Disegno di legge n. 2675/S
recante:
"Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari"
presentato dal Presidente del
Consiglio dei ministri e dal Ministro per le pari opportunità,
di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro
delle finanze, col Ministro dell'interno e col Ministro per la
solidarietà sociale,al Senato della Repubblica il 18 luglio
1997.
(Relazione)
Artt.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Art. 1
(Misura cautelare
dell'allontanamento dalla casa familiare)
- Dopo il comma 4 dell'articolo 77 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di necessità o
urgenza il pubblico ministero può chiedere al
giudice, nell'interesse della parte lesa, le misure
patrimoniali provvisorie di cui all'articolo
283-bis".
- Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 283-bis - (Allontanamento dalla casa
familiare)
- Con la misura che dispone l'allontanamento il giudice
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa
familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate
modalità di visita.
- Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa,
ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d'origine ovvero al domicilio di prossimi
congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
- Con lo stesso provvedimento il giudice può altresì
prescrivere, durante l'esecuzione della misura, il
pagamento periodico di un assegno al coniuge, o al
convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi,
conviventi, minori ovvero maggiorenni non
autosufficienti, fissando modalità e termini di
versamento e ordinando, se necessario, che l'assegno sia
direttamente versato al beneficiario dal datore di lavoro
dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso
spettante".
Art. 2
(Azione civile contro la
violenza nelle relazioni familiari)
- Quando la condotta del coniuge o del convivente produce
un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per
la libertà dell'altro coniuge o convivente il giudice,
su istanza di parte, può adottare l'ordine di
allontanamento di cui all'articolo 3.
- In caso di convivenza l'ordine di allontanamento può
essere emesso qualora nel nucleo familiare convivano
figli riconosciuti, minori o maggiorenni non
autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa sia
titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento
sulla casa familiare, anche derivante da un precedente
accordo scritto tra le parti.
- La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo di domicilio
dell'istante.
- Quando vi è causa pendente di separazione legale o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la domanda di allontanamento si propone al
giudice della stessa ovvero, se il giudice istruttore non
è stato designato, al presidente del tribunale
competente.
- Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
- Il giudice provvede con decreto all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette
l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, che è
immediatamente esecutivo.
- Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 3
(Ordine di allontanamento
dalla casa familiare)
- Con l'ordine di allontanamento il giudice prescrive al
convenuto di lasciare immediatamente la casa familiare
ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice. L'eventuale autorizzazione
può prescrivere determinate modalità di visita.
- Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice può prescrivere all'obbligato di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d'origine, ovvero al domicilio di prossimi
congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
- Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice può altresì prescrivere il pagamento periodico
di un assegno al coniuge, o al convivente in favore dei
figli riconosciuti da entrambi, conviventi, minori ovvero
maggiorenni non autosufficienti, fissando modalità e
termini di versamento e ordinando, se necessario, che
l'assegno sia direttamente versato al beneficiario dal
datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla
retribuzione ad esso spettante. Tale prescrizione ha
durata equivalente a quella dell'ordine di
allontanamento.
- Con lo stesso provvedimento il giudice fissa la durata
dell'ordine di allontanamento, che non può essere
comunque superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori
tre mesi su istanza di parte.
- Il procedimento non è soggetto a sospensione dei termini
per il periodo feriale.
Art. 4
(Pericolo determinato da
altri familiari)
- Le norme di cui alla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta
pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del
nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente,
ovvero nei confronti di altro componente del nucleo
familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal
caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo
familiare in danno del quale è tenuta la condotta
pregiudizievole.
Art. 5
(Sanzione penale)
- Chiunque elude l'esecuzione di una prescrizione contenuta
nell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 3 della
presente legge è punito con la pena prevista
dall'articolo 388, primo comma, del codice penale.
Art. 6
(Disposizioni fiscali)
- Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi
all'azione civile contro la violenza nelle relazioni
familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti a ottenere la corresponsione
dell'assegno di mantenimento di cui agli articoli 1,
comma 3, e 3, comma 3, della presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta,
nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione.
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