Proposta di legge
presentata nella legislatura XI dal senatore Bompiani
sull'istituzione
dell'amministratore di sostegno di persone inabilitate.
Testo del Progetto di legge - Data di aggiornamento: Marzo 1997
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (AMATO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI (BOMPIANI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (CONSO) E CON IL MINISTRO DELLA SANITA' (COSTA)
Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi
Presentato il 23 aprile 1993
Onorevoli Deputati -- E' da tempo assai avvertita, presso ampi
settori della società, l'esigenza di una migliore tutela degli
interessi delle persone che a causa di gravi malattie e
menomazioni permanenti o temporanee, legate ai più diversi
fattori (stati comatosi, handicap psichici, età avanzata,
eccetera), non siano in grado di provvedervi personalmente;
l'urgente necessità di un intervento è stata ripetutamente
segnalata, anche in qualificate sedi scientifiche, da
associazioni che operano nei settori della tutela delle persone
con handicap, in particolare psichici, e degli anziani ed
e'certamente condivisa dagli operatori (magistrati, psichiatri,
medici, assistenti sociali, eccetera) che più spesso, nelle
rispettive competenze, si trovano di fronte al problema.
Emerge poi, pur nella generale portata del problema, con speciale
evidenza la necessita' dun sollecito intervento in favore di
soggetti quali le persone con handicap psichici e gli anziani, le
cui problematiche, attribuite alla competenza del Ministro per
gli affari sociali, sono da tempo al centro di molteplici
iniziative sul piano normativo ed amministrativo, iniziative che
con il presente disegno di legge trovano un significativo
sviluppo.
Ciò premesso, va sottolineato, in via generale, che gli
strumenti predisposti al riguardo dal codice civile e dalle altre
leggi appaiono del tutto insufficienti. Per quanto concerne il
codice civile gli istituti astrattamente utilizzabili, cioè
quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione, costituiscono
rimedi che solo parzialmente possono sopperire alle necessità di
salvaguardia della grande maggioranza dei soggetti
impossibilitati a curare i propri interessi.
L'interdizione, infatti, può talvolta apparire un provvedimento
eccessivamente severo, frutto di concezioni ormai superate in
sede psichiatrica, funzionale prevalentemente agli interessi dei
familiari o dei terzi, che finisce per comprimere o per annullare
alcuni tra i diritti fondamentali della persona, sottraendo la
capacità di agire.
L'inabilitazione, in quanto è volta ad integrare la
manifestazione di volontà del soggetto parzialmente incapace nel
caso in cui si debbano compiere atti di straordinaria
amministrazione, può avere una sua funzione limitata e
settoriale nei casi di prodigalità, ma non risulta efficace per
risolvere molte situazioni dei soggetti incapaci.
A ciò si aggiunge che i procedimenti in sede giurisdizionale
volti all'emanazione dei citati provvedimenti appaiono lunghi,
complessi e talvolta anche estremamente dispendiosi.
Né ulteriori efficaci soluzioni vengono offerte da altre norme;
attualmente quindi la situazione giuridica delle persone
impossibilitate a curare i propri interessi che non siano
sottoposte ad interdizione o a inabilitazione non è disciplinata
da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrono gli estremi,
l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi giuridici
compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del codice civile).
Unica disposizione (in particolare per quanto concerne le persone
con handicap psichici) relativamente recente che soccorre è
quella di cui all'articolo 35, comma sesto, della legge n. 833
del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare
provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione
del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma risulta
in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso
un trattamento sanitario obbligatorio.
Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di
gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non
riconducibili a situazioni di handicap in senso stretto, che
rendono impossibile la tutela dei propri interessi, neanche
mediante la predisposizione di valida procura; si è quindi
operato predisponendo il presente testo con la preziosa
collaborazione di esperti (magistrati, psichiatri, docenti di
diritto) che hanno viva esperienza del problema.
Con il presente disegno di legge si vuol tentare, quindi, di
colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina
che comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa
della persona disabile o temporaneamente incapace (secondo la
definizione di cui all'articolo 1) alla quale si garantiscono,
con procedure semplificate e tempi ridotti, tutti gli strumenti
di assistenza o di sostituzione necessari nei momenti più o meno
lunghi di crisi, di inerzia o di inettitudine; il tutto senza
modificare preesistenti istituti di diritto civile (interdizione,
inabilitazione, annullabilità degli atti compiuti da persona
incapace di intendere e di volere) che conservano la propria
vigenza ed applicabilità.
Si è quindi ritenuto opportuno, anche considerata la positiva
esperienza di altri paesi europei (ad esempio, la Francia) ove
esistono analoghi istituti, creare la figura dell'
"amministratore di sostegno", prevedendo che possa
compiere solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri
provvedimenti e ciò senza che il beneficiario
dell'amministrazione perda la capacità di agire; si tratta di
caratteristiche che segnano in modo netto la differenza
dell'istituto rispetto all'interdizione.
Si ritiene, infatti, che l'istituto dell'amministrazione di
sostegno, avente le salienti caratteristiche test! segnalate,
possa costituire, in sostanza, un efficace rimedio per tutti i
casi di incapacità, tipologicamente assai variegati, nei quali
non si possa o, comunque, non si ritenga opportuno ricorrere
all'interdizione o all'inabilitazione; esso si pone, quindi, come
strumento di integrazione dei preesistenti istituti di tutela
giuridica degli incapaci.
Va posto in luce, fra l'altro, che il riferimento all'articolo
417 del codice civile per quanto concerne l'ambito di persone
entro il quale può essere nominato l'amministratore di sostegno
consentirà di valorizzare il ruolo della famiglia del
beneficiato, giacché i primi soggetti indicati sono proprio il
coniuge ed i parenti.
A tale istituto è stata data una formulazione improntata alla
più ampia facoltà di iniziativa, alla massima snellezza e
celerità della procedura, unitamente alla più rigorosa garanzia
di controllo sull'operato dell'amministratore, al fine di
soddisfare le opposte esigenze di libertà e di protezione del
soggetto interessato; si è cercato di assicurare a costui la
più ampia sfera di libertà, offrendogli tutta la protezione
necessaria, ma evitandogli quella protezione che potrebbe
risultare di volta in volta superflua, dannosa o ingiusta.
Ciò giustifica la scelta in favore della competenza del giudice
tutelare e della forma del decreto motivato, nonché delle
possibilità che tale decreto prefiguri la soluzione più adatta
al singolo caso concreto, semplificando e controllando
l'attività dell'amministratore di sostegno.
L'articolo 1 prevede le condizioni in presenza delle quali il
giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di
sostegno secondo le modalità indicate dal successivo articolo 2.
L'articolo 2 individua i soggetti che promuovono la procedura,
stabilisce che il provvedimento è dato con decreto motivato, ne
prevede l'immediata efficacia e ne prefigura il contenuto anche
rispetto alla durata della nomina dell'amministratore di
sostegno.
L'articolo 3 disciplina la "scelta dell'amministratore di
sostegno" richiamando i criteri e le disposizioni di cui
agli articoli 348 e seguenti del codice civile in materia di
tutela.
L'articolo 4 disciplina il procedimento di nomina
dell'amministratore di sostegno; l'istanza deve contenere tutte
le notizie relative alle generalità del beneficiario del
provvedimento, alla sua dimora o residenza e, se conosciuti,
anche quelli dell'istante e dei parenti prossimi
dell'interessato. Deve essere corredata della documentazione
medica attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.
La norma prevede anche che il giudice prenda contatti con il
destinatario del provvedimento e con il coniuge, il discendente,
gli ascendenti ed i collaterali di primo grado. Si è così
inteso disegnare un procedimento sostanzialmente celere e
semplificato, ma idoneo a garantire una puntuale istruzione della
questione e la tutela delle posizioni dei parenti del
destinatario. Il giudice inoltre può sempre modificare, anche
d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina. Inoltre
si attribuisce al giudice tutelare il potere di adottare nel
corso del procedimento i provvedimenti urgenti che si rendono
necessari per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e
la conservazione del suo patrimonio, anche con la nomina di un
amministratore provvisorio.
L'articolo 5 statuisce che il giudice, nel nominare
l'amministratore di sostegno, stabilisce quali specifici atti
egli sia chiamato a compiere; nel caso si tratti di atti di
straordinaria amministrazione si dovrà, in genere, ottenere una
specifica autorizzazione.
L'articolo 6 prevede che il giudice possa disporre che
determinati atti debbono essere compiuti personalmente dal
beneficiario con l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno; ciò, al fine di prevenire il rischio che il
beneficiario ponga in essere atti dannosi per i propri interessi.
Stante l'attenuazione della capacità di agire del beneficiario,
si è previsto l'intervento nel giudizio del pubblico ministero
e, a tutela dei terzi, la trascrizione del provvedimento nel
registro delle curatele.
L'articolo 7 disciplina l'attività dell'amministratore di
sostegno richiamando fra l'altro disposizioni previste dagli
articoli 378, 379, 380 e 381 del codice civile; egli potrà
compiere solo gli atti espressamente indicati dal giudice nel
decreto, dovrà perseguire gli interessi del beneficiario e
tenere conto, se possibile, delle aspirazioni di questi. Il
giudice, inoltre, potrà disporre che determinati atti possano
essere compiuti personalmente dal beneficiario con la semplice
assistenza (necessaria) dell'amministratore di sostegno; potrà,
inoltre, stabilire che taluni atti dell'amministratore di
sostegno debbano essere compiuti solo previa specifica
autorizzazione del medesimo giudice; tutto ciò a migliore e più
agile tutela del beneficiario. Sono previsti meccanismi di
soluzione dei conflitti di volontà tra amministratore e
beneficiario e di verifica dell'attività dell'amministratore,
anche su iniziativa dei soggetti che possono promuovere il
procedimento. Con le stesse formalità prescritte per il decreto
di nomina, il giudice tutelare, su istanza motivata del
beneficiario, dell'amministratore di sostegno o dei soggetti
indicati all'articolo 2, provvede alla revoca dell'incarico
(articolo 8). In considerazione delle finalità sociali e della
natura dell'istituto, si è previsto che gli atti ed i
provvedimenti del procedimento di nomina e di revoca
dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti da tasse, imposte e tributi (articolo
9). Tale trattamento non comporta un profilo di maggiore
onerosità a carico della finanza pubblica, tenuto conto che
trattandosi di funzione nuova (per altro di limitata entità
quantitativa) introdotta dal provvedimento in esame, le relative
entrate eventuali non potevano già risultare negli equilibri del
bilancio dello Stato.
Pertanto non si procede alla redazione della relazione tecnica.
DISEGNO DI LEGGE
Progetto di legge Camera n. 2571 - testo presentato - (DDL11-2571)
Art. 1. (Condizioni).
1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Art. 2. (Nomina dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei
soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del
responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente
impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.
2. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta
a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso,
scaduto il termine, si seguono per il rinnovo le disposizioni di
cui alla presente legge.
Art 3. (Scelta dell'amministratore di sostegno).
1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i
criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice
civile, in quanto compatibili.
2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli
349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.
Art. 4. (Procedimento).
1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 2, comma 1, deve
indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o
dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo
ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario.
2. All'istanza deve essere allegata certificazione medica
rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza sanitaria
di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.
3. Il giudice può sentire direttamente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove
essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente
con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di
questa.
4. Il giudice può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che
ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.
5. Il giudice assume le necessarie informazioni e convoca o
interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli
ascendenti, i fratelli ed i conviventi della persona cui il
procedimento si riferisce.
6. Il giudice può in ogni tempo modificare o integrare, anche
d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno. In caso di straordinaria
necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare
immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed
assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la
cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione
del patrimonio di questi.
Art. 5. (Poteri dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice, nell'emanare il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti,
anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di
compiere nell'interesse del beneficiario.
2. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli atti di
straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati
nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di
sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare.
In mancanza, tali atti possono essere annullati su istanza del
pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli
aventi causa 3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato
compiuto.
Art. 6. (Assistenza necessaria).
1. Il giudice può disporre che determinati atti possono
essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza
la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del
beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.
2. Nei casi di cui al comma 1 il pubblico ministero deve
intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno a pena di nullità rilevabile d'ufficio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente
trascritti nel registro delle curatele.
4. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.
Art 7. (Doveri dell'amministratore di sostegno).
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve perseguire gli interessi del beneficiario, tenendo
conto, ove possibile ed opportuno e considerate anche le
condizioni del beneficiario medesimo, delle sue aspirazioni e
deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre
di famiglia.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 379,
380 e 381 del codice civile.
3. Su richiesta del giudice o del beneficiario l'amministratore
di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il
beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In
caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma
5.
4. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e
quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o
stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il
beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno
trascuri ingiustificatamente di perseguire gli interessi o di
soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i
soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, possono ricorrere al
giudice tutelare affinché siano adottati opportuni
provvedimenti.
5. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al
comma 4, indica quali sono gli atti da compiere; nei casi più
gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno
l'articolo 384 del codice civile.
Art. 8. (Revoca del provvedimento).
1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i
soggetti di cui all'articolo 2 ritengono che si siano determinati
i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno
o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza
motivata al giudice tutelare.
2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore
di sostegno.
3. Il giudice provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni.
Art. 9. (Tasse, imposte e tributi)
1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti da tasse, imposte e tributi.
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