEMANNO, ALOI, ANGELICI APREA, ARMAROLI, BASTIANONI, BECCHETTI, BENEDETTI VALENTINI BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, VINCENZO BIANCHI, BICOCCHI, BOCCIA, BONO, BORROMETI, BRANCATI, BRESSA, DONATO BRUNO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CAMBURSANO, CANANZI, CARMELO, CARRARA, NUCCIO CARRARA, CASCIO, CASINELLI, CASTELLANI, CICU, CIMADORO, CRIMI, CUCCU, CUSCUNA', DANESE, DEL BARONE, DEL, BONO, TERESIO DELFINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI COMITE, D'IPPOLITO, DI NARDO, DIVELLA, DUILIO, FABRIS, FERRARI, FINO, FIORONI, FLORESTA, FOLLINI, GAGLIARDI, GARRA, GASPARRI, GASTALDI, GIACALONE, GIOVANARDI, GIOVINE,GRILLO, GUIDI, DOMENICO IZZO, LAMACCHIA, LEMBO, LOSURDO, LUCCHESE, MAMMOLA, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARRAS, MARTUSCIELLO, MARZANO MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARRAS, MARTUSCIELLO, MARZANO, MENIA, MERLO, MIGLIORI, MITOLO, MOLINARI, MONACO, MORGANDO, NIEDDA, NOCERA, OSTILLIO, PALUMBO, GIORGIO PASETTO, PALMA, ANTONIO PEPE, MARIO PEPE, PERETTI, PICCOLO, PISTELLI, PIVA, PIVETTI, POLI BORTONE, PROIETTI, REPETTO, ANTONIO RIZZO, RICCI, RICCIOTTI, RISARI, RIVA, ROGNA, ROSSO, RUGGERI, RUSSO, SANTORI, SANZA, SAONARA, SAPONARA, SCALTRITTI, SCANTAMBURLO, SCARPA BONAZZA BUORA, SELVA, SERVODIO, SORO, TABORELLI, TORTOLI, TUCCILLO, URSO, VOGLINO, VOLONTE', ZACCHERA

Modifica dell'articolo 1 del codice civile
concernente il riconoscimento della personalita’ giuridica di ogni essere umano.
Presentata il 14 gennaio 1997

Onorevoli Colleghi - Il principio di eguaglianza costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica e ilfrutto di una lunga evoluzione storica. Non discriminare tra gli esseri umani sia come singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche) } divenuto - giustamente imperativo etico-civile fondamentale. Non e’ sempre stato cosi' In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai negri e persino alle donne non veniva riconosciuta la personalita’ giuridica.
Oggi il principio di non discriminazione deve essere riconosciuto nell'ambito delle diverse eta’econdizioni di una medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente, morente e sofferente. Si tratta di riconoscere, anche nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi con cui si indica una identica realta’ , un identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo.
Soprattutto la vita umana prenatale e’ sottoposta a rischi di varia natura. Urge una completa disciplina dell'intervento manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo e’ preliminare la definizione dello statuto giuridico dell'embrione umano, come richiesto anche dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica e della procreazione artificiale umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella riflessione giuridica si accavallano e si combinano in vario modo concetti diversi (stato di necessita’ conflitto di diritti e di interessi, tutela della vita, autodeterminazione della donna, servizio sociale) ; indispensabile individuare con chiarezza il significato giuridico dell'essere umano nella fase pi` giovane della sua esistenza. Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, la cui disposizione iniziale (La Repubblica tutela la vita umana fin dal suo inizio) deve meglio essere precisata.
Il trasferimento del principio di eguaglianza (o di non discriminazione) nell'ambito giuridico implica il riconoscimento della soggettivita’ giuridica ad ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi condizione o circostanza. La soggettivita’ (detta anche personalita’, o capacita’) giuridica implica l'attitudine ad essere titolari di diritti o doveri. Non è necessaria la titolarita’ attuale, sufficiente la possibilita’ anche in futuro.
L'articolo 1 del codice civile dispone che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, ma subito aggiunge: I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita". Una tale formulazione, di origine romanistica, ha suscitato una quantità enorme di discussioni. Come si puo’; escludere la capacita’ del concepito, se gli si riconoscono dei diritti? In ogni caso la norma e’ stata scritta quando ancora non esistevano le moderne discussioni sullo statuto giuridico dell'embrione umano e tanto meno le problematiche sulla manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale, e sull'aborto, cosi’ come oggivengono poste. Inoltre, il citato articolo 1 del codice civile e’ stato pensato soltanto con riferimento al diritto privato e cio’ prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la personalita’ giuridica e’ unica e si estende ad ogni ambito del diritto, sia privato che pubblico. Se si riconosce - come ha fatto la sentenza n. 25 del 1975 della Corte Costituzionale
- che anche il concepito e’ titolare del diritto alla vita, garantito a livello costituzionale dall'articolo 2 della Costituzione (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'uomo), come si fa ad escluderne - gia’ secondo il diritto positivo vigente - la soggettivita’ giuridica?
Del resto nello stesso codice civile, quale modificato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, a parte le disposizioni patrimoniali in tema di successione e donazione a favore del concepito, esiste una norma - l'articolo 254 - che riconosce indirettamente il carattere personale del concepito in quanto consente il riconoscimento del figlio naturale, in un qualsiasi momento successivo al concepimento.
Queste riflessioni inducono a proporre una modifica (tanto piccola formalmente quanto intensa dal punto di vista contenutistico) dell'articolo 1, primo comma, del codice civile. Si tratta di stabilire che ogni uomo ha la capacita’ civile. Si tratta di stabilire che ogni uomo ha la capacita’ giuridica in quanto uomo, cioe’ che la soggettivita’ giuridica ha origine dal concepimento e non dalla nascita. Si ritiene peraltro di non dover intervenire nella complessa disciplina dei diritti patrimoniali legati alle successioni e alle donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime successorio, che meglio dovrebbero essere valutati.
Va percio’introdotto al secondo comma del medesimo articolo 1 l'aggettivo patrimoniale. Senza di esso, infatti, resterebbero irrisolte le attuali discussioni sulla soggettivita’ giuridica generale del concepito.

 PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. L'articolo 1 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Capacita’ giuridica).
Ogni essere umano ha la capacita’ giuridica fin dal momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.


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