DISEGNO DI LEGGE N. 130

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI

Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Qualora l'ambiente familiare non sia temporaneamente idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e sociali.
2. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.
3. Nel caso di famiglie monoparentali, il genitore convivente con il minore ha diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e alla elevazione del limite di età di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e successive modificazioni.
4. Finché permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica.
5. Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo nucleo familiare, puó essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
6. L'affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente presentata.
7. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, é consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi esclusivamente nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare é disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico ministero.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. É inoltre indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui é attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 o 2.
4. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
5. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando la prosecuzione dell'affida mento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesamina la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonché il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.
6 . I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai genitori e sono impugnabili dinanzi alla sezione minori della Corte d'appello".
Art. 3.
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al momento dell'affidamento del minore a terzi o ad un istituto, ciascun genitore é informato personalmente in ordine alle linee essenziali della presente legge, ed é esortato a mantenere frequenti contatti e un significativo rapporto con il figlio con l'avvertimento che in difetto si applicano le norme sull'adozione. Tali compiti spettano all'assistente sociale indicato nel provvedimento di affidamento.
In caso di contrasto fra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la sua famiglia, ogni interessato puó rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i provvedimenti necessari".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri rivolti sia agli operatori del settore sia alle persone interessate, al fine di approfondire le questioni relative all'affidamento familiare".
Art. 5.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"L'adozione, inoltre, é consentita anche a persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento".
Art. 6.
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:
"L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piú di cinquanta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma piú adozioni anche con atti successivi".
Art. 7.
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori nei cui confronti siano stati commessi da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi comportamenti volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale, purché non dovuta a causa di forza maggiore di carattere non permanente".
Art. 8.
1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é soppresso.
Art. 9.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore sia stato dai genitori affidato stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore illecitamente affidato a terzi con carattere di definitività, accerta la situazione in cui si trova lo stesso minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psicofisico dello stesso, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale puó, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento proposta da coloro che avevano illecitamente accolto il minore, purché sussistano le condizioni volute dalla presente legge, anche in riferimento alla idoneità di costoro ad ottenere affidamenti familiari e adottivi".
Art. 10.
1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Il tribunale, qualora accerti una situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dell'inserimento del minore nell'ambiente che lo ha accolto rechi a questi un pregiudizio o non sia possibile, per la inidoneità di chi ha accolto il minore ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, puó disporre in ogni momento, e fino al provvedimento di affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 10- bis - 1. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado, i quali devono partecipare, attraverso un loro difensore, a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.
2. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo é nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni".
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore é disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado e i loro difensori, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore é ricoverato o la persona a cui é affidato, il tutore ove esista, nonché il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Sono inoltre sentite le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, il tribunale decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado e al curatore speciale del minore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é abrogato.
Art. 13.
1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.
2. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Avverso la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado o il curatore del minore possono, con ricorso, proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel citato secondo comma dell'articolo 15".
3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "entro sessanta giorni".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 36- bis. - 1. Il tribunale per i minorenni, accertata la situazione in cui si trova uno straniero minore di età nel caso in cui questi sia stato accolto da terzi in illecito affidamento con carattere di definitività, assume gli opportuni provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psico-fisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto.
2. Il tribunale puó, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di coloro che lo hanno accolto, purché sussistano le condizioni richieste dalla presente legge".
Art. 15.
1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é abrogato.
Art. 16.
1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é abrogato.
Art. 17.
1. All'articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il tribunale per i minorenni, a seguito della sentenza che dichiara la nullità del riconoscimento, puó, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di chi ha effettuato il falso riconoscimento e del coniuge, purché sussistano le condizioni volute dalla presente legge".
Art. 18.
1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile é obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore, a pena di nullità.
2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
3. Nelle procedure indicate nel comma 1 é ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217".

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