PROGETTO DI LEGGE - N. 1140
d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Presentata il 23 maggio
Art. 1.
1. La presente legge disciplina la procreazione medicalmente assistita avendo come
riferimento principale il bene fisico e psichico del nascituro da ritenere a tutti gli
effetti, civili e penali, persona umana. A tal fine è vietata la selezione, la
manipolazione genetica, la sperimentazione, lo sfruttamento commerciale o industriale di
embrioni e tessuti embrionali.
Art. 2.
1. La procreazione medicalmente assistita è consentita, nel rispetto del diritto del
nascituro, solo a coppie di persone di sesso diverso, entrambe viventi e unite in
matrimonio.
2. Per la procreazione medicalmente assistita possono essere utilizzate solo cellule
germinali provenienti da entrambi i coniugi o embrioni ottenuti in vitro con tali cellule.
Art. 3.
1. Sono destinatarie delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla
presente legge le donne maggiorenni entro il cinquantesimo anno di età.
Art. 4.
1. La procreazione medicalmente assistita è praticata previa presentazione di richiesta
scritta da parte di entrambi i coniugi al direttore della struttura sanitaria abilitata di
cui all'articolo 7. Essa presuppone il consenso di entrambi i coniugi, previa adeguata
informazione da parte del medico della struttura sulle procedure tecniche e sui rischi che
esse comportano. Il medico che esegue il trattamento deve assicurarsi che il consenso
della coppia persista al momento in cui il trattamento viene eseguito. Prima di accedere
al programma di riproduzione assistita la coppia sottoscrive un modulo redatto dal
Ministero della sanità secondo le modalità prescritte dal regolamento di attuazione
della presente legge.
2. La richiesta scritta e la sottoscrizione del modulo di cui al comma 1, accertato il
perdurare del consenso informato fino al momento in cui vengono intraprese le operazioni
di procreazione assistita, escludono l'ammissibilità dell'azione di disconoscimento di
paternità o di maternità.
Art. 5.
1. E' vietata la produzione di embrioni in numero superiore a quello impiantabile in utero
durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni
residui. E' prodotto e pertanto impiantato nell'apparato genitale femminile esclusivamente
il numero di embrioni o di ovociti considerato scientificamente come il più adeguato per
assicurare ragionevolmente una gravidanza senza esporre la donna ad un elevato rischio di
concepimento plurigemellare.
Art. 6.
1. La crioconservazione di cellule, ovociti e spermatozoi avviene con il consenso della
coppia, per un periodo massimo di cinque anni, ed è consentita solo quando sia necessaria
ai procedimenti di inseminazione e di fecondazione extracorporea e nei limiti di cui agli
articoli 2 e 3.
Art. 7.
1. Le strutture sanitarie autorizzate alla pratica della procreazione medicalmente
assistita, pubbliche e private, sono individuate con decreto del Ministro della sanità.
2. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore
di sanità, i requisiti che devono avere le strutture di cui al comma 1, riguardo ai
titoli professionali del personale medico e paramedico impiegato e alle caratteristiche
tecnico-scientifiche delle strutture.
3. Il livello scientifico e la qualità dei servizi delle strutture autorizzate alla
procreazione medicalmente assistita, indipendentemente dal numero degli interventi
effettuati, sono sottoposti a verifiche periodiche da parte dell'Istituto superiore di
sanità che redige un'apposita relazione da inviare al Ministero della sanità.
4. L'autorizzazione rilasciata alle strutture sanitarie è revocata dal Ministro della
sanità qualora, anche in seguito alle verifiche di cui al comma 3, vengano a mancare le
condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Art. 8.
1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di
sanità, un registro
nazionale di tutte le strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente
assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per la creazione di
strutture sia pubbliche che private nonché per quelle già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. L'Istituto superiore di sanità compila e conserva il registro nazionale e redige una
relazione periodica che riproduce in dettaglio gli aspetti dell'attività svolta dalle
singole strutture.
4. L'Istituto superiore di sanità diffonde le informazioni riguardanti i risultati
ottenuti e le ricerche intraprese al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità
delle tecniche adottate e dei risultati conseguiti.
5. L'Istituto superiore di sanità può avvalersi di tecnici esperti in qualità di
consulenti e raccoglie le istanze delle associazioni scientifiche e degli utenti,
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
Art. 9.
1. La donna che abbia ottenuto una gravidanza mediante tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può interrompere la gravidanza ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave
pericolo per la vita della donna stessa.
Art. 10.
1. Il personale sanitario e quello esercente le attività ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle attività relative alla procreazione medicalmente assistita quando
sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata al direttore della struttura e, nel caso di
personale dipendente da ospedali o case di cura, anche al direttore sanitario, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento
dell'abilitazione. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al presente articolo: in tal caso la dichiarazione produce i suoi
effetti dopo un mese dalla sua presentazione alla unità sanitaria locale di appartenenza.
I medici devono altresì comunicare tale dichiarazione, per conoscenza, all'ordine dei
medici.
2. L'obiezione di cui al comma 1 esonera il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie esclusivamente dal compimento delle procedure e delle attività specificamente
e necessariamente dirette a determinare la procreazione medicalmente assistita e non anche
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
3. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se colui il quale
l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per la procreazione medicalmente
assistita.
Art. 11.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con
decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che disciplina, in
particolare, le operazioni che possono essere compiute presso i servizi sanitari pubblici
e privati, la durata e le modalità della conservazione dei gameti nei limiti di cui alla
presente legge ed i requisiti minimi delle attrezzature e delle competenze professionali
del personale medico e paramedico.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità riguardanti il
procedimento per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita al fine di
proteggere la salute dei soggetti coinvolti.
Art. 12.
1. Chiunque raccolga o conservi ovociti e spermatozoi in violazione delle disposizioni
della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da
lire 400 mila a lire 8 milioni.
2. Chiunque effettui metodiche di procreazione medicalmente assistita al di fuori delle
strutture pubbliche o private autorizzate, in violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una
durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
3. Chiunque effettui le tecniche di riproduzione assistita nelle strutture autorizzate di
cui all'articolo 7 senza gli accertamenti previsti dalla presente legge, è punito con la
reclusione da due a quattro anni e con l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una durata non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni.
4. Chiunque utilizzi gli embrioni a scopo industriale e commerciale è punito con la
reclusione da tre a cinque anni e con l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione.
5. Chiunque utilizzi l'embrione umano a fini diversi dalla procreazione umana per pratiche
eugenetiche a scopo di sperimentazione non autorizzata, è punito con la reclusione da
quattro a sei anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla professione.
Ultimo aggiornamento: 24/03/98 ore: 15:50:24
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